iscrizioni

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venerdì 4 febbraio 2011

SEPARAZIONI E DIVORZI: TIPOLOGIE, DOCUMENTI, QUANDO E DOVE

Separazioni Consensuali
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del Giudice. I coniugi devono proporre congiuntamente domanda di separazione al tribunale. Se il ricorso è prcsentto da uno solo dei coniugi si applica l'art. 706 del c.p.c.
Non è dovuta l'assistenza di un legale.
Documenti da allegare:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza
3. Stato di famiglia
N.B.: Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione (art. 158 II°comma c.c.)
Inizio

Separazioni Giudiziali
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del Giudice. I coniugi devono proporre domanda di separazione personale al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto a residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata (art. 706 c.p.c.)
Può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Il Giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. l5)
E' necessaria l'assistenza di un legale.
Documenti da allegare al ricorso:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza
3. Stato di famiglia
Inizio

Divorzi Congiunti
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto a residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge (art. 4 L. 1 dicembre 1970 n. 898).
E' necessaria l'assistenza di un legale.
Documenti da allegare al ricorso:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza
3. Stato di famiglia
Inizio

Divorzi Giudiziali
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio sì propone al tribunale del luogo in cui li coniuge convenuto a residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge (art.4 L.1 dicembre 1970 n. 898).
E' necessaria l'assistenza di un legale.
Documenti da allegare al ricorso:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza
3. Stato di famiglia

DENUNCIA, ESPOSTO,QUERELA: QUANDO COME E DOVE?

Denuncia, esposto, querela
Dove
La denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge:
• se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi)
• se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso
• se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine
• se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinvenga qualsiasi esplosivo
• se si subisce un furto o smarrisce un'arma, parte di essa o un esplosivo
• nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive.
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.
La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta.
La denuncia deve contenere l'esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.

La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.
E’ prevista dagli artt. 336 e 340 del codice di procedura penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio.
Non ci sono particolari regole per il contenuto dell'atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
La querela deve essere presentata:
• entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato
• entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne).
E’ possibile ritirare la querela precedentemente proposta tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni.
La revoca della querela prende il nome di remissione.
Affinché la querela sia archiviata, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare attraverso il processo la sua completa estraneità al reato.

L’esposto è l’atto con cui si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte.
A seguito della richiesta d’intervento l'ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l'Ufficiale di P.S.:
• deve informare l'Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d'ufficio
• se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.
In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinchè valuti se ricorre un’ipotesi di reato.

Per presentare una denuncia, una querela o un esposto ci si deve recare negli uffici delle forze dell'ordine (questure, commissariati di pubblica sicurezza, Arma dei Carabinieri).
La denuncia e l’esposto possono essere presentato anche presso la procura della Repubblica.

ATTI GIUDIZIARI: COME RICHIEDERE COPIA E DOVE?

Richiedere copia di atti giudiziari
Dove?
E' possibile richiedere copia di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso un Ufficio giudiziario; tale possibilità spetta anzitutto alle parti e ai loro difensori costituiti e, più in generale, a chiunque ne abbia interesse.

Le copie possono essere:
semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio.
Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria.

autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.
Vengono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche.

in forma esecutiva - per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria definitivi o a cui il giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata, le copie devono essere rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta ‘formula esecutiva’ da parte del cancelliere.
Esse possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.
Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto.
Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, che provvede con decreto.
La copia di un atto, provvedimento o documento si deve richiedere allo stesso ufficio presso il quale è depositato, o presso il quale si è svolto il procedimento.
Normativa di riferimento: artt. 476-743/746 c.p.c.; artt. 76-153/154 att. c.p.c.; artt. 2714/2719 c.c.; art. 3, legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Diritti di Cancelleria); D.M. 20.8.92 (Imposta di bollo).
N.B. Il D.L. 29/12/2009, in vigore dal 31/12/2009, convertito con modifiche con la legge 22 febbraio 2010, n. 24, ha introdotto alcune novità in materia di diritti di copia.

