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giovedì 26 maggio 2011

IMMOBILIARE: PROCEDURA DI SFRATTO ( ROBA DA MATTI )

Contratto di Locazione e Procedura di Sfratto. Ecco in breve come si evolve la procedura.

1)- In caso di ritardo o mancato pagamento del canone o degli oneri accessori il proprietario invia una raccomandata r.r. all'inquilino (alisas conduttore) assegnando Lui un tempo massimo di 15 gg per assovere al debito scaduto . Se questi omette di pagare , il proprietario deve rivolgersi ad un legale

2)- L'avvocato notificherà al conduttore una " intimazione di sfratto" e lo citerà (infatti si parla di citazione ) in Tribunale per ottenere la " convalida di sfratto" .

3)- L'inquilino in udienza potrà assolvere il suo debito o invocare il "termine di grazia" (solo per le locazioni abitative) ossia chiedere un certo tempo per poter pagare , tempo che viene concesso dal Giudice in ragione di ulteriori 3-4 mesi , non di piu'.

4)- Se invece l'inquilino non chiede nulla rimanendo passivo o non si presenta in udienza, lo sfratto viene convalidato dal Giudice che indica altresi' la data per il materiale rilascio dell'immobile; in genere non oltre un mese .

5)- L'atto di convalida viene trasmesso per la formalizzazione alla Cancelleria Civile che, se necessario trasmetterà gli atti, in tempo successivo all' Ufficiale Giudiziaro .

6)- L'inquilino moroso che non ottemperasse al rilascio secondo la data disposta dal Giudice, si vedrà notificare un "atto di precetto" in cui gli verrà ordinato di rilasciare entro 10 giorni dal ricevimento della notifica , l'immobile. In difetto, viene ammonito sempre con il precetto , che si procederà con l'esecuzione forzata.

7)-Se l'inquilino insiste ancora a non rilasciare l 'alloggio , verrà notoficato lui un nuovo atto, c.d. "monitoria di sgombero" Con esso, l' Ufficiale Giudiziario indica il giorno e l'ora in cui si recherà presso l'abitazione accompagnato dalla forza pubblica.

8) Quel giorno si verificherà il materiale sgombero dell'alloggio con cambio della serratura a cura di un fabbro allo scopo convocato dal locatore . Se fossero presenti mobili ed arredi verrà nominato il proprietario " custode" degli stessi in attesa che l'inquilino venga a prelevarli in un secondo momento

9) L'iter descritto si conclude con il "verbale di rilascio immobile" , atto con il quale l'Ufficiale Giudiziario certifica l'avvenuta esecuzione dello sfratto.

10) Se l'inquilino non ritira i mobili in tempi ragionevoli , inizia un altro problema per il proprietario che non potrà rimuoverli a suo piacere , ma dovrà invocare l'intervento del "cancelliere" ed insieme redarre e controfirmare " l' inventario" tal che l'arredo e mobilio potranno essere collocati (sempre su responsabilità e spese del locatore) in altro luogo noto , fino alla eventuale richiesta di messa all'asta per recupare parte delle spese .


11- Aspetto fiscale. Dichiarazione dei redditi
Il Ministero delle Finanze (Circolare 150/E del 7 luglio 1999) ha precisato che in assenza di un procedimento giurisdizionale di sfratto concluso, il canone di locazione deve essere «comunque dichiarato così come risultante dal contratto di locazione, ancorché non percepito, rilevando in tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo»
Motivo per cui fino alla conclusione effettiva dello sfratto il canone và fiscalmente dichiarato nel mod.730 o Unico.

