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venerdì 23 marzo 2012

NUOVO INNO DEL PDL


L'INNO DEL POPOLO DELLA LIBERTA' CON PAROLE

Gente che ama la gente,
che non prova invidia che odiare non sa.
Gente che non ha rancore
che ha come valore la tua libertà
che porta in alto una bandiera nuova,
che non si arrende e non si arrenderà,
che lotta sempre per la verità,
è questo il popolo della libertà.

Grande il sogno che ci unisce,
un sogno grande che si realizzerà,
grande la forza che ci diamo,
la forza che ci dice che il bene vincerà per sempre.
Grande la voglia di lottare,
la voglia di cambiare l'Italia che verrà.
Noi siamo il popolo della libertà.
Noi siamo il popolo della libertà

Gente che ama e che lotta,
che spera e che crede nella libertà,
gente che tende la mano,
che guarda lontano, che resisterà
che porta in alto una bandiera nuova,
che non si arrende e non si arrenderà,
che lotta sempre per la verità.
È questo il popolo della libertà.

Grande il sogno che ci unisce,
un sogno grande che si realizzerà,
grande la forza che ci diamo,
la forza che ci dice che il bene vincerà per sempre.
Grande la voglia di lottare,
la voglia di cambiare l'Italia che verrà.
Noi siamo il popolo della libertà,
noi siamo il popolo della libertà

Gente che ama la gente,
che non prova invidia che odiare non sa.
Gente che non ha rancore
che ha come valore la tua libertà
che porta in alto una bandiera nuova,
che non si arrende e non si arrenderà,
che lotta sempre per la verità,
è questo il popolo della libertà.

Grande il sogno che ci unisce,
un sogno grande che si realizzerà,
grande la forza che ci diamo,
la forza che ci dice che il bene vincerà per sempre.
Grande la voglia di lottare,
la voglia di cambiare l'Italia che verrà.
Noi siamo il popolo della libertà.
Noi siamo il popolo della libert

martedì 13 marzo 2012

SICUREZZA : DOCUMENTO PROGRAMMATICO

ABROGAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA PREVISTO DALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

L’art. 45 del DL 5/2012 ha abrogato l’obbligo di predisporre e aggiornare il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) prescritto dal Codice della privacy, nonché l’eventuale autocertificazione sostitutiva, che costituiva una misura “minima” di sicurezza prevista in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali. Tale obbligo, infatti, è stato considerato un adempimento superfluo che, peraltro, non realizza un’effettiva tutela della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici. Al riguardo, si ricorda che:

• il soggetto obbligato alla redazione e all’aggiornamento del DPS era il titolare dei trattamenti di dati “sensibili” o giudiziari con strumenti elettronici, anche attraverso il responsabile, se designato;
• il DPS andava redatto o aggiornato entro il termine annuale del 31 marzo;
• il DPS non andava inviato al Garante della privacy, ma doveva essere conservato presso la propria struttura ed esibito in caso di controllo;
• nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio, se dovuta, il titolare doveva riferire dell’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS.

Per la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DPS, il Codice della privacy prevedeva l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.

3.1 Decorrenza

Il DL 5/2012, entrato in vigore il 10.2.2012, non prevede disposizioni di decorrenza in relazione all’abrogazione dell’obbligo di redigere o aggiornare il DPS.

Pertanto, deve ritenersi che tale abrogazione sia immediatamente operativa dalla suddetta data del 10.2.2012, con la conseguenza che, salvo eventuali modifiche che dovessero essere apportate in sede di conversione in legge del DL 5/2012 o di mancata conversione dello stesso:

• entro il 31.3.2012 non si debba più procedere ad alcuna redazione o aggiornamento del DPS o della relativa autocertificazione sostitutiva;
• nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio 2011, non sia più necessario effettuare alcuna indicazione al riguardo.

3.2 Altre misure di sicurezza

Restano fermi gli obblighi relativi alle altre misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali e le relative sanzioni amministrative e penali.

PEC:POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, NOVITA'

PEC : alcune novità nel decreto

Tra le diverse novità introdotte con il Decreto Legislativo 5/2012 (C.d. "Semplifica Italia") ne sono presenti anche alcune in merito a Posta Elettronica Certificata (PEC) per le imprese e Documento Programmatico di sicurezza (DPS).
1. PREMESSA
Il DL 9.2.2012 n. 5 (c.d. “Semplifica Italia”), entrato in vigore il 10.2.2012 e in corso di conversione in legge, contiene numerose misure di semplificazione per i cittadini e le imprese e per favorire la crescita economica.

. RINVIO AL 30.6.2012 DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Tutte le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a:
• dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse;
• comunicarlo al Registro delle imprese, per la relativa iscrizione.

