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giovedì 3 marzo 2011

CONDOMINIO: L'ABBAIARE DEI CANI ?

Va condannato chi nonostante le proteste ripetute dei vicini non impedisce al proprio cane di abbaiare durante le ore di riposo

(18/01/2011)Corte Suprema di Cassazione, I Sez. penale, sentenza n.715 del 14/01/2011
Scatta la contravvenzione ex articolo 659 del codice penale per il proprietario dell'animale che non mette fine ai rumori notturni dell'animale di fronte alle ripetute proteste dei vicini di casa.

Si tratta di un reato dove l'elemento della "volontà" da parte del responsabile è piuttosto labile, in quanto non è necessaria "l’intenzione dell’agente di disturbare la quiete pubblica". L’ 'illecito consistente nel disturbo alla quiete pubblica, ha spiegato la Corte, è caratterizzato da un elemento psicologico che consiste nella natura volontaria della condotta posta in essere, cosa che può essere desunta dalle circostanze oggettive del fatto , senza che risulti necessaria l’intenzione dell’agente di disturbare la quiete pubblica. Mentre l’elemento essenziale della fattispecie di reato in esame è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo alle stesse.

Nella specie: caso riguardante due coniugi proprietari di due cani che nelle ore notturne, dal cortire di casa, abbaiavano sistematicamente in modo petulante e molesto.

LOCAZIONE: DISDETTA LOCAZIONE COME?

Locazione, immobili urbani, forma della disdetta nel contratto di locazione (15/02/2011)Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 7 gennaio 2011, n. 263
La disdetta relativa al contratto di locazione costituisce atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di diritto potestativo attribuito "ex lege", concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo. Pur prevedendo l'art. 3 della legge n. 392 del 1978 (abrogato successivamente dall'art. 14 della legge n. 431 del 1998, ma applicabile temporalmente nella fattispecie) che la disdetta debba essere comunicata con lettera raccomandata, tuttavia tale forma non è prescritta a pena di nullità (nemmeno desumibile in via interpretativa), ragion per cui può essere comunicata in qualsiasi modo, purché idoneo a portare a conoscenza del conduttore l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza. Sulla scorta di tali principi è possibile, quindi, che la disdetta sia contenuta in un atto processuale come l'intimazione di sfratto per finita locazione, nel quale, però, a tal fine, deve essere espressa chiaramente e senza possibilità di equivoci la suddetta volontà del locatore ovvero risultare che la stessa sia presupposta logicamente e giuridicamente.

CONDOMINIO: PARCHEGGIO PIRATA

Rischia il carcere chi parcheggia la propria auto in modo tale da impedire all’altro condomino di uscire dal cortile condominiale
(01/03/2011)Suprema Corte, V Sez. Penale, sentenza del 28 febbraio 2011 n. 7592 L’auto parcheggiata in modo tale da impedire all’altro guidatore di uscire dal cortile condominiale può portare alla condanna per violenza privata e al risarcimento danni .

L’effetto pratico della condotta addebitata è impedire per lungo tempo al vicino di allontanarsi da casa come invece egli avrebbe voluto.

Nella specie i Giudici della Suprema Corte hanno confermato la condanna nei confronti del proprietario dell’auto parcheggiata in cortile che senza dare nessuna spiegazione teneva “prigioniera” la vettura del vicino. Il proprietario, infatti, è sceso a spostare l’auto soltanto dopo un’ora, giustificandosi di non aver trovato le chiavi.

AFFITTI: SFRATTO FAI DA TE?? HAI.... HAI..... HAI....

Mancato rilascio dell'immobile locato, Sfratto “fai da te” e sostituzione della serratura per impedire l'accesso agli inquilini

Risponde del reato di cui all'art. 392 c.p. il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza del conduttore dell'obbligo di rilascio, anzichè ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fà ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto.
Cass. pen., sez. VI, sentenza del 15 marzo 2005, n. 10066