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sono aperte le iscrizioni al circolo, se condividi il nostro pensiero, vieni, abbiamo bisogno di TE.

venerdì 23 dicembre 2011

BUON NATALE A TUTTI


AUGURO A TUTTI DI PASSARLO INSIEME AI PROPRI FAMIGLIARI IN MODO DA RAFFORZARE IL CALORE CHE VI LEGA.

giovedì 15 dicembre 2011

AMBIENTE: DISCARICA CORCOLLE

AMBIENTE: VENDETTI (PDL), DISCARICA CORCOLLE BOMBA AD OROLOGERIA PER SALUTE PUBBLICA Scritto da com/mca
- Roma, 15 dic - “E’ sconcertante l’idea di far sorgere una discarica tra San Vittorino e il castello di Corcolle, in un sito di 170 ettari tutelato con vincolo archeologico e paesaggistico per legge fin dal 1985 e sottoposto a tutela anche dall’Unesco”. È quanto dichiarano in una nota congiunta Nando Vendetti, presidente della commissione sicurezza del Municipio VIII e l’avvocato Francesca Romana Fragale, presidente dell’associazione ambientalista Futuro Sostenibile. “Ad aggravare il rischio per la salute pubblica – prosegue la nota – è il fatto che il sito è percorso da tre corsi d’acqua, tra cui un affluente dell’Aniene, quindi una discarica causerebbe la certa infiltrazione di percolato nelle falde acquifere”. “Per queste ragioni abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica in data 30 novembre al fine di far accertare le palesi violazioni in atto e per tutelare i cittadini di Villa Adriana, Gallicano e di Roma. Pertanto – concludono il consigliere Vendetti e l’avvocato Fragale – la Procura ha tempestivamente aperto un fascicolo e siamo certi e fiduciosi che le indagini permetteranno di evitare uno scempio ambientale di enorme portata”.

EDILIZIA: IMPRENDITORE E INFORTUNI DELL'OPERAIO

Cassazione: l'imprenditore edile non è sempre responsabile dell'infortunio dell'operaio
In materia di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 44650 del 1° dicembre 2011, ha ribadito la non automaticità della responsabilità dell'imprenditore. Nel caso di specie l'imprenditore edile aveva predisposto un piano di sicurezza contenente specifiche indicazioni sul montaggio del ponteggio, inoltre il dipendente infortunatosi aveva una formazione specialistica ed erano stati nominati un capo cantiere e un coordinatore della esecuzione dei lavori. La Suprema Corte ha così confermato l'assoluzione nei confronti dell'imprenditore accusato di lesioni colpose per la caduta di un operario da un'impalcatura alta poco meno di due metri precisando che gli apprezzamenti effettuati dal Tribunale, in relazione alla concreta declinazione degli obblighi di controllo e vigilanza sull'operato dei dipendenti gravanti sul datore di lavoro, in relazione allo specifico organigramma aziendale, non sono censurabili in sede di legittimità. Si tratta - specificano i giudici di legittimità - di valutazioni prive di fratture logiche e rispondenti ad una complessiva valutazione del compendio probatorio, effettuata dal giudice di merito, alla quale non è dato contrapporre, in sede di gravame di legittimità, una ricostruzione alternativa della vicenda, afferente alla specificazione degli obblighi impeditivi riguardanti i destinatari delle norme antinfortunistiche. Corretta dunque la decisione dei giudici di merito; nulla poteva essere rimproverato al datore di lavoro che aveva provveduto a predisporre tutte le misure a tutela del dipendente.

Tratto da: Cassazione: l'imprenditore edile non è sempre responsabile dell'infortunio dell'operaio
(Fonte: StudioCataldi.it)

AFFITTI: AGIBILITA' E CONTRATTI DI AFFITTO

Cassazione: professionista non può risolvere locazione dello studio senza agibilità se nel contratto non è indicato l'uso.
Il professionista non può risolvere il contratto di locazione dello studio affittato senza l'agibilità se nell'accordo non si fa espressa menzione al tipo di uso. È questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 25248, depositata il 29 novembre 2011. In precedenza la Corte di appello di Brescia aveva rigettato la domanda di un dentista, conduttore di un appartamento, intesa ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile adibito a studio dentistico per inadempimento della locatrice. I giudici di merito accoglievano invece la domanda di risoluzione per inadempimento del conduttore. Nella fattispecie il contratto di locazione non riportava alcuna clausola esplicita relativa all'utilizzo dell'immobile ad uso medico/dentistico o genericamente professionale, né altro elemento dal quale potesse desumersi che la comune volontà fosse appunto quella di concedere i locali per quell'uso (si parla infatti nel contratto solo di un immobile da adibirsi ad uso ufficio). Non essendo onere del locatore ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'uso del bene locato, nel caso in cui il conduttore non ottenga tale autorizzazione non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento del locatore, anche se il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato. Nel caso in esame inoltre la destinazione particolare dell'immobile locato - tale da richiedere che l'immobile sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative diventa rilevante quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o infine quale contenuto di obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stata stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneità dell'immobile da parte del conduttore (Cass. 5836 del 2007). Per questi motivi, la mancanza del certificato di abitalibilità/agibilità dei locali affittati non poteva porsi a carico della locatrice. In seguito al ricorso per cassazione proposto dal conduttore, gli Ermellini, rigettando il ricorso, hanno spiegato che in via generale nel contratto di locazione di un immobile per uso diverso da quello di abitazione, la mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità del bene sotto il profilo edilizio e- in particolare la sua abitabilità e la sua idoneità all'esercizio di una attività commerciale - costituisce inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 c.c. a meno che il conduttore non sia a conoscenza della situazione e l'abbia consapevolmente accettata. Tuttavia, nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della specifica attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Consulta testo sentenza n. 25248/2011

martedì 13 dicembre 2011

IMMOBILIARE: VENDITA IMMOBILI PRIVI DI CONCESSIONE

Compravendita di immobili privi di concessione edilizia o di concessione in sanatoria

La sanzione della nullità prevista dagli art. 17 e 40 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, per gli atti di compravendita di immobili privi di concessione edilizia o di concessione in sanatoria, preclude l'accoglimento di una domanda di emissione di una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso ex art. 2932 c.c. nel caso in cui risulti che l'immobile per il quale era stato stipulato il preliminare di vendita sia affetto da irregolarità amministrative (rectius: da varianti essenziali) che lo rendono non commerciabile (alla stregua del principio la Cassazione ha confermato la sentenza dei giudici di merito secondo cui l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. avanzata nei confronti società promittente venditrice era precluso dal fatto che gli immobili oggetto dei preliminari di compravendita erano caratterizzati da difformità e variazioni rispetto al progetto assentito dalla concessione edilizia; per detti immobili il comune aveva prima ordinato la sospensione dei lavori e poi rigettato la richiesta di variante).

Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il 3.8.1995 T.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina la S.r.l. Omissis già denominata S.r.l. omssis chiedendo pronunciarsi sentenza costitutiva del diritto di proprietà dell'istante sugli immobili di cui ai preliminari di vendita intervenuti tra le parti in data 16.4.1992, 16.5.1992 e 29.4.1993, la riduzione del prezzo pattuito per effetto delle difformità e dei vizi della cosa venduta e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti al mancato trasferimento della proprietà dell'immobile ed al suo mancato godimento; a sostegno della domanda l'attore deduceva di aver versato quasi integralmente il prezzo di acquisto degli immobili oggetto dei menzionati preliminari in qualità di promissario acquirente di beni da realizzarsi da parte della promittente venditrice in base a concessione edilizia.

La Società convenuta rimaneva contumace.

Dopo l'interruzione del processo a causa del fallimento della omissis, il T. procedeva alla sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare che, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'incompetenza dell'adito Tribunale L. Fall., ex art. 24.

