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domenica 8 giugno 2014

IMMOBILIARE; CESSIONE DI FABBRICATO

Cessione di fabbricato

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

Cittadini stranieri
E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.

Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.
Per approfondimenti è possibile consultare l'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.

IMMOBILIARE ; OBBLIGO MARCA DA BOLLO SU RICEVUTE DI AFFITTO

L'obbligo di apposizione della marca da bollo ricade su chi emette il documento ma chi riceve una quietanza priva della marca ne è solidalmente responsabile.
Il documento senza marca da bollo non perde niente della sua validità, nemmeno sotto il profilo fiscale (detrazioni IRPEF), ma potrebbe essere soggetto a sanzioni che colpirebbero tutte e due le parti in causa.   Adesso è di 2 €. Normalmente, nei contratti d'affitto è riportato che le spese dei bolli sono a carico del conduttore. Attenzione, in caso di contestazione dell'agenzia delle entrate sarete entrambi obbligati in solido a rispondere della mancata applicazione del bollo, quindi ti consiglio di metterlo comunque e rivalerti sul conduttore facendogli capire che questo è un motivo di rescissione contrattuale. 
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    - la ricevuta con la marca da bollo invece, l'affittuario può scaricarla sulla dichiarazione dei redditi. A loro conviene di più con la marca da bollo quindi, sarebbero stupidi a non metterlo.   

IMMOBILIARE; RICEVUTA PAGAMENTO LOCAZIONE

 

  

Ricevuta pagamento affitto:

La ricevuta pagamento affitto articolo 1199 del codice civile, prevede che: “Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”. 
Pertanto, la ricevuta pagamento affitto va rilasciata quando il proprietario dell’immobile percepisce il pagamento affitto da parte dell’affittuario, ha l’obbligo di rilasciare la ricevuta del versamento, anche se tale pagamento avviene in contanti, tramite assegno o bonifico bancario. E’ importante quindi sapere, che la sola ricevuta del bonifico emessa dalla banca o del cedolino assegno, non basta per dimostrare formalmente il regolare pagamento affitto.
La ricevuta di affitto, va rilasciata quindi all’intestatario del contratto, non appena viene pagato il canone mensile, anzi per evitare eventuali estremi di contestazione, sarebbe buona regolare, inviare una volta emessa la ricevuta di affitto, tramite posta all’affittuario.
   

Ricevuta affitto locazione: cos’è

La ricevuta affitto locazione è un documento, più o meno formale, che il locatore consegna a chi affitta l’immobile anche per il solo periodo estivo, al momento di pagare il canone mensile di locazione, dopo aver ricevuto l’affitto mensile.
Tale documento, pertanto è la dimostrazione che sia stato saldato il pagamento relativo al mese in oggetto, e che nulla il locatore potrà richiedere in aggiunta allo stesso, ed è per questo motivo che la ricevuta di pagamento è fondamentale per garantire che non venga richiesto un successivo versamento dello stesso canone mensile.
  

Cosa deve contenere una ricevuta per affitto?

Per essere valida, una ricevuta per affitto deve contenere degli elementi obbligatori, quali l’indicazione del titolare del contratto di affitto, la causale del pagamento, la data e firma o timbro di chi riceve di fatto l’importo a pagare, e l’ammontare del canone mensile. Perciò, è bene utilizzare diciture standard e un modello fac simile ricevuta pagamento affitto locazione che già contengano tali importanti indicazioni, come per esempio: “Canone per il mese di ottobre 2013”, oppure, “Saldo canone mensile gennaio 2014” nel caso in cui il pagamento del canone di affitto sia già avvenuto.
Tutti questi elementi, fanno sì che la ricevuta di affitto sia legalmente riconosciuta e che pertanto è valida come quietanza di pagamento.
  

