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martedì 21 dicembre 2010

ACCATASTAMENTO entro il 31/12/2010

Adempimenti catastali in sanatoria

Come già ampiamente noto l’Agenzia del Territorio, in collaborazione con quella preposta alle erogazioni in Agricoltura (AGEA), sovrapponendo fotografie aeree alle mappe catastali, ha accertato la presenza di oltre due milioni di edifici non recepiti nelle cartografie catastali, oltre a circa 800 mila altre costruzioni accatastate come case rurali, ma in realtà case di civile abitazione. Sulla G.U. n. 228/29.9.10 è stato pubblicato l’elenco degli immobili dichiarati in catasto, compresi quelli non conformi o che hanno perduto i requisiti di ruralità. Negli elenchi sono altresì compresi box, depositi, capannoni, etc.
Le disposizioni di cui alla legge n. 122/2010 prevedono che i possessori delle predette unità immobiliari procedano al dovuto accatastamento degli stessi tramite la procedura informatizzata Docfa entro il 31 dicembre del c.a. Per gli inadempienti l’Agenzia del territorio procederà d’ufficio ad attribuire una rendita. Le relative sanzioni e gli oneri connessi saranno molto superiori a quelli previsti per chi rispetta la tempistica dovuta ex lege n. 311/2004. Tali adempimenti sono altresì d’obbligo per chi abbia cambiato per l’edificio la destinazione d’uso.
Per la regolarizzazione catastale, alla luce peraltro della normativa e delle regole recate dalla legge n. 122/10, è obbligatorio servirsi di tecnici professionisti, iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili, agronomi e simili.
L’Associazione romana della proprietà edilizia (ARPE) ha istituito un servizio dedicato a questa specifica materia nell’ambito delle consulenze tecniche..

CANONE RAI: chi non paga

Gli ultra 75 enni con un reddito complessivo (unitamente a quello del coniuge) che non deve superare € 6.713,98 (516,46 euro per tredici mensilità) non pagano il canone RAI. Il provvedimento mjirta ad agevolare solo i soggetti anziani che versano in condizioni di particolare disagio socio-economico. Tra le condizioni fondamentali vi è anche quella che vuole che il beneficiario dell’agevolazione non deve convivere con soggetti diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio (esempio i figli) . Il tetto reddituale dei 6.713,98 riguarda il reddito imponibile e quello soggetto a imposte sostitutive o a ritenute a titolo d’imposta (quali interessi su depositi bancari, postali, Bot e CCT), ed esclude i redditi esenti Irpef (come le rendite Inail o le pensioni agli invalidi civili), prima casa, Tfr e a tassazione separata. Una riflessione viene spontanea: ma chi vive con poco più di 500 euro al mese in due non dovrebbe avere come prima preoccupazione il pagamento del canone. Con molta probabilità non ha nemmeno la televisione.

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EQUITALIA iscrizione ipotecaria: come impugnarla se non supera gli 8.000,00 euro

L'Equitalia Gerit Spa ha il potere di iscrivere l’ipoteca sugli immobili del debitore. L' iscrizione di ipoteca può essere impugnata dinanzi all'Autorità competente.

L'iscrizione di ipoteca sugli immobili: le norme
L'Equitalia Gerit spa ha il potere di iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore, in forza dell'art. 77 del D.P.R. 602/73, che prevede:
"1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione".
Nel contesto tributario l’iscrizione di ipoteca è una misura cautelare conservativa, strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare.
L’ipoteca, quindi, non è un atto di espropriazione forzata in senso stretto, pur rimanendo comunque funzionale alla fase esecutiva.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 2053 del 31.01.2006, secondo cui l’iscrizione d’ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - "è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito".
L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta anche senza preavviso (a differenza del fermo del veicolo).
Solo dopo l’iscrizione verrà inviata al debitore la relativa comunicazione indicante tutti i dettagli utili all'individuazione del debito.