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mercoledì 25 maggio 2011

IMMOBILIARE: NULLO IL PRELIMINARE DEL PRELIMINARE

La Cassazione sancisce la nullità del “preliminare di preliminare”

Accade frequentemente, nel corso delle trattative per l’acquisto di un immobile, che l’agente immobiliare pretenda la sottoscrizione, da parte del potenziale acquirente, di una scrittura (solitamente qualificata come “proposta irrevocabile di acquisto”), nella quale si propone di acquistare l’immobile ad un certo prezzo, impegnandosi, in caso di accettazione della proposta da parte del potenziale - venditore, a sottoscrivere entro una certa data il contratto preliminare, per poi concludere, in un momento ulteriore, il contratto definitivo; alla sequenza di scritture – contratti corrisponde, di norma, la corresponsione di importi in denaro a titolo di penale, caparra confirmatoria e/o acconti sul prezzo.
Ebbene, ad un tale modo di procedere, per la verità assai diffuso, pone un freno la Corte di Cassazione, la quale, con la Sentenza n. 8038 del 2 aprile 2009 afferma il principio secondo cui “non va riconosciuta come possibile funzione del preliminare di compravendita – oltre quella sua propria dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, a norma del primo comma dell’art. 2932 c.c. – anche quella di obbligarsi ad obbligarsi ad ottenere quell’effetto, non risultando tale ulteriore funzione sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente”. In altri termini non è possibile, secondo la Suprema Corte, impegnarsi vicendevolmente a concludere un contratto in cui ancora ci si obblighi all’acquisto di un bene.Una simile pattuizione è, secondo la Corte, nulla per mancanza di causa, non avendo senso pratico, a suo dire, promettere ora di promettere ancora in futuro; riprendendo le parole impiegate dalla Corte, “riconoscere come possibile funzione (del preliminare, ndr) anche quella di obbligarsi ... ad obbligarsi, darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente”.
Secondo la Corte, dunque, il “preliminare di preliminare” non potrebbe mai avere efficacia vincolante per le parti, potendo al più riconoscersi in esso, qualora sia redatto per iscritto (come è nelle transazioni immobiliari) una mera “minuta di contratto”, o puntuazione (termine con il quale si indica il documento redatto dalle parti per fissare, senza effetto vincolante, i contenuti di un successivo contratto). Il principio enunciato dalla Cassazione può avere notevoli ricadute pratiche, di cui è bene tenere conto ogni qualvolta ci si trovi a condurre trattative finalizzate all’acquisto di un bene (mobile o immobile che sia). Tra queste, vanno evidenziate quelle relative alle somme di denaro che eventualmente vengano promesse o versate, da una parte all’altra, a garanzia della futura stipulazione dell’ulteriore preliminare. Nel caso affrontato dalla Cassazione, ad esempio, la parte potenziale – acquirente si era impegnata a versare alla controparte, che avesse accettato la c.d. “proposta irrevocabile d’acquisto”, la somma di lire 14.000.000 per il caso in cui si fosse successivamente sottratta all’obbligo di sottoscrivere il preliminare d’acquisto dell’immobile.
Non avendo ella dato corso all’obbligo assunto, la potenziale venditrice l’aveva convenuta in giudizio per ottenere il pagamento della “penale” così prevista; la Cassazione, all’esito dei tre gradi di giudizio, ha rigettato tale domanda proprio sulla base del principio in commento, affermando in sostanza che, essendo nullo il preliminare di preliminare, nessuna penale deve essere corrisposta per il caso di suo inadempimento (a corollario, la Corte precisa che, potendosi riconoscere nel “preliminare di preliminare” tutt’al più una minuta di contratto, e dunque una semplice puntualizzazione dello stato raggiunto delle trattative, eventuali penali che dovessero essere pattuite a garanzia della conclusione dell’ulteriore preliminare sarebbero nulle ed inefficaci anche perché non è ipotizzabile la pattuizione di una “penale riferita a responsabilità aquiliana, come quella in cui si può incorrere in fase di trattative”). Analoghe conseguenze possono trarsi, sul solco del medesimo principio, relativamente alle somme che siano (non promesse ma) versate (ad esempio a titolo di caparra confirmatoria) al momento della sottoscrizione del “primo” preliminare; essendo quest’ultimo affetto da nullità (e dunque improduttivo di qualsiasi effetto giuridico vincolante) chi abbia percepito tali somme non potrà, in caso di inadempimento della controparte, trattenerle a titolo di indennizzo (secondo la funzione propria della caparra), ma sarà invece, con ogni probabilità, tenuto a restituirle in quanto ricevute in esecuzione di contratto nullo. Ne risulta evidente l’importanza della sentenza in commento, che consiglia di prestare la massima attenzione, in sede di trattative, al contenuto degli obblighi assunti (specie dalla controparte); se essi si sostanziassero nel mero impegno a concludere un ulteriore contratto preliminare, alla luce della sentenza in commento non ne sarebbe garantita la coercibilità (e neppure eventuali penali e/o caparre sarebbero sufficienti a tutelare la posizione della parte a favore della quale tali obblighi sono stati assunti).
Peraltro, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, occorre tenere distinta la fattispecie in esame (“preliminare di preliminare”) dall’ipotesi in cui le parti si obblighino, con il contratto preliminare, a stipulare il contratto definitivo, impegnandosi altresì a rinnovare il loro consenso in un altro negozio “formale”. In quest’ultimo caso, infatti, il consenso per la stipulazione del definitivo si è già formato, e le parti intendono soltanto riprodurre il contratto già concluso in altra veste formale (per esempio, davanti ad un notaio). Spetterà al Giudice stabilire, di volta in volta, sulla base del suo prudente apprezzamento non censurabile in sede di legittimità, se si ricada nell’una o nell’altra ipotesi.