Con sentenza del 19.11.1997 l'adito Tribunale dichiarava l'improcedibilità della domanda.

Avverso tale sentenza il T. proponeva gravame; il Fallimento della Omissis restava contumace.

Nel corso del giudizio interveniva C.N. a sostegno di un suo preteso diritto di proprietà in ordine ad uno dei locali promessi in vendita al T..

Con sentenza dell'11.6.2002 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'intervento del C., ha dichiarato procedibile la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dal T. nei confronti del suddetto fallimento e l'ha rigettata nel merito, ed ha confermato la decisione di primo grado per quanto riguarda l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno.

Il Giudice di Appello, dopo aver ritenuto l'ammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c., nei confronti del fallimento della società promittente venditrice, ha rilevato che il suo accoglimento era precluso dal fatto che gli immobili oggetto dei preliminari sopra richiamati erano caratterizzati da difformità e variazioni rispetto al progetto assentito dalla concessione edilizia.

Per la cassazione di tale sentenza il T. ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo; il fallimento della società Omissis ed il C. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo formulato il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1351 - 2932 c.c., L. n. 47 del 1985, artt. 17 - 40, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non accoglibile la domanda ex art. 2932 c.c., dell'esponente a causa delle irregolarità amministrative inerenti la realizzazione degli immobili che li rendevano non commerciabili.

Il T. rileva che in tal modo non è stato considerato che la L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 17 e 40, si applicano soltanto ai Contratti ad effetti reali e non quindi ai Contratti preliminari.

Il ricorrente sostiene inoltre che la pretesa incommerciabilità degli immobili oggetto dei preliminari per cui è causa era esclusa dalla preesistenza del titolo concessorio e dal rilievo che le difformità e le variazioni riscontrate davano solo luogo a vizi di costruzione tali da legittimare la riduzione del prezzo di vendita.

La censura è infondata.

Il Giudice di Appello ha ritenuto precluso l'accoglimento della domanda attrice dal fatto che gli immobili oggetto dei suddetti preliminari erano contrassegnati da difformità e variazioni rispetto al progetto assentito dalla concessione edilizia, cosicché alla società Omissisvera stato notificato un provvedimento di sospensione dei lavori in data 6.12.1994 e, per la richiesta di variante non accolta, era stato comunicato provvedimento comunale l'8.2.1995; è quindi evidente che ricorrevano i presupposti per la sanzione della nullità prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 17 e 40, riguardo ad immobili privi di concessione edilizia o di concessione in sanatoria.

L'assunto del ricorrente secondo cui tale normativa non riguarda i Contratti preliminari ma solo i contratti con effetti traslativi è corretto ma irrilevante nella fattispecie, laddove la formulazione di una domanda ex art. 2932 c.c., tende, tramite la pronuncia di sentenza costitutiva, a produrre gli stessi effetti del contratto non concluso con conseguente applicazione della normativa ora richiamata; il fatto quindi che la sanzione della suddetta nullità non si estende ai Contratti preliminari è dovuto, oltre che al tenore letterale dell'art. 40 sopra citato, anche alla circostanza che successivamente al contratto preliminare può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi, con la conseguenza che, in questa ipotesi, rimane esclusa la sanzione per il successivo Contratto di vendita, ovvero si può da luogo alla pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. (Cass. 11.7.2005 n. 14489); mentre nella fattispecie, invece, non risulta sussistere una simile evenienza, non avendo lo stesso ricorrente neppure prospettato che le evidenziate difformità e variazioni relative agli immobili oggetto dei preliminari per cui è causa fossero state superate dalla sopravvenuta emissione di una concessione in sanatoria.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna pronuncia sulle spese di giudizio non avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

EDILIZIA: CONFRONTO TRA IL T.U. E ART. 20

Confronto tra il T.U. per l’edilizia e l’art. 20 del decreto sviluppo 70/2011: la regola della sanatoria senza silenzio assenso vale solo per il permesso di costruire ordinario.

A causa dei recenti interventi legislativi che hanno inciso sull’articolato normativo del T.U. per l’edilizia, emerge l’apparente contrasto tra l’art. 36, secondo cui “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro 60 giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”, e l’art. 20, modificato dal decreto legge 70/2011, dedicato al procedimento ordinario (non in sanatoria) del rilascio del permesso di costruire. Nella nuova formulazione, al comma 8, si legge infatti che decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, se il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Mentre nella prima norma, gli effetti del silenzio sono regolamentati direttamente dalla legge, poiché l'inerzia dell'amministrazione significa che l'istanza è respinta, tanto che l'interessato potrà impugnare l'atto di diniego implicito, nella seconda disposizione invece il silenzio ha valore di provvedimento implicito di accoglimento. Anche in questo caso chi ha interesse potrà impugnare il permesso di costruire silente con un ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Sul piano applicativo merita osservare che, la modifica dell'articolo 20 del Testo unico per l'edilizia non incide sul procedimento di permesso di costruire in sanatoria. Ciò è impedito dall'articolo 20 comma 4 della legge 241/1990, che disciplina in generale l'istituto del silenzio-assenso. Infatti, stando all'articolo 20 le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano, tra le altre ipotesi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. Per arrivare al silenzio assenso sul permesso di costruire in sanatoria occorrerebbe, dunque, una modifica esplicita dell'articolo 36 del Testo unico per l'edilizia.

Va, comunque, ricordato che, per effetto dell'articolo 20 della legge 241/1990, anche nel caso di permesso di costruire tacito l'amministrazione competente può sempre assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, sempre della legge 241/1990 e cioè revoca o annullamento d'ufficio, come può avvenire anche per i provvedimenti espressi.

Tornando alla sanatoria, dal decreto sviluppo non sono stati toccati i presupposti sostanziali e, in particolare, la cosiddetta doppia conformità: il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

A tal proposito, emerge un evidente contrasto, in particolare, tra due indirizzi giurisprudenziali.

Da un lato, infatti, l'orientamento più rigoroso ritiene che sul principio di buon andamento, che fa ritenere illogico che si demolisca ciò che, al momento stesso, potrebbe essere autorizzato in base allo strumento vigente, debba prevalere quello di legalità: quindi non è possibile l'estensione del permesso di sanatoria al di fuori dei presupposti della cosiddetta «doppia conformità» e non può trovare applicazione l'istituto della cosiddetta sanatoria «giurisprudenziale» o «impropria», ammessa nell'ipotesi in cui le opere, inizialmente abusive, diventino successivamente conformi alle norme urbanistico-edilizie e alle previsioni degli strumenti di pianificazione per effetto di normative o disposizioni pianificatorie sopravvenute.

Dall’altro, invece, è stato affermato che l'articolo 36 del Testo unico per l'edilizia, nella parte in cui richiede che l'opera sia conforme tanto alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione dell'opera, quanto a quella vigente al momento della domanda di sanatoria, è una disposizione contro l'inerzia dell'amministrazione: tale regola «non preclude il diritto a ottenere la concessione in sanatoria di opere che, realizzate senza concessione o in difformità dalla concessione, siano conformi alla normativa urbanistica vigente al momento in cui l'autorità comunale provvede sulla domanda in sanatoria» (Consiglio di stato, sezione sesta, n. 2835 del 07.05.2009).

DENARO: LIMITE DI TRACCIABILITA L.201 06-12-2011

Con il Decreto Legge n. 201 di ieri 06/12/2011, entrato in vigore il giorno stesso, è stato nuovamente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, senza l’ausilio di Banche e Poste.

Di conseguenza, le persone che intendono utilizzare denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici (negozianti, rivenditori, ecc.) possono continuare a farlo, ma al di sotto del limite di euro 1.000 per singola operazione, anziché con il precedente limite di € 2.500,00.

