Spetta al locatore dimostrare il danno provocatogli dalla ritardata riconsegna dell'immobile da parte del conduttore(26/11/2012)di Alessandro Gallucci Al termine della locazione il conduttore è tenuto a restituire al proprietario il bene immobile oggetto del contratto. Esso deve restituirlo in buono stato, salvo il normale deterioramento e consumo dovuto alluso, e non può trattenerlo ingiustificatamente. Se lo trattenesse senza giusta ragione, ai sensi dell’art. 1591 c.c., il conduttore andrebbe incontro ad una richiesta di risarcimento del danno. La norma appena citata, rubricata per l’appunto Danni per ritardata restituzione, recita: Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. In questo contesto, è bene evidenziarlo, spetta al proprietario del bene locato dimostrare il danno occorsogli a causa della ritardata restituzione. In tal senso è molto utile leggere una sentenza resa dalla Cassazione lo scorso mese di ottobre; tale pronuncia ha il pregio di evidenziare che cosa ed in che modo dev’essere provato dal locatore per ottenere il ristoro del danno che afferma di aver subito. Si legge nella sentenza che “ la responsabilità del conduttore a norma dell'art. 1591 c.c. per ritardata restituzione dell'immobile locato ha natura contrattuale con la conseguenza che il locatore, in applicazione del principio dettato dall'art. 1218 c.c. deve provare il danno derivatogli dalla ritardata restituzione con l'ulteriore effetto che per il c.d. maggior danno è il locatore a dovere fornire la prova della lesione del suo patrimonio, consistente nel non avere potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato o nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo più vantaggioso o nella perdita di altre analoghe situazioni vantaggiose”. La Cassazione prosegue evidenziando come tale prova debba essere rigorosa. “ Questa prova – si legge in sentenza - deve avere il carattere della rigorosità sia in ordine alla sua sussistenza che al suo concreto ammontare sul presupposto che l'obbligo risarcitorio non sorge anteriormente in base al valore locativo presumibilmente riconoscibile dall'astratta configurabilità dell'ipotesi di locazione o vendita del bene, ma va accertato in relazione alle concrete condizioni e caratteristiche dell'immobile stesso, alla sua ubicazione, alla sua possibilità di utilizzo, onde fare emergere il verificarsi di una lesione patrimoniale effettiva e reale nel patrimonio del locatore, dimostrabile attraverso la prova di ben precise proposte di locazione o di acquisto ovvero di altre concrete offerte di utilizzazione”. Tuttavia – chiosano da piazza Cavour – “se non è sufficiente che il locatore si limiti a dedurre che il bene locato era suscettibile di impiego tale da garantirgli un risultato economico migliore rispetto al canone originariamente e non corrisposto, per cui ha ottenuto la risoluzione del contratto stipulato con il conduttore (v. per quanto valga Cass. n. 10485/01 e puntuale Cass. n. 13294/02), la richiesta del maggior danno da parte del locatore medesimo per la mancata disponibilità del bene può essere provata secondo le regole ordinarie e, quindi, anche con presunzioni, avendo presente che la carenza di specifiche proposte di locazione relative a quell'immobile è obiettivamente giustificabile i proprio alla luce della persistente occupazione del bene da parte del conduttore, successivamente alla scadenza del rapporto (Cass. n. 1372/12)” (Cass. 26 ottobre 2012, n. 18499).
iscrizioni
sono aperte le iscrizioni al circolo, se condividi il nostro pensiero, vieni, abbiamo bisogno di TE.
mercoledì 28 novembre 2012
IMMOBILIARE: RITARDATA CONSEGNA IMMOBILE IN AFFITTO
Spetta al locatore dimostrare il danno provocatogli dalla ritardata riconsegna dell'immobile da parte del conduttore(26/11/2012)di Alessandro Gallucci Al termine della locazione il conduttore è tenuto a restituire al proprietario il bene immobile oggetto del contratto. Esso deve restituirlo in buono stato, salvo il normale deterioramento e consumo dovuto alluso, e non può trattenerlo ingiustificatamente. Se lo trattenesse senza giusta ragione, ai sensi dell’art. 1591 c.c., il conduttore andrebbe incontro ad una richiesta di risarcimento del danno. La norma appena citata, rubricata per l’appunto Danni per ritardata restituzione, recita: Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. In questo contesto, è bene evidenziarlo, spetta al proprietario del bene locato dimostrare il danno occorsogli a causa della ritardata restituzione. In tal senso è molto utile leggere una sentenza resa dalla Cassazione lo scorso mese di ottobre; tale pronuncia ha il pregio di evidenziare che cosa ed in che modo dev’essere provato dal locatore per ottenere il ristoro del danno che afferma di aver subito. Si legge nella sentenza che “ la responsabilità del conduttore a norma dell'art. 1591 c.c. per ritardata restituzione dell'immobile locato ha natura contrattuale con la conseguenza che il locatore, in applicazione del principio dettato dall'art. 1218 c.c. deve provare il danno derivatogli dalla ritardata restituzione con l'ulteriore effetto che per il c.d. maggior danno è il locatore a dovere fornire la prova della lesione del suo patrimonio, consistente nel non avere potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato o nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo più vantaggioso o nella perdita di altre analoghe situazioni vantaggiose”. La Cassazione prosegue evidenziando come tale prova debba essere rigorosa. “ Questa prova – si legge in sentenza - deve avere il carattere della rigorosità sia in ordine alla sua sussistenza che al suo concreto ammontare sul presupposto che l'obbligo risarcitorio non sorge anteriormente in base al valore locativo presumibilmente riconoscibile dall'astratta configurabilità dell'ipotesi di locazione o vendita del bene, ma va accertato in relazione alle concrete condizioni e caratteristiche dell'immobile stesso, alla sua ubicazione, alla sua possibilità di utilizzo, onde fare emergere il verificarsi di una lesione patrimoniale effettiva e reale nel patrimonio del locatore, dimostrabile attraverso la prova di ben precise proposte di locazione o di acquisto ovvero di altre concrete offerte di utilizzazione”. Tuttavia – chiosano da piazza Cavour – “se non è sufficiente che il locatore si limiti a dedurre che il bene locato era suscettibile di impiego tale da garantirgli un risultato economico migliore rispetto al canone originariamente e non corrisposto, per cui ha ottenuto la risoluzione del contratto stipulato con il conduttore (v. per quanto valga Cass. n. 10485/01 e puntuale Cass. n. 13294/02), la richiesta del maggior danno da parte del locatore medesimo per la mancata disponibilità del bene può essere provata secondo le regole ordinarie e, quindi, anche con presunzioni, avendo presente che la carenza di specifiche proposte di locazione relative a quell'immobile è obiettivamente giustificabile i proprio alla luce della persistente occupazione del bene da parte del conduttore, successivamente alla scadenza del rapporto (Cass. n. 1372/12)” (Cass. 26 ottobre 2012, n. 18499).
sabato 17 novembre 2012
IL CANCRO: COSE DA NON CREDERE
mercoledì 14 novembre 2012
martedì 13 novembre 2012
martedì 6 novembre 2012
BASTA CON QUESTO ANDAZZO POLITICO
mercoledì 3 ottobre 2012
MEDICINA: VACCINO PER IL CANCRO AI RENI
venerdì 28 settembre 2012
CASO SALLUSTI: RIFLESSIONE
martedì 25 settembre 2012
POLITICA: COMMESSE PRIVATE
lunedì 24 settembre 2012
POLITICA: LA POLVERINI SI E DIMESSA
POLITICA: DIMISSIONI IN REGIONE
martedì 18 settembre 2012
PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTO
URBANISTICA: DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA
URBANISTICA: INTERVENTI SU OPERA ABUSIVA
REGIONE LAZIO: forse c'è aria di cambiamento
Luca Malcotti
30 minuti fa ·
CREDO CHE LA PRESIDENTE POLVERINI ABBIA FATTO BENE A CHIEDERE SCUSA A NOME DI TUTTI NOI PER QUANTO ACCADUTO IN CONSIGLIO REGIONALE. PER QUANTO MI RIGUARDA CI TENGO A DIRE CHE IO (COME DEL RESTO TUTTA LA GIUNTA) FIN DAL NOSTRO INSEDIAMENTO HO AZZERATO LE SPESE DI RAPPRESENTANZA E LE CONSELUNZE DEI NOSTRI ASSESSORATI.
martedì 4 settembre 2012
CATASTO: Case rurali
Il chirurgo in sala operatoria corresponsabile per l'errore compiuto dall'anestesista
di Patrizia Maciocchi
Cronologia articolo4 settembre 2012
Concorso in omicidio colposo per il primario che, presente in sala operatoria come chirurgo, non interviene sull'errore dell'anestesista. La Corte di Cassazione, con la sentenza 33615, torna sulla spinosa questione della responsabilità medica negli interventi d'equipe. Nel caso specifico il primario è stato accusato di non aver verificato la corretta preparazione di una paziente prima dell'intervento, a cui non era stato inserito il sondino naso gastrico: un accorgimento considerato indispensabile nell'ipotesi di un'occlusione intestinale.