Per effetto dell’art. 37 del DL 5/2012, le società già costituite al 29.11.2008 che, alla data del 10.2.2012, non hanno ancora effettuato la suddetta comunicazione, devono provvedervi entro il 30.6.2012.

Precedente scadenza

Si ricorda che, in seguito alle segnalazioni dei soggetti gestori del sistema PEC di non riuscire a far fronte alle numerose richieste di nuovi indirizzi PEC concentratesi in prossimità dell’originaria scadenza del 29.11.2011, il Ministero dello Sviluppo economico aveva “invitato” le Camere di Commercio a non applicare nessuna sanzione in caso di ritardo nella comunicazione della PEC, almeno fino all’inizio del 2012 (lettera circolare 25.11.2011 n. 224402).

Sanzioni applicabili

In caso di omessa o tardiva comunicazione della PEC al Registro delle imprese si applica, in capo al legale rappresentante dell’impresa, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni, nei termini prescritti, al Registro delle imprese (circ. Min. Sviluppo economico 3.11.2011 n. 3645/C). Nello specifico:

• tale sanzione è prevista nella misura da 103,00 a 1.032,00 euro;
• se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine prescritto,la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Società di nuova costituzione

Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che, per quanto riguarda le società di nuova costituzione, l’obbligo di comunicazione della PEC va adempiuto immediatamente mediante l’inserimento di tale indirizzo nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese (parere 18.1.2012 n. 9880). L’omessa indicazione dell’indirizzo PEC costituisce un’ipotesi di “incompletezza” della domanda. Pertanto, l’ufficio del Registro delle imprese:

• prima dell’iscrizione può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione, assegnando un congruo termine;
• trascorso tale termine, rifiuta l’iscrizione con provvedimento motivato.

In tale ipotesi, si applica comunque la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni.

Variazione dell’indirizzo PEC

In caso di variazione dell’indirizzo PEC, il Ministero dello Sviluppo economico, con il suddetto parere, ha anche precisato che occorre procedere all’adempimento pubblicitario entro 30 giorni dalla variazione dell’indirizzo stesso.

Per l’omissione o il ritardo della suddetta comunicazione, la sanzione di cui all’art. 2630 c.c. va applicata:

• nell’ipotesi di omissione del dato (nuovo indirizzo PEC) nell’ambito di una domanda relativa ad un altro adempimento principale (ad esempio, la modifica dell’atto costitutivo), in capo al soggetto tenuto all’adempimento;
• nell’ipotesi di adempimento riguardante solo la comunicazione della variazione dell’indirizzo PEC, in capo al legale rappresentante della società.

sabato 10 marzo 2012

CANONE RAI: SANZIONI

Gli abbonati che non hanno versato il canone sono tenuti a pagarlo maggiorato degli interessial tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria. Art.1284 c.c. Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI.
Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45.
Eguale sanzione è prevista a carico di quanti detengano apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare senza essere titolari di abbonamento speciale. D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542

Per concludere, i controlli su chi non paga il canone RAI potrebbero trovare delle difficoltà sugli accertamenti, ma nel caso in cui andassero fino in fondo vi sarebbero delle sanzioni per il mancato pagamento della tassa.

martedì 6 marzo 2012

CEDOLARE SECCA: la delusione

Doveva essere uno dei provvedimenti in grado di rinvigorire il volume delle entrate, ma si è rivelato un mezzo flop. Secondo quanto sostengono i dati delle Agenzie delle Entrate, infatti, il gettito derivante dalla cedolare secca (l’aliquota sostitutiva di tassazione dei canoni di locazione) è ammontato a 329 milioni di euro: un importo che potrebbe sembrare rilevante, ma che pare addirittura trascurabile rispetto a quanto precedentemente auspicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevedeva introiti per 2,6 miliardi di euro.

La cedolare secca, ricordiamo, è in grado di sostituire l’attuale regime fiscale sui canoni di locazione imponendo un’aliquota fissa del 21% sui canoni ordinari e del 19% sui canoni concordati. Un provvedimento che all’epoca della sua introduzione aveva lasciato l’amaro in bocca alle associazioni dei consumatori, che contestavano l’agevolazione nei confronti dei proprietari di casa e le dimenticanze nei confronti degli inquilini.

Eppure, la cedolare secca – che avrebbe dovuto attrarre la transazione verso il nuovo ordinamento da parte dei proprietari di abitazione – sembra aver deluso le attese. Ma quali le cause? Secondo gli osservatori, è probabile che a giocare un ruolo negativo nel comportamento favorevole nei confronti della cedolare sia stata la scarsa informazione (il provvedimento è di fatti stato inglobato all’interno di un mare mediatico ben più agitato) e i ritardi della sua implementazione, con sovrapposizione tecnica ad altri provvedimenti.

