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martedì 18 settembre 2012

PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTO


Passaggio di proprietà: come fare e quanto costa Dovete acquistare un’auto usata e non sapete quali sono le procedure da seguire? Avete due possibilità, rivolgervi ad un’agenzia pratiche veicoli che ovviamente aggiungerà al costo effettivo della pratica la propria tariffa per il servizio offerto oppure seguire le nostre indicazioni e fare tutto da soli. Per prima cosa, ecco quali sono i documenti che servono: - Il Certificato di Proprietà (CdP) - la carta di circolazione originale e una fotocopia della stessa - Il documento di identità e il codice fiscale dell’acquirente (due copie di ciascuno) - Il documento di identità del venditore - Il modulo TT2119, che serve per la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione e che è reperibile gratuitamente presso gli sportelli telematici dell’automobilista (STA) presenti su tutto il territorio nazionale. Se si è in possesso del Certificato di Proprietà tutto è più semplice: si può procedere con l’atto di vendita, che può essere costituito da una dichiarazione unilaterale di vendita, completa di firma autenticata del venditore, redatta proprio sul retro del Certificato di Proprietà. Per fare ciò servono una marca da bollo da 14,62 euro e un documento di identità. La firma, per essere autenticata, deve essere apposta presso uno degli STA o negli uffici provinciali dell’Aci o alla Motorizzazione Civile. L’operazione allo STA comporta in automatico la richiesta di registrazione del passaggio di proprietà, quindi questa si rivela la soluzione più veloce per completare il passaggio di proprietà. In alternativa, l’atto di vendita in bollo può essere redatto in forma bilaterale, con firma autenticata sia del venditore, sia dell’acquirente, oppure si può optare per un atto pubblico, sempre in bollo. Se invece non si è in possesso del Certificato di Proprietà non ci si può recare allo STA, ma ci si può rivolgere solo all’ufficio provinciale ACI – pubblico registro automobilistico (PRA) per la registrazione del passaggio e alla Motorizzazione per l’aggiornamento della Carta di circolazione. In ogni caso, qualunque sia la procedura scelta, dalla data di autentica della firma del venditore sull’atto di vendita si hanno 60 giorni di tempo per registrare il passaggio di proprietà all’ufficio provinciale dell’ACI e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione alla Motorizzazione Civile. Ma quanto costa il passaggio di proprietà? Facciamo un esempio pratico, voglio acquistare una Fiat 500 29KW e risiedo a Roma. Oltre al costo della marca da bollo (14,62 euro), bisogna considerare: - Emolumento ACI pari a 20,92 euro - Imposta di bollo per la registrazione al PRA (29,24 euro se si usa il CdP oppure 43,86 euro se si utilizza un modello) - Diritti MCTC (Motorizzazione Civile) 9,00 euro. Sommando tutti i costi fissi arriviamo a 73,78 euro bisogna poi aggiungere l’Imposta Provinciale di Trascrizione (Ipt), che varia in base ai Kw/cavalli del veicolo e alla provincia di residenza dell’acquirente. Quando la potenza dei veicoli è inferiore ai 53 kiloWatt l’Ipt viene determinata in misura fissa, altrimenti si paga 3,5119 euro a KW. Nel nostro esempio dovremmo pagare 150,81 euro di Ipt, arrivando quindi ad un costo complessivo di 224,59 euro. Se avesimo utilizzato un’agenzia dovremmo aggiungere circa 150 euro di spese pratica. Se non si rispettano i termini di legge, in caso di controllo su strada si viene multati e si rischia il ritiro della carta di circolazione (art. 94 Codice della Strada) quindi ci auguriamo che le informazioni che vi abbiamo fornito vi aiutino ad avere le idee più chiare, a evitare errori e a risparmiare tempo.

URBANISTICA: DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA


Legittimità diniego concessione edilizia ad una distanza dal confine inferiore a ml. 5 Venerdì 14 Settembre 2012 05:20 | | |Visite totali: 235 Urbanistica - Giur.Amm. C. Stato Cons.Stato, Sez. IV n. 4555 del 10 agosto 2012 Urbanistica.Legittimità diniego concessione edilizia ad una distanza dal confine inferiore a ml. 5 E’ legittimo il diniego del rilascio di una concessione edilizia per costruzione di un fabbricato localizzato ad una distanza dal confine inferiore a ml. 5, ossia alla distanza minima prescritta dalla normativa urbanistica comunale, notoriamente inderogabile anche per accordo tra le parti (cfr., tra le tante Cass. Civ., Sez. II, 9 aprile 2010, n. 8465), non potendo operare in tale ipotesi la disciplina civilistica generale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

URBANISTICA: INTERVENTI SU OPERA ABUSIVA


Venerdì 14 Settembre 2012 Urbanistica - Giurisp.Penale Cass. Cass. Sez. III n. 33544 del 31 agosto 2012 (Ud 19 giu. 2012) Pres. Mannino Est. Sarno Ric. Scatarzi Urbanistica. Intervento eseguito su opera abusiva L'intervento eseguito su un'opera abusiva non può comunque qualificarsi come di manutenzione o di ristrutturazione perché questi ultimi interventi, come si desume chiaramente dalle definizioni offerte dall'articolo 3 del d.p.r. 380/2001, presuppongono la preesistenza di un organismo edilizio non solo dal punto di vista meramente fattuale ma, ancor prima, da quello giuridico e correttamente si fa rilevare che siccome l'immobile totalmente abusivo, come il manufatto preesistente nel caso di specie, deve essere ritenuto giuridicamente inesistente e gli interventi di completamento del medesimo manufatto non possono mai considerarsi di manutenzione o di ristrutturazione, assumendo invece rilevanza autonoma ai fini dell'integrazione di un nuovo reato edilizio.

REGIONE LAZIO: forse c'è aria di cambiamento

Luca Malcotti 30 minuti fa · CREDO CHE LA PRESIDENTE POLVERINI ABBIA FATTO BENE A CHIEDERE SCUSA A NOME DI TUTTI NOI PER QUANTO ACCADUTO IN CONSIGLIO REGIONALE. PER QUANTO MI RIGUARDA CI TENGO A DIRE CHE IO (COME DEL RESTO TUTTA LA GIUNTA) FIN DAL NOSTRO INSEDIAMENTO HO AZZERATO LE SPESE DI RAPPRESENTANZA E LE CONSELUNZE DEI NOSTRI ASSESSORATI.