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venerdì 31 maggio 2013

SOSPENSIONE IMU PRIMA CASA: PERO' NON TUTTE LE CATEGORIE

Gazzetta: pubblicato il decreto 'sospendi Imu'

È stato ufficializzato, con la sua pubblicazione in Gazzetta, il decreto legge n.57 del 21 maggio 2013, quello che passerà alla memoria come il "sospendi Imu", anche se in realtà lo scopo è ben più ampio, come declamano i sottotitoli: "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo".

Il decreto si compone di 5 articoli, piuttosto sintetici, che ci dichiarano la volontà del Governo Letta di porre rimedio, se non altro almeno provarci, alla grave situazione di crisi economica, che si è trasformata sempre più in crisi lavorativa e crisi sociale.


Art. 1: Disposizioni in materia di imposta municipale propria

Il punto di partenza è la sospensione della tassa sugli immobili o IMU, o meglio della prima rata della tassa dovuta a giugno dai proprietari di prima casa, che rientrino espressamente in precise categorie: ne sono esclusi, infatti, i proprietari di immobili di classe A1, A8 e A9. La sospensione è estesa anche ai terreni agricoli e fabbricati rurali. L'articolo prevede anche che le somme non incassate dai comuni potranno essere compensate dalle anticipazioni di liquidità, messe a disposizione dalla Tesoreria di Stato. Gli oneri per gli interessi che deriveranno da tali anticipazioni, precisiamolo per i più diffidenti, saranno messi a disposizione dallo Stato stesso, grazie ai risparmi provenienti dall'abolizione delle indennità da parlamentari per i ministri, segretari e sottosegretari neo-eletti. Si prevede un investimento di ben 18,2 milioni di euro, di cui almeno 13 milioni provenienti dai tagli sulla politica. Pas mal, per iniziare.

Attenzione però, come già più volte anticipato dai nostri politici, non si tratta di un'abolizione definitiva, quanto invece di una temporanea sospensione dell'IMU. In attesa che venga approvato un decreto definitivo a riguardo di tasse sugli immobili e TARES, atteso entro il 31 agosto. Se così non dovesse accadere, si dovrà provvedere al pagamento della prima rata dovuta entro il 16 settembre 2013, così come da precedente decreto legge.

AUTOVELOX NASCOSTO: E' TRUFFA

Autovelox nascosto: è truffa

di Luigi Del Giudice -La Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza 22158 del 23 maggio 2013 ha introdotto il principio secondo il quale può essere perseguita per truffa la società che fornisce e posiziona gli autovelox in vetture in modo che siano occultati agli automobilisti. Il problema riguarda, quindi, l'uso illegittimo dell'apparecchiatura configurato dal posizionamento effettuato in maniera poco ortodossa che, purtroppo, dopo le numerose circolari ministeriali che sono state emanate nel corso del tempo, in alcuni comuni continua ad essere all'ordine del giorno. Troppo spesso, infatti, le ditte che si occupano delle installazioni, invogliate dalla spartizione dei compensi risultanti dall'attività di accertamento, si adoperano perché gli automobilisti siano vere e proprie "vittime" di dispositivi celati, nonostante sia chiaro invece che questi debbano risultare chiaramente visibili e segnalati. Gli apparecchi che rilevano la velocità, quindi, sono debitamente omologati ma, sulla scorta di operazioni poco corrette da parte degli Enti locali nei cui tratti di strada vengono installati, divengono delle vere e proprie "trappole" finalizzate unicamente al procurare fondi per le casse comunali. Il sequestro della strumentazione è stato, poi, disposto perché sussiste, sempre a parere della Suprema Corte, un "rapporto di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato di truffa per cui si procede" per il quale, si ribadisce, nonostante l'apparecchio sia "un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi)" di questo è stato fatto un uso illecito.
Luigi Del Giudice

ALBERI A CONFINE

Cassazione: estirpazione alberi che non rispettano distanze minime

Con la Sent. di Cassazione Civile, Sezione II, n. 10502 del 6 maggio 2013, la Suprema Corte ha sancito il principio, già cristallizzato dal codice civile e leggi speciali, che in presenza di alberi, arbusti e piante di grandi dimensioni (nel caso di specie, alberi a fusto medio, quali ficus ed eucaliptus), il giudicante giudiziario può ordinarne la estirpazione dal suolo dal quale origina solo dopo essersi assicurato che le distanze minime non sono state rispettate, e pertanto, violate.
Tant'è vero che, secondo il disposto dell'art. 894 c.c., il confinante o il vicino può chiedere l'estirpazione degli alberi e delle siepi piantate o nascenti se presentano una distanza minore diversa ed inferiore a quella prevista dalla legge; distanza valutata anche in base al disposto dell'art. 892, comma terzo, dello stesso codice che prevede la misurazione della distanza a partire dalla "linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina".
Il pregio della pronuncia della Cassazione va ritrovato sull'assunto che il giudice di appello ha errato nell'ordinare l'estirpazione, non già per l'ordine in sé ma perché la decisione si basava sulla perizia del consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'asserita lesione di diritti di veduta e di luce (di parte processuale) e non sull'effettiva violazione delle distanze legali.
Tutta una questione, insomma, di diverso parametro di valutazione non previsto dalla legge civile in materia di diritti reali e pertanto da considerarsi illegittimo ab origine, perché il criterio utilizzato traeva fondamento da una disposizione in tema di lesione del diritto di veduta.
Kriseide Lauretta
Art. 892. Distanze per gli alberi.Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

giovedì 30 maggio 2013

LITTLE TONY ADDIO


Un altro divo ci lascia,  per chi lo ha conusciuto  la sua musica rimarra' con noi in vita

venerdì 17 maggio 2013