Inutilmente il primario aveva sostenuto che si trattava di un'azione che rientrava nella competenza esclusiva dell'anestesista, al quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, il chirurgo avrebbe potuto sostituirsi soltanto nel caso l'omissione dello specialista fosse così «abnorme ed evidente da rientrare nel bagaglio di qualsivoglia sanitario medio». Non si lascia convincere la Suprema corte che afferma invece l'obbligo del controllo preventivo da parte del primario chirurgo al quale resta, nel dubbio, la facoltà di rinviare l'intervento se il malato non corre un pericolo immediato di vita.
DOCUMENTI
Corte di Cassazione - sentenza n 33615 del 3 settembre 2012
La Cassazione non addossa però al primario la responsabilità delle scelte, anche queste sbagliate, relative al trattamento post operatorio, dal l'«improvvida estubazione al ritardato ricovero nel reparto rianimazione», affermando la sola competenza dell'anestesista.
Diverso il trattamento che la Suprema corte ha riservato, con la sentenza 17222 del 9 maggio scorso, al capo di una equipe chirurgica condannato per concorso in omicidio colposo per non aver seguito con la dovuta accortezza i momenti successivi all'intervento. In quell'occasione la Cassazione aveva sostenuto che la posizione di garanzia, rivestita dal capo del "pool" chirurgico non si esaurisce all'interno della sala operatoria ma si estende anche ai momenti successivi e precedenti l'operazione.
Sull'attività medica in equipe non c'è ancora un'identità di vedute anche se esiste una giusrisprudenza prevalente. Il nodo da sciogliere è se e in che misura il singolo membro di un'equipe, oltre a eseguire in maniera corretta le azioni che la sua scienza e la sua coscienza comportano, debba verificare e sorvegliare l'operato dei colleghi che possiedono specializzazioni diverse dalle sue e debba essere considerato corresponsabile anche per gli errori e le omissioni altrui.
I giudici di legittimità sono per lo più orientati sul principio del legittimo affidamento, grazie al quale i singoli specialisti possono concentrarsi sul proprio lavoro, confidando nell'altrui preparazione. Alla regola fa eccezione il capo equipe che, per la sua posizione sovraordinata mantiene un dovere di sorveglianza nei confronti dei collaboratori. Con la sentenza 46961 del 2011 la Suprema corte è tornata tuttavia a riaffermare il principio generale della corresponsabilità di tutti i membri dell'equipe, pur mitigato dal legittimo affidamento.
venerdì 20 aprile 2012
IMU: CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO
Roma, 12 aprile 2012
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”,dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili.
L’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina l’anticipazione sperimentale
dell'imposta municipale propria (IMU).
In particolare, l’articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 prevede che “il
versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, …”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di
IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:
1· “3912” - denominato: “IMU - imposta mun. propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
·“3913” - denominato “IMU - imposta mun. propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
·“3914” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per i terreni – COMUNE”;
·“3915” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per i terreni – STATO”;
·“3916” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per le aree fabbricabili -COMUNE”;
·“3917” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per le aree fabbricabili -STATO”;
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
____________
2·“3918” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per gli altri fabbricati –COMUNE”;
·“3919” - denominato “IMU - imposta mun. propria per gli altri fabbricati -STATO”;
·“3923” - denominato “IMU - imposta mun. propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
·“3924” - denominato “IMU - imposta mun. propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” e la modalità di compilazione del modello F24, sono così ricodificati:
· da “3901” a “3940” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale”;
· da “3902” a “3941” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
· da “3903” a “3942” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili”;
· da “3904” a “3943” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati”.
Si precisa che i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono più utilizzabili.
I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli
interessi e sanzioni relativi all’imposta comunale sugli immobili restano invariati.
L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 18 aprile 2012.
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”,dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili.
L’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina l’anticipazione sperimentale
dell'imposta municipale propria (IMU).
In particolare, l’articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 prevede che “il
versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, …”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di
IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:
1· “3912” - denominato: “IMU - imposta mun. propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
·“3913” - denominato “IMU - imposta mun. propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
·“3914” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per i terreni – COMUNE”;
·“3915” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per i terreni – STATO”;
·“3916” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per le aree fabbricabili -COMUNE”;
·“3917” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per le aree fabbricabili -STATO”;
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
____________
2·“3918” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per gli altri fabbricati –COMUNE”;
·“3919” - denominato “IMU - imposta mun. propria per gli altri fabbricati -STATO”;
·“3923” - denominato “IMU - imposta mun. propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
·“3924” - denominato “IMU - imposta mun. propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” e la modalità di compilazione del modello F24, sono così ricodificati:
· da “3901” a “3940” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale”;
· da “3902” a “3941” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
· da “3903” a “3942” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili”;
· da “3904” a “3943” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati”.
Si precisa che i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono più utilizzabili.
I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli
interessi e sanzioni relativi all’imposta comunale sugli immobili restano invariati.
L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 18 aprile 2012.
martedì 17 aprile 2012
IMU:MODIFICHE
Sembrava una modifica pro-contribuente quella di consentire la rateizzazione in tre tranche per l'imposta sull'abitazione principale. E, invece, è bastato capire che così si sarebbe dovuto versare il 66% tra giugno e settembre per presentare e approvare (con il lasciapassare del Governo) un emendamento all'emendamento: libera scelta al contribuente se saldare il contro in due (giugno e dicembre) o in tre rate (giugno, settembre, dicembre).
Prima rata Imu entro il 16 giugno. Stop alle pensioni cash dal 1° luglio
Imu, sulla prima casa sarà possibile pagare in 3 rate
Vedi tutti » L'assalto alla diligenza
Colpa di una disciplina iniziale forse un po' troppo criptica, la Camera ora si sta facendo portavoce di istanze sociali, economiche o di categorie, cercando di rimediare anche a eventuali ingiustizie. Così gli anziani o disabili che vivono in case di cura o istituti sanitari, se proprietari di casa, potranno pagare l'Imu con l'aliquota agevolata per l'abitazione principale. Saranno i Comuni a decidere se dare questa possibilità ad anziani o disabili, a condizione però che la casa non sia affittato. Parola a sindaci e giunte anche per gli italiani all'estero. I Comuni potranno decidere di considerare prima casa l'abitazione «posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in italia, a condizione che non risulti locata».
I separati e la famiglia
Ieri anche i genitori separati avevano incassato la loro fetta di chiarimenti. Sarà l'assegnatario dell'appartamento – anche se non è il proprietario – il soggetto chiamato a pagare. Rimanendo sempre in ambito familiare, è stato necessario precisare che l'aliquota agevolata e la detrazione si applica per l'immobile dove abita tutto il nucleo e comunque sarà possibile solo un'agevolazione a famiglia.
L'esenzione per le aree terremotate in Abruzzo
Anche il sisma in Abruzzo ha richiesto necessariamente un correttivo. La commissione Finanze della Camera ha approvato l'emendamento che esenta il pagamento di Irpef, Ires e Imu per le case colpite dal terremoto del 2009.
Le modalità
C'è stato bisogno di un emendamento per consentire di pagare non solo con F24 ma anche con bollettino postale: almeno così non dovrebbe essere necessario un corso accelerato di modulistica fiscale per compilarlo.
Prima rata Imu entro il 16 giugno. Stop alle pensioni cash dal 1° luglio
Imu, sulla prima casa sarà possibile pagare in 3 rate
Vedi tutti » L'assalto alla diligenza
Colpa di una disciplina iniziale forse un po' troppo criptica, la Camera ora si sta facendo portavoce di istanze sociali, economiche o di categorie, cercando di rimediare anche a eventuali ingiustizie. Così gli anziani o disabili che vivono in case di cura o istituti sanitari, se proprietari di casa, potranno pagare l'Imu con l'aliquota agevolata per l'abitazione principale. Saranno i Comuni a decidere se dare questa possibilità ad anziani o disabili, a condizione però che la casa non sia affittato. Parola a sindaci e giunte anche per gli italiani all'estero. I Comuni potranno decidere di considerare prima casa l'abitazione «posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in italia, a condizione che non risulti locata».
I separati e la famiglia
Ieri anche i genitori separati avevano incassato la loro fetta di chiarimenti. Sarà l'assegnatario dell'appartamento – anche se non è il proprietario – il soggetto chiamato a pagare. Rimanendo sempre in ambito familiare, è stato necessario precisare che l'aliquota agevolata e la detrazione si applica per l'immobile dove abita tutto il nucleo e comunque sarà possibile solo un'agevolazione a famiglia.
