iscrizioni

sono aperte le iscrizioni al circolo, se condividi il nostro pensiero, vieni, abbiamo bisogno di TE.

sabato 19 marzo 2011

GUERRA IN LIBIA

Ore 17,45 e il primo caccia francese bombarda la Libia. Iniziano così i raid aerei contro Gheddafi. Aerei francesi hanno aperto il fuoco su un veicolo conferma il ministero della Difesa di Parigi. Colpito un veicolo militare dell’esercito libico, con l'operazione che si concentra in un’area di 150 chilometri intorno a Bengasi. E non appena dal maxi schermo che trasmette 24 ore al giorno al Jazeera è giunta notizia del primo attacco dell’aviazione francese è esplosa la festa in piazza Tahrir a Tobruk, città controllata dagli insorti. Caroselli di auto, clakson a raffica, cori e spari in aria: la città della costa orientale della Libia si sta abbandonando a manifestazioni di gioia incontrollata alla notizia del primo obiettivo colpito dagli aerei francesi. La gente era appena uscita dalla moschea nella quale aveva pregato per la salvezza della città e dell’altra città cirenaica Bengasi.
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lunedì 7 marzo 2011

FINANZIAMENTI IMPRESE: AGEVOLAZIONI NUOVE IMPRESE

Lazio: contributi per lo sviluppo di nuove imprese
( Finanziamenti agevolati )

Ancora attivi contributi per favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese neocostituite presenti sul territorio del Lazio.

BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese (così come definite secondo la disciplina comunitaria) costituite in forma societaria, aventi sede e operanti nella Regione Lazio, costituite da non oltre un anno dalla presentazione della domanda, la cui maggioranza dei soci risieda nella regione e appartenga a una o più delle seguenti categorie:

- le persone maggiorenni che, al momento della presentazione della domanda, non hanno compiuto trentasei anni, iscritte da almeno sei mesi ai Centri per l'impiego
- donne non dipendenti, non pensionate e non titolari di partita IVA;
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilita o da queste decaduti per decorrenza dei termini;
- lavoratori sospesi perché in eccedenza nell'ambito dell'impresa, con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- soggetti iscritti ai Centri per l'impiego da più di due anni;
- lavoratori svantaggiati secondo quanto indicato dall'art. 4 della Legge n. 381/1991;
- altre categorie deboli sul mercato del lavoro, eventualmente individuate con delibera della Commissione Regionale per l'Impiego.

INIZIATIVE AGEVOLABILI

Sono ammissibili i progetti relativi a:
- produzione di beni
- fornitura di servizi a favore delle imprese
- fornitura di servizi nei settori della cultura e dell'informazione, dell'ambiente, del turismo, della manutenzione di opere civili e industriali.

SPESE AMMISSIBILI

I contributi per gli investimenti sono concessi a fronte delle seguenti tipologie di spese:
- Spese di impianto (studio di fattibilità, progetto esecutivo, direzione lavori, servizi di consulenza, assistenza e formazione dei soci, relativi all'elaborazione del progetto d'impresa), complessivamente nel limite del 10% del totale del programma di investimenti.
- Investimenti immateriali (acquisto brevetti, realizzazione marchio aziendale, realizzazione sito web, realizzazione di sistemi qualità e/o ambientali, certificazione qualità e/o ambientale, ricerca e sviluppo).
- Investimenti materiali (acquisto di impianti specifici, macchinari, attrezzature, arredi e sistemi informativi)
- Fabbricati e opere murarie di ristrutturazione, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dei locali alle esigenze produttive e/o per la loro ristrutturazione, in misura congrua rispetto al totale degli investimenti.

I contributi per le spese di gestione sono concessi, al netto dell'IVA, a fronte delle seguenti spese, sostenute dopo la data dichiarata di inizio progetto:
- acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, limitatamente al fabbisogno delle scorte iniziali;
- spese per prestazioni di servizi connessi all'attività gestionale;
- spese per formazione e qualificazione dei soci e del personale.

AGEVOLAZIONE

L'entità degli aiuti non può superare l'80% dell'investimento complessivo lordo. La tipologia di contributo può essere scelta, a richiesta dell'impresa, tra contributo in c/capitale, contributo in c/interessi e contributo in c/gestione. Il mutuo non potrà essere superiore al 50% dell'investimento ammesso, e dovrà avere una durata non superiore a 5 anni.