Se invece l’operazione comporta un esborso uguale o superiore a 1.000 euro, al fine di non incorrere nella possibilità di vedersi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede, già a far tempo dal 13.05.2010 con il D.L. 78 il minimo di 3.000 euro, sarà necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili come l’assegno bancario o postale che riportino (obbligatoriamente fin dalla sua emissione e con la medesima grafia del compilatore; occorre evitare che sia aggiunto successivamente da un altro soggetto, in quanto si potrebbe presumere una precedente emissione “in bianco”) l’indicazione del beneficiario (nome e cognome o ragione sociale) e su cui sia apposta la clausola di non trasferibilità.

Si spera che venga introdotta in sede di conversione in legge una norma transitoria che preveda la non applicabilità di sanzioni fino al 31.12.2011, come già fatto con il D.L. 138/2011 nel mese di agosto.

La riduzione del limite per l’uso di contanti e assegni opera anche per i libretti bancari e postali al portatore, la cui estinzione o riduzione al di sotto del nuovo limite deve essere effettuata entro il 31.12.2011 (il precedente termine era il 30.09.11 per il limite di € 2.500).

Già il D.L. 78 del 13.05.2010 aveva precisato che l’importo di € 1.000,00 (all’epoca di € 5.000) deve considerarsi riferito alla somma complessiva dell’operazione unitaria: pertanto risulterà vietato anche suddividere “artificiosamente” un unico importo di € 1.500,00 (valore dell’acquisto) in 3 pagamenti in contanti da € 500,00 ciascuno, ancorché inferiori al limite previsto (c.d. operazioni frazionate), fatta salva la normale rateazione commerciale.

Il rilascio di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari può essere richiesto per iscritto dal cliente, senza apposizione della clausola di non trasferibilità, solo per importi inferiori ad € 1.000,00.

Oltre detta soglia la tracciabilità potrà essere garantita, naturalmente, dal bonifico bancario e dalla moneta elettronica, come la carta di credito, il bancomat o la carta prepagata.

AFFITTI: ABITABILITA E CONTRATTI

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III CIVILE - Sentenza 23 aprile 2008, n. 10593
«in particolare il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso dei beni immobili - ovvero alla abitabilità dei medesimi - e, quindi, anche la sopravvenuta loro revoca non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene.

Esclusivamente nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d'uso convenuta sia stato definitivamente negato al conduttore è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (Cass. 21 dicembre 2004, n. 23695; Cass. 12 settembre 2000, n. 12030; Cass. 16 settembre 1996, n. 8285).».

domenica 4 dicembre 2011

BERLUSCONI: PROCESSO MILLS

Berlusconi al processo Mills: “E’stato difficilissimo rimanere sveglio”
Silvio Berlusconi oggi in aula a Milano per il processo Mills è apparso stanco, ma fiducioso per l’esito del processo

Berlusconi stamattina si è presentato al Palazzo di Giustizia di Milano in occasione di un’udienza per il cosiddetto processo Mills. L’ex Premier è imputato per corruzione in atti giudiziari nei confronti dell’avvocato David Mills.Berlusconi durante l’udienza è apparso molto stanco e provato, ma nonostante questo non ha perso l’occasione per pungolare la magistratura, in particolar modo quella milanese. Berlusconi ostenta sicurezza e continua a sostenere di essere una vittima di una persecuzione politica da parte di quelle che da due decenni definisce “le toghe rosse”. Queste le sue parole “Ho fatto fatica a non addormentarmi” e ancora “da parte dei magistrati c’è una pervicacia incomprensibile, c’è la volontà di continuare per arrivare al nulla”.
Il processo Mills per Berlusconi è una vera e propria “perdita di tempo”, così la definisce parlando ai cronisti, una perdita di tempo che viene pagata dai contribuenti italiani. Il Cavaliere è apparso stanco e provato, ma non troppo preoccupato per l’esito del processo. Infatti realisticamente il dibattimento non avrà esiti per lui perché a Febbraio ci sarà la prescrizione. Certo è che in questo momento, in piena campagna elettorale da lui stesso lanciata a pieno ritmo, una prescrizione non è il massimo per rifarsi una verginità politica. Il Pdl infatti ha bisogno di ricreare da zero la sua identità politica se vuole di nuovo compiere il miracolo del 1994 e vincere la battaglia di quelli che lo chiamavano “partito di plastica” che si sarebbe dissolto in poco tempo nella classica frammentazione partitica all’italiana. Il rinnovamento, se ci sarà, non sarà però totale: il delfino Angelino Alfano dovrà aspettare perché Silvio Berlusconi non si è ancora arreso.

TECNOLOGIA: CAMBIARE GESTORE TELEFONICO

Nuove regole per le compagnie telefoniche: sarà possibile cambiare gestore telefonico mantenendo il proprio numero in 24 ore

Nuovo gestore, stesso numero. Tra tre mesi sarà realtà e le compagnie telefoniche dovranno garantire l’operazione in sole 24 ore. Chi non si adeguerà o renderà difficoltosi i passaggi dovrà indennizzare i propri clienti. Queste sono le nuove regole imposte mercoledì 30 Novembre dalla Commissione infrastrutture e dall‘Autorità per le Telecomunicazioni.
La possibilità di cambiare gestore conservando il proprio numero è un servizio molto richiesto, ma nel corso dell’ultimo anno si sono registrati una moltitudine di segnalazioni di disservizi proprio in questo campo. Circa il 16% delle segnalazioni riguardavano il passaggio di gestore. Il problema dunque appare sentito dai consumatori e l‘Agcom ha delineato regole severe per risolverlo.

Inoltre, nel caso in cui le 24 ore non dovessero essere rispettate, il cliente ha diritto a essere indennizzato per questo e potrà vedere il suo diritto riconosciuto attraverso mezzi non onerosi, ovvero con una semplice telefonata o con l’uso della posta elettronica. La nuova normativa fa entrare a pieno titolo l’Italia all’interno delle Direttive europee in questa disciplina.

martedì 29 novembre 2011

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER GLI INQUILINI

Nel 2010 quelli che hanno sottoscritto o hanno in corso un contratto di locazione di un appartamento che utilizzano come «prima casa». Nella prossima dichiarazione dei redditi potranno detrarre dalle imposte un credito concesso dal fisco. A costoro sono dedicate queste poche righe

Ai sensi dell’art. 16, D.P.R. 917/1986 , agli inquilini di unità immobiliari locate in base alla L. 431/1998 (c.d. .4+4) adibite a «prima abitazione » spetta una detrazione d’imposta pari a:

- 300 euro per un reddito complessivo fino ad e 15.493,71;

- 150 euro per un reddito complessivo oltre e 15.493,71 e fino ad e 30.987,41.

La detrazione è incrementata rispettivamente ad e 495,80 e e 247,90 se il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi degli artt. 2, co.3, e 4, co. 2 e 3, L. 431/1998 ( c.d. 3+2 contratti convenzionati). Si osserva, inoltre, che il beneficio non è estensibile alle abitazioni locate all’estero.

La detrazione spetta anche se nel contratto non è espressamente richiamata la L.431/1998, purché questa risulti effettivamente applicata.

MOROSITA' DEL CONDUTTORE: TERMINE PER IL PAGAMENTO

Art.55. (Termine per il pagamento dei canoni scaduti). La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
Art.5. (Inadempimento del conduttore). Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.

SFRATTO: PROCEDURA

Contratto di Locazione e Procedura di Sfratto . Ecco in breve come si evolve la procedura.

1)- In caso di ritardo o mancato pagamento del canone o degli oneri accessori il proprietario invia una raccomandata r.r. all'inquilino (O conduttore) assegnandogli un tempo massimo di 15 gg per assovere al debito scaduto . Se questi omette di pagare , il proprietario deve rivolgersi ad un avvocato.