L'esenzione per le aree terremotate in Abruzzo
Anche il sisma in Abruzzo ha richiesto necessariamente un correttivo. La commissione Finanze della Camera ha approvato l'emendamento che esenta il pagamento di Irpef, Ires e Imu per le case colpite dal terremoto del 2009.
Le modalità
C'è stato bisogno di un emendamento per consentire di pagare non solo con F24 ma anche con bollettino postale: almeno così non dovrebbe essere necessario un corso accelerato di modulistica fiscale per compilarlo.
venerdì 13 aprile 2012
IMU: COME SI CALCOLA
Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli a qualsiasi uso destinati.
L’aliquota IMU varia dallo 0,40% della rendita catastale per le prime case allo 0,76% per tutte le altre comprese le abitazioni di persone fisiche residenti in Italia in possesso di immobili situati all’estero per i quali l’aliquota sarà applicata al costo di acquisto risultante dall’atto o, in mancanza, dal valore di mercato, dall’imposta così calcolata si dovrà detrarre l’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
I Comuni avranno la possibilità di manovrare le aliquote abbattendole o rialzandole anche del 50%. L’aliquota di riferimento potrà essere rilevata nel sito Web del Comune in cui è ubicata l’abitazione oppure in quello dell’Agenzia del Territorio.
Sull’abitazione principale è prevista la detrazione di 200 euro (170 euro a partire dal 2014) e uno sconto di 50 euro a figlio di età non superiore a 26 anni, anche se non a carico del proprietario ma purché residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo 400 euro.
L’Imu si calcola applicando l’aliquota di riferimento sulla rendita catastale degli immobili rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti fissi:
•160 per abitazioni, box, magazzini e tettoie;
•130 per terreni agricoli;
•110 per terreni di coltivatori diretti e imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola;
•140 per scuole, uffici pubblici, caserme, laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari;
•80 per banche e assicurazioni;
•60 per immobili produttivi (65 a partire dal 2013);
•55 per negozi e botteghe.
L’aliquota IMU varia dallo 0,40% della rendita catastale per le prime case allo 0,76% per tutte le altre comprese le abitazioni di persone fisiche residenti in Italia in possesso di immobili situati all’estero per i quali l’aliquota sarà applicata al costo di acquisto risultante dall’atto o, in mancanza, dal valore di mercato, dall’imposta così calcolata si dovrà detrarre l’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
I Comuni avranno la possibilità di manovrare le aliquote abbattendole o rialzandole anche del 50%. L’aliquota di riferimento potrà essere rilevata nel sito Web del Comune in cui è ubicata l’abitazione oppure in quello dell’Agenzia del Territorio.
Sull’abitazione principale è prevista la detrazione di 200 euro (170 euro a partire dal 2014) e uno sconto di 50 euro a figlio di età non superiore a 26 anni, anche se non a carico del proprietario ma purché residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo 400 euro.
L’Imu si calcola applicando l’aliquota di riferimento sulla rendita catastale degli immobili rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti fissi:
•160 per abitazioni, box, magazzini e tettoie;
•130 per terreni agricoli;
•110 per terreni di coltivatori diretti e imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola;
•140 per scuole, uffici pubblici, caserme, laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari;
•80 per banche e assicurazioni;
•60 per immobili produttivi (65 a partire dal 2013);
•55 per negozi e botteghe.
martedì 10 aprile 2012
venerdì 6 aprile 2012
venerdì 23 marzo 2012
NUOVO INNO DEL PDL
L'INNO DEL POPOLO DELLA LIBERTA' CON PAROLE
Gente che ama la gente,
che non prova invidia che odiare non sa.
Gente che non ha rancore
che ha come valore la tua libertà
che porta in alto una bandiera nuova,
che non si arrende e non si arrenderà,
che lotta sempre per la verità,
è questo il popolo della libertà.
Grande il sogno che ci unisce,
un sogno grande che si realizzerà,
grande la forza che ci diamo,
la forza che ci dice che il bene vincerà per sempre.
Grande la voglia di lottare,
la voglia di cambiare l'Italia che verrà.
Noi siamo il popolo della libertà.
Noi siamo il popolo della libertà
Gente che ama e che lotta,
che spera e che crede nella libertà,
gente che tende la mano,
che guarda lontano, che resisterà
che porta in alto una bandiera nuova,
che non si arrende e non si arrenderà,
che lotta sempre per la verità.
È questo il popolo della libertà.
Grande il sogno che ci unisce,
un sogno grande che si realizzerà,
grande la forza che ci diamo,
la forza che ci dice che il bene vincerà per sempre.
Grande la voglia di lottare,
la voglia di cambiare l'Italia che verrà.
Noi siamo il popolo della libertà,
noi siamo il popolo della libertà
Gente che ama la gente,
che non prova invidia che odiare non sa.
Gente che non ha rancore
che ha come valore la tua libertà
che porta in alto una bandiera nuova,
che non si arrende e non si arrenderà,
che lotta sempre per la verità,
è questo il popolo della libertà.
Grande il sogno che ci unisce,
un sogno grande che si realizzerà,
grande la forza che ci diamo,
la forza che ci dice che il bene vincerà per sempre.
Grande la voglia di lottare,
la voglia di cambiare l'Italia che verrà.
Noi siamo il popolo della libertà.
Noi siamo il popolo della libert
martedì 13 marzo 2012
SICUREZZA : DOCUMENTO PROGRAMMATICO
ABROGAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA PREVISTO DALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY
L’art. 45 del DL 5/2012 ha abrogato l’obbligo di predisporre e aggiornare il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) prescritto dal Codice della privacy, nonché l’eventuale autocertificazione sostitutiva, che costituiva una misura “minima” di sicurezza prevista in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali. Tale obbligo, infatti, è stato considerato un adempimento superfluo che, peraltro, non realizza un’effettiva tutela della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici. Al riguardo, si ricorda che:
• il soggetto obbligato alla redazione e all’aggiornamento del DPS era il titolare dei trattamenti di dati “sensibili” o giudiziari con strumenti elettronici, anche attraverso il responsabile, se designato;
• il DPS andava redatto o aggiornato entro il termine annuale del 31 marzo;
• il DPS non andava inviato al Garante della privacy, ma doveva essere conservato presso la propria struttura ed esibito in caso di controllo;
• nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio, se dovuta, il titolare doveva riferire dell’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS.
Per la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DPS, il Codice della privacy prevedeva l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
3.1 Decorrenza
Il DL 5/2012, entrato in vigore il 10.2.2012, non prevede disposizioni di decorrenza in relazione all’abrogazione dell’obbligo di redigere o aggiornare il DPS.
Pertanto, deve ritenersi che tale abrogazione sia immediatamente operativa dalla suddetta data del 10.2.2012, con la conseguenza che, salvo eventuali modifiche che dovessero essere apportate in sede di conversione in legge del DL 5/2012 o di mancata conversione dello stesso:
• entro il 31.3.2012 non si debba più procedere ad alcuna redazione o aggiornamento del DPS o della relativa autocertificazione sostitutiva;
• nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio 2011, non sia più necessario effettuare alcuna indicazione al riguardo.
3.2 Altre misure di sicurezza
Restano fermi gli obblighi relativi alle altre misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali e le relative sanzioni amministrative e penali.
L’art. 45 del DL 5/2012 ha abrogato l’obbligo di predisporre e aggiornare il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) prescritto dal Codice della privacy, nonché l’eventuale autocertificazione sostitutiva, che costituiva una misura “minima” di sicurezza prevista in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali. Tale obbligo, infatti, è stato considerato un adempimento superfluo che, peraltro, non realizza un’effettiva tutela della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici. Al riguardo, si ricorda che:
• il soggetto obbligato alla redazione e all’aggiornamento del DPS era il titolare dei trattamenti di dati “sensibili” o giudiziari con strumenti elettronici, anche attraverso il responsabile, se designato;
• il DPS andava redatto o aggiornato entro il termine annuale del 31 marzo;
• il DPS non andava inviato al Garante della privacy, ma doveva essere conservato presso la propria struttura ed esibito in caso di controllo;
• nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio, se dovuta, il titolare doveva riferire dell’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS.
Per la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DPS, il Codice della privacy prevedeva l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
3.1 Decorrenza
Il DL 5/2012, entrato in vigore il 10.2.2012, non prevede disposizioni di decorrenza in relazione all’abrogazione dell’obbligo di redigere o aggiornare il DPS.