martedì 24 maggio 2011

IMMOBILIARE: TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE ATTO O SCRITTURA

Trascrizione e registrazione
Secondo quanto prevede il codice civile (art.2645 bis) il preliminare di compravendita di un immobile va trascritto nei pubblici registri (conservatoria) se redatto come atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche se relativo ad edifici da costruire o in corso di costruzione.
Gli effetti della trascrizione decadono se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la redazione del rogito (contratto definitivo) o entro tre anni dalla trascrizione stessa, non venga effettuata la trascrizione del rogito.
Della trascrizione si occupa il notaio che si e' occupato di redigere o autenticare l'atto, pagando in conservatoria la relativa imposta ipotecaria nella misura fissa di 168 euro (D.lgs. 347/90 art.4 tariffa). L'operazione sara' successiva alla registrazione dell'atto con pagamento dell'imposta di registro.Venendo invece alla registrazione (formalita' fiscale finalizzata al pagamento delle imposte) l'obbligo riguarda ugualmente gli atti pubblici e le scritture private autenticate.
Se l'atto e' redatto come scrittura privata NON autenticata esso deve essere registrato:
- se il venditore e' un privato (quindi l'operazione non e' soggetta ad IVA) oppure
- se stipulato, dal 2007 in poi, a seguito dell'intermediazione di un agente immobiliare: in questo caso l'agente e' responsabile solidalmente per il pagamento dell'imposta di registro (per approfondire si veda piu' avanti)
oppure
- se il preliminare prevede una caparra (non soggetta ad IVA).

L'imposta di registro da pagare e' di 168 euro in misura fissa, entro 20 giorni dalla stipula. Va anche pagato il bollo di 14,62 euro ogni 100 righe. Cio' presentando presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate il modello 69. Se nell'operazione e' coinvolto un notaio del pagamento si occupa lui stesso, telematicamente.
Se il preliminare prevede pagamento di una caparra confirmatoria va pagato anche lo 0,50% di questa, sempre a titolo di imposta di registro. Se invece prevede il pagamento di acconti sul prezzo non soggetti ad IVA, oppure una caparra penitenziale, deve essere pagato il 3% di questi. In ambedue i casi l'imposta pagata in sede di registrazione del preliminare e' considerata come acconto di quella dovuta per la successiva registrazione del rogito. Se il rogito non viene stipulato, queste imposte non saranno rimborsate a meno che la mancata stipula abbia cause non imputabili alle parti.