Casi di invalidità dell'iscrizione ipotecaria
Debito inferiore ad 8.000,00 euro
Le iscrizioni ipotecarie sugli immobili di contribuenti con debiti inferiori agli ottomila euro, messe in atto dall'agente della riscossione, sono ritenute invalide dalla giurisprudenza prevalente.
L’iscrizione ipotecaria, infatti, è un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, e, come tale, soggiace ai limiti previsti per quest'ultima dagli articoli 76 e seguenti del DPR 602/1973.
In particolare l'articolo 76 stabilisce che:
"1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1."
Di conseguenza, l'iscrizione dell'ipoteca è nulla se il debito del contribuente non supera almeno gli ottomila euro (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 6789 del 19.01.2010).
Mancata notifica dell'intimazione di pagamento
Nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del DPR n. 602/197.
In tal senso si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 137/03/09, secondo cui la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla detta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere.

Come contestare l'iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria può essere impugnata presentando ricorso all'Autorità competente.
Se si tratta di tributi, il ricorso deve essere presentato alla Commissione tributaria provinciale, entro 60 giorni.
Se si tratta di sanzioni amministrative, il ricorso deve essere presentato al Giudice di Pace, entro 30 giorni.
Se si tratta di contributi previdenziali, il ricorso deve essere presentato al Giudice del lavoro, entro 40 giorni.

AUTOCERTIFICAZIONI: quali quando e come

Per ridurre i fastidi burocratici e snellire le pratiche amministrative, la legge ha previsto modalità più semplici per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione, ha eliminato l'obbligo di certificare alcuni fatti, ha prolungato la durata della validità dei certificati, ha previsto che molte circostanze che nel passato potevano essere dimostrate soltanto con appositi certificati, possano oggi essere autocertificate direttamente dai cittadini.
Il testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha ampliato ulteriormente i casi di autocertificazione ammessi, riordinando organicamente la materia.
Le dichiarazioni sostitutive sono state organizzate in due grandi categorie. Quelle che sostituiscono una certificazione, con le quali il dichiarante attesta informazioni in proprio possesso su quanto già risulta da registri, elenchi o albi di una pubblica amministrazione. E quelle che sostituiscono il tradizionale "atto notorio", aventi per oggetto la veridicità di ogni altro fatto non risultante da registri o elenchi.
Un'applicazione importante di tali nuove regole si ha nelle procedure di partecipazione ai concorsi pubblici. Non è più necessaria la copia conforme in bollo dei titoli da presentare (anche quando si tratti di pubblicazioni da allegare), essendo sufficiente, a titolo definitivo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità all'originale di una loro fotocopia non autenticata (in carta semplice), ovvero che enunci comunque il contenuto dei titoli non allegati.

La presentazione di Istanza
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto o sia presentata unitamente ad una fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate anche per via telematica.

La validità dei Certificati
A seguito delle disposizioni delle c.d. "leggi Bassanini", i certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Per le altre certificazioni la validità è stata portata a 6 mesi.
I certificati anagrafici e le certificazioni dello stato civile conservano valore anche se scaduti, a condizione che l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Quando non va presentato nessun certificato
Nel caso in cui il cittadino dichiari che determinati fatti, stati o qualità risultino da documenti già in possesso della pubblica amministrazione (non solo dell'ufficio competente ma di qualsiasi pubblica amministrazione) i documenti stessi devono essere acquisiti d'ufficio.
Sono inoltre accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Infine, i dati relativi al cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.

I FATTI SOGGETTI A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DICHIARAZIONE

I cittadini possono certificare le seguenti circostanze I cittadini possono autocertificare le seguenti circostanze:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo, separato o divorziato
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- posizione agli effetti degli obblighi militari
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.
In base alle nuove regole i cittadini possono inoltre autocertificare a titolo definitivo (senza, cioè, essere obbligati, in un secondo momento, a presentare il certificato) le seguenti circostanze:
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente l'interessato;
- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare di servizio;
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- qualità di vivenza a carico;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

Autocertificazione vietata
Non è consentita l'autocertificazione riguardo ai certificati:
- medici, sanitari, veterinari
- di origine
- di conformità CE
- di marchi o brevetti.