Ricevuta affitto bollo:

La ricevuta affitto, prevede l’apposizione della marca da bollo di 2 euro, così come sancito dal dpr 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni, che ha previsto l’obbligo di mettere un bollo su fatture e ricevute su importi superiori a 77,47 euro se non soggette a Iva. L’obbligo di apporre sulle ricevute affitto bollo di 2 euro, ex 1,81 €, è del locatore che emette la ricevuta a fronte del pagamento affitto da parte dell’inquilino del corrispettivo canone di locazione, anche se per lo Stato non è importante chi “fisicamente” acquista il bollo e chi lo mette sulla ricevuta affitto.
In generale, però l’obbligo di apporre la marca da bollo sulla ricevuta di affitto è del proprietario dell’immobile mentre per l’inquilino vi è l’onere di acquistare la marca da da 2 euro da apporre alle ricevute. Nel caso in cui, la parte obbligata non provvede a pagare l’imposta di bollo prevista, il non obbligato diventa responsabile della violazione, risultando così entrambi passibili di sanzione, se l’imposta non viene evasa, ovvero, se vi è un’omissione del bollo su ricevute di affitto. Ricordiamo invece che, per le ricevute relative alle spese condominiali pagate dagli inquilini, vi è l’esenzione dall’imposta di bollo.
  

Modello Ricevuta Affitto casa: fac simile

Il modello ricevuta affitto casa o di altro tipo di immobile, deve essere compilato con i dati relativi al proprietario e affittuario, indicando il numero della ricevuta, la data e la causale. Inoltre ci deve essere l’esatto riferimento della registrazione contratto di locazion e locazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, la da e numero e serie. Per quanto riguarda l’importo del canone mensile, a cui si riferisce la ricevuta di affitto, va compilato l’importo in euro, l’eventuale aggiornamento ISTAT, la marca da bollo di 2 euro e il totale complessivo da pagare o già pagato, quindi a saldo. 
Dati Proprietario:
Sig. ______________
Indirizzo ____________
Città________
Codice Fiscale ____________

Dati Intestatario Contratto di Locazione:
Sig. ______________
Indirizzo ____________
Città________
Codice Fiscale ____________

Ricevuta Affitto N° _______________ del ____________
Canone di locazione - affitto uso abitativo/ commerciale di al Contratto di locazione stipulato in data ___________ e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ____________ in data ________ nr ________ serie ________ periodo dal  ____________  al _____________.
Affitto:           €   400,00
ISTAT aggiornamento  dal ______ al ______  
                       €                                     
Bollo:               €     2,00
Totale dovuto:  €  402,00 
Marca da bollo sull’originale Codice Identificativo n° XXXXXXXXXXXXX

Modello Ricevuta Affitto casa vacanza: fac simile

Il modello ricevuta affitto casa vacanza, è una lettera fac simile per dimostrare il pagamento da parte di chi ha affittato e affitta l’appartamento, a scopo turistico e quindi per un breve o brevissimo periodo dell’anno. Anche in questo caso va apposta la marca da bollo pari a 2 euro se la ricevuta affitto è superiore a 77,47 euro.
Il/la sottoscritto/a ________________________________
nato/a a ____________________________ prov. _______ il ______________________________
e residente a ________________________________________________ prov. ________________
in via _________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________

DICHIARA
di aver ricevuto in data _______________ dal/dalla signor/a _______________________________
nato/a a ____________________________ prov. _______ il ______________________________
e residente a ________________________________________________ prov. ________________
in via _________________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________
l’importo canone mensile di euro _______________ in contanti (o a mezzo assegno bancario, circolare, bonifico o
altro) a saldo di quanto dovuto e risultante dalla scrittura privata sottoscritta dalle
parti in data _____________. Pertanto rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a
pretendere.
Data __________________ Firma ________________________________
Marca da bollo sull’originale Codice Identificativo n° XXXXXXXXXXXXX


 

giovedì 15 maggio 2014

IMMOBILIARE: IMPOSTE SULLA CASA 2014 IUC - IMU - TARI - TASI

Archiviato, almeno parzialmente, il capitolo Imu, ormai è la Tasi la tassa più discussa (e odiata) dagli italiani in questo2014. Coma funziona il tributo? Quali cambiamenti sono stati introdotti dal governo Renzi? Vediamo di fare chiarezza, dando tutte le informazioni basilari e focalizzando poi l'attenzione suRoma e Milano, dove si prospettano a brevissimo importanti novità sulle aliquote.