Pertanto, deve ritenersi che tale abrogazione sia immediatamente operativa dalla suddetta data del 10.2.2012, con la conseguenza che, salvo eventuali modifiche che dovessero essere apportate in sede di conversione in legge del DL 5/2012 o di mancata conversione dello stesso:
• entro il 31.3.2012 non si debba più procedere ad alcuna redazione o aggiornamento del DPS o della relativa autocertificazione sostitutiva;
• nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio 2011, non sia più necessario effettuare alcuna indicazione al riguardo.
3.2 Altre misure di sicurezza
Restano fermi gli obblighi relativi alle altre misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali e le relative sanzioni amministrative e penali.
PEC:POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, NOVITA'
PEC : alcune novità nel decreto
Tra le diverse novità introdotte con il Decreto Legislativo 5/2012 (C.d. "Semplifica Italia") ne sono presenti anche alcune in merito a Posta Elettronica Certificata (PEC) per le imprese e Documento Programmatico di sicurezza (DPS).
1. PREMESSA
Il DL 9.2.2012 n. 5 (c.d. “Semplifica Italia”), entrato in vigore il 10.2.2012 e in corso di conversione in legge, contiene numerose misure di semplificazione per i cittadini e le imprese e per favorire la crescita economica.
. RINVIO AL 30.6.2012 DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Tutte le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a:
• dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse;
• comunicarlo al Registro delle imprese, per la relativa iscrizione.
Per effetto dell’art. 37 del DL 5/2012, le società già costituite al 29.11.2008 che, alla data del 10.2.2012, non hanno ancora effettuato la suddetta comunicazione, devono provvedervi entro il 30.6.2012.
Precedente scadenza
Si ricorda che, in seguito alle segnalazioni dei soggetti gestori del sistema PEC di non riuscire a far fronte alle numerose richieste di nuovi indirizzi PEC concentratesi in prossimità dell’originaria scadenza del 29.11.2011, il Ministero dello Sviluppo economico aveva “invitato” le Camere di Commercio a non applicare nessuna sanzione in caso di ritardo nella comunicazione della PEC, almeno fino all’inizio del 2012 (lettera circolare 25.11.2011 n. 224402).
Sanzioni applicabili
In caso di omessa o tardiva comunicazione della PEC al Registro delle imprese si applica, in capo al legale rappresentante dell’impresa, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni, nei termini prescritti, al Registro delle imprese (circ. Min. Sviluppo economico 3.11.2011 n. 3645/C). Nello specifico:
• tale sanzione è prevista nella misura da 103,00 a 1.032,00 euro;
• se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine prescritto,la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Società di nuova costituzione
Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che, per quanto riguarda le società di nuova costituzione, l’obbligo di comunicazione della PEC va adempiuto immediatamente mediante l’inserimento di tale indirizzo nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese (parere 18.1.2012 n. 9880). L’omessa indicazione dell’indirizzo PEC costituisce un’ipotesi di “incompletezza” della domanda. Pertanto, l’ufficio del Registro delle imprese:
• prima dell’iscrizione può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione, assegnando un congruo termine;
• trascorso tale termine, rifiuta l’iscrizione con provvedimento motivato.
In tale ipotesi, si applica comunque la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni.
Variazione dell’indirizzo PEC
In caso di variazione dell’indirizzo PEC, il Ministero dello Sviluppo economico, con il suddetto parere, ha anche precisato che occorre procedere all’adempimento pubblicitario entro 30 giorni dalla variazione dell’indirizzo stesso.
Per l’omissione o il ritardo della suddetta comunicazione, la sanzione di cui all’art. 2630 c.c. va applicata:
• nell’ipotesi di omissione del dato (nuovo indirizzo PEC) nell’ambito di una domanda relativa ad un altro adempimento principale (ad esempio, la modifica dell’atto costitutivo), in capo al soggetto tenuto all’adempimento;
• nell’ipotesi di adempimento riguardante solo la comunicazione della variazione dell’indirizzo PEC, in capo al legale rappresentante della società.
Tra le diverse novità introdotte con il Decreto Legislativo 5/2012 (C.d. "Semplifica Italia") ne sono presenti anche alcune in merito a Posta Elettronica Certificata (PEC) per le imprese e Documento Programmatico di sicurezza (DPS).
1. PREMESSA
Il DL 9.2.2012 n. 5 (c.d. “Semplifica Italia”), entrato in vigore il 10.2.2012 e in corso di conversione in legge, contiene numerose misure di semplificazione per i cittadini e le imprese e per favorire la crescita economica.
. RINVIO AL 30.6.2012 DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Tutte le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a:
• dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse;
• comunicarlo al Registro delle imprese, per la relativa iscrizione.
Per effetto dell’art. 37 del DL 5/2012, le società già costituite al 29.11.2008 che, alla data del 10.2.2012, non hanno ancora effettuato la suddetta comunicazione, devono provvedervi entro il 30.6.2012.
Precedente scadenza
Si ricorda che, in seguito alle segnalazioni dei soggetti gestori del sistema PEC di non riuscire a far fronte alle numerose richieste di nuovi indirizzi PEC concentratesi in prossimità dell’originaria scadenza del 29.11.2011, il Ministero dello Sviluppo economico aveva “invitato” le Camere di Commercio a non applicare nessuna sanzione in caso di ritardo nella comunicazione della PEC, almeno fino all’inizio del 2012 (lettera circolare 25.11.2011 n. 224402).
Sanzioni applicabili
In caso di omessa o tardiva comunicazione della PEC al Registro delle imprese si applica, in capo al legale rappresentante dell’impresa, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni, nei termini prescritti, al Registro delle imprese (circ. Min. Sviluppo economico 3.11.2011 n. 3645/C). Nello specifico:
• tale sanzione è prevista nella misura da 103,00 a 1.032,00 euro;
• se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine prescritto,la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Società di nuova costituzione
Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che, per quanto riguarda le società di nuova costituzione, l’obbligo di comunicazione della PEC va adempiuto immediatamente mediante l’inserimento di tale indirizzo nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese (parere 18.1.2012 n. 9880). L’omessa indicazione dell’indirizzo PEC costituisce un’ipotesi di “incompletezza” della domanda. Pertanto, l’ufficio del Registro delle imprese:
• prima dell’iscrizione può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione, assegnando un congruo termine;
• trascorso tale termine, rifiuta l’iscrizione con provvedimento motivato.
In tale ipotesi, si applica comunque la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni.
Variazione dell’indirizzo PEC
In caso di variazione dell’indirizzo PEC, il Ministero dello Sviluppo economico, con il suddetto parere, ha anche precisato che occorre procedere all’adempimento pubblicitario entro 30 giorni dalla variazione dell’indirizzo stesso.
Per l’omissione o il ritardo della suddetta comunicazione, la sanzione di cui all’art. 2630 c.c. va applicata:
• nell’ipotesi di omissione del dato (nuovo indirizzo PEC) nell’ambito di una domanda relativa ad un altro adempimento principale (ad esempio, la modifica dell’atto costitutivo), in capo al soggetto tenuto all’adempimento;
• nell’ipotesi di adempimento riguardante solo la comunicazione della variazione dell’indirizzo PEC, in capo al legale rappresentante della società.
sabato 10 marzo 2012
CANONE RAI: SANZIONI
Gli abbonati che non hanno versato il canone sono tenuti a pagarlo maggiorato degli interessial tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria. Art.1284 c.c. Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI.
Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45.
Eguale sanzione è prevista a carico di quanti detengano apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare senza essere titolari di abbonamento speciale. D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542
Per concludere, i controlli su chi non paga il canone RAI potrebbero trovare delle difficoltà sugli accertamenti, ma nel caso in cui andassero fino in fondo vi sarebbero delle sanzioni per il mancato pagamento della tassa.
Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45.
Eguale sanzione è prevista a carico di quanti detengano apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare senza essere titolari di abbonamento speciale. D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542
Per concludere, i controlli su chi non paga il canone RAI potrebbero trovare delle difficoltà sugli accertamenti, ma nel caso in cui andassero fino in fondo vi sarebbero delle sanzioni per il mancato pagamento della tassa.
giovedì 8 marzo 2012
martedì 6 marzo 2012
CEDOLARE SECCA: la delusione
Doveva essere uno dei provvedimenti in grado di rinvigorire il volume delle entrate, ma si è rivelato un mezzo flop. Secondo quanto sostengono i dati delle Agenzie delle Entrate, infatti, il gettito derivante dalla cedolare secca (l’aliquota sostitutiva di tassazione dei canoni di locazione) è ammontato a 329 milioni di euro: un importo che potrebbe sembrare rilevante, ma che pare addirittura trascurabile rispetto a quanto precedentemente auspicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevedeva introiti per 2,6 miliardi di euro.