Fonte: Dpr 131/86 art.5, 10 (come modificato dalla Finanziaria 2007), 38 e Tariffa Art.10

Note importanti:
- la trascrizione del compromesso, benche' non sempre obbligatoria, e' decisamente consigliabile perche' costituisce una vera e propria "prenotazione" sul bene oggetto di compromesso, nonche' una garanzia di fronte a terzi riguardo ai diritti delle parti (nei casi estremi, ma possibili, di vendita a piu' soggetti, si salvano i diritti di coloro che registrano per primi).
- anche se puo' sembrare superfluo dirlo, e' bene -riguardo ai pagamenti- chiedere e conservare accuratamente le ricevute nonche' evitare di rilasciare assegni in bianco o senza data.
- e' bene sapere che dalla firma del compromesso scaturisce, tra gli altri, anche il diritto dell'eventuale mediatore immobiliare a riscuotere la provvigione. Cio' anche se non e' stato firmato un preciso accordo al riguardo, e comunque solo a condizione che le parti contraenti siano quelle alle quali il mediatore ha fatto conoscere l'affare. In proposito si legga la successiva parte dedicata, appunto, all'intermediazione immobiliare.

sabato 21 maggio 2011

VALLE MARTELLA: RACCOLTE 632 FIRME

SI PORTA A CONOSCENZA CHE SONO STATE DEPOSITATE AL COMUNE DI ZAGAROLO,AL COTRAL ED ALTRI ENTI, 632 FIRME RACCOLTE TRA LA POPOLAZIONE PER I VARI MOTIVI :

1 RIPRISTINO FERMATA COTRAL IN VIA PRENESTINA NUOVA KM 3,800 VENENDO DA
ROMA VERSO ZAGAROLO, SPOSTATA DI 600 MT CIRCA PIU LONTANO(DOPO IL
BENZINAIO )

2 POSIZIONARE UNA NUOVA FERMATA IN ANDATA E RITORNO SEMPRE SULLA
PRENESTINA NUOVA IN PROSSIMITA' DEL NUOVO SUPERMERCATO CARREFOUR.

3 ULTIMO E PIU' IMPORTANTE E IMPEGNATIVO LA RIAPERTURA CARRABILE DI VIA
SASSOBELLO E VIA DI VALLE MARTELLA .

IL SINDACO MERCOLEDI MATTINA 18-05-2011 PRESO ATTO DELLE NOSTRE RICHIESTE CI HA PROMESSO CHE AVREBBE PRESO IN VISIONE IL PROBLEMA PER CERCARE UNA SOLUZIONE CHE SIA OTTIMALE PER TUTTI. ASPETTIAMO CON ANSIA UNA
RISPOSTA POSITIVA PRIMA POSSIBILE, SPERANDO DI NON OFFENDERE LA SENSIBILITA' DI QUALCHE CONSIGLIERE O ASSESSORE CHE SIA. SPERO CHE TUTTI CONCORDINO CHE E' UN ESIGENZA CHE VA RISOLTA PER IL BENE DI TUTTI.
ANTICIPATAMENTE SI RINGRAZIA TUTTI QUELLI CHE HANNO FIRMATO E TUTTI QUELLI CHE SI IMPEGNANO AD AIUTARCI AFFINCHE SI VERIFICHI QUELLO CHE E' NOSTRA INTENZIONE VEDERE REALIZZATO.
CHIUNQUE E' DACCORDO CON QUANTO DETTO SOPRA E VOLESSE CONOSCERE O DARE IL SUO APPORTO PER EVENTUALI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE PUO' CONTATTARMI O VENERMI A TROVARE, SARA' SEMPRE BENACCETTO.

STATUA DI GIOVANNI PAOLO II

ERAVAMO TUTTI IN ATTESA DELLA STATUA, TUTTO PENSAVAMO MA NON CHE NON FOSSE VEROSIMILE ANZI SEMBRA UN ALTRO E POI SPROPORZIONATA E ADATTA A GIOCARE A NASCONDINO. MA, MI CHIEDO PRIMA DI POSIZIONARLA ALLA STAZIONE TERMINI NESSUNA L'HA VISTA PRIMA??? CHE FIGURA DI ..........