2)- L'avvocato notificherà al conduttore una " intimazione di sfratto" e lo citerà in Tribunale per ottenere la " convalida di sfratto" .

3)- L'inquilino in udienza potrà assolvere il suo debito o invocare il "termine di grazia" (solo per le locazioni abitative) ossia chiedere un certo tempo per poter pagare , tempo che viene concesso dal Giudice in ragione di ulteriori 3-4 mesi , non di piu'.

4)- Se invece l'inquilino non chiede nulla rimanendo passivo o non si presenta in udienza, lo sfratto viene convalidato dal Giudice che indica altresi' la data per il materiale rilascio dell'immobile; in genere non oltre un mese .

5)- L'atto di convalida viene trasmesso per la formalizzazione alla Cancelleria Civile che, se necessario trasmetterà gli atti, in tempo successivo all' Ufficiale Giudiziaro .

6)- L'inquilino moroso che non ottemperasse al rilascio secondo la data disposta dal Giudice, si vedrà notificare un "atto di precetto" in cui gli verrà ordinato di rilasciare entro 10 giorni dal ricevimento della notifica , l'immobile. In difetto, viene ammonito sempre con il precetto , che si procederà con l'esecuzione forzata.

7)-Se l'inquilino insiste ancora a non rilasciare l 'alloggio , verrà notoficato lui un nuovo atto, c.d. "monitoria di sgombero" Con esso, l' Ufficiale Giudiziario indica il giorno e l'ora in cui si recherà presso l'abitazione accompagnato dalla forza pubblica.

8) Quel giorno si verificherà il materiale sgombero dell'alloggio con cambio della serratura a cura di un fabbro allo scopo convocato dal locatore . Se fossero presenti mobili ed arredi verrà nominato il proprietario " custode" degli stessi in attesa che l'inquilino venga a prelevarli in un secondo momento

9) L'iter descritto si conclude con il "verbale di rilascio immobile" , atto con il quale l'Ufficiale Giudiziario certifica l'avvenuta esecuzione dello sfratto.

10) Se l'inquilino non ritira i mobili in tempi ragionevoli , inizia un altro problema per il proprietario che non potrà rimuoverli a suo piacere , ma dovrà invocare l'intervento del "cancelliere" ed insieme redarre e controfirmare " l' inventario" tal che l'arredo e mobilio potranno essere collocati (sempre su responsabilità e spese del locatore) in altro luogo noto , fino alla eventuale richiesta di messa all'asta per recupare parte delle spese .


11- Aspetto fiscale. Dichiarazione dei redditi
Il Ministero delle Finanze (Circolare 150/E del 7 luglio 1999) ha precisato che in assenza di un procedimento giurisdizionale di sfratto concluso, il canone di locazione deve essere «comunque dichiarato così come risultante dal contratto di locazione, ancorché non percepito, rilevando in tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo»
Motivo per cui fino alla conclusione effettiva dello sfratto il canone và fiscalmente dichiarato nel mod.730 o Unico.

PAGAMENTI PRIMA DEL ROGITO.

Fino a qualche tempo fa , nonostante l'obbligo previsto dalla legge, erano in pochi a registrare il contratto preliminare. Le cose sono radicalmente cambiata con l’introduzione di nuove regole che impongono di indicare dettagliatamente nell'atto di compravendita la specifica dei pagamenti avvenuti prima del rogito.
E' evidente che l'indicazione di un pagamento effettuato con un assegno bancario datato ed incassato due mesi prima del rogito, senza che risulti un collegamento con un compromesso registrato indurrà il Fisco ad operare un accertamento fiscale
Un' altra ragione che ha indotto i contraenti ad operare correttamente risiede nel fatto che dal 1 gennaio 2007 gli agenti immobiliari sono obbligati a registrare tutte le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività, e visto che risultano responsabili "in solido" delle imposte dovute e non pagate, sono e saranno i primi ad esigere che l'adempimento venga assolto regolarmente

RIFIUTI SOLIDI URBANI: E' UNA TASSA

la Cassazione ha finalmente stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa: di conseguenza è stata applicata l'IVA su un importo a cui non andava applicata in quanto "tassa". Pertanto ,tutti gli utenti, hanno diritto al rimborso del 10% dei 10 anni retroattivi. Inoltre, visitando il sito di "federconsumatori" si evince che chi chiede il rimborso, che come al solito arriverà molto lentamente, bloccherà di fatto l'IVA sulle fatture prossime. Chi non lo farà continuerà a pagare tutto come prima perchè, come al solito in Italia, non tutti conoscono i propri diritti.

venerdì 4 novembre 2011

PDL: BERLUSCONI NESSUN PASSO INDIETRO

Nessun passo indietro
di Alessandro Sallusti
Berlusconi, a Cannes per il vertice del G20, convince i partner europei. E Obama: "Il problema non è lui". L'Europa chiede un'accelerata ma non la pensa così un gruppetto di deputati Pdl, che minaccia di staccare la spina

L’Europa ci dice che possiamo andare avanti, anzi ci chiede di accelerare. Non la pensano così un gruppetto di deputati Pdl (sei, dodici?) che non senza imbarazzo minacciano di staccare la spina al governo. Potrebbe accadere martedì quando la Camera dovrà approvare il rendiconto dello Stato, o più probabilmente qualche giorno dopo quando al voto andrà il maxi emendamento con le misure anti crisi. In gergo si chiama sottopotere della politica, peones in cerca di un momento di gloria o di una poltrona da sottosegretario in un eventuale nuovo governo. Miserie umane, che stridono con la solennità e la complessità di quello che sta accadendo al summit dei Grandi del mondo, con il coraggio di Draghi che al primo giorno di governatore della Banca Centrale taglia a sorpresa il costo del denaro per dare fiato al sistema Europa. Del resto è noto che ci sono uomini e uomini, o come scriveva Sciascia, omini, ominicchi e quaquaraquà. Così funziona il mondo.
In prima linea, a tramare per sfasciare la maggioranza, ci sono due vecchi arnesi democristiani, Casini e Cirino Pomicino, uno dei padri del debito pubblico italiano. Se questo è l'inizio del dopo Berlusconi, stiamo freschi. Napolitano ha preso atto che non esiste una via d'uscita pacifica allo stallo. Alfano e Bossi garantiscono che la maggioranza terrà, Bersani come al solito non garantisce un bel niente. Così le consultazioni del Quirinale si sono concluse con un avviso ai contendenti: vi aspetto alla prova del voto in aula.

Noi non abbiamo lo stesso ottimismo del segretario Pdl e del leader della Lega. Far cadere un governo impegnato a rispettare i patti presi con l'Europa sarebbe in effetti da folli, ma siccome siamo circondati da pazzi (e mascalzoni) la cosa è più che possibile. Nel malaugurato caso ci aspettiamo tre cose. La prima: Berlusconi non arretri di un centimetro, ha il diritto-dovere di andare avanti soprattutto in assenza di una alternativa. La seconda: Napolitano sia fedele alla sua promessa che non ci saranno governi contrari alle indicazioni politiche uscite dalle elezioni del 2008. Terzo: se gli ominicchi dovessero averla vinta si vada subito alle elezioni, rompendo un tabù che vuole gli italiani alle urne solo in primavera. E quest’ultima, al momento, sembra l'ipotesi più probabile.