Questi certificati devono essere prodotti in originale e possono essere sostituiti con altro documento, solo se ciò sia disposto da leggi specifiche. Non è possibile perciò presentare dichiarazioni sostitutive: né di certificazione, né di atto notorio. Una eccezione (a questa deroga) è prevista per i disabili, i quali potranno autocertificare le proprie condizioni personali conformemente a quanto precedentemente accertato da commissioni mediche o da strutture a ciò deputate per legge (articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Acquisizione diretta della documentazione
L'acquisizione delle certificazioni deve in linea di principio essere assicurata "d'ufficio", da parte della stessa amministrazione procedente. Qualora, infatti, l'interessato non intenda o non sia in grado di dichiarare le informazioni di cui l'ufficio pubblico ha bisogno, e sia al tempo stesso in grado di indicare presso quali altri pubblici albi, registri o elenchi essi sono certificabili, è l'ufficio stesso procedente che deve provvedere alla loro acquisizione.
In tal caso, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza, e il documento in questione può pervenire dall'altro ufficio anche per via telefax, o mediante qualsiasi mezzo informatico o telematico idoneo. La trasmissione con tali strumenti soddisfa il requisito della forma scritta, per cui essa non deve (necessariamente) essere seguita dall'invio a mezzo posta dell'originale.
Per quanto riguarda l'assenza di precedenti penali o di carichi pendenti, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione dei relativi certificati che invece debbono essere richiesti d'ufficio.

L'acquisizione dei dati da documenti d'identità personale
I dati contenuti in un documento di identità possono essere certificati con la semplice esibizione del documento stesso. In base a questo principio, possono considerarsi attestati con la semplice esibizione tutti i dati in esso contenuti e che indichiamo di seguito:

- cognome e nome,
- luogo e data di nascita,
- cittadinanza,
- stato civile,
- residenza.

Quando l'acquisizione delle informazioni relative a situazioni personali avviene attraverso un documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validità, la registrazione dei dati si fa attraverso l'acquisizione della copia fotostatica, non autenticata, del documento stesso, la quale è poi inserita nel fascicolo. Se il documento di identità è scaduto, ma i dati in esso riportati sono ancora attuali, il cittadino può utilizzare ugualmente il documento scaduto per fornire a un ufficio la certificazione dei dati che contiene; in tal caso è necessaria una firma di convalida del cittadino che attesti come tuttora attuali i dati risultanti dal documento non più in corso di validità. E' opportuno precisare che per documento di riconoscimento si intendono:

- la carta di identità
- la patente di guida
- la patente nautica
- la tessera di riconoscimento postale
- il porto d'armi
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il passaporto per l'estero
- il libretto di pensione
- le tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato purché munite di fotografia e di timbro.

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio
Nei casi in cui è necessario dare la prova a un ufficio pubblico di fatti, stati e qualità personali non risultanti da registri, albi od elenchi tenuti da una pubblica amministrazione e si tratti di circostanze direttamente note all'interessato (anche se riguardanti una terza persona) è possibile dichiarare tali circostanze, sotto la propria responsabilità, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Tale tipologia di dichiarazione può essere firmata in presenza del funzionario competente per l'istruttoria della pratica o presentata, anche per posta, unitamente a fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore. In entrambi i casi non è richiesta l'autenticazione della firma. Non è dovuta l'imposta di bollo su questo tipo di autodichiarazione anche quando questa venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto.

Il trattamento fiscale di dichiarazioni sostitutive, istanze ed autentiche delle sottoscrizioni Non sono soggette all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo:
a - le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni) rilasciate ai sensi dell'articolo 46 del testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b - le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (autodichiarazioni di notorietà), rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15/68;
c) - la legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali.