CHE NE PENSATE?
ADESSO CHI PAGA?? SE LI DAVANO A NOI UN PO' DI MARCIAPIEDI CI USCIVANO.

ELEZIONI MILANO: ATTENTI AI PROGRAMMI

ALCUNI PUNTI DEL PROGRAMMA DELLA SINISTRA:


SECONDO VOI SI POSSONO ACCETTARE ?

venerdì 20 maggio 2011

VALLE MARTELLA: FINALMENTE IL MARCIAPIEDE

FINALMENTE A VALLE MARTELLA UN OBBIETTIVO RAGGIUNTO, DOBBIAMO RINGRAZIARE LA SIG. MARIELLA IN PRIMIS E TUTTO LO STAFF DELLA PROVINCIA CHE HANNO PRESO A CUORE LA SITUAZIONE E HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE.
GRAZIE

giovedì 19 maggio 2011

LETTERA APERTA AL MINISTRO CARFAGNA

.pubblicata da MINZOLINI FAN CLUB! il giorno mercoledì 18 maggio 2011 alle ore 21.39.
Gentilissima Dottoressa Carfagna,

sono stata sempre una sua sostenitrice, orgogliosa di come ha svolto il compito di Ministro delle Pari Oportunità, entusiasta della bella legge sullo stalking, ma sull'omofobia non posso seguirla!

Lo dico con amarezza, sono molto delusa dal fatto che una donna come lei, proveniente dalla destra e quindi legata ai nostri Valori, eterni ed universali, racchiusi nel motto: Dio, Patria e Famiglia, indulga alla morale relativistica, quella dell'incontinenza, della Libertà che non è più responsabilità e rigore!

Non sono contro gli omosessuali, anzi, li considero persone bisognose di aiuto e sostegno, pietas infinita per loro, nell'accezione latina che ha precorso la morale cristiana: la comprensione della fragilità umana.

Quello che combatto è il volerli trattare da diversi, di farne una categoria protetta, come se essere omosessuali facesse acquistare un allure particolare, intoccabili sotto tutti i profili!

Dal sesso non devono discendere diritti, né leggi speciali come quella che oggi Giustamente la Commissione Giustizia della Camera ha bocciato!

Perché instituire aggravanti per la violenza su omosessuali e non sui bambini o sulle donne?

Per me si lede anche l'articolo 3 della Costituzione, sull'uguaglianza, perché gli etero violentati devono valere di meno?

Sfociamo nel ridicolo, nella fobia dell'omofobia o strizziamo solo l'occhio ai Media dell'opposizione ed alle associazioni omosessuali?

Se pari opportunità devono esserci, ricordiamoci che gli psichiatri che seguono i protocolli per le terapie riabilitative, sono costretti a farlo nelle catacombe, senza nemmeno mettere la targa fuori, si fanno circolare i nomi a mezza bocca, nemmeno fossero pusher! Eppure rispondono ad una richiesta di chi vive la condizione omosessuale con disagio: non è questo un danno anche per gli stessi omosessuali?

No, non è questa la Carfagna che ci inorgogliva quando, con coraggio e determinazione, al seminario Donna, vita e famiglia da lei organizzato nel 2007, affermava:

«non c'è nessuna ragione per la quale lo Stato debba riconoscere le coppie omosessuali, visto che costituzionalmente sono sterili ... per volersi bene il requisito fondamentale è poter procreare»

Dov'è finita quella Mara? Andiamo a Chi l'ha visto?

Sono in troppi ad essere irriconoscibili nel CDX, spero di non dover aggiungere anche Lei!

Ci ripensi, non è nella sua natura essere schiava dei luoghi comuni dettati dalla sinistra o da certi indegni personaggi che ancora si ostinano a presentarsi come destra!

Ho apprezzato molto quando ha dichiarato che, se fosse passata ad altro partito, si sarebbe dimessa da Parlamentare.