sabato 29 ottobre 2011

LATTE

Lo sapevate che:
Il latte ha una scadenza.
Il latte scaduto non venduto viene mandato di nuovo al produttore che PER LEGGE può effettuare di nuovo il processo di pastorizzazione a 190 gradi e rimetterlo sul mercato. Questo processo PER LEGGE può essere effettuato fino a 5 VOLTE.
Il produttore è obbligato a indicare quante volte è stato effettuato il processo, e in effetti lo indica, ma a modo tutto suo, nel senso che chi si è mai accorto che il latte che sta bevendo è scaduto e ribollito chissà quante volte?Il segreto è guardare sotto il tetrabrick e osservare i numerini
Ci sono dei numeri 12345. Il numero che manca indica quante volte è scaduto e poi ribollito il latte.GUARDATE LA FOTO ALLEGATA.
ES: 12 45 manca il “tre”: scaduto e ribollito 3 volte.
Ma non finisce qui, perché in un a scatol a da 12 buste ci saranno alcune buste dove manca il numero e altre dove ci saranno tutti i numeri. Attenzione tutto lo scatolone avrà ricevuto questo trattamento. In questo modo le aziende si arricchiscono, riciclando di fatto il latte scaduto, e chi ne paga le conseguenze siamo noi che di fatto beviamo acqua sporca

giovedì 13 ottobre 2011

DISCARICA: CORCOLLE - SAN VITTORINO

RIFIUTI, GIRO (PDL): PER AREA CORCOLLE – SAN VITTORINO NECESSARI APPROFONDIMENTI PER VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA.

pubblicata da Francesco Giro il giorno giovedì 13 ottobre 2011 alle ore 22.38

Questo pomeriggio il Sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali, Francesco Giro, ha incontrato il Presidente dell’VIII Municipio, Massimiliano Lorenzotti e il Consigliere Provinciale, Enrico Folgori per discutere della proposta di una discarica provvisoria nel territorio di Corcolle – San Vittorino. A margine della riunione il Sottosegretario ha dichiarato:

“Mi sembra di capire da una preliminare valutazione della mappa dei vincoli e del piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) che nell’area insistano dei vincoli di natura paesaggistica. La questione appare assai delicata anche per la presenza - nelle immediate vicinanze - del borgo antico di San Vittorino con il suo patrimonio diffuso di presenze storico - artistiche. Non possiamo per ora esprimere come ministero alcun giudizio definitivo ma siamo naturalmente disponibili a collaborare con tutte le amministrazioni territoriali coinvolte per un approfondimento della questione”.

Il Sottosegretario ha inoltre confermato la propria disponibilità ad effettuare un sopralluogo la prossima settimana.

discorso di berlusconi 13-10-2011

bel discorso di berlusca, gli sbadigli di bossi non si possono digerire

martedì 27 settembre 2011

PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO: CHI PAGA? CHI STIPULA IL CONTRATTO?

Art. 1008 Imposte e altri pesi a carico del l'usufruttuario
L'usufruttuario è tenuto per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.
Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.

Art. 1009 Imposte e altri pesi a carico del proprietario
Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse (1284) della somma pagata.
Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.

Contratto di locazione appartamento a chi spetta la stipula del contratto al proprietario o usufruttuario?
La risposta più delicata è a chi spetta di "stipulare" il contratto di locazione: spetta all'usufruttuario. Cioè il contratto sarà sottoscritto e stipulato tra usufruttuario e conduttore.

Per quanto riguarda i tributi dovuti per la registrazione del contratto, ma anche per l'ICI e l'IRPEF relative allo stesso immobile, esse spettano all'usufruttuario (art. 1008 c.c.)

giovedì 22 settembre 2011

CENTRALI RISCHI: CANCELLAZIONI

“CANCELLAZIONE DI SEGNALAZIONI DEI RITARDI DI PAGAMENTO”

Art. 8-bis del D.L. 70/2011 “Decreto Sviluppo” convertito in Legge n. 106/2011
Per opportuna conoscenza si informa che l’entrata in vigore della legge 106 del 12 luglio 2011, art. 8-bis, ha determinato un cambiamento nelle modalità di gestione delle informazioni riguardanti le insolvenze sanate nelle Centrali Rischi italiane, sia Pubbliche (Centrale dei Rischi Bankitalia) che private (CRIF, CERVED, ecc.).

“Art. 8-bis

1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell’istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall’avvenuto pagamento.

2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La Banca d’Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l’attuazione del presente articolo.”
Pertanto, la norma in oggetto impatta sull’operatività delle Banche in quanto:
1- è necessario effettuare, entro cinque giorni dal pagamento, le comunicazioni a SIC per le cancellazioni delle negatività regolarizzate;

2- a partire da fine luglio 2011 non sono più a disposizione i dati sui “cattivi pagatori” con insoluti rateali fino a 180 giorni relativi al periodo precedente il 13/07/2011 (sanatoria prevista dal comma 2).

mercoledì 21 settembre 2011

PIANO CASA : IL 15 SETT PER PICCOLI AMPLIAMENTI

Dal 15 settembre agli ampliamenti fino al 20%, resta il primo febbraio 2012 per altri tipi di lavori
Piano Casa Lazio, mutui agevolati per gli ampliamenti
Approvata prima della pausa estiva, il Piano Casa rinnovato prevede interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, incentivi per l’adeguamento sismico e recupero degli edifici esistenti.

Analogamente alla precedente versione, i Comuni possono escludere determinate zone o singoli immobili dall’applicazione della norma. Per questo hanno tempo fino al 31 gennaio 2012 per l’approvazione di apposite delibere.

Conseguentemente, come si deduce dall’articolo 6 comma 4, le domande possono essere presentate a partire dal primo febbraio 2012 ed entro il 31 gennaio 2015.

Come nella maggior parte delle norme per il rilancio dell’edilizia, i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi sono la Dia o il permesso di costruire, al quale si ricorre se la superficie dell’edificio su cui effettuare i lavori supera i 500 metri quadri. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all’esito di una conferenza di servizi.

Sia che si presenti la Dia o che si richieda il permesso di costruire, alle istanze deve essere allegata l’attestazione del tecnico abilitato sull’ultimazione dei lavori.

Anticipo per i piccoli interventi
Subito dopo l’approvazione, avvenuta il 3 agosto, e prima ancora di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la norma è stata modificata dalla Legge sull’assestamento di bilancio, che ha anticipato al 15 settembre 2011 la presentazione delle domande inerenti ai piccoli ampliamenti fino al 20%.

Gli interessati avranno quindi a disposizione quasi cinque mesi in più rispetto a quelli inizialmente previsti. La modifica si allinea alla volontà di allentamento dei vincoli della precedente versione, più volte accusati di aver scoraggiato la presentazione delle domande.

martedì 20 settembre 2011

CASSAZIONE: DANNI AL CONIUGE TRADITO

Cassazione: via libera al risarcimento danni per il coniuge tradito

Anche le corna danno diritto al risarcimento danni. Proprio così. E' la Corte di Cassazione a stabilirlo con una sentenza che apre la strada per le vittime dei tradimenti alle giuste richieste risarcitorie. Ma non basta. Si può essere risarciti anche se la separazione è avvenuta in modo consensuale ossia senza l'addebito di colpa all'altro coniuge. Naturalmente, avverte la Corte, occorre distinguere perché c'è tradimento tradimento. Il risarcimento dei danni si può chiedere solo se il coniuge che ne fa domanda dimostra di aver subito una "lesione di un diritto costituzionalmente garantito". È il caso in cui ad esempio si dimostri che il tradimento "per le sue modalita' e in relazione alla specificita' della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge". In altri termini, i danni si possono chiedere, spiega la Corte (sentenza 18853 /2011) , se il tradimento "abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per se' insita nella violazione dell'obbligo in questione" e "si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignita' della persona, costituente bene costituzionalmente protetto". Il caso esaminato da Piazza Cavour riguarda il caso di una donna che nei primi due gradi del giudizio si era vista respingere la domanda di risarcimento danni che aveva rivolto al suo ex marito fedifrago. I due coniugi si erano separati consensualmente e lei aveva chiesto il risarcimento del danno biologico ed esistenziale causatole dalla relazione extraconiugale che l'uomo aveva intrattenuto con un'altra donna sposata. La Corte dando ragione al coniuge tradito ha ora rimesso la causa alla Corte d'Appello di Genova che dovrà rivalutare il caso attenendosi al dettato della Cassazione.

