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martedì 29 novembre 2011

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER GLI INQUILINI

Nel 2010 quelli che hanno sottoscritto o hanno in corso un contratto di locazione di un appartamento che utilizzano come «prima casa». Nella prossima dichiarazione dei redditi potranno detrarre dalle imposte un credito concesso dal fisco. A costoro sono dedicate queste poche righe

Ai sensi dell’art. 16, D.P.R. 917/1986 , agli inquilini di unità immobiliari locate in base alla L. 431/1998 (c.d. .4+4) adibite a «prima abitazione » spetta una detrazione d’imposta pari a:

- 300 euro per un reddito complessivo fino ad e 15.493,71;

- 150 euro per un reddito complessivo oltre e 15.493,71 e fino ad e 30.987,41.

La detrazione è incrementata rispettivamente ad e 495,80 e e 247,90 se il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi degli artt. 2, co.3, e 4, co. 2 e 3, L. 431/1998 ( c.d. 3+2 contratti convenzionati). Si osserva, inoltre, che il beneficio non è estensibile alle abitazioni locate all’estero.

La detrazione spetta anche se nel contratto non è espressamente richiamata la L.431/1998, purché questa risulti effettivamente applicata.

MOROSITA' DEL CONDUTTORE: TERMINE PER IL PAGAMENTO

Art.55. (Termine per il pagamento dei canoni scaduti). La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
Art.5. (Inadempimento del conduttore). Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.

SFRATTO: PROCEDURA

Contratto di Locazione e Procedura di Sfratto . Ecco in breve come si evolve la procedura.

1)- In caso di ritardo o mancato pagamento del canone o degli oneri accessori il proprietario invia una raccomandata r.r. all'inquilino (O conduttore) assegnandogli un tempo massimo di 15 gg per assovere al debito scaduto . Se questi omette di pagare , il proprietario deve rivolgersi ad un avvocato.

2)- L'avvocato notificherà al conduttore una " intimazione di sfratto" e lo citerà in Tribunale per ottenere la " convalida di sfratto" .

3)- L'inquilino in udienza potrà assolvere il suo debito o invocare il "termine di grazia" (solo per le locazioni abitative) ossia chiedere un certo tempo per poter pagare , tempo che viene concesso dal Giudice in ragione di ulteriori 3-4 mesi , non di piu'.

4)- Se invece l'inquilino non chiede nulla rimanendo passivo o non si presenta in udienza, lo sfratto viene convalidato dal Giudice che indica altresi' la data per il materiale rilascio dell'immobile; in genere non oltre un mese .

5)- L'atto di convalida viene trasmesso per la formalizzazione alla Cancelleria Civile che, se necessario trasmetterà gli atti, in tempo successivo all' Ufficiale Giudiziaro .

6)- L'inquilino moroso che non ottemperasse al rilascio secondo la data disposta dal Giudice, si vedrà notificare un "atto di precetto" in cui gli verrà ordinato di rilasciare entro 10 giorni dal ricevimento della notifica , l'immobile. In difetto, viene ammonito sempre con il precetto , che si procederà con l'esecuzione forzata.

7)-Se l'inquilino insiste ancora a non rilasciare l 'alloggio , verrà notoficato lui un nuovo atto, c.d. "monitoria di sgombero" Con esso, l' Ufficiale Giudiziario indica il giorno e l'ora in cui si recherà presso l'abitazione accompagnato dalla forza pubblica.

8) Quel giorno si verificherà il materiale sgombero dell'alloggio con cambio della serratura a cura di un fabbro allo scopo convocato dal locatore . Se fossero presenti mobili ed arredi verrà nominato il proprietario " custode" degli stessi in attesa che l'inquilino venga a prelevarli in un secondo momento

9) L'iter descritto si conclude con il "verbale di rilascio immobile" , atto con il quale l'Ufficiale Giudiziario certifica l'avvenuta esecuzione dello sfratto.

10) Se l'inquilino non ritira i mobili in tempi ragionevoli , inizia un altro problema per il proprietario che non potrà rimuoverli a suo piacere , ma dovrà invocare l'intervento del "cancelliere" ed insieme redarre e controfirmare " l' inventario" tal che l'arredo e mobilio potranno essere collocati (sempre su responsabilità e spese del locatore) in altro luogo noto , fino alla eventuale richiesta di messa all'asta per recupare parte delle spese .


11- Aspetto fiscale. Dichiarazione dei redditi
Il Ministero delle Finanze (Circolare 150/E del 7 luglio 1999) ha precisato che in assenza di un procedimento giurisdizionale di sfratto concluso, il canone di locazione deve essere «comunque dichiarato così come risultante dal contratto di locazione, ancorché non percepito, rilevando in tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo»
Motivo per cui fino alla conclusione effettiva dello sfratto il canone và fiscalmente dichiarato nel mod.730 o Unico.

PAGAMENTI PRIMA DEL ROGITO.

Fino a qualche tempo fa , nonostante l'obbligo previsto dalla legge, erano in pochi a registrare il contratto preliminare. Le cose sono radicalmente cambiata con l’introduzione di nuove regole che impongono di indicare dettagliatamente nell'atto di compravendita la specifica dei pagamenti avvenuti prima del rogito.
E' evidente che l'indicazione di un pagamento effettuato con un assegno bancario datato ed incassato due mesi prima del rogito, senza che risulti un collegamento con un compromesso registrato indurrà il Fisco ad operare un accertamento fiscale
Un' altra ragione che ha indotto i contraenti ad operare correttamente risiede nel fatto che dal 1 gennaio 2007 gli agenti immobiliari sono obbligati a registrare tutte le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività, e visto che risultano responsabili "in solido" delle imposte dovute e non pagate, sono e saranno i primi ad esigere che l'adempimento venga assolto regolarmente

RIFIUTI SOLIDI URBANI: E' UNA TASSA

la Cassazione ha finalmente stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa: di conseguenza è stata applicata l'IVA su un importo a cui non andava applicata in quanto "tassa". Pertanto ,tutti gli utenti, hanno diritto al rimborso del 10% dei 10 anni retroattivi. Inoltre, visitando il sito di "federconsumatori" si evince che chi chiede il rimborso, che come al solito arriverà molto lentamente, bloccherà di fatto l'IVA sulle fatture prossime. Chi non lo farà continuerà a pagare tutto come prima perchè, come al solito in Italia, non tutti conoscono i propri diritti.