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giovedì 15 dicembre 2011

AMBIENTE: DISCARICA CORCOLLE

AMBIENTE: VENDETTI (PDL), DISCARICA CORCOLLE BOMBA AD OROLOGERIA PER SALUTE PUBBLICA Scritto da com/mca
- Roma, 15 dic - “E’ sconcertante l’idea di far sorgere una discarica tra San Vittorino e il castello di Corcolle, in un sito di 170 ettari tutelato con vincolo archeologico e paesaggistico per legge fin dal 1985 e sottoposto a tutela anche dall’Unesco”. È quanto dichiarano in una nota congiunta Nando Vendetti, presidente della commissione sicurezza del Municipio VIII e l’avvocato Francesca Romana Fragale, presidente dell’associazione ambientalista Futuro Sostenibile. “Ad aggravare il rischio per la salute pubblica – prosegue la nota – è il fatto che il sito è percorso da tre corsi d’acqua, tra cui un affluente dell’Aniene, quindi una discarica causerebbe la certa infiltrazione di percolato nelle falde acquifere”. “Per queste ragioni abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica in data 30 novembre al fine di far accertare le palesi violazioni in atto e per tutelare i cittadini di Villa Adriana, Gallicano e di Roma. Pertanto – concludono il consigliere Vendetti e l’avvocato Fragale – la Procura ha tempestivamente aperto un fascicolo e siamo certi e fiduciosi che le indagini permetteranno di evitare uno scempio ambientale di enorme portata”.

EDILIZIA: IMPRENDITORE E INFORTUNI DELL'OPERAIO

Cassazione: l'imprenditore edile non è sempre responsabile dell'infortunio dell'operaio
In materia di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 44650 del 1° dicembre 2011, ha ribadito la non automaticità della responsabilità dell'imprenditore. Nel caso di specie l'imprenditore edile aveva predisposto un piano di sicurezza contenente specifiche indicazioni sul montaggio del ponteggio, inoltre il dipendente infortunatosi aveva una formazione specialistica ed erano stati nominati un capo cantiere e un coordinatore della esecuzione dei lavori. La Suprema Corte ha così confermato l'assoluzione nei confronti dell'imprenditore accusato di lesioni colpose per la caduta di un operario da un'impalcatura alta poco meno di due metri precisando che gli apprezzamenti effettuati dal Tribunale, in relazione alla concreta declinazione degli obblighi di controllo e vigilanza sull'operato dei dipendenti gravanti sul datore di lavoro, in relazione allo specifico organigramma aziendale, non sono censurabili in sede di legittimità. Si tratta - specificano i giudici di legittimità - di valutazioni prive di fratture logiche e rispondenti ad una complessiva valutazione del compendio probatorio, effettuata dal giudice di merito, alla quale non è dato contrapporre, in sede di gravame di legittimità, una ricostruzione alternativa della vicenda, afferente alla specificazione degli obblighi impeditivi riguardanti i destinatari delle norme antinfortunistiche. Corretta dunque la decisione dei giudici di merito; nulla poteva essere rimproverato al datore di lavoro che aveva provveduto a predisporre tutte le misure a tutela del dipendente.

Tratto da: Cassazione: l'imprenditore edile non è sempre responsabile dell'infortunio dell'operaio
(Fonte: StudioCataldi.it)

AFFITTI: AGIBILITA' E CONTRATTI DI AFFITTO

Cassazione: professionista non può risolvere locazione dello studio senza agibilità se nel contratto non è indicato l'uso.
Il professionista non può risolvere il contratto di locazione dello studio affittato senza l'agibilità se nell'accordo non si fa espressa menzione al tipo di uso. È questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 25248, depositata il 29 novembre 2011. In precedenza la Corte di appello di Brescia aveva rigettato la domanda di un dentista, conduttore di un appartamento, intesa ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile adibito a studio dentistico per inadempimento della locatrice. I giudici di merito accoglievano invece la domanda di risoluzione per inadempimento del conduttore. Nella fattispecie il contratto di locazione non riportava alcuna clausola esplicita relativa all'utilizzo dell'immobile ad uso medico/dentistico o genericamente professionale, né altro elemento dal quale potesse desumersi che la comune volontà fosse appunto quella di concedere i locali per quell'uso (si parla infatti nel contratto solo di un immobile da adibirsi ad uso ufficio). Non essendo onere del locatore ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'uso del bene locato, nel caso in cui il conduttore non ottenga tale autorizzazione non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento del locatore, anche se il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato. Nel caso in esame inoltre la destinazione particolare dell'immobile locato - tale da richiedere che l'immobile sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative diventa rilevante quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o infine quale contenuto di obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stata stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneità dell'immobile da parte del conduttore (Cass. 5836 del 2007). Per questi motivi, la mancanza del certificato di abitalibilità/agibilità dei locali affittati non poteva porsi a carico della locatrice. In seguito al ricorso per cassazione proposto dal conduttore, gli Ermellini, rigettando il ricorso, hanno spiegato che in via generale nel contratto di locazione di un immobile per uso diverso da quello di abitazione, la mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità del bene sotto il profilo edilizio e- in particolare la sua abitabilità e la sua idoneità all'esercizio di una attività commerciale - costituisce inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 c.c. a meno che il conduttore non sia a conoscenza della situazione e l'abbia consapevolmente accettata. Tuttavia, nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della specifica attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Consulta testo sentenza n. 25248/2011