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martedì 29 novembre 2011

PAGAMENTI PRIMA DEL ROGITO.

Fino a qualche tempo fa , nonostante l'obbligo previsto dalla legge, erano in pochi a registrare il contratto preliminare. Le cose sono radicalmente cambiata con l’introduzione di nuove regole che impongono di indicare dettagliatamente nell'atto di compravendita la specifica dei pagamenti avvenuti prima del rogito.
E' evidente che l'indicazione di un pagamento effettuato con un assegno bancario datato ed incassato due mesi prima del rogito, senza che risulti un collegamento con un compromesso registrato indurrà il Fisco ad operare un accertamento fiscale
Un' altra ragione che ha indotto i contraenti ad operare correttamente risiede nel fatto che dal 1 gennaio 2007 gli agenti immobiliari sono obbligati a registrare tutte le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività, e visto che risultano responsabili "in solido" delle imposte dovute e non pagate, sono e saranno i primi ad esigere che l'adempimento venga assolto regolarmente

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