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LIMITAZIONE CONTANTI: DEROGA PER STRANIERI

L`articolo 3 del D.L. 2/3/2012 n. 16 pubblicato sulla G.U. 52 del 2/3/2012 ed in vigore dal 2/3/2012 prevede una deroga al limite dei pagamenti in contanti da parte di turisti stranieri (rammentiamo peraltro che il limite di contanti per il transito dalla frontiera italiana verso altri paesi e` stabilito in euro 9.999,99 euro).

Di seguito riassumiamo schematicamente tale disposizione:

A chi si rivolge la norma Soggetti di cui all`art. 22 e 74 ter del D.P.R. 633/72, cioe`:
soggetti non tenuti all`emissione della fattura (es.: commercianti al minuto, prestazioni alberghiere, ristoranti, ambulanti, etc.) e agenzie di viaggi e turismo

Adempimenti preliminari Il soggetto che intende avvalersi della norma (es.: commerciante al minuto) dovra` preliminarmente inviare comunicazione anche in via telematica all`Agenzia delle Entrate secondo modalita` e termini emanati dalla stessa Agenzia entro il 1° aprile 2012

Adempimenti in sede di vendita Il commerciante dovra`:
- acquisire copia del passaporto del turista straniero
- acquisire autocertificazione del turista straniero redatta ai sensi art. 47 del DPR 445/2000 nella quale il turista dichiara di non essere cittadino italiano, ne` cittadino di uno dei Paesi dell`Unione Europea ne` dello spazio economico europeo e di avere la residenza al di fuori dello stato italiano
Riscossione in contanti All`atto della vendita il commerciante incassa somme in contanti superiori ai 999,99 euro
Entro il giorno feriale successivo Il commerciante deve versare su un conto corrente bancario a lui intestato (non puo` "trattenere" le somme in cassa) le somme in contanti e consegna alla banca fotocopia del passaporto del turista straniero – l`autocertificazione e copia della fattura (o della ricevuta fiscale o dello scontrino)

IMMOBILI FANTASMA: 1.081.698

Attivita` regolarizzazione fabbricati: 1.081.698 di unita` immobiliari "fantasma"
Agenzia del Territorio ha presentato il consuntivo, al 31 dicembre 2011, dell’attivita` di regolarizzazione dei fabbricati mai dichiarati al Catasto o che hanno subi`to variazioni non dichiarate dalla parte, altrimenti conosciuti come “immobili fantasma”.
Come e` noto, attraverso un processo basato sulla sovrapposizione delle ortofoto aeree ad alta risoluzione alla cartografia catastale, e` stato possibile individuare 2.228.143 particelle del Catasto terreni, nelle quali si e` constatata la presenza di potenziali fabbricati non presenti nelle banche dati catastali.
Al 30 aprile 2011, i tecnici dell’Agenzia avevano gia` completato l’accertamento su 1.065.484 particelle, grazie anche all’adempimento spontaneo dei contribuenti.
Nell’arco temporale compreso tra il 2 maggio e la fine del 2011, e` stato avviato il processo di attribuzione della rendita presunta sulle rimanenti 1.162.659 particelle, attraverso l’individuazione della destinazione d’uso e di altri parametri tecnico-estimali degli immobili.
Tali attivita` hanno consentito di completare l’accertamento su ulteriori 818.000 particelle di terreno.

L’intera operazione ha consentito di individuare 1.081.698 unita` immobiliari di diverse tipologie a cui e` stata attribuita una rendita (definitiva o presunta) pari a 817,39 milioni di euro.

LIMITI DI PIGNORABILITA': Art. 72

Limiti di pignorabilita` ex ”quinto dello stipendio”

Disposizioni per l`agente della riscossione.
Articolo 72 ter del D.P.R. 600/1973 introdotto dall`art. 3 comma 5 del D.L. 2/3/2012 n. 16.

Si rammenta che l`articolo 545 del codice di procedura civile prevede la pignorabilita` di quanto segue in misura pari ad un quinto.

Sul salario, sullo stipendio, indennita` relative al rapporto di lavoro comprese quelle dovute a causa di licenziamento:

un decimo per importi sino a 2.000 euro
un settimo per importi da 2.000 euro a 5.000 euro
un quinto per importi superiori a 5.000 (in questo caso si applica l`art. 545 del c.p.c.)