Nessuna particolare esenzione è prevista per le istanze amministrative (assoggettate di norma all'imposta di bollo, salvo che vi sia specifica esenzione di volta in volta prevista), e per le copie conformi di documenti originali.
Da notare che le dichiarazioni di cui al punto a) erano soggette all'imposta di bollo solo sull'autentica di firma, fino a che questa era prescritta prima della legge n. 127/97.
Allo stesso modo, fino all'entrata in vigore della legge 191/98, le dichiarazioni indicate al punto b) scontavano l'imposta di bollo da lire 20.000. Ma il bollo, anche in questo caso, non era prescritto sulla dichiarazione in quanto tale, bensì sul separato atto di autenticazione della firma.

Mentre per le dichiarazioni sostitutive è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda il rilascio dei certificati che, al contrario, sono soggetti ad imposta tutte le volte in cui la legge non prescrive una specifica forma di esenzione.
Tra i principali casi di esenzione, ricordiamo i certificati di qualsiasi tipo trasmessi d'ufficio tra le amministrazioni dello Stato e degli enti locali, ovvero scambiati all'interno delle amministrazioni stesse. Un caso importante di esenzione dal bollo riguarda i certificati presentati agli uffici finanziari per l'applicazione delle leggi tributarie, come ad esempio:

- il certificato di destinazione urbanistica da allegare alla denuncia di successione
- i certificati che si rendono necessari per l'aggiornamento della residenza a seguito di variazioni della toponomastica o della numerazione civica (o a seguito della istituzione di nuovi Comuni o Province)
- le certificazioni degli organi di pubblica sicurezza attestanti la presentata denuncia per smarrimento documenti, o per furto di auto o di altri beni in genere, e le altre certificazioni dell'autorità giudiziaria in materia penale, compreso il certificato generale del casellario giudiziale contenente solo attestazioni in materia penale.

Nei casi di cambiamento di stato civile in cui è necessario l'estratto dell'atto di nascita (come per l'adozione di un minore o per il cambio del nome), questo dovrà essere acquisito d'ufficio e quindi senza imposta di bollo.

Ogni ufficio finanziario deve esporre al pubblico i nomi e le qualifiche dei funzionari incaricati di ricevere le dichiarazioni sostitutive.
Gli uffici mettono a disposizione dei cittadini i moduli necessari per le dichiarazioni sostitutive o per trascrivere i dati contenuti nei documenti esibiti, oltre ad appositi modelli per raccogliere suggerimenti.

Autocertificazioni e concessionari
Le regole indicate si applicano anche nei rapporti con i concessionari della riscossione.

Pro-memoria
Le dichiarazioni sostitutive presentate agli uffici finanziari ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie sono esenti dall'imposta di bollo.

I rischi per chi dichiara il falso
Con le norme sull'autocertificazione la legge dà una dimostrazione di fiducia nella correttezza del cittadino.
Questo non significa, naturalmente, che l'amministrazione rinunci ad effettuare controlli.
Per questi motivi, nella modulistica sottoscritta dal cittadino devono essere indicate le conseguenze cui può andare incontro facendo dichiarazioni non veritiere, falsificando atti, utilizzando atti falsi o contenenti dati non più attuali.
In presenza di falsità, il cittadino
- perde definitivamente il beneficio che aveva cercato di ottenere attraverso l'autocertificazione dimostratasi non veritiera
- viene denunciato all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale relativamente a questo tipo di reati.

Fonte: Ministero delle Finanze, 2001

PRIMA CASA obbligo di trasferimento entro 18 mesi

No all'agevolazione sulla prima casa nel caso in cui interventi di manutenzione edilizia prolungati causino il mancato trasferimento in essa.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, ha sentenziato come nullo il ricorso presentato da un cittadino che non aveva potuto trasferirsi nella casa oggetto dell'agevolazione entro i termini previsti dalla legge, per colpa del protrarsi dei lavori di ristrutturazione dell'edificio.