CASSAZIONE: CANNA FUMARIA

Cassazione: canna fumaria troppo vicina? Scatta il risarcimento danni

È tenuto a risarcire i vicini di casa il proprietario dell'appartamento che ha installato la canna fumaria a meno di 10 metri di distanza producendo immissioni che superano la normale tollerabilità. È questo il contenuto della sentenza n. 18262 depositata il 6 settembre 2011 con cui la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha rigettato il ricorso del proprietario di un appartamento che aveva posizionato l'impianto ad una distanza di 3,5 metri dall'appartamento limitrofo. Dopo il ricorso al giudice di pace e al tribunale, i convenuti, condannato sia in primo che secondo grado, proponevano ricorso per la cassazione della sentenza. Gli Ermellini, rigettando le censure dei coniugi proprietari dell'appartamento da cui provenivano le esalazioni, hanno spiegato che "il giudice di appello ha dato conto, infatti, sulla base della C.T.U., che la prossimità della canna fumaria all'appartamento degli attori (distante appena tre metri e mezzo) e l'uso della canna fumaria per il riscaldamento domestico e per la cottura dei cibi, comportava il superamento di tale limite, non rilevando che, in occasione dell'esperimento peritale, non fossero state constate immissioni di fumo a causa della mancanza di vento". I giudici di legittimità hanno da ultimo osservato che, in riferimento alle censure sollevate dai ricorrenti in riferimento all'art. 844, co. 2, c.c., "il criterio della priorità dell'uso dell'impianto (...) ha carattere sussidiario e facoltativo e che, pertanto, il giudice di merito non è tenuto a farvi ricorso, una volta ritenuto sulla base di altri accertamenti in fatto, che sia stata superata la soglia della normale tollerabilità delle immissioni, anche con riferimento alla violazione della distanza minima della canna fumaria rispetto all'immobile degli attori, distanza che il regolamento edilizio stabiliva in 10 metri. Tale violazione risulta correttamente apprezzata dal giudice assieme agli ulteriori accertamenti emersi dall'indagine peritale per ritenere le immissioni nocive e superiori al limite della normale tollerabilità, considerato che detta distanza minima mira ad evitare comunque un danno alla salubrità e sicurezza del fondo del vicino".

CASSAZIONE: DANNI SULLA RISOLUZIONE DI CONTRATTO PRELIMINARE

Cassazione: se giudice dichiara risolto contratto preliminare chi chiede i danni non ha diritto alla caparra

In materia di contratti, con la sentenza n. 18264, deposita il 6 settembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che se il giudice risolve il contratto preliminare, chi richiede di danni non ha diritto alla caparra. Senza negozio da cui recedere, infatti, si riduce la richiesta risarcitoria. In particolare, i giudici della seconda sezione civile hanno spiegato che per effetto del passaggio in giudicato della sentenza sulla risoluzione del contratto preliminare di compravendita, si determina la preclusione, per le parti adempienti, dal far valere, nel separato giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno "da risoluzione", il recesso dal contratto, al fine di poter fruire dei commoda della liquidazione forfettaria del danno, garantita dal diritto di incamerare la caparra: essendo infatti venuto meno il negozio dal quale recedere, e restringendosi pertanto la richiesta risarcitoria ai soli danni che positivamente si sia dimostrato essere collegati causalmente alla risoluzione, la domanda riconvenzionale dei promittenti venditori di incamerare la caparra è divenuta inammissibile.

venerdì 16 settembre 2011

MANOVRA DEL GOVERNO : MISURE CHE DIVENTANO LEGGE

Con la manovra definitivamente approvata arrivano diverse misure per mettere a posto il bilancio dello Stato. Si va dai tagli ai redditi dei super ricchi fino alle manette per i grandi evasori. Cattive notizie per chi deve andare in pensione perché ora sarà necessario aspettare più tempo prima di lasciare il posto. Ma vediamo in breve alcune delle misure che sono entrate in vigore:

EVASIONE FISCALE: Giro di vite contro gli evasori. Chi ha aderito al condono tombale del 2002 e non ancora pagato dovrà affrettarsi a pagare la seconda rata. Il fisco provvederà in ogni caso al recupero delle somme dovute on ogni mezzo entro la fine dell'anno. Contro i grandi evasori la manovra ripristina anche la possibilità di carcere per imposte evase superiori a 3 milioni di euro e che rappresentino il 30% del volume d'affari.

AUMENTO IVA: L'aumento dell'Iva andrà a pesare sui consumi passando dal 20 al 21%. Già in questo anno sulle famiglie graverà un costo aggiuntivo di 700 milioni, mentre dal 2012 si attende un gettito di 4,2 miliardi. Aumenti sono previsti anche sulla tassa automobilistica. Gli autoveicoli con potenza fiscale superiore a 225kw dovranno pagare una maggiorazione di 10 euro per ogni kilowatt in piu'.

PENSIONATI: La pensione arriva più tardi. Viene posticipata la decorrenza del pensionamento di anzianità di un mese per chi matura i requisiti nel 2012; di 2 mesi per chi li matura nel 2013 e di tre mesi per chi li matura dal 2014. Cattive notizie anche per le donne del settore privato perché è previsto un innalzamento progressivo dell'età pensionabile già a partire dal 2014. In precedenza si era ipotizzato un innalzamento solo dal 2020. La nuova disciplina entrerà a regime completo il 1 gennaio 2026 anziché il 1 gennaio 2032. Anche il TFR subirà ritardi e verrà versato con un posticipo di sei mesi (posticipo che sale poi a 24 mesi in caso di pensionamento anticipato).

POLITICI: I tagli riguarderanno anche deputati e senatori il cui reddito sarà ridotto del 10% nella parte che eccede i 90.000 Euro e del 20% per la quota che eccede i 150.000. Chi poi ha un reddito da lavoro privato subirà un taglio degli stipendi pari al 20% per redditi superiori a 90.000 Euro e del 40% per i redditi superiori a 150.000. Dalla prossima legislatura la carica di parlamentare sarà incompatibile con altre cariche pubbliche elettive. Sono esclusi dall'incompatibilità la nomina a sindaci dei comuni con meno di 5000 abitanti

SUPER RICCHI: è previsto un contributo di solidarietà con un'aliquota pari al 3% per i redditi che superano i 300.000 Euro. Questo contributo dovrà essere versato fino a quando non sarà raggiunto il pareggio di bilancio. Anche per le rendite finanziarie il prelievo sale al 20% ad eccezione dei titoli di Stato per i quali l'aliquota resta quella del 12,5%.

LAVORATORI: Novità anche sul fronte lavoro. I contratti aziendali di lavoro sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative in azienda, possono prevedere deroghe anche alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali. Le deroghe sono possibili anche per i licenziamenti ad eccezione di quelli discriminatori.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Già dal 2012 prende il via a cosiddetta spending review per definire i programmi di spesa dell'amministrazione centrale dello Stato. Per il prossimo anno si prevede anche una riduzione delle spese dei Ministeri con un risparmio di circa 10 miliardi nel solo triennio 2012-2014.

ENTI LOCALI E TERRITORIALI: Per il momento le province non si toccano. La soppressione è infatti rinviata a un ddl costituzionale. Per il resto i tagli previsti per le regioni ed enti locali sono pari a 4,2 miliardi nel 2012 e 3,2 nel 2013. Resta l'obbligo di accorpamento dei comuni con meno di 1000 abitanti.

lunedì 5 settembre 2011

PIAZZA NAVONA, DANNI ALLA FONTANA DEL MORO

PIAZZA NAVONA: bene l’arresto, ora punizione esemplare
Pubblicato il 5 settembre 2011 da gianni@alemanno.it
Un grande plauso ai carabinieri che hanno individuato e fermato lo scellerato che ha danneggiato la Fontana del Moro. Mi auguro adesso che a questo criminale venga data una punizione esemplare, senza scarcerazioni facili, perché per difendere il nostro patrimonio artistico è necessario, come ha detto Galan, che sia evidente a tutti la gravità del reato. Chi colpisce un monumento artistico può essere capace di qualsiasi violenza e qualsiasi follia, quindi nessuna clemenza.

mercoledì 27 luglio 2011

ATTENTI ALLE PAROLE : E' REATO DIRE AD UN FUNZIONARIO PUBBLICO .....

È reato accusare una persona che ha a che fare con la pubblica amministrazione di farsi " i c... suoi". Lo ha stabilito la Corte di Cassazione spiegando che si tratta di un'espressione che non può di certo rientrare nel legittimo diritto di critica e che anzi costituisce una "espressione volgare e inutilmente aggressiva" che peraltro allude a scelte o iniziative prese in violazione di regole comuni. Sulla base di questo principio la quinta sezione penale della Corte (sentenza n.28424/2011) ha accolto il ricorso della Procura contro una sentenza di assoluzione accordata un consigliere comunale accusato di diffamazione. Il consigliere aveva affermato davanti a più persone che la responsabile del nucleo commercio e polizia sanitaria di un piccolo comune "con il mercato si e' fatta e continua a farsi i c... suoi". Il giudice di pace che si era occupato del caso non aveva trovato nulla di male nell'espressione ed aveva assolto l'imputato dal reato di diffamazione considerando che si trattava di un'espressione rientrante nel diritto di critica dato che il consigliere comunale voleva solo attaccare l'attività pubblica e istituzionale di quella persona e non mettere in discussione le sue qualità morali.
Altre informazioni su questa sentenza
(Data: 20/07/2011 9.42.00 - Autore: N.R.)

URBANISTICA: VERANDA

Realizzazione di una veranda sul balcone. Senza la concessione la costruzione è abusiva(26/07/2011)Cass. Penale, Sez. III, Sentenza del 20/07/2011 n. 28927 La veranda è da considerare in senso tecnico giuridico, una costruzione assoggettata al regime concessorio.

Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile.

L’unica deroga prevista è per la chiusura di spazi limitati e che, comunque, non comportino una trasformazione del territorio. L’attività di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) d.p.r. n. 380/01, in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra (se non ricorre anche la violazione paesaggistica) il reato di cui all’art 44 lett. b) d.p.r. 380/2001..

CANI ABBANDONATI IN AUTOSTRADA

Se in autostrada notate un cane abbandonato non dovete fare altro che inviare un sms specificando localita', ora di avvistamento, razza ( se possibile ) e direzione di marcia al 334.1051030....1000 volontari sono pronti ad intervenire in tutta Italia fino al 4 settembre...non è difficile

PROBLEMATICA IDRICA SUL TERRITORIO ( VALLE MARTELLA)

dal sito di Mario Procaccini.

Si comunica che a seguito di numerosi solleciti per la problematica idrica sul territorio,a richiesta di alcune persone, questo dirigente regionale che con il proprio gruppo, si è riunito con urgenza con alcuni residenti di Zagarolo centro e Valle Martella e durante l'incontro sono state raccolte le lamentele sulla mancanza di approviggionamento idrico delle famiglie per i primari fabbisogni, nell'incontro ci siamo impegnati a rappresentare, sia a l'amministrazione locale che al garante per il servizio idrico regionale,l'annosa problematica.

Fiduciosi che da parte degli organi preposti si vorrà risolvere il problema e grata l'occasione per porgere distinti saluti a tutti.

PROCACCINI MARIO - FABRIZI ALDO - ELIO SENSOLINI - DI MICHELE GIANCARLO

giovedì 30 giugno 2011

AFFITTI: SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO

QUALI SONO LE SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO

Nuove sanzioni in vigore dal 01/04/1998 (art.1 D. Lgs. 473/1997).
Dal 1/4/1998, in caso di ritardato pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione, si applicano le seguenti soprattasse:

versamento effettuato tra il 21° ed il 50° giorno: soprattassa del 15%;
versamento effettuato tra il 51° ed il 1° anno: soprattassa del 20%;
versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa del 30%.

sono inoltre dovuti gli interessi del 2,5% annuo sull'imposta dovuta


Ravvedimento
Nel caso in cui le parti presentano il contratto oltre il termine fisso stabilito, contestualmente all'imposta di registro va versata la sanzione pari a:

- 15 per cento in caso di ritardo inferiore ai trenta giorni

- 24 per cento in caso di ritardo dal mese all'anno

- 120 per cento oltre l'anno di ritardo

oltre gli interessi di legge da versarsi utilizzando il modello F23 con il codice tributo 731T.

giovedì 23 giugno 2011

CODICE PENALE:Art. 631. Usurpazione, Art. 633. Invasione di terreni o edifici, Art. 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui.

Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 624. Furto.

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.

Art. 624 bis. Furto in abitazione e furto con strappo.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Art. 625. Circostanze aggravanti.

La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 103 euro a 1.032 euro:

1) (soppresso);

2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

4) se il fatto è commesso con destrezza;

5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro.


Art. 625 bis. Circostanze attenuanti.

Nei casi previsti dagli articoli 624, 624 bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

Art. 626. Furti punibili a querela dell'offeso.

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

1. se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita; (NB: questo numero è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta)

2. se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3. se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

Art. 627. Sottrazione di cose comuni.

Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206. Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.

Art. 628. Rapina.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi , o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis.

Art. 629. Estorsione.

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad ammettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a ero 2.065. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 631. Usurpazione.

Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

Art. 632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

Art. 633. Invasione di terreni o edifici.

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.

Art. 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309. Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

Art. 635. Danneggiamento.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dall'articolo 331 (NB: questo numero è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n.119/1970 nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità d'ufficio il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di serrata);
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625;
4) sopra opere destinate all'irrigazione;
5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Art. 635 bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.

Articolo 635 ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca piu‘ grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635 quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635 quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103. Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui.

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui.

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede d'ufficio.

Art. 639 bis. Casi di esclusione della perseguibilità a querela.

Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640. Truffa.

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 . La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640 bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 ter. Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640 quater. Applicabilità dell'articolo 322 ter.

Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter.

Articolo 640 quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

Art. 641. Insolvenza fraudolenta.

Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516. L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

Art. 642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

Art. 644. Usura.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Art. 644 bis. Usura impropria.

[Abrogato]

Art. 644 ter. Prescrizione del reato di usura.

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

Art. 645. Frode in emigrazione.

Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 . La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.

Art. 646. Appropriazione indebita.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 . Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.

Art. 647. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.

È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309:

1. chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2. chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309.

Art. 648. Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis. Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 quater. Confisca.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648 bis e 648 ter, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648 bis e 648 ter, il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 649. Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1. del coniuge non legalmente separato;

2. di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;

3. di un fratello o di una sorella che con lui convivano. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa , se commessi a danno del coniuge legalmente separato , ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA: QUANDO

Art. 30 (L)
Lottizzazione abusiva
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e
7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio
quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o
comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la
prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga
predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti
equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche
quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua
destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed
in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo
non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non
possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di
edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore
a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere
rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di
uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli
strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta
presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei
terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati
allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non
contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere
confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi
aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia
allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti le aree interessate al giorno in cui e' stato stipulato
l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere
approvati dall'agenzia del territorio se non e' allegata copia del
tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che
il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 2005, N. 304 ))
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni
a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con
ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle
opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei
registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di
diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o
responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione
delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia
stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non
possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata,
dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua
eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati
ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo
il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni
ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta
ed ai testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi od
estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.