Brava, il mandato elettorale non va tradito! Tutti dovrebbero avere la dignità di rassegnare le dimissioni se non si ravvisano più coerenti col partito che li ha eletti, soprattutto se non interpretano più le istanze della base.

Per questo mi permetto di ricordarle che il PdL è costituito dal 93,3 % di cattolici, stima del 2006, penso che ora la percentuale sia più alta, visto che gli ateo sono usciti dal PdL.

Ne tenga conto, Ministro Carfagna, pari opportunità anche per i cattolici, rispetto!

Non ci deluda, vogliamo continuare ad essere orgogliosi di lei!

Sveva Orlandini








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lunedì 2 maggio 2011

CERTIFICATO ENERGETICO: QUANDO E COME

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (modificato dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, in Suppl. ord. n. 26/L alla G.U. n. 26 del giorno 1 febbraio 2007, in vigore dal 2 febbraio 2007), prevede l'obbligo di allegare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di taluni beni immobili l'attestato di qualificazione energetica, a pena di nullità.
La finalità della norma, come precisato all’art.1, comma 1) del Decreto, è quella di "migliorare le prestazioni energetiche degli edifici", nonché (art. 4, comma 1, lett.a) quella di "contenere i consumi di energia"; alla luce di tale obiettivo devono essere interpretate le sue previsioni, per risolvere i casi dubbi.
Espongo qui di seguito alcune considerazioni riferite alla normativa nazionale, restando inteso che talune regioni (ad es. Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte) hanno disciplinato la certificazione energetica con una normativa propria di maggiore dettaglio.

Attestato di certificazione energetica - attestato di qualificazione energetica.

IL DOCUMENTO
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. l’attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio è il "documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio".

L'attestato di certificazione energetica considera i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge ed i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio.

L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione (art. 6, comma 6, del D.Lgs.).

L'obbligo di dotare l'edificio dell'attestato sorge, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs., solo "al termine della costruzione": l’attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto (art.6, comma 5, del D.Lgs.).
Di conseguenza non è necessario allegare il documento nel caso in cui il fabbricato sia ancora in corso di costruzione e non ultimato, perché l'obbligo di dotare l'edificio dell'attestato sorge, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto, solo "al termine della costruzione".

Alla data di oggi (7 febbraio 2007) l'attestato di "certificazione energetica" non può essere ancora emesso, in quanto non sono stati emanati i decreti attuativi destinati ad individuare i soggetti qualificati competenti al relativo rilascio (art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs.), nonché le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (art. 6, comma 9, del D.Lgs.).

Tuttavia l'art. 11, comma 1-bis, del Decreto, stabilisce che "fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005".

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs., "la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata".

Dunque l'attestato di qualificazione energetica può essere rilasciato con decorrenza dal 2 febbraio 2007 e, con la medesima decorrenza, deve essere allegato agli atti di trasferimento a titolo oneroso indicati dall'art. 6, comma 3, a pena di nullità.

In sostituzione dell'attestato di qualificazione energetica può essere utilizzata la certificazione rilasciata dal Comune, nel caso in cui vi sia un regolamento comunale, di data anteriore al giorno 8 ottobre 2005, che preveda una specifica procedura di certificazione energetica.

Immobili soggetti alla certificazione energetica

EDIFICI
L'obbligo di dotare il fabbricato della certificazione energetica riguarda in generale tutti gli "edifici", ma con con esclusione (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.lgs.) delle seguenti categorie di edifici e di impianti:

1) gli immobili indicati nella parte seconda del Codice dei beni culturali, nei casi in cui "il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici";

2) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

3) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, qualunque sia la loro destinazione e la dotazione dei relativi impianti.

4) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Consegna ed allegazione della certificazione energetica

CONTRATTI
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs., l'obbligo di allegare dell'attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica - in originale o in copia autenticata - riguarda gli atti "di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari" (nel novero dei quali vanno compresi gli atti di costituzione di diritti di usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù, enfiteusi.).