Tale sentenza mira a premiare quali usufruenti dell'agevolazione coloro che effettivamente recepiscono i termini della legge effettuando lo spostamento nel nuovo stabile. La sentenza vuole ribadire il fatto che il mancato trasferimento possa essere giustificato solo in presenza di legittimo impedimento.

Resta ora da stabilire quello che si possa considerare come limite di legittimo impedimento: ovvero, come evidenziato nella sentenza dello scorso 9 giugno, un evento dovuto a causa di forza maggiore che sia da considerarsi oggettivo ed imprevedibile e che costituisca reale impedimento all'effettivo trasferimento della residenza.

Per usufruire di tali agevolazioni occorre che l'acquisto della prima casa, non di lusso, avvenga in presenza di determinate condizioni: ovvero occorre che l'immobile sia ubicato nel comune di residenza dell'acquirente o nel luogo dove egli intenda trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dalla data di acquisto o ancora, che l'immobile sia situato dove l'acquirente intende svolgere la propria attività imprenditoriale.

Oltre a ciò per accedere al benefico delle agevolazioni sulla prima casa, l'acquirente non deve godere di altri diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui si trova l'immobile da acquistare. Non bisogna inoltre essere titolari di diritti, né per quote né in comunione legale, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni "prima casa".

In presenza dei requisiti richiesti è prevista un aliquota di registro del 3% sul valore del bene e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa (168 euro ciascuna).

BONUS RISTRUTTURAZIONI proroga fino al 2012

La finanziaria 2010 proroga il bonus per le ristrutturazioni edilizie, che prevede una detrazione Irpef del 36%, fino al 2012

La finanziaria 2010 allunga di un anno, fino al 2012, la detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia fino ad un ammontare di euro 48.000. La proroga al 2012 del bonus è estesa anche a chi acquista unità abitative comprese in fabbricati sui quali le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio. La proroga è disposta dai commi 10 e 11, articolo 2, della legge 191/09, finanziaria 2010.

L'allungamento di un anno riguarda anche la norma di favore per l'acquisto di immobili ristrutturati: in questo caso il bonus si applica a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che riguardano interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono poi all'alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013. Previste però tre condizioni:
- acquisto o assegnazione del l'unità abitativa entro il 30 giugno 2013;
- l'unità immobiliare ceduta o assegnata deve fare parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dalle lettere c e d dell'articolo 31, comma 1, della legge 457/78 (norma trasfusa nell'articolo 3, del Dpr 380/2001) che riguardano l'intero edificio;
- l'impresa deve eseguire questi lavori dal 1° gennaio 2008 entro il 31 dicembre 2012.

In questi casi lo sconto Irpef è pari al 36% di un ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, che risultano dall'atto di acquisto o di assegnazione. L'ammontare su cui calcolare la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali costanti, non può comunque superare l'importo di 48mila euro.

Per i contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione fiscale del 36%, anziché essere frazionata in dieci quote annuali, può essere ripartita rispettivamente in cinque rete (per gli ultra 75enni) e tre quote annuali (per gli ultra 80enni) costanti di pari importo.

Lo sconto del 36% può passare all'acquirente o all'erede. Il bonus spetta anche al familiare che sostiene le spese di ristrutturazione, anche se non è proprietario dell'immobile. Ad esempio, la detrazione spetta al marito che non ha la proprietà dell'abitazione intestata alla moglie priva di altri redditi. E può spettare al figlio che detiene l'immobile (intestato ai genitori) e sostiene le spese di ristrutturazione. Può quindi fruire del bonus anche il semplice affittuario e chi, come il marito o il figlio convivente, detiene l'appartamento a seguito della coabitazione.

Se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel corso dell'anno agevolato consistono nella semplice prosecuzione di interventi iniziati dopo il 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Così, ad esempio, le spese sostenute nel 2010 per lavori iniziati in precedenza, danno diritto alla detrazione solo se le spese sostenute in anni precedenti, complessivamente considerati, non superano il limite di 48mila euro per ciascuno immobile.