La cedolare secca, ricordiamo, è in grado di sostituire l’attuale regime fiscale sui canoni di locazione imponendo un’aliquota fissa del 21% sui canoni ordinari e del 19% sui canoni concordati. Un provvedimento che all’epoca della sua introduzione aveva lasciato l’amaro in bocca alle associazioni dei consumatori, che contestavano l’agevolazione nei confronti dei proprietari di casa e le dimenticanze nei confronti degli inquilini.
Eppure, la cedolare secca – che avrebbe dovuto attrarre la transazione verso il nuovo ordinamento da parte dei proprietari di abitazione – sembra aver deluso le attese. Ma quali le cause? Secondo gli osservatori, è probabile che a giocare un ruolo negativo nel comportamento favorevole nei confronti della cedolare sia stata la scarsa informazione (il provvedimento è di fatti stato inglobato all’interno di un mare mediatico ben più agitato) e i ritardi della sua implementazione, con sovrapposizione tecnica ad altri provvedimenti.
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La cedolare secca, ricordiamo, è in grado di sostituire l’attuale regime fiscale sui canoni di locazione imponendo un’aliquota fissa del 21% sui canoni ordinari e del 19% sui canoni concordati. Un provvedimento che all’epoca della sua introduzione aveva lasciato l’amaro in bocca alle associazioni dei consumatori, che contestavano l’agevolazione nei confronti dei proprietari di casa e le dimenticanze nei confronti degli inquilini.
Eppure, la cedolare secca – che avrebbe dovuto attrarre la transazione verso il nuovo ordinamento da parte dei proprietari di abitazione – sembra aver deluso le attese. Ma quali le cause? Secondo gli osservatori, è probabile che a giocare un ruolo negativo nel comportamento favorevole nei confronti della cedolare sia stata la scarsa informazione (il provvedimento è di fatti stato inglobato all’interno di un mare mediatico ben più agitato) e i ritardi della sua implementazione, con sovrapposizione tecnica ad altri provvedimenti.
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LIMITAZIONE CONTANTI: DEROGA PER STRANIERI
L`articolo 3 del D.L. 2/3/2012 n. 16 pubblicato sulla G.U. 52 del 2/3/2012 ed in vigore dal 2/3/2012 prevede una deroga al limite dei pagamenti in contanti da parte di turisti stranieri (rammentiamo peraltro che il limite di contanti per il transito dalla frontiera italiana verso altri paesi e` stabilito in euro 9.999,99 euro).
Di seguito riassumiamo schematicamente tale disposizione:
A chi si rivolge la norma Soggetti di cui all`art. 22 e 74 ter del D.P.R. 633/72, cioe`:
soggetti non tenuti all`emissione della fattura (es.: commercianti al minuto, prestazioni alberghiere, ristoranti, ambulanti, etc.) e agenzie di viaggi e turismo
Adempimenti preliminari Il soggetto che intende avvalersi della norma (es.: commerciante al minuto) dovra` preliminarmente inviare comunicazione anche in via telematica all`Agenzia delle Entrate secondo modalita` e termini emanati dalla stessa Agenzia entro il 1° aprile 2012
Adempimenti in sede di vendita Il commerciante dovra`:
- acquisire copia del passaporto del turista straniero
- acquisire autocertificazione del turista straniero redatta ai sensi art. 47 del DPR 445/2000 nella quale il turista dichiara di non essere cittadino italiano, ne` cittadino di uno dei Paesi dell`Unione Europea ne` dello spazio economico europeo e di avere la residenza al di fuori dello stato italiano
Riscossione in contanti All`atto della vendita il commerciante incassa somme in contanti superiori ai 999,99 euro
Entro il giorno feriale successivo Il commerciante deve versare su un conto corrente bancario a lui intestato (non puo` "trattenere" le somme in cassa) le somme in contanti e consegna alla banca fotocopia del passaporto del turista straniero – l`autocertificazione e copia della fattura (o della ricevuta fiscale o dello scontrino)
Di seguito riassumiamo schematicamente tale disposizione:
A chi si rivolge la norma Soggetti di cui all`art. 22 e 74 ter del D.P.R. 633/72, cioe`:
soggetti non tenuti all`emissione della fattura (es.: commercianti al minuto, prestazioni alberghiere, ristoranti, ambulanti, etc.) e agenzie di viaggi e turismo
Adempimenti preliminari Il soggetto che intende avvalersi della norma (es.: commerciante al minuto) dovra` preliminarmente inviare comunicazione anche in via telematica all`Agenzia delle Entrate secondo modalita` e termini emanati dalla stessa Agenzia entro il 1° aprile 2012
Adempimenti in sede di vendita Il commerciante dovra`:
- acquisire copia del passaporto del turista straniero
- acquisire autocertificazione del turista straniero redatta ai sensi art. 47 del DPR 445/2000 nella quale il turista dichiara di non essere cittadino italiano, ne` cittadino di uno dei Paesi dell`Unione Europea ne` dello spazio economico europeo e di avere la residenza al di fuori dello stato italiano
Riscossione in contanti All`atto della vendita il commerciante incassa somme in contanti superiori ai 999,99 euro
Entro il giorno feriale successivo Il commerciante deve versare su un conto corrente bancario a lui intestato (non puo` "trattenere" le somme in cassa) le somme in contanti e consegna alla banca fotocopia del passaporto del turista straniero – l`autocertificazione e copia della fattura (o della ricevuta fiscale o dello scontrino)
IMMOBILI FANTASMA: 1.081.698
Attivita` regolarizzazione fabbricati: 1.081.698 di unita` immobiliari "fantasma"
Agenzia del Territorio ha presentato il consuntivo, al 31 dicembre 2011, dell’attivita` di regolarizzazione dei fabbricati mai dichiarati al Catasto o che hanno subi`to variazioni non dichiarate dalla parte, altrimenti conosciuti come “immobili fantasma”.
Come e` noto, attraverso un processo basato sulla sovrapposizione delle ortofoto aeree ad alta risoluzione alla cartografia catastale, e` stato possibile individuare 2.228.143 particelle del Catasto terreni, nelle quali si e` constatata la presenza di potenziali fabbricati non presenti nelle banche dati catastali.
Al 30 aprile 2011, i tecnici dell’Agenzia avevano gia` completato l’accertamento su 1.065.484 particelle, grazie anche all’adempimento spontaneo dei contribuenti.
Nell’arco temporale compreso tra il 2 maggio e la fine del 2011, e` stato avviato il processo di attribuzione della rendita presunta sulle rimanenti 1.162.659 particelle, attraverso l’individuazione della destinazione d’uso e di altri parametri tecnico-estimali degli immobili.
Tali attivita` hanno consentito di completare l’accertamento su ulteriori 818.000 particelle di terreno.
L’intera operazione ha consentito di individuare 1.081.698 unita` immobiliari di diverse tipologie a cui e` stata attribuita una rendita (definitiva o presunta) pari a 817,39 milioni di euro.
Agenzia del Territorio ha presentato il consuntivo, al 31 dicembre 2011, dell’attivita` di regolarizzazione dei fabbricati mai dichiarati al Catasto o che hanno subi`to variazioni non dichiarate dalla parte, altrimenti conosciuti come “immobili fantasma”.
Come e` noto, attraverso un processo basato sulla sovrapposizione delle ortofoto aeree ad alta risoluzione alla cartografia catastale, e` stato possibile individuare 2.228.143 particelle del Catasto terreni, nelle quali si e` constatata la presenza di potenziali fabbricati non presenti nelle banche dati catastali.
Al 30 aprile 2011, i tecnici dell’Agenzia avevano gia` completato l’accertamento su 1.065.484 particelle, grazie anche all’adempimento spontaneo dei contribuenti.
Nell’arco temporale compreso tra il 2 maggio e la fine del 2011, e` stato avviato il processo di attribuzione della rendita presunta sulle rimanenti 1.162.659 particelle, attraverso l’individuazione della destinazione d’uso e di altri parametri tecnico-estimali degli immobili.
Tali attivita` hanno consentito di completare l’accertamento su ulteriori 818.000 particelle di terreno.
L’intera operazione ha consentito di individuare 1.081.698 unita` immobiliari di diverse tipologie a cui e` stata attribuita una rendita (definitiva o presunta) pari a 817,39 milioni di euro.
LIMITI DI PIGNORABILITA': Art. 72
Limiti di pignorabilita` ex ”quinto dello stipendio”
Disposizioni per l`agente della riscossione.
Articolo 72 ter del D.P.R. 600/1973 introdotto dall`art. 3 comma 5 del D.L. 2/3/2012 n. 16.
Si rammenta che l`articolo 545 del codice di procedura civile prevede la pignorabilita` di quanto segue in misura pari ad un quinto.
Sul salario, sullo stipendio, indennita` relative al rapporto di lavoro comprese quelle dovute a causa di licenziamento:
un decimo per importi sino a 2.000 euro
un settimo per importi da 2.000 euro a 5.000 euro
un quinto per importi superiori a 5.000 (in questo caso si applica l`art. 545 del c.p.c.)
Disposizioni per l`agente della riscossione.
Articolo 72 ter del D.P.R. 600/1973 introdotto dall`art. 3 comma 5 del D.L. 2/3/2012 n. 16.
Si rammenta che l`articolo 545 del codice di procedura civile prevede la pignorabilita` di quanto segue in misura pari ad un quinto.
Sul salario, sullo stipendio, indennita` relative al rapporto di lavoro comprese quelle dovute a causa di licenziamento:
un decimo per importi sino a 2.000 euro
un settimo per importi da 2.000 euro a 5.000 euro
un quinto per importi superiori a 5.000 (in questo caso si applica l`art. 545 del c.p.c.)
ALIMENTARI: SOSTANZE DANNOSE
Le mille sostanze «potenzialmente dannose»
Adittivi alimentari, coloranti, insalate in buste: tutte sostanze legali, ma fino a che punto sono innocue per la salute?
Oltre mille sostanze possono avere effetti non ancora del tutto noti sulla salute e sull'ambiente. Parliamo di additivi alimentari e composti chimici, elencati nelle etichette di prodotti di uso comune e quotidiano, dentifrici, saponi, detersivi, yogurt, biscotti, cibi in scatola e sottovuoto. Prodotti il cui consumo costante può contribuire all’insorgere di asma, reazioni allergiche, disturbi gastrici e squilibri al sistema ormonale. Sostanze legali, ma fino a che punto innocue? Molte contengono xenoestrogeni: ad oggi possono essere considerate solo "potenzialmente dannose".
IL DANNO - Un'azione diretta sull'uomo non è ancora stata dimostrata, tuttavia questi composti in associazione con altri, e soprattutto agendo su individui suscettibili, potrebbero diventare seriamente dannosi. «Oggi, anche grazie alle tecniche di fecondazione assistita non selezioniamo più il maschio forte, bensì consentiamo quasi a tutti i geni maschili di riprodursi: contribuendo alla riproduzione della specie potremmo permettere la selezione di geni deboli capaci, una volta in contatto con tossici esterni, di produrre danni biologici». L'ha detto Andrea Lenzi, andrologo dell'università La Sapienza di Roma, che ha preso parte al XXVII Convegno di medicina della Riproduzione, presieduto da Carlo Foresta, andrologo dell’università di Padova, e in corso ad Abano Terme. «Il principio è quello per cui queste sostanze, su un maschio forte dal punto di vista riproduttivo, non avrebbero effetto mentre su un maschio geneticamente vulnerabile potrebbero nascondere diversi pericoli».
COLORANTI E SOSTANZE PERICOLOSE - Qualche esempio pratico: «Il colore acceso dei gamberetti non è un dono di natura, ma si ottiene con il 4-exilresorcinolo, un colorante chimico. Il 4-exilresorcinolo – ricorda Lenzi - è stato correlato ad un’azione simil-estrogenica e alla comparsa di problemi di fertilità negli animali e si pensa che possa avere effetti simili anche nell’uomo. Oppure, l'insalata in buste: rappresenta un duplice rischio, per la confezione in plastica contenente sostanze rilasciate gradualmente sull’alimento e per cui è stata dimostrata una possibile azione anti-androgenica, e per il contenuto stesso: molte verdure vendute confezionate potrebbe essere contaminate da pesticidi organolettici. Per pesticidi organo fosforici, carbammati, ditiocarbammati, organo clorurati, erbicidi del gruppo ammonio quaternario è stata dimostrata un’azione anti-androgenica e di stimolo nei confronti dell’espressione del recettore estrogenico. Infine, prodotti quali shampoo, bagnoschiuma creme idratanti e solari, deodoranti, articoli per l’igiene e ammorbidenti spesso contengono parabeni. Studi sembrerebbero dimostrare che i parabeni abbiano azione simil-estrogenica. Infine, non si possono non citare gli additivi, antiossidanti e conservanti derivati dal petrolio e vietati in molti Paesi perché sospettati di avere un’azione cancerogena”. I consigli? «Innanzitutto comprare le verdure al mercato o da aziende agricole che garantiscano di non utilizzare pesticidi o additivi ed evitare il più possibile prodotti in scatola ricchi in conservanti».
Adittivi alimentari, coloranti, insalate in buste: tutte sostanze legali, ma fino a che punto sono innocue per la salute?
Oltre mille sostanze possono avere effetti non ancora del tutto noti sulla salute e sull'ambiente. Parliamo di additivi alimentari e composti chimici, elencati nelle etichette di prodotti di uso comune e quotidiano, dentifrici, saponi, detersivi, yogurt, biscotti, cibi in scatola e sottovuoto. Prodotti il cui consumo costante può contribuire all’insorgere di asma, reazioni allergiche, disturbi gastrici e squilibri al sistema ormonale. Sostanze legali, ma fino a che punto innocue? Molte contengono xenoestrogeni: ad oggi possono essere considerate solo "potenzialmente dannose".
IL DANNO - Un'azione diretta sull'uomo non è ancora stata dimostrata, tuttavia questi composti in associazione con altri, e soprattutto agendo su individui suscettibili, potrebbero diventare seriamente dannosi. «Oggi, anche grazie alle tecniche di fecondazione assistita non selezioniamo più il maschio forte, bensì consentiamo quasi a tutti i geni maschili di riprodursi: contribuendo alla riproduzione della specie potremmo permettere la selezione di geni deboli capaci, una volta in contatto con tossici esterni, di produrre danni biologici». L'ha detto Andrea Lenzi, andrologo dell'università La Sapienza di Roma, che ha preso parte al XXVII Convegno di medicina della Riproduzione, presieduto da Carlo Foresta, andrologo dell’università di Padova, e in corso ad Abano Terme. «Il principio è quello per cui queste sostanze, su un maschio forte dal punto di vista riproduttivo, non avrebbero effetto mentre su un maschio geneticamente vulnerabile potrebbero nascondere diversi pericoli».
COLORANTI E SOSTANZE PERICOLOSE - Qualche esempio pratico: «Il colore acceso dei gamberetti non è un dono di natura, ma si ottiene con il 4-exilresorcinolo, un colorante chimico. Il 4-exilresorcinolo – ricorda Lenzi - è stato correlato ad un’azione simil-estrogenica e alla comparsa di problemi di fertilità negli animali e si pensa che possa avere effetti simili anche nell’uomo. Oppure, l'insalata in buste: rappresenta un duplice rischio, per la confezione in plastica contenente sostanze rilasciate gradualmente sull’alimento e per cui è stata dimostrata una possibile azione anti-androgenica, e per il contenuto stesso: molte verdure vendute confezionate potrebbe essere contaminate da pesticidi organolettici. Per pesticidi organo fosforici, carbammati, ditiocarbammati, organo clorurati, erbicidi del gruppo ammonio quaternario è stata dimostrata un’azione anti-androgenica e di stimolo nei confronti dell’espressione del recettore estrogenico. Infine, prodotti quali shampoo, bagnoschiuma creme idratanti e solari, deodoranti, articoli per l’igiene e ammorbidenti spesso contengono parabeni. Studi sembrerebbero dimostrare che i parabeni abbiano azione simil-estrogenica. Infine, non si possono non citare gli additivi, antiossidanti e conservanti derivati dal petrolio e vietati in molti Paesi perché sospettati di avere un’azione cancerogena”. I consigli? «Innanzitutto comprare le verdure al mercato o da aziende agricole che garantiscano di non utilizzare pesticidi o additivi ed evitare il più possibile prodotti in scatola ricchi in conservanti».
Alfano: «L'alleanza con la Lega è finita»
Alfano: «L'alleanza con la Lega è finita»
Il segretario del Pdl: «Le amministrative saranno
i titoli di coda. Perso un alleato per il bene dell'Italia»
Amgelino Alfano
MILANO - I rapporti tra i due partiti principali della ex-maggioranza, la Lega e il Pdl, da tempo erano tesi. Ma ora Angelino Alfano sembra dare il colpo di grazia a qualsiasi riavvicinamento. «Queste elezioni rappresentano i titoli di coda di un film che sta per chiudersi», ha dichiarato rispondendo al settimanale Chi a proposito delle prossime amministrative. «Gli elettori - conferma il segretario Pdl nell'intervista - ci vedranno senza la Lega al Nord, anche se ancora nutriamo qualche speranza».
«PAGATO DAZIO ALTISSIMO» - E ha aggiunto: «Per sostenere Monti abbiamo pagato un dazio altissimo. Abbiamo perso un alleato, sacrificando i nostri interessi per il bene dell'Italia. Certo, il Pd non ha sconquassato un'alleanza». In conclusione: «Abbiamo lasciato Bossi senza guadagnare l'alleanza con Casini. Speriamo che i cittadini capiscano e ce lo riconoscano».
