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martedì 13 dicembre 2011

DENARO: LIMITE DI TRACCIABILITA L.201 06-12-2011

Con il Decreto Legge n. 201 di ieri 06/12/2011, entrato in vigore il giorno stesso, è stato nuovamente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, senza l’ausilio di Banche e Poste.

Di conseguenza, le persone che intendono utilizzare denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici (negozianti, rivenditori, ecc.) possono continuare a farlo, ma al di sotto del limite di euro 1.000 per singola operazione, anziché con il precedente limite di € 2.500,00.

Se invece l’operazione comporta un esborso uguale o superiore a 1.000 euro, al fine di non incorrere nella possibilità di vedersi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede, già a far tempo dal 13.05.2010 con il D.L. 78 il minimo di 3.000 euro, sarà necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili come l’assegno bancario o postale che riportino (obbligatoriamente fin dalla sua emissione e con la medesima grafia del compilatore; occorre evitare che sia aggiunto successivamente da un altro soggetto, in quanto si potrebbe presumere una precedente emissione “in bianco”) l’indicazione del beneficiario (nome e cognome o ragione sociale) e su cui sia apposta la clausola di non trasferibilità.

Si spera che venga introdotta in sede di conversione in legge una norma transitoria che preveda la non applicabilità di sanzioni fino al 31.12.2011, come già fatto con il D.L. 138/2011 nel mese di agosto.

La riduzione del limite per l’uso di contanti e assegni opera anche per i libretti bancari e postali al portatore, la cui estinzione o riduzione al di sotto del nuovo limite deve essere effettuata entro il 31.12.2011 (il precedente termine era il 30.09.11 per il limite di € 2.500).

Già il D.L. 78 del 13.05.2010 aveva precisato che l’importo di € 1.000,00 (all’epoca di € 5.000) deve considerarsi riferito alla somma complessiva dell’operazione unitaria: pertanto risulterà vietato anche suddividere “artificiosamente” un unico importo di € 1.500,00 (valore dell’acquisto) in 3 pagamenti in contanti da € 500,00 ciascuno, ancorché inferiori al limite previsto (c.d. operazioni frazionate), fatta salva la normale rateazione commerciale.

Il rilascio di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari può essere richiesto per iscritto dal cliente, senza apposizione della clausola di non trasferibilità, solo per importi inferiori ad € 1.000,00.

Oltre detta soglia la tracciabilità potrà essere garantita, naturalmente, dal bonifico bancario e dalla moneta elettronica, come la carta di credito, il bancomat o la carta prepagata.

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