ALIMENTARI: SOSTANZE DANNOSE

Le mille sostanze «potenzialmente dannose»

Adittivi alimentari, coloranti, insalate in buste: tutte sostanze legali, ma fino a che punto sono innocue per la salute?
Oltre mille sostanze possono avere effetti non ancora del tutto noti sulla salute e sull'ambiente. Parliamo di additivi alimentari e composti chimici, elencati nelle etichette di prodotti di uso comune e quotidiano, dentifrici, saponi, detersivi, yogurt, biscotti, cibi in scatola e sottovuoto. Prodotti il cui consumo costante può contribuire all’insorgere di asma, reazioni allergiche, disturbi gastrici e squilibri al sistema ormonale. Sostanze legali, ma fino a che punto innocue? Molte contengono xenoestrogeni: ad oggi possono essere considerate solo "potenzialmente dannose".

IL DANNO - Un'azione diretta sull'uomo non è ancora stata dimostrata, tuttavia questi composti in associazione con altri, e soprattutto agendo su individui suscettibili, potrebbero diventare seriamente dannosi. «Oggi, anche grazie alle tecniche di fecondazione assistita non selezioniamo più il maschio forte, bensì consentiamo quasi a tutti i geni maschili di riprodursi: contribuendo alla riproduzione della specie potremmo permettere la selezione di geni deboli capaci, una volta in contatto con tossici esterni, di produrre danni biologici». L'ha detto Andrea Lenzi, andrologo dell'università La Sapienza di Roma, che ha preso parte al XXVII Convegno di medicina della Riproduzione, presieduto da Carlo Foresta, andrologo dell’università di Padova, e in corso ad Abano Terme. «Il principio è quello per cui queste sostanze, su un maschio forte dal punto di vista riproduttivo, non avrebbero effetto mentre su un maschio geneticamente vulnerabile potrebbero nascondere diversi pericoli».

COLORANTI E SOSTANZE PERICOLOSE - Qualche esempio pratico: «Il colore acceso dei gamberetti non è un dono di natura, ma si ottiene con il 4-exilresorcinolo, un colorante chimico. Il 4-exilresorcinolo – ricorda Lenzi - è stato correlato ad un’azione simil-estrogenica e alla comparsa di problemi di fertilità negli animali e si pensa che possa avere effetti simili anche nell’uomo. Oppure, l'insalata in buste: rappresenta un duplice rischio, per la confezione in plastica contenente sostanze rilasciate gradualmente sull’alimento e per cui è stata dimostrata una possibile azione anti-androgenica, e per il contenuto stesso: molte verdure vendute confezionate potrebbe essere contaminate da pesticidi organolettici. Per pesticidi organo fosforici, carbammati, ditiocarbammati, organo clorurati, erbicidi del gruppo ammonio quaternario è stata dimostrata un’azione anti-androgenica e di stimolo nei confronti dell’espressione del recettore estrogenico. Infine, prodotti quali shampoo, bagnoschiuma creme idratanti e solari, deodoranti, articoli per l’igiene e ammorbidenti spesso contengono parabeni. Studi sembrerebbero dimostrare che i parabeni abbiano azione simil-estrogenica. Infine, non si possono non citare gli additivi, antiossidanti e conservanti derivati dal petrolio e vietati in molti Paesi perché sospettati di avere un’azione cancerogena”. I consigli? «Innanzitutto comprare le verdure al mercato o da aziende agricole che garantiscano di non utilizzare pesticidi o additivi ed evitare il più possibile prodotti in scatola ricchi in conservanti».

Alfano: «L'alleanza con la Lega è finita»

Alfano: «L'alleanza con la Lega è finita»

Il segretario del Pdl: «Le amministrative saranno
i titoli di coda. Perso un alleato per il bene dell'Italia»
Amgelino Alfano
MILANO - I rapporti tra i due partiti principali della ex-maggioranza, la Lega e il Pdl, da tempo erano tesi. Ma ora Angelino Alfano sembra dare il colpo di grazia a qualsiasi riavvicinamento. «Queste elezioni rappresentano i titoli di coda di un film che sta per chiudersi», ha dichiarato rispondendo al settimanale Chi a proposito delle prossime amministrative. «Gli elettori - conferma il segretario Pdl nell'intervista - ci vedranno senza la Lega al Nord, anche se ancora nutriamo qualche speranza».
«PAGATO DAZIO ALTISSIMO» - E ha aggiunto: «Per sostenere Monti abbiamo pagato un dazio altissimo. Abbiamo perso un alleato, sacrificando i nostri interessi per il bene dell'Italia. Certo, il Pd non ha sconquassato un'alleanza». In conclusione: «Abbiamo lasciato Bossi senza guadagnare l'alleanza con Casini. Speriamo che i cittadini capiscano e ce lo riconoscano».