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mercoledì 22 dicembre 2010

AUGURI di Buon Natale

Per Natale
incarto un sorriso,un pizzico di allegria.
Aggiungo la speranza la pace nell'anima e la gioia nel cuore.
Tolgo la disperazione e il dolore e ci metto amore.
Aggiungo un caloroso abbraccio fatto col cuore.
Ecco fatto,
è pronto il mio regalo.
Ed ora...
Buon Natale.

IPOTECHE: per i mutui immobiliari cancellazione semplificata

7 ottobre 2010
Il D.L. 7/2007, convertito con modificazioni dalla legge 40/2007, ha introdotto nel nostro ordina-mento una semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari allorché il creditore sia un soggetto esercente attività bancaria o finanziaria oppure un ente di previ-denza obbligatoria. In particolare, l'art. 13, c. 8-sexies, del predetto provvedimento ha stabilito che l'ipoteca “si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita” e, in applicazione di tale disposizione, il successivo comma 8-decies ha previsto che il Conservatore dei registri immobiliari, decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte del creditore dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, proceda alla “cancellazione” dell'ipoteca. Sennonché l'Agenzia del territorio, con circolare n. 5 dell'1 giugno 2007, ha riconosciuto alla “cancellazione” di cui trattasi mera funzione di “pubblicità notizia”, avendo, questa, come unico effetto quello di portare a conoscenza dei terzi la predetta comunicazione di avvenuta estinzione dell'obbligazione. E nello stesso senso si sono pronunciati anche il Tribunale di Roma, il 4 giugno 2009, e il Tribunale di Bologna, il 1° dicembre 2009.
Tale conclusione ha l'effetto di rendere, all'evidenza, la cancellazione semplificata inidonea ad estin-guere definitivamente l'ipoteca, in ciò differenziandola dalla cancellazione ordinaria, vale a dire da quella prevista e disciplinata dall'art. 2886, comma 2 cod. civ., la quale, configurandosi ai sensi dell'art. 2878, comma 1, n. 1, cod. civ. come una autonoma causa di estinzione di questa formalità, ulteriore rispetto all'estinzione dell'obbligazione garantita, ha invece efficacia costitutiva. Conseguenza di tutto questo è che, in applicazione dell'art. 2881 cod. civ., la cancellazione semplificata non impedisce la reviviscenza dell'ipoteca in caso di inefficacia originaria o sopravvenuta del paga-mento per qualsiasi causa (revocatoria, errore nei conteggi o altro). Del pari, dalla citata funzione di “pubblicità notizia” deriva anche che, in caso di cancellazione semplificata menzionata nei registri immobiliari in data anteriore all'annotazione della surrogazione, al nuovo creditore ipotecario surroga-to non sia possibile – ai sensi dell'art. 2879, comma 2, cod. civ. – opporre tale formalità semplifica-ta.
La Confedilizia è intervenuta nelle sedi competenti perché vengano assunti i necessari provvedimenti, anche di natura legislativa, per ovviare all'inconveniente (il D.Lgs. 141/2010 non ha infatti - e inspiegabilmente - risolto il problema). Intanto, le Associazioni territoriali sono state invitate ad informare i soci della descritta situazione.

EDILIZIA LA SCIA: come dove e quando si applica

SCIA: la nuova procedura sostituisce la DIA
Il Ministero per la Semplificazione conferma l’applicazione all’edilizia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

17/09/2010 - Confermate le semplificazioni in edilizia. Il Ministero per la Semplificazione normativa ha chiarito con una nota che la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività introdotta con la manovra estiva, sostituirà la Dia, Denuncia di inizio attività.
Come funziona la nuova procedura
Diventa possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione dell’interessato all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera.

La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà previsti dal Dpr 445/2000, dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, dalle dichiarazioni di conformità rilasciate dall'Agenzia delle imprese, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Le autocertificazioni sostituiscono i pareri di organi o enti appositi, così come l'esecuzione di verifiche preventive previste dalla legge.

Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio - assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

In caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 445/2000.

Esclusioni
La nuova procedura non può essere applicata in presenza di vincoli ambientali né agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.

Sono esclusi anche i casi in cui sussistano vincoli culturali, così come non è ammesso alcun tipo di contrasto con gli atti imposti dalla normativa comunitaria e con quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, alle reti di acquisizione del gettito.

I chiarimenti del Ministero
La formulazione della Legge 122/2010, che ha convertito il decreto sulla manovra estiva introducendo la Scia, aveva destato qualche dubbio. Il testo, che prevede la sostituzione della Dia con la Scia, ha dato vita a interpretazioni discordanti, basate sulla differenza tra Dichiarazione di inizio attività, necessaria per l’avvio delle imprese, e Denuncia di inizio attività, da presentare all’Ufficio tecnico 30 giorni prima di iniziare alcune tipologie di interventi edilizi.

Secondo alcuni, il fatto che non venisse menzionata esplicitamente la denuncia di inizio attività escludeva automaticamente l’edilizia dalla semplificazione. Le diverse posizioni si erano tradotte anche nei regimi differenziati adottati dai Comuni. Se in alcuni, come Napoli e Bari, era stato possibile fin da subito la presentazione della Scia, in altri come Firenze, si continuava a negare l’applicazione all’edilizia. Un altro gruppo di Enti locali accettava invece in parallelo sia le Dia che le Scia.

Con la nota ministeriale è stata confermata infatti l’ipotesi sostenuta da quanti vedono nella semplificazione del comparto edile la chiave per la soluzione della crisi economica.

Per l’ufficio legislativo del Ministero vale l’argomento letterale: secondo l’articolo 49 della legge 122/2009, segnalazione certificata di inizio attività e Scia sostituiscono, rispettivamente, quelle di dichiarazione di inizio attività e Dia. Il legislatore, inoltre, non ha indicato la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall’ambito applicativo della disposizione.

La previsione in base alla quale la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni, ma anche dalle “asseverazioni” dei tecnici abilitati appare in linea con la Dia disciplinata dal Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia.

La sostituzione però non è sempre automatica. È stato infatti chiarito che la sostituzione della Scia non opera nei casi previsti dall’articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, che indica gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.

Dal momento che lo stesso articolo, al comma 4, riconosce alle Regioni la possibilità di decidere se assoggettare questa categoria di interventi a permesso di costruire o a Dia, la circolare ha spiegato che la sostituzione non vale neanche per le leggi regionali entrate in vigore prima della manovra estiva.

La circolare spiega poi che in caso di interventi in zona sottoposta a vincolo, l’atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo non può essere sostituito dalla Scia.