Sono invece esclusi dall’obbligo di allegazione della certificazione energetica gli atti a titolo gratuito (sia donazioni che altri atti liberali, o anche atti gratuiti non liberali).

L'obbligo di allegazione è tassativo (tanto quanto il certificato di destinazione urbanistica per il trasferimento dei terreni) quindi non è ammissibile il semplice richiamo ad un precedente atto a cui il sia stato allegato l’attestato.

Un diverso obbligo è previsto dall'art. 6, comma 4, per i contratti di "locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari": in questo caso si prevede l'obbligo del proprietario di mettere "a disposizione" del conduttore o di consegnargli l'attestato, in originale o in copia dallo stesso proprietario dichiarata conforme.

Scadenze temporali per gli obblighi di certificazione e di allegazione

TERMINI
Dal combinato disposto degli artt. 3 (comma 2, lett. a), 2 (comma 1, lett. b) e 6, commi 1, 1-bis e 3, del D.Lgs., risultano le seguenti scadenze temporali:
ATTI PER CUI SI APPLICA L'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE

A DECORRERE DAL 2 FEBBRAIO 2007.
Già a decorrere dal 2 febbraio 2007 la certificazione energetica è obbligatoria per gli edifici indicati nall'art. 6, comma 1, del D.Lgs.:

1) - gli edifici di nuova costruzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del Decreto, «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente al giorno 8 ottobre 2005 (quindi a partire dal 9 ottobre 2005);

2) - gli edifici già esistenti al giorno 8 ottobre 2005, di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, riguardo ai quali sia avvenuta successivamente la ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro (art. 3, comma 2, lett. a), n. 1), del Decreto).

Il concetto di ristrutturazione" richiamato dall'art. 3, comma 2, lett. a), n.1 del Decreto in oggetto non corrisponde necessariamente a quello tecnico di cui all'art. 3 del Testo unico dell'edilizia (ciò che rileva, in questa fattispecie, è infatti l'intervento integrale sugli elementi costituenti l'involucro del fabbricato);

3) - gli edifici già esistenti al giorno 8 ottobre 2005, di superficie utile superiore a 1.000 metri quadri, che siano stati interamente demoliti e ricostruiti (art. 3, comma 2, lett. a), n. 2, del Decreto).

ATTI PER CUI SI APPLICA L'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE

A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2007

A decorrere dall’1 luglio 2007 la certificazione energetica sarà obbligatoria per gli edifici indicati nall'art.6, comma 1-bis, lett. a) del D.Lgs., cioè quelli, sia di vecchia che di nuova costruzione, di superficie utile superiore a 1.000 metri quadri, quando l'atto di trasferimento a titolo oneroso ha per oggetto l'intero immobile (con esclusione, quindi, degli atti traslativi di singole unità immobiliari facenti parte del complesso).

ATTI PER CUI SI APPLICA L'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE

A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2008

A decorrere dall’1 luglio 2008 la certificazione energetica sarà obbligatoria per gli edifici indicati nall'art.6, comma 1-bis, lett. b), cioè quelli, sia di vecchia che di nuova costruzione, di qualsiasi superficie utile, anche inferiore a 1.000 metri quadri, quando l'atto di trasferimento a titolo oneroso ha per oggetto l'intero immobile (con esclusione, quindi, degli atti traslativi di singole unità immobiliari facenti parte del complesso).
ATTI PER CUI SI APPLICA L'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE

A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2009
A decorrere dall’1 luglio 2009 la certificazione energetica sarà obbligatoria per gli edifici indicati nall'art.6, comma 1-bis, lett. c), cioè quelli, sia di vecchia che di nuova costruzione, di qualsiasi superficie utile, anche se l'atto di trasferimento a titolo oneroso ha per oggetto singole unità immobiliari facenti parte del complesso e non l'intero edificio.

In definitiva, a decorrere dal 1° luglio 2009, gli obblighi di certificazione energetica e di allegazione riguarderanno tutte le unità immobiliari, con la sola eccezione per quelle escluse dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo.