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martedì 15 febbraio 2011

FISCO: EVASIONE, CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE

CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE E ALL’EVASIONE FISCALE
Vengono inserite diverse misure che tendono a rafforzare il contrasto al gioco illegale e al recupero della base imponibile. In particolare, l’art. 5 (sanzioni) del d.lgs. 504/1998 sul “Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse” viene modificato così con l’aumento delle sanzioni: il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all’imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi. Il soggetto passivo che, nell’ambito degli adempimenti previsti dal regolamento (D.P.R. n.66/2002) omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell’imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000. In caso di giocate simulate, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell’esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell’esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l’applicazione della sanzione, sia accertata un’ulteriore violazione, è disposta la revoca della concessione. Vengono inserite anche due disposizioni “interpretative”: la prima (relativa all’interpretazione dell’art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504), che prevede che l’imposta unica sui concorsi prognostici e le scommesse sia dovuta anche se la raccolta avviene in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. La seconda (relativa all’interpretazione dell’art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504) disposizione interpretativa precisa che cosa si deve intendere per “soggetto passivo dell’imposta e cioè “chiunque, (ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni”. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, (d.lgs.504/1998), è posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto. Per questo, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all’Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Vengono inoltre inserite nuove disposizioni in tema di accertamento della base imponibile e controlli in materia di prelievo erariale unico. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo, (con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d’intesa con la Conferenza unificata). Disposizioni anche in tema di partecipazione a giochi pubblici dei minorenni: è comunque vietato, si legge dalla disposizione, consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell’esercizio commerciale che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell’esercizio commerciale fino a quindici giorni. La legge di stabilità poi nuove indicazioni sulla competenza territoriale per la cause di opposizione all’ordinanza di ingiunzione: la competenza spetta al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione. Con decreto direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e avviate le procedure amministrative occorrenti per il loro affidamento in concessione. Previsti anche interventi per le rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale. L’amministrazione autonoma Monopoli dello stato è autorizzata ad aggiornare lo schema tipo della convenzione accessiva alle concessioni per l’esercizio dei giochi pubblici e viene inoltre stilato un preciso elenco dei requisiti che devono avere i concessionari che andranno a stilare le convenzioni e dei doveri a cui si devono adeguarsi (26 punti). Tra le ultime disposizioni in materia, l’Amministrazione autonoma monopoli dello Stato esercita una serie di poteri di controllo, indirizzo nell’attività dei concessionari. Nello svolgimento di questi compiti, l’A.a.m.s. potrà avvalersi della collaborazione della Società italiana autori ed editori (S.i.a.e.) e della Guardia di finanza.

SANITA':RISANAMENTO ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 347,5 milioni di euro per l’anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, per i primi cinque mesi dell’anno 2011. Limitatamente ai risultati d’esercizio dell’anno 2010, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, (accordo sottoscritto ex art.1, co. 180, l.311/2004, e successive modificazioni), è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite questo periodo. Inoltre viene inserito all’art. 2, del d.l. 125/2010, il comma 2-bis che deroga al blocco del 10% del turn-over del personale sanitario qualora sia avvenuta entro il 31 dicembre 2010 una verifica positiva dell’attuazione parziale del piano rientro deficit sanitario.

AGRICOLTURA: AGEVOLAZIONI FISCALI

AGRICOLTURA, AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE DIVENTANO PERMANENTI
Diventano permanenti le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina. È stato infatti modificato il comma 4-bis, primo periodo, dell’art. 2, d.l. 194/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. In sostanza, l’agevolazione fiscale in favore della piccola proprietà contadina, che avrebbe avuto efficacia fino al 31 dicembre 2010, diventa ora permanente: pertanto “gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente”.

FISCO: ACCERTAMENTI, SANZIONI DEL 40%

ACCERTAMENTI FISCALI E SANZIONI.
Come previsto dal comma 17, la legge di stabilità amplia i poteri degli uffici periferici del Fisco e quelli degli uffici dell’Amministrazione finanziaria, per quanto riguarda gli accertamenti fiscali parziali. Dal primo febbraio 2011, come specificato dal comma 18 (che apporta modifiche al d.lgs. 218/1997, “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”, modificando in particolare gli artt. 2, comma 5, 3, comma 3 e 15, comma 1) saranno aumentate da un quarto a un terzo del minimo previsto dalla legge, le sanzioni amministrative applicabili in caso di accertamento con adesione riferito alle imposte dirette e indirette e saranno aumentate sempre da un quarto ad un terzo le sanzioni nel caso in cui il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute. Il comma 19 apporta modifiche al comma 6 dell’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni (disposizioni sul processo tributario): pertanto a partire dal primo febbraio 2010, in caso di avvenuta conciliazione, le sanzioni amministrative non si applicano più nella misura di un terzo ma nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. Quindi la misura delle sanzioni non potrà essere inferiore (non più ad un terzo) al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Il comma 20 dell’art. 1 della legge di stabilità modifica il decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni tributarie). In particolare, dal 1º febbraio 2011, vengono aumentate le sanzioni anche in caso di ravvedimento operoso, il ravvedimento che si riferisce ad una violazione che non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

CONDOMINIO: CANNE FUMARIE COME, QUANDO E PERCHE'

Canne fumarie nel condominio, sentenze

Non occorre il consenso del condominio per la realizzazione delle opere

Il singolo condòmino ha titolo per realizzare delle opere anche in contrasto alla volontà del condominio. Conseguentemente è legittimo il rilascio del permesso di costruire per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale.
E′ legittima la realizzazione di una canna fumaria diretta ad evitare la diffusione dei funi.


Consiglio di Stato - sez. V - 3 gennaio 2006, n. 11

Cassazione 9 maggio 2007, numero 10647, la dismissione dell’impianto condominiale di riscaldamento non si estende automaticamente alla canna fumaria, che deve essere qualificata come un manufatto autonomo dell’impianto: l’uso della canna fumaria, come condotto dei prodotti della combustione dell’impianto di riscaldamento, configura infatti solo una delle sue possibili utilizzazioni. Se un bene è comune - per la sua funzione e per la sua destinazione - ad uno o più edifici condominiali, la sua dismissione deve essere decisa da tutti i condómini proprietari degli edifici condominiali.

Cass. n. 8552/2004 secondo la quale l'inserimento della canna fumaria all'interno del muro comune che costituisce anche delimitazione della proprietà individuale, essendo invasivo della proprietà altrui, non può considerarsi come mero appoggio.

Trib. di Napoli 17-03-1990 Muri perimetrali - Canna fumaria. L'installazione di una canna fumaria in aderenza, appoggio o con incastro nel muro perimetrale di un edificio, da parte di un condomino e' attività lecita rientrante nell'uso della cosa comune, previsto dall'art. 1102, Codice civile e come tale, non richiede ne' interpello ne' consenso degli altri condomini. La facoltà incontra soltanto i limiti costituiti dai diritti esclusivi altrui (ad esempio distanze dalle vedute, immissioni, etc.) e dal divieto di alterare il decoro architettonico dell'edificio.

Trib. di Milano, sez. VIII, 26-03-1992 Muri perimetrali - Installazione di una canna fumaria - Ammissibilità - Condizioni.
L'uso ex art. 1102, Codice civile, della cosa comune da parte del comproprietario-condomino e' lecito quando: a) non ne altera la naturale destinazione; b) non impedisce agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto; c) non pregiudica la stabilità ed il decoro architettonico dell'edificio; d) non arreca danno alle singole proprietà esclusive. Applicando questi principi al caso concreto in esame, il Collegio ritiene che l'uso del muro comune (che dà sul retro dell'edificio) per appoggiarvi un'autonoma canna fumaria non ne altera la naturale destinazione, non pregiudica la stabilità dell'edificio e forse non impedisce agli altri comproprietari di utilizzarlo secondo il loro diritto. Ma non può seriamente negarsi che l'installazione di due separate canne fumarie nel tratto di facciata compreso tra i balconi e le finestre di ben cinque piani: 1) violi le norme sulle distanze legali (che non puo' essere inferiore a 75 cm dai più vicini sporti dei balconi delle proprietà individuali); 2) riduca in modo apprezzabile la visuale laterale che si gode soprattutto dalle finestre lungo le quali dovrebbe correre il manufatto; 3) ma soprattutto alteri il decoro architettonico della facciata intera dello stabile che ha una sua euritmia e dignità che meritano di essere preservate nel preminente interesse della collettività condominiale.