COSTO DELLA PRATICA

Il nostro compenso sarà definito in base alla complessità del progetto e sarà richiesto alla presentazione finale dello stesso.

giovedì 3 marzo 2011

CONDOMINIO: L'ABBAIARE DEI CANI ?

Va condannato chi nonostante le proteste ripetute dei vicini non impedisce al proprio cane di abbaiare durante le ore di riposo

(18/01/2011)Corte Suprema di Cassazione, I Sez. penale, sentenza n.715 del 14/01/2011
Scatta la contravvenzione ex articolo 659 del codice penale per il proprietario dell'animale che non mette fine ai rumori notturni dell'animale di fronte alle ripetute proteste dei vicini di casa.

Si tratta di un reato dove l'elemento della "volontà" da parte del responsabile è piuttosto labile, in quanto non è necessaria "l’intenzione dell’agente di disturbare la quiete pubblica". L’ 'illecito consistente nel disturbo alla quiete pubblica, ha spiegato la Corte, è caratterizzato da un elemento psicologico che consiste nella natura volontaria della condotta posta in essere, cosa che può essere desunta dalle circostanze oggettive del fatto , senza che risulti necessaria l’intenzione dell’agente di disturbare la quiete pubblica. Mentre l’elemento essenziale della fattispecie di reato in esame è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo alle stesse.

Nella specie: caso riguardante due coniugi proprietari di due cani che nelle ore notturne, dal cortire di casa, abbaiavano sistematicamente in modo petulante e molesto.

LOCAZIONE: DISDETTA LOCAZIONE COME?

Locazione, immobili urbani, forma della disdetta nel contratto di locazione (15/02/2011)Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 7 gennaio 2011, n. 263
La disdetta relativa al contratto di locazione costituisce atto negoziale unilaterale e recettizio, espressione di diritto potestativo attribuito "ex lege", concretantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo. Pur prevedendo l'art. 3 della legge n. 392 del 1978 (abrogato successivamente dall'art. 14 della legge n. 431 del 1998, ma applicabile temporalmente nella fattispecie) che la disdetta debba essere comunicata con lettera raccomandata, tuttavia tale forma non è prescritta a pena di nullità (nemmeno desumibile in via interpretativa), ragion per cui può essere comunicata in qualsiasi modo, purché idoneo a portare a conoscenza del conduttore l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il rapporto alla scadenza. Sulla scorta di tali principi è possibile, quindi, che la disdetta sia contenuta in un atto processuale come l'intimazione di sfratto per finita locazione, nel quale, però, a tal fine, deve essere espressa chiaramente e senza possibilità di equivoci la suddetta volontà del locatore ovvero risultare che la stessa sia presupposta logicamente e giuridicamente.

CONDOMINIO: PARCHEGGIO PIRATA

Rischia il carcere chi parcheggia la propria auto in modo tale da impedire all’altro condomino di uscire dal cortile condominiale
(01/03/2011)Suprema Corte, V Sez. Penale, sentenza del 28 febbraio 2011 n. 7592 L’auto parcheggiata in modo tale da impedire all’altro guidatore di uscire dal cortile condominiale può portare alla condanna per violenza privata e al risarcimento danni .

L’effetto pratico della condotta addebitata è impedire per lungo tempo al vicino di allontanarsi da casa come invece egli avrebbe voluto.

Nella specie i Giudici della Suprema Corte hanno confermato la condanna nei confronti del proprietario dell’auto parcheggiata in cortile che senza dare nessuna spiegazione teneva “prigioniera” la vettura del vicino. Il proprietario, infatti, è sceso a spostare l’auto soltanto dopo un’ora, giustificandosi di non aver trovato le chiavi.

AFFITTI: SFRATTO FAI DA TE?? HAI.... HAI..... HAI....

Mancato rilascio dell'immobile locato, Sfratto “fai da te” e sostituzione della serratura per impedire l'accesso agli inquilini

Risponde del reato di cui all'art. 392 c.p. il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza del conduttore dell'obbligo di rilascio, anzichè ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fà ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto.
Cass. pen., sez. VI, sentenza del 15 marzo 2005, n. 10066