AFFITTI: FIDEIUSSIONE BANCARIA - VANTAGGI E ALTRO

Al fine di tutelare i propri interessi da un inquilino insolvente, da qualche anno, i proprietari di immobili in locazione hanno scelto di affiancare al contratto di affitto anche la sottoscrizione di una fideiussione bancaria specifica per affitto che ha sostituito il versamento iniziale della vecchia cauzione. Ecco di cosa si tratta.

Fideiussione bancaria per affitto
La fideiussione per affitto non è altro che un contratto sottoscritto da un garante (una banca, un'agenzia assicurativa o una terza persona in veste privata, purchè accettatta dal proprietario) il quale si impegna a rimborsare gli eventuali ammanchi (spese condominiali, riparazioni, etc.) o le insolvenze dell'inquilino fino alla scadenza del contratto di locazione. La fideiussione bancaria avviene quindi tra il garante e il padrone di casa, il quale è tenuto a rivolgersi al fideiussore solo in caso di una reale insolvenza dell'inquilino e non oltre la scadenza del contratto. Contrariamente al contratto di locazione, che può essere rinnovato tacitamente allo scadere dei primi 4 anni, la fideiussione decade automaticamente e va rinnovata con la sottoscrizione di un nuovo contratto. Al termine del contratto d'affitto, il fideiussore (cioè la banca, l'assicurazione o la terza persona incaricata) non avranno nessun vincolo fiscale e legale nè nei confronti del padrone di casa, nè in quelli dell'inquilino.

I vantaggi di una fideiussione per locazione
I vantaggi sono molti, sia per il padrone di casa che per l'inquilino. La fideiussione bancaria, così come quella assicurativa, garantisce in ogni caso il recupero delle rate d'affitto, anche quando l'inquilino non è nella posizione di poter saldare il debito. In questo modo i proprietari di immobili possono locare con maggiore disponibilità anche ad affittuari in precarie condizioni economiche, con il vantaggio di riuscire a recuperare comunque il canone di affitto ricorrendo al fideiussore. La fideiussione rappresenta un fondocassa sempre disponibile ma solo al momento necessario. Esonera quindi l'affittuario dal versare una cifra considerevole com'era la vecchia cauzione al momento della stipula del contratto d'affitto, in cambio di una promessa di pagamento che, in caso contrario, potrà essere assolta dal fidiussore.

Svantaggi e limitazioni
Se da un lato la fideiussione imposta dal padrone di casa al momento della stipula del contratto d'affitto favorisce maggiormente lo stesso proprietario e in qualche modo anche l'inquilino potenzialmente insolvente, non sempre si rivela una scelta vantaggiosa per chi non ha problemi economici e quindi riesce a pagare il canone puntualmente. La fideiussione bancaria, assicurativa o di terze parti, comporta comunque il pagamento di una commissione aggiuntiva che va pagata indipendentemente dalla necessità o meno di ricorrere al fideiussore.

venerdì 17 giugno 2011

AFFITTI:La cedolare secca non sempre conviene

La cedolare secca non sempre conviene: ecco cosa c'è da sapere prima della scelta
La cedolare non è solo un problema di aliquote. Vero che si paga solo 21% (se la casa è affittata a mercato libero) o il 19% (se si tratta di un canone "concordato") al posto dell'Irpef e dell'imposta di registro. Il che rende abbastanza semplice considerare che chi abbia un reddito complessivo sotto i 15mila euro (affitti esclusi) nel primo caso o 28mila euro (sempre al netto dei canoni) nel secondo caso non ha, di fatto, un vantaggio nello scegliere la cedolare. Gli altri però, e sono la maggior parte, sì. Ma ci sono altri fattori da considerare, che possono essere valutati solo basandosi sulla situazione reale.

1) L'Istat
Chi sceglie la cedolare non potrà chiedere adeguamenti Istat all'inquilino. Nessuno può prevedere l'inflazione ma l'andamento di questi ultimi anni fanno sperare male e un'ipotesi del 2% annuo sembra probabile. Il che vuol dire, su un affitto da 600 euro a mese, 144 euro all'anno che oltretutto entrano a far parte del canone, quindi si tratta di una specie di "interesse composto" che funziona come l'anatocismo: l'anno seguente l'Istat si calcola non su 7.200 ma su 7344 euro annui e va a 147 euro. E così via.

2) Gli aumenti periodici
Chi ha in mente di tarare l'affitto con canoni progressivi, magari basati su un accordo con l'inquilino che effettua una serie di lavori e, per un paio d'anni, paga un affitto più basso per poi tornare al regime normale dal terzo anno in poi, se lo può scordare. Il divieto di aumentare il canone per il periodo della cedolare è assoluto.

3) L'addizionale regionale
Ogni regione ha la sua addizionale e, dato che la cedolare le assorbe, dove è più alta lì è più vantaggioso. Ma ci sono differenze che vanno dal Lazio (1,7 per cento) all'Umbria (0,7 per cento). Con l'esempio di prima, la differenza è di 72 euro a parità assoluta di condizioni.

4) L'addizionale comunale
Ma c'è anche l'addizionale comunale, decisamente più varia (molti comuni non la hanno affatto applicata): a Milano, per esempio, i proprietari sono meno interessati alla cedolare perché non pagano l'addizionale comunale comunale, a Roma l'appeal è forte perché arriva allo 0,9 per cento.

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5) La burocrazia
Considerando che per i nuovi contratti va fatta una speciale denuncia online (tranne pochi casi nei quali si usa il vecchio modello 69), per la quale ci si deve accreditare e ottenere il pincode, dopo di che si avrà a che fare con una nuova imposta e adempimenti separati dall'Irpef, se l'importo a vantaggio della cedolare è minimo (100-200 euro) forse i nuovi impegni burocratici non valgono la candela.

6) Gli affitti in nero
Chi sinora non ha pagato le tasse, evitando anche di registrare il contratto, dovrebbe essere spinto a farlo dal fatto che l'inquilino potrebbe provvedere direttamente alla registrazione. Ottenendo così un canone pari al triplo della rendita catastale (poche centinaia di euro all'anno, in media) per quattro anni. L'occasione della cedolare dovrebbe quindi influenza la decisione dei proprietari dei circa 500mila immobili abitativi affittati in nero.

Ma ci sono due fattori contro: primo, che registra un nuovo contratto deve mentire, fingendo che sia iniziato proprio in quel momento, sperando che il fisco non vada ad accertare le annualità precedenti, altrimenti tra sanzioni e interessi va a sborsare parecchie migliaia di euro.
Secondo, l'inquilino che volesse effettuare la registrazione incontrerebbe parecchie difficoltà, dato che molti uffici delle Entrate vogliono vedere la copia del contratto, che non sempre c'è, e poi vanno indicati i dati catastali, spesso assenti dalla copia del contratto (quando c'è).
Poi va considerato che nei centri minori i rapporti tra inquilino e proprietario sono caratterizzati da parentela, amicizia o lunga consuetudine, per cui nessuno si sognerebbe di fare uno "sgarbo" all'altro. E che gli affitti non sono da rapina come nelle grandi città, dove l'inquilino incattivito sogna di prendersi una rivincita. Le speranze del governo di recuperare gran parte del "nero" con lo spauracchio dell'inquilino-delatore sono, quindi, fondate solo in parte.
Il proprietario in nero dovrà quindi soppesare da una parte i rischi dell'emersione (sanzioni sul pregresso e cedolare da pagare) e dall'altra quelli del nero (sanzioni sul pregresso e crollo del canone d'affitto su denuncia dell'inquilino, che però ha le armi un po' spuntate).