Articolo tratto dal sito del sole24ore (a cura di Tonino Morina)

USUCAPIONE: termini e condizioni

In materia di usucapione, è necessario dimostrare in giudizio sia il possesso continuato ed ininterrotto per il termine di legge, sia l'animus possidendi.

Chi agisce in giudizio, per essere dichiarato proprietario di un bene a seguito di usucapione, deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia:

- il possesso continuato ed ininterrotto del bene per almeno venti anni. Il titolare del bene, convenuto in giudizio, potrà a sua volta dimostrare l'interruzione del termine ventennale attraverso il compimento di atti che comportino la perdita materiale del bene per il possessore. Tali sono ad esempio gli atti giudiziali a ciò finalizzati. Non sono invece idonei ad interrompere il termine utile per l'usucapione la diffida o la messa in mora, in quanto il possesso può essere esercitato anche in contrasto con la volontà del titolare (Cassazione, sentenza del 27 maggio 2010, n. 13002).

- l'animus possidendi (ossia l'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale). L'animus possidendi si presume in colui che esercita di fatto tale attività. Il titolare del bene, convenuto in giudizio, potrà smentire l'esistenza dell'animus possidendi, dimostrando che la disponibilità del bene fu conseguita dal possessore mediante un titolo che gli conferiva solamente un diritto di carattere personale (ad esempio un contratto di comodato o di locazione).

MUTUI: è possibile sospendere la rata del mutuo

E' possibile presentare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima, nel caso si verifichino accadimenti che determinino temporanea impossibilità a pagare le rate alla scadenza naturale.

Per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.

I beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:

a) titolo di proprietà sull’immobile (sito nel territorio nazionale) oggetto del contratto di mutuo che deve costituire l’abitazione principale del beneficiario;
b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro in ammortamento da almeno un anno;
c) indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro.

L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:

a) perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario;
c) pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui;
d) spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;
e) aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili.

A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo sono rimborsati dal Fondo alle banche:

a) i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca;
b) gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.

Le istanze di accesso al beneficio possono essere presentate presso la banca che ha erogato il mutuo a partire dal 15 novembre 2010 utilizzando l’apposito modello di richiesta di sospensione mutuo.

Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse.


Articolo tratto dal sito del Dipartimento del Tesoro

Separazione e Divorzio

Nei procedimenti di separazione e divorzio e, più in generale, in materia di diritto di famiglia, il giudice può disporre accertamenti tributari sul reddito, sul patrimonio e sul tenore dei vita dei coniugi al fine di quantificare l'assegno di mantenimento.

Le norme

Nelle cause di separazione e divorzio e, più in generale, nella materia del diritto di famiglia, il giudice ha ampi poteri per l'acquisizione di prove circa la determinazione del reddito, del patrimonio e del tenore di vita dei coniugi, finalizzati alla quantificazione dell’assegno di mantenimento o all’adozione dei più opportuni ordini di protezione contro gli abusi familiari. Per i procedimenti di divorzio, tali poteri sono stabiliti dall’articolo 5 della Legge del 1° dicembre 1970, n. 898, che obbliga i coniugi a “presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”. Se sorgono contestazioni, "il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della Polizia tributaria”.

Per i procedimenti di separazione, si applica invece l’articolo 155 del Codice civile che autorizza il giudice, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli, a disporre, “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, un accertamento della Polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”. L’articolo 736 bis del Codice di procedura civile, infine, nel caso in cui la condotta di un coniuge o di altro convivente sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, consente al giudice di adottare ordini di protezione disponendo “anche per mezzo della Polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo”.