Cos'è la Tasi

Insieme a Tari e Imu, la Tasi - tassa sui servizi indivisibili - concorre a formare la Iuc, sigla che per volere del governo Letta ingloba ormai tutte le imposte sulla casa per gli italiani. La Tasi in particolare copre servizi forniti dal Comune quali illuminazione, rifacimento del manto stradale e similari, e deve essere pagata sia dai proprietari dell'immobile che dall'eventuale inquilino, con aliquote differenti e decretate dai singoli comuni.

Tasi 2014, scadenza e modalità di pagamento

La scadenza per il pagamento della Tasi, in unica soluzione, è fissata per il 16 giugno 2014, ma non si esclude che i comuni possano suddividere il versamento in due tranche distinte.
L'imposta potrà essere versata con bollettino di conto corrente postale o con bollettino F24.

Tasi 2014, le novità con il governo Renzi

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2014, serie generale, n.54, è entrato in vigore il Decreto n. 16/2014 sulle disposizioni urgenti in materia di finanza locale, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 28 febbraio.
Il decreto prevede la possibilità per i Comuni di incrementare l'aliquota base dellaTasi 2014 sulla prima casa, pari al 2,5 per mille, fino ad un massimo dello 0,8 per mille. Questo significa che, a discrezione delle singole amministrazioni, l'aliquota potrà arrivare fino al 3,3 per mille.

Tasi 2014 prima e seconda casa: focus su Roma e Milano

La scelta sulle aliquote della Tasi, come già accennato, è a discrezione dei comuni. Questo determina variazioni importanti nelle diverse città italiane.
Roma, l'assessore al Bilancio Daniela Morgante ha proposto di adottare un'aliquota molto bassa per le prime case: si parla del 2 per mille, un numero addirittura inferiore a quello che era stato indicato dal governo come soglia minima, ovvero il 2,5 per mille.
Una scelta per tutelare i proprietari di prime case che però potrebbe comportare, per ragioni di bilancio, un innalzamento importante dell'aliquota sulle seconde abitazioni: Il Messaggero ipotizza un 11,4 per mille (ricordiamo che in questo caso si parte da una base del 10,6 per mille). L'idea della Morgante dovrà ora in ogni caso passare al vaglio della giunta e del consiglio comunale.
Anche a Milano grande attesa per le decisioni sulle aliquote, nel pacchetto fiscale della manovra economica 2014. Secondo un'analisi de Il Corriere, nel capoluogo lombardo l'intenzione è quella di mantenere l'aliquota base per la prima casa (2,5 per mille) e di innalzare invece al massimo quella sulla seconda abitazione, portandola, come a Roma, all'11,4 per mille.

ASPETTIAMO SVILUPPI NEI PROSSIMI GIORNI, COME AL SOLITO SEMPRE DI CORSA , COSI' E' PIU FACILE CADERE IN ERRORE  MAHHH.

venerdì 14 marzo 2014

fabrizi aldo: LOCAZIONE: contratti di locazione non registrati

fabrizi aldo: LOCAZIONE: contratti di locazione non registrati

LOCAZIONE: contratti di locazione non registrati

LOCAZIONE: Sui contratti di locazione non registrati, l'inquilino non potrà più ottenere il canone più basso denunciando il padrone di casa!

Affitti in nero. La Consulta boccia le sanzioni contro i locatori evasori. L'inquilino non potrà più denunciare il padrone di casa ottenendo un canone super scontato. Attenzione! L'odierna sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), ha  effetto retroattivo: cadono nel nulla i contratti stipulati a partire dal 6 giugno 2011.

giovedì 31 ottobre 2013

IVA AL 22% DAL 1 OTT 2013

L’Aumento dell’IVA al 22% è scattato il primo ottobre 2013. L'Esecutivo Letta non è riuscito ad abolire questa gravosa scadenza, istituita dal precedente Governo Monti per far rientrare l’Italia nei parametri di deficit stabiliti dall’ Unione Europea. L'aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA è infatti uno dei provvedimenti volti a recuperare le risorse finanziarie necessarie a rientrare nel 3% del rapporto Deficit / PIL stabilito dalla UE.

C’è tuttavia chi, tra economisti, studiosi ed addetti ai lavori, valuta una simile misura antieconomica e non utile alle finalità per cui è stata creata. Questo, per effetto della contrazione dei consumi che genererebbe, dato che l’effetto immediato sarà quello di aumentare il prezzo finale di beni e servizi.