POLITICA: FEDERALISMO" NAPOLITANO DECRETO IRRICEVIBILE"

Federalismo: Napolitano, «Decreto irricevibile, non ci sono le condizioni»
Berlusconi poco prima da Bruxelles: «Spero non ci siano problemi con il presidente sulla firma»
obbligo di comunicazioni alle Camere prima di approvazione definitiva

MILANO - Il presidente della Repubblica rispedisce al mittente il testo del decreto sul federalismo fiscale municipale, adottatto giovedì sera dal governo nonostante lo stop ottenuto poche ore prima alla commissione della Camera. Secondo Giorgio Napolitano, nella lettera inviata al presidente del Consiglio, spiega che non ci sono le condizioni per l'emanazione del decreto legislativo e afferma di «non poter ricevere, a garanzia della legittimità di un provvedimento di così grande rilevanza, il decreto approvato ieri dal governo», rende noto il Quirinale.
LA NOTA - Ecco il testo della nota: «Il capo dello Stato ha comunicato al presidente del Consiglio di non poter ricevere, a garanzia della legittimità di un provvedimento di così grande rilevanza, il decreto approvato ieri dal governo. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in relazione al preannunciato invio, ai fini della emanazione ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, del testo del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri nella seduta di ieri sera, come risulta dal relativo comunicato, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in cui rileva che non sussistono le condizioni per procedere alla richiesta emanazione, non essendosi con tutta evidenza perfezionato il procedimento per l'esercizio della delega previsto dai commi 3 e 4 dall'art. 2 della legge n. 42 del 2009 che sanciscono l'obbligo di rendere comunicazioni alle Camere prima di una possibile approvazione definitiva del decreto in difformità dagli orientamenti parlamentari».
La conferenza stampa di Tremonti e Calderoli
BOSSI TELEFONA - A questo punto Umberto Bossi telefona a Giorgio Napolitano e assicura che il governo svolgerà una relazione alle Camere sul decreto, come chiesto dal Quirinale nella nota in cui spiega di non poter ricevere il provvedimento. «Bossi», si legge in una nota, questa volta della Lega Nord, «ha preso il duplice impegno di andare a trovare la prossima settimana il capo dello Stato al Quirinale e, come preannunciato dal ministro Calderoli, si recherà nelle aule parlamentari a dare comunicazioni sul decreto sul federalismo fiscale municipale».
CALDEROLI - «Non ho paura di andare a mostrare un prodotto di cui siamo orgogliosi», ha detto parlando a Radio Padania Libera il ministro Roberto Calderoli secondo il quale la scelta del Presidente della Repubblica sul federalismo «è un'interpretazione». «Io - ha spiegato Calderoli - pensavo che una volta recepite le osservazioni delle commissioni di Camera e Senato potessimo passare all'approvazione. Il Colle ritiene sia necessario un passaggio in aula in base al quarto comma dell'articolo 2 della legge 42». «Sono convinto che questo federalismo sarà approvato dalle Camere». E poi ha concluso: «Spiace perdere dieci o quindici giorni, ma si va avanti» con il federalismo che sarà confermato dal Parlamento. «L'unica cosa che prevede la legge è che il governo dia comunicazioni alle Camere, dopo di che può esserci un voto su di esse ma il testo è quello e non è suscettibile di modifiche» ha chiarito il ministro. Secondo Calderoli la decisione del presidente Napolitano «non cambia alcunché, si tratta di un passaggio formale in più, sarà una o due settimane a seconda della disponibilità del Parlamento». «Assolutamente no», la decisione del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sul decreto del federalismo municpale non è un messaggio politico. Se ne è detto convinto il ministro Roberto Calderoli rispondendo ad una specifica domanda nella sede leghista di via Bellerio a Milano. «Assolutamente no - ha osservato - perché quello che Napolitano ha dichiarato tre giorni fa a Bergamo sulla volontà di proseguire nel cammino delle riforme, in particolare il federalismo, rende il presidente al di sopra di ogni sospetto: è chiaro che ha dato un'interpretazione, una cautela che porta ad essere più realisti del re».