iscrizioni

sono aperte le iscrizioni al circolo, se condividi il nostro pensiero, vieni, abbiamo bisogno di TE.

giovedì 23 giugno 2011

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA: QUANDO

Art. 30 (L)
Lottizzazione abusiva
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e
7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio
quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o
comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la
prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga
predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti
equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche
quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua
destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed
in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo
non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non
possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di
edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore
a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere
rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di
uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli
strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta
presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei
terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati
allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non
contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere
confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi
aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia
allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti le aree interessate al giorno in cui e' stato stipulato
l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere
approvati dall'agenzia del territorio se non e' allegata copia del
tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che
il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 2005, N. 304 ))
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni
a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con
ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle
opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei
registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di
diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o
responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione
delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia
stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non
possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata,
dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua
eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati
ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo
il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni
ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta
ed ai testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi od
estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.

Nessun commento:

Posta un commento