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giovedì 3 febbraio 2011

CONSERVARE DOCUMENTI E BOLLETTE: PER QUANTO TEMPO?

La conservazione dei documenti
"Per quanto tempo è meglio conservare fatture e ricevute..." - "Entro quanto tempo l'artigiano mi può richiedere il pagamento del lavoro eseguito": queste ed altre simili sono domande frequenti dei consumatori, alle prese con il problema se eliminare o meno documenti che si ritengono ormai "carta straccia".
Tipo di documenti Per quanto tempo è meglio conservare…oppure entro quando si deve reclamare…
Abbonamento TV (relative ricevute di pagamento) per 10 anni
Affittto (relative ricevute di pagamento) per 5 anni
Atti di compravendita casa - atti di proprietà della casa … per sempre
Atti notarili in genere per sempre
Atti di matrimonio - di separazione ecc… per sempre
Assicurazioni (ricevute pagamento premi) per 1 anno dalla scadenza - Nel caso in cui le quietanze (es. polizze vita) siano state utilizzate a fini fiscali, si devono conservare per 5 anni
Bollette/fatture energia elettrica - gas - rifiuti 5 anni è la prescrizione prevista per legge - consigliamo peró di conservarle per almeno 10 anni - conservare anche gli estratti conto in cui si attesti l'avvenuto pagamento, nel caso di pagamento tramite banca
Bollette telefono fisso 5 anni è la prescrizione prevista per legge - consigliamo peró di conservarle per almeno 10 anni
Bollette telefoni mobili-cellulari per 10 anni
Bollettini-ricevute pagamento ICI per 5 anni dall'anno successivo a quello di pagamento
Bollo auto (relative ricevute di pagamento) per 3 anni oltre l'anno cui si riferisce il pagamento/ consigliamo però di conservare le ricevute per almeno 5 anni
Contributi previdenziali INPS per sempre
Contratti di affitto per sempre
Documentazione relativa a dichiarazioni dei redditi fino alla scadenza del 5. anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
si consiglia però la conservazione per almeno 6-7 anni
Estratti conto bancari si ha tempo 60 giorni dal ricevimento per contestare le risultanze contabili dell'e/c bancario
in caso di errori od omissioni sostanziali ci sono però 10 anni di tempo per proporre l'impugnazione dell' e/c
Fatture di alberghi e ristoranti per 6 mesi
Fatture di artigiani consigliamo la conservazione per almeno 10 anni
Multe stradali il termine entro il quale la cartella esattoriale deve essere notificata è di 5 anni dalla data di notifica del verbale - vedi però anche recenti disposizioni della Legge Finanziaria per quanto riguarda le multe di spettanza comunale*
Mutui (ricevute di pagamento delle rate) per sempre - ai fini fiscali il termine è fino alla fine del quinto anno successivo a quello dell'ultima detrazione
Pagamenti rateali per 5 anni
Parcelle/fatture di liberi professionisti (avvocati-notai…) per 3 anni dalla conclusione della prestazione
Referti medici (ricoveri-analisi-lastre ecc…) per sempre
Scontrini di acquisto merce per 26 mesi (sia ai fini della prova di acquisto, sia per esercitare i diritti di garanzia)
Spese condominiali per 5 anni
Titoli di Stato 1 la restituzione del capitale va richiesta entro 5 anni dalla data di rimborsabilità (scadenza del titolo)
Titoli di Stato 2 gli interessi vanno richiesti entro 5 anni dalla scadenza
NOTE:
in ogni caso si consiglia di trattenere copia delle ricevute per almeno altri 2-3 anni oltre le scadenze indicate; questo in quanto rispetto a certi termini di prescrizione possono esserci ancora incertezze interpretative.

NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE:CAMBIO DI RESIDENZA

Notifica della cartella esattoriale e cambio di residenza

Nel caso di cambio di residenza, per verificare la validità della notifica effettuata al vecchio indirizzo, occorre fare riferimento alle seguenti regole.
Notifiche effettuate al vecchio indirizzo tra il 19.12.2003 ed il 3.7.2006 incluso
Tali notifiche sono nulle, anche se avvenute dopo pochi giorni dal cambiamento di indirizzo. Ciò per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 19.12.2003, che ha stabilito che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente hanno effetto ai fini delle notificazioni dal momento stesso della avvenuta variazione anagrafica e non dal sessantesimo giorno successivo, come previsto dall’articolo 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, dichiarato incostituzionale.
In questo arco temporale, dunque, le variazioni di indirizzo del contribuente producevano effetto immediato, senza l’obbligo, a carico del contribuente, di comunicare la variazione all’ufficio competente. Conseguentemente gli atti di accertamento notificati in tale periodo al vecchio indirizzo del contribuente sono nulli.

Notifiche effettuate al vecchio indirizzo dopo il 4.7.2006

Dopo il 4.7.2006, le variazioni di indirizzo producono effetto dopo trenta giorni. Pertanto, dopo la data suddetta, le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione.

Ciò in quanto il 4.7.2006 è entrato in vigore il d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06, il cui articolo 37, comma 27, prevede: “le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall'art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale”.

MULTE DEL CODICE STRADALE: TEMPI PER LA NOTIFICA

Dal 13 agosto 2010 la notifica del verbale di accertamento deve essere fatta entro 90 giorni dall'identificazione dei responsabili.
In materia di contravvenzioni previste dal Codice della strada, sono stati ridotti a 90 i giorni entro cui deve essere inviato il verbale di accertamento (prima il termine era di 150 giorni). Il Codice della strada, infatti, prevede per le violazioni commesse dal 13 agosto 2010 che la notifica del verbale di accertamento sia fatta entro 90 giorni dall'identificazione di tali soggetti da quando l'amministrazione è “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando ciò che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli.

Va evidenziato in proposito che il giorno da cui iniziano a decorrere i 90 giorni non è sempre quello in cui è stata commessa l'infrazione, bensì quello in cui l'Amministrazione individua il responsabile. Non è quindi facile da stabilire tale momento, che può variare da caso a caso. Va precisato che, per i residenti all'estero, invece, il verbale deve essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.

POLITICA: DUE RISATE CON CROZZA