I presupposti degli accertamenti tributari

Come si evince dalle norme citate, il potere del tribunale di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita dei coniugi, presuppone essenzialmente due condizioni:
a) l'insufficienza della documentazione depositata, in base alla quale non sarebbe possibile stabilire le condizioni reddituali dei coniugi;
b) la contestazione dei redditi indicati da uno dei coniugi da parte dell’altro.
Tale contestazione non può esaurirsi nella semplice negazione delle risultanze in atti ma deve essere supportata da sufficienti elementi di ragionevolezza nonché dalla formulazione ad opera delle parti di istanze articolate su elementi di fatto specifici, non del tutto sforniti di riscontro. Solo in presenza di una contestazione ben articolata, il giudice potrà disporre gli accertamenti tributari.

I poteri della Polizia tributaria

Le norme in esame, dunque, attribuiscono alla Polizia tributaria poteri di indagine su ordine del giudice nell'ambito del diritto di famiglia. Tali norme, tuttavia, sono formulate in modo generico e non indicano specificamente i poteri ed i limiti di azione della Polizia tributaria. È quindi compito dell'interprete individuare il contenuto concreto dei detti poteri. In primo luogo è stata esclusa la possibilità che i giudici dispongano verifiche fiscali in senso stretto. Le norme fiscali, infatti, sono di carattere eccezionale, previste per esigenze di tutela del bilancio. Come tutte le norme eccezionali, quindi, si applicano solo in presenza di un’espressa previsione normativa. Nella materia del diritto di famiglia lo scopo degli eventuali accertamenti tributari non è la tutela del bilancio, bensì la quantificazione dell'assegno di mantenimento. Gli accertamenti sul reddito, sul patrimonio e sul tenore di vita dei coniugi sono pertanto strumentali alla determinazione dell'assegno.

Si ritiene, piuttosto, che il giudice possa richiedere alla Polizia tributaria il compimento delle seguenti attività:
a) attività di acquisizione e comunicazione di informazioni in possesso della Guardia di finanza o da questa reperibili. In particolare, la Guardia di finanza potrà essere delegata ad accedere ai sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria, delle Camere di commercio, del Pubblico registro automobilistico, delle Conservatorie dei registri immobiliari per acquisire informazioni dalle quali è possibile desumere indicazioni circa i comportamenti delle parti e verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nel corso del procedimento e quanto risulta all’Amministrazione finanziaria.
b) attività di valutazione. In tal caso la Polizia tributaria agirà come consulente tecnico di ufficio ai sensi degli articoli 191 e 198 del Codice di procedura civile, svolgendo una funzione di consulenza di natura contabile relativamente alle informazioni raccolte.
c) esecuzione di indagini delegate. In tal caso sarà lo stesso giudice a stabilire il contenuto delle indagini stesse. Ad esempio la Polizia tributaria potrà essere delegata a richiedere chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi, estrarre copie di eventuali documentazioni, effettuare ispezioni. Queste operazioni potranno essere svolte nei confronti di uno dei due coniugi o anche nei confronti di terzi, come espressamente previsto dall'articolo 155 del Codice civile.

Le indagini potranno ad esempio riguardare che beni fiduciariamente intestati a soggetti terzi. In tal caso, il giudice potrà disporre indagini nei confronti delle società fiduciarie intestatarie ordinando loro l’esibizione di documenti o formulando richieste di chiarimenti. Tale potere tuttavia è subordinato ad una richiesta ben articolata da parte del coniuge interessato, che dovrà indicare anche il nome del fiduciante. In caso contrario la società potrà opporre l'obbligo di riservatezza ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966. La regola della riservatezza insita nell’attività delle società fiduciarie comporta la possibilità di avanzare alle società fiduciarie solo richieste nominative; non è possibile chiedere loro in maniera del tutto generica chi siano i proprietari dei beni loro intestati. Qualora, dunque, uno dei coniugi asserisse, senza dimostrare neppure per presunzioni l’esistenza di un rapporto fiduciario, la relativa richiesta legittimerebbe la società fiduciaria ad opporre il suo obbligo di riservatezza.