QUALI SONO LE SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO
Nuove sanzioni in vigore dal 01/04/1998 (art.1 D. Lgs. 473/1997).
Dal 1/4/1998, in caso di ritardato pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione, si applicano le seguenti soprattasse:
versamento effettuato tra il 21° ed il 50° giorno: soprattassa del 15%;
versamento effettuato tra il 51° ed il 1° anno: soprattassa del 20%;
versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa del 30%.
sono inoltre dovuti gli interessi del 2,5% annuo sull'imposta dovuta
Ravvedimento
Nel caso in cui le parti presentano il contratto oltre il termine fisso stabilito, contestualmente all'imposta di registro va versata la sanzione pari a:
- 15 per cento in caso di ritardo inferiore ai trenta giorni
- 24 per cento in caso di ritardo dal mese all'anno
- 120 per cento oltre l'anno di ritardo
oltre gli interessi di legge da versarsi utilizzando il modello F23 con il codice tributo 731T.
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