Il segretario del Pdl: «Le amministrative saranno
i titoli di coda. Perso un alleato per il bene dell'Italia»
Amgelino Alfano
MILANO - I rapporti tra i due partiti principali della ex-maggioranza, la Lega e il Pdl, da tempo erano tesi. Ma ora Angelino Alfano sembra dare il colpo di grazia a qualsiasi riavvicinamento. «Queste elezioni rappresentano i titoli di coda di un film che sta per chiudersi», ha dichiarato rispondendo al settimanale Chi a proposito delle prossime amministrative. «Gli elettori - conferma il segretario Pdl nell'intervista - ci vedranno senza la Lega al Nord, anche se ancora nutriamo qualche speranza».
«PAGATO DAZIO ALTISSIMO» - E ha aggiunto: «Per sostenere Monti abbiamo pagato un dazio altissimo. Abbiamo perso un alleato, sacrificando i nostri interessi per il bene dell'Italia. Certo, il Pd non ha sconquassato un'alleanza». In conclusione: «Abbiamo lasciato Bossi senza guadagnare l'alleanza con Casini. Speriamo che i cittadini capiscano e ce lo riconoscano».
mercoledì 1 febbraio 2012
IMMOBILIARE: PRELIMINARE DI PRELIMINARE E' NULLO
La Cassazione sancisce la nullità del “preliminare di preliminare”
Accade frequentemente, nel corso delle trattative per l’acquisto di un immobile, che l’agente immobiliare pretenda la sottoscrizione, da parte del potenziale acquirente, di una scrittura (solitamente qualificata come “proposta irrevocabile di acquisto”), nella quale si propone di acquistare l’immobile ad un certo prezzo, impegnandosi, in caso di accettazione della proposta da parte del potenziale - venditore, a sottoscrivere entro una certa data il contratto preliminare, per poi concludere, in un momento ulteriore, il contratto definitivo; alla sequenza di scritture – contratti corrisponde, di norma, la corresponsione di importi in denaro a titolo di penale, caparra confirmatoria e/o acconti sul prezzo.
Ebbene, ad un tale modo di procedere, per la verità assai diffuso, pone un freno la Corte di Cassazione, la quale, con la Sentenza n. 8038 del 2 aprile 2009 afferma il principio secondo cui “non va riconosciuta come possibile funzione del preliminare di compravendita – oltre quella sua propria dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, a norma del primo comma dell’art. 2932 c.c. – anche quella di obbligarsi ad obbligarsi ad ottenere quell’effetto, non risultando tale ulteriore funzione sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente”. In altri termini non è possibile, secondo la Suprema Corte, impegnarsi vicendevolmente a concludere un contratto in cui ancora ci si obblighi all’acquisto di un bene.Una simile pattuizione è, secondo la Corte, nulla per mancanza di causa, non avendo senso pratico, a suo dire, promettere ora di promettere ancora in futuro; riprendendo le parole impiegate dalla Corte, “riconoscere come possibile funzione (del preliminare, ndr) anche quella di obbligarsi ... ad obbligarsi, darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente”.
Secondo la Corte, dunque, il “preliminare di preliminare” non potrebbe mai avere efficacia vincolante per le parti, potendo al più riconoscersi in esso, qualora sia redatto per iscritto (come è nelle transazioni immobiliari) una mera “minuta di contratto”, o puntuazione (termine con il quale si indica il documento redatto dalle parti per fissare, senza effetto vincolante, i contenuti di un successivo contratto). Il principio enunciato dalla Cassazione può avere notevoli ricadute pratiche, di cui è bene tenere conto ogni qualvolta ci si trovi a condurre trattative finalizzate all’acquisto di un bene (mobile o immobile che sia). Tra queste, vanno evidenziate quelle relative alle somme di denaro che eventualmente vengano promesse o versate, da una parte all’altra, a garanzia della futura stipulazione dell’ulteriore preliminare. Nel caso affrontato dalla Cassazione, ad esempio, la parte potenziale – acquirente si era impegnata a versare alla controparte, che avesse accettato la c.d. “proposta irrevocabile d’acquisto”, la somma di lire 14.000.000 per il caso in cui si fosse successivamente sottratta all’obbligo di sottoscrivere il preliminare d’acquisto dell’immobile.
Non avendo ella dato corso all’obbligo assunto, la potenziale venditrice l’aveva convenuta in giudizio per ottenere il pagamento della “penale” così prevista; la Cassazione, all’esito dei tre gradi di giudizio, ha rigettato tale domanda proprio sulla base del principio in commento, affermando in sostanza che, essendo nullo il preliminare di preliminare, nessuna penale deve essere corrisposta per il caso di suo inadempimento (a corollario, la Corte precisa che, potendosi riconoscere nel “preliminare di preliminare” tutt’al più una minuta di contratto, e dunque una semplice puntualizzazione dello stato raggiunto delle trattative, eventuali penali che dovessero essere pattuite a garanzia della conclusione dell’ulteriore preliminare sarebbero nulle ed inefficaci anche perché non è ipotizzabile la pattuizione di una “penale riferita a responsabilità aquiliana, come quella in cui si può incorrere in fase di trattative”). Analoghe conseguenze possono trarsi, sul solco del medesimo principio, relativamente alle somme che siano (non promesse ma) versate (ad esempio a titolo di caparra confirmatoria) al momento della sottoscrizione del “primo” preliminare; essendo quest’ultimo affetto da nullità (e dunque improduttivo di qualsiasi effetto giuridico vincolante) chi abbia percepito tali somme non potrà, in caso di inadempimento della controparte, trattenerle a titolo di indennizzo (secondo la funzione propria della caparra), ma sarà invece, con ogni probabilità, tenuto a restituirle in quanto ricevute in esecuzione di contratto nullo. Ne risulta evidente l’importanza della sentenza in commento, che consiglia di prestare la massima attenzione, in sede di trattative, al contenuto degli obblighi assunti (specie dalla controparte); se essi si sostanziassero nel mero impegno a concludere un ulteriore contratto preliminare, alla luce della sentenza in commento non ne sarebbe garantita la coercibilità (e neppure eventuali penali e/o caparre sarebbero sufficienti a tutelare la posizione della parte a favore della quale tali obblighi sono stati assunti).
Peraltro, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, occorre tenere distinta la fattispecie in esame (“preliminare di preliminare”) dall’ipotesi in cui le parti si obblighino, con il contratto preliminare, a stipulare il contratto definitivo, impegnandosi altresì a rinnovare il loro consenso in un altro negozio “formale”. In quest’ultimo caso, infatti, il consenso per la stipulazione del definitivo si è già formato, e le parti intendono soltanto riprodurre il contratto già concluso in altra veste formale (per esempio, davanti ad un notaio). Spetterà al Giudice stabilire, di volta in volta, sulla base del suo prudente apprezzamento non censurabile in sede di legittimità, se si ricada nell’una o nell’altra ipotesi.
Accade frequentemente, nel corso delle trattative per l’acquisto di un immobile, che l’agente immobiliare pretenda la sottoscrizione, da parte del potenziale acquirente, di una scrittura (solitamente qualificata come “proposta irrevocabile di acquisto”), nella quale si propone di acquistare l’immobile ad un certo prezzo, impegnandosi, in caso di accettazione della proposta da parte del potenziale - venditore, a sottoscrivere entro una certa data il contratto preliminare, per poi concludere, in un momento ulteriore, il contratto definitivo; alla sequenza di scritture – contratti corrisponde, di norma, la corresponsione di importi in denaro a titolo di penale, caparra confirmatoria e/o acconti sul prezzo.
Ebbene, ad un tale modo di procedere, per la verità assai diffuso, pone un freno la Corte di Cassazione, la quale, con la Sentenza n. 8038 del 2 aprile 2009 afferma il principio secondo cui “non va riconosciuta come possibile funzione del preliminare di compravendita – oltre quella sua propria dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, a norma del primo comma dell’art. 2932 c.c. – anche quella di obbligarsi ad obbligarsi ad ottenere quell’effetto, non risultando tale ulteriore funzione sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente”. In altri termini non è possibile, secondo la Suprema Corte, impegnarsi vicendevolmente a concludere un contratto in cui ancora ci si obblighi all’acquisto di un bene.Una simile pattuizione è, secondo la Corte, nulla per mancanza di causa, non avendo senso pratico, a suo dire, promettere ora di promettere ancora in futuro; riprendendo le parole impiegate dalla Corte, “riconoscere come possibile funzione (del preliminare, ndr) anche quella di obbligarsi ... ad obbligarsi, darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente”.