App. di Milano, sez. I, 21-06-1991 Uso della cosa comune - Muro perimetrale - Canna fumaria ad uso esclusivo del singolo condomino - Limiti.
L'apposizione, da parte di un condomino e per propria esclusiva utilità, di una canna fumaria lungo il muro perimetrale di un edificio, non integra una modificazione della cosa comune necessaria al suo miglior godimento, da parte di tutti i condomini, ma costituisce innovazione soggetta alla disciplina dell'art. 1120, Codice civile. Deve per questo ritenersi vietata, in primo luogo, quando costituisce un'evidente alterazione del decoro architettonico dello stabile e, in secondo luogo, quando le caratteristiche del manufatto sono tali da sottrarre una parte del muro condominiale all'uso degli altri condomini, i quali evidentemente non possono utilizzare la stessa porzione di muro per appoggiarvi propri tubi o manufatti. Il consenso di tutti i condomini richiesto per gli atti direttamente costitutivi di diritti reali sul fondo comune, non e' necessario per deliberare l'apposizione di una canna fumaria ad uso esclusivo di un singolo condomino, nonostante che l'imposizione abusiva di questa possa condurre alla costituzione di un diritto di servitù per usucapione. L'unanimità dei consensi prevista dall'art. 1108, Codice civile, non e', infatti, richiesta per gli atti che possono determinare la costituzione di diritti reali solo con il concorso dell'ulteriore ipotetico requisito dell'avvenuta maturazione del possesso ad usucapionem.

Cass. civile, sez. II del 29-08-1991, n. 9231. Con riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l'appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione.

Cass. civile, sez. II del 17-02-1995, n. 1719. Nel caso in cui cessi l'uso di un impianto di riscaldamento condominiale non viene meno per questa sola ragione il compossesso dei singoli comproprietari sulla relativa canna fumaria, sia perché è riconducibile ai poteri del titolare di un diritto reale la facoltà di mettere o non mettere in attività un impianto, sia perché la canna fumaria va considerata come un manufatto autonomo, suscettibile di svariate utilizzazioni.

Cass. civile, sez. II del 08-04-1977, n. 1345. In applicazione dell'art. 906 Cod. civ., la distanza legale per la collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 centimetri dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini. Non è, però, consentito al condomino installare sul muro predetto - pur con l'osservanza delle distanze legali - canne fumarie che, per la loro dimensione o per la loro ubicazione riducono in modo apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso muro perché, diversamente, l'installazione costituirebbe innovazione eccedente i limiti segnati dall'art. 1102 Cod. civ., in relazione sia alla struttura del muro sia alla volontà dei condomini ed all'uso della cosa comune in concreto fatto da costoro.

Cass. penale, sez. III del 25-10-1988 n. 10396. I lavori di innalzamento e copertura di una canna fumaria, in quanto completano "funzionalmente" un'opera preesistente, richiedono la concessione edilizia.


Cassazione Civile Sezione Seconda sentenza n. 13451 del 08.04.1977 In applicazione dell'art. 906 cc, la distanza legale per la collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 centimetri dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini. Non è, però, consentito al condomino installare sul muro predetto - pur con l'osservanza delle distanze legali - canne fumarie che, per la loro dimensione o per la loro ubicazione riducono in modo apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso muro perché, diversamente, l'installazione costituirebbe innovazione eccedente i limiti segnati dall'art. 1102 cc, in relazione sia alla struttura del muro sia alla volontà dei condomini ed all'uso della cosa comune in concreto fatto da costoro.
Riferimenti normativi:

NORME UNI 9731 del 1990: Classificazione dei camini in base alla resistenza termica.
NORME UNI 9615 del 1990: Metodo di calcolo e di verifica della sezione dei camini.
NORME UNI-CIG 7129: Norma che prevede la progettazione, l'installazione e la manutenzione di canne fumarie collettive per impianti con caldaie funzionanti a Gas e con potenzialità fino a 35Kw.
NORME UNI-CIG 10640: Metodo di calcolo e progettazione di canne fumarie Collettive Ramificate adatte all'evacuazione di fumi prodotti da caldaie di tipo "B".
NORME UNI-CIG 10641: Metodo di calcolo e progettazione di canne fumarie Collettive adatte all'evacuazione di fumi prodotti da caldaie di tipo "C".