Secondo la Corte, dunque, il “preliminare di preliminare” non potrebbe mai avere efficacia vincolante per le parti, potendo al più riconoscersi in esso, qualora sia redatto per iscritto (come è nelle transazioni immobiliari) una mera “minuta di contratto”, o puntuazione (termine con il quale si indica il documento redatto dalle parti per fissare, senza effetto vincolante, i contenuti di un successivo contratto). Il principio enunciato dalla Cassazione può avere notevoli ricadute pratiche, di cui è bene tenere conto ogni qualvolta ci si trovi a condurre trattative finalizzate all’acquisto di un bene (mobile o immobile che sia). Tra queste, vanno evidenziate quelle relative alle somme di denaro che eventualmente vengano promesse o versate, da una parte all’altra, a garanzia della futura stipulazione dell’ulteriore preliminare. Nel caso affrontato dalla Cassazione, ad esempio, la parte potenziale – acquirente si era impegnata a versare alla controparte, che avesse accettato la c.d. “proposta irrevocabile d’acquisto”, la somma di lire 14.000.000 per il caso in cui si fosse successivamente sottratta all’obbligo di sottoscrivere il preliminare d’acquisto dell’immobile.
Non avendo ella dato corso all’obbligo assunto, la potenziale venditrice l’aveva convenuta in giudizio per ottenere il pagamento della “penale” così prevista; la Cassazione, all’esito dei tre gradi di giudizio, ha rigettato tale domanda proprio sulla base del principio in commento, affermando in sostanza che, essendo nullo il preliminare di preliminare, nessuna penale deve essere corrisposta per il caso di suo inadempimento (a corollario, la Corte precisa che, potendosi riconoscere nel “preliminare di preliminare” tutt’al più una minuta di contratto, e dunque una semplice puntualizzazione dello stato raggiunto delle trattative, eventuali penali che dovessero essere pattuite a garanzia della conclusione dell’ulteriore preliminare sarebbero nulle ed inefficaci anche perché non è ipotizzabile la pattuizione di una “penale riferita a responsabilità aquiliana, come quella in cui si può incorrere in fase di trattative”). Analoghe conseguenze possono trarsi, sul solco del medesimo principio, relativamente alle somme che siano (non promesse ma) versate (ad esempio a titolo di caparra confirmatoria) al momento della sottoscrizione del “primo” preliminare; essendo quest’ultimo affetto da nullità (e dunque improduttivo di qualsiasi effetto giuridico vincolante) chi abbia percepito tali somme non potrà, in caso di inadempimento della controparte, trattenerle a titolo di indennizzo (secondo la funzione propria della caparra), ma sarà invece, con ogni probabilità, tenuto a restituirle in quanto ricevute in esecuzione di contratto nullo. Ne risulta evidente l’importanza della sentenza in commento, che consiglia di prestare la massima attenzione, in sede di trattative, al contenuto degli obblighi assunti (specie dalla controparte); se essi si sostanziassero nel mero impegno a concludere un ulteriore contratto preliminare, alla luce della sentenza in commento non ne sarebbe garantita la coercibilità (e neppure eventuali penali e/o caparre sarebbero sufficienti a tutelare la posizione della parte a favore della quale tali obblighi sono stati assunti).
Peraltro, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, occorre tenere distinta la fattispecie in esame (“preliminare di preliminare”) dall’ipotesi in cui le parti si obblighino, con il contratto preliminare, a stipulare il contratto definitivo, impegnandosi altresì a rinnovare il loro consenso in un altro negozio “formale”. In quest’ultimo caso, infatti, il consenso per la stipulazione del definitivo si è già formato, e le parti intendono soltanto riprodurre il contratto già concluso in altra veste formale (per esempio, davanti ad un notaio). Spetterà al Giudice stabilire, di volta in volta, sulla base del suo prudente apprezzamento non censurabile in sede di legittimità, se si ricada nell’una o nell’altra ipotesi.
venerdì 27 gennaio 2012
RITARDI DI PAGAMENTO
“CANCELLAZIONE DI SEGNALAZIONI DEI RITARDI DI PAGAMENTO”
Art. 8-bis del D.L. 70/2011 “Decreto Sviluppo” convertito in Legge n. 106/2011
Per opportuna conoscenza si informa che l’entrata in vigore della legge 106 del 12 luglio 2011, art. 8-bis, ha determinato un cambiamento nelle modalità di gestione delle informazioni riguardanti le insolvenze sanate nelle Centrali Rischi italiane, sia Pubbliche (Centrale dei Rischi Bankitalia) che private (CRIF, CERVED, ecc.).
Di seguito si riporta integralmente il suddetto articolo di legge:
“Art. 8-bis
1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell’istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall’avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La Banca d’Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l’attuazione del presente articolo.”
Pertanto, la norma in oggetto impatta sull’operatività delle Banche in quanto:
1- è necessario effettuare, entro cinque giorni dal pagamento, le comunicazioni a SIC per le cancellazioni delle negatività regolarizzate;
2- a partire da fine luglio 2011 non sono più a disposizione i dati sui “cattivi pagatori” con insoluti rateali fino a 180 giorni relativi al periodo precedente il 13/07/2011 (sanatoria prevista dal comma 2).
Art. 8-bis del D.L. 70/2011 “Decreto Sviluppo” convertito in Legge n. 106/2011
Per opportuna conoscenza si informa che l’entrata in vigore della legge 106 del 12 luglio 2011, art. 8-bis, ha determinato un cambiamento nelle modalità di gestione delle informazioni riguardanti le insolvenze sanate nelle Centrali Rischi italiane, sia Pubbliche (Centrale dei Rischi Bankitalia) che private (CRIF, CERVED, ecc.).
Di seguito si riporta integralmente il suddetto articolo di legge:
“Art. 8-bis
1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell’istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall’avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La Banca d’Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l’attuazione del presente articolo.”
Pertanto, la norma in oggetto impatta sull’operatività delle Banche in quanto:
1- è necessario effettuare, entro cinque giorni dal pagamento, le comunicazioni a SIC per le cancellazioni delle negatività regolarizzate;
2- a partire da fine luglio 2011 non sono più a disposizione i dati sui “cattivi pagatori” con insoluti rateali fino a 180 giorni relativi al periodo precedente il 13/07/2011 (sanatoria prevista dal comma 2).
venerdì 20 gennaio 2012
VALLE MARTELLA: PENSILINE FERMATA BUS
CHI HA TOLTO LE PENSILINE ALLA FERMATA?
ERA UNA DELLE COSE CHE ERA BELLA E SERVIVA.
FORSE QUALCUNO NON E' STATO PAGATO????????
POSSIBILE CHE IL NOSTRO COMUNE NON POTEVA FARE NIENTE PER EVITARE CHE FOSSERO RIMOSSE ??????
I SOLDI PER LE PENSILINE ERANO FINITI?????
DOV' E' L'OPPOSIZIONE ????
FORZE ERA TROPPO LUSSO NON BAGNARSI QUANDO SI ATTENDE IL BUS???
IN TEMPO DI CRISI FORSE HANNO RAGIONE LORO BISOGNA TOGLIERE QUELLO CHE SI PUO'.
BENE........... BISOGNA DIGERIRE ANCHE QUESTO...........
ERA UNA DELLE COSE CHE ERA BELLA E SERVIVA.
FORSE QUALCUNO NON E' STATO PAGATO????????
POSSIBILE CHE IL NOSTRO COMUNE NON POTEVA FARE NIENTE PER EVITARE CHE FOSSERO RIMOSSE ??????
I SOLDI PER LE PENSILINE ERANO FINITI?????
DOV' E' L'OPPOSIZIONE ????
FORZE ERA TROPPO LUSSO NON BAGNARSI QUANDO SI ATTENDE IL BUS???
IN TEMPO DI CRISI FORSE HANNO RAGIONE LORO BISOGNA TOGLIERE QUELLO CHE SI PUO'.
BENE........... BISOGNA DIGERIRE ANCHE QUESTO...........
venerdì 13 gennaio 2012
RIFORMA PENSIONI: MANOVRA MONTI
Manovra Monti: riforma delle pensioni
Con il decreto 201 del 2011, cosiddetta manovra Monti, vengono introdotti, all'articolo 24, interventi in tema di riforma delle pensioni.
Viene introdotto il metodo contributivo di calcolo delle pensioni secondo il meccanismo pro rata con decorrenza 1° gennaio 2012, con contestuale abolizione delle finestre di uscita.
L’età di pensionamento viene incrementata come di seguito:
- lavoratrici dipendenti del settore privato 62 anni dal 1° gennaio 2012;
- lavoratrici autonome 63 anni e sei mesi dal 1° gennaio 2012;
- equiparazione dell’età di uomini e donne a 66 anni nel 2018, cui va aggiunta la variazione della speranza di vita a decorrere dal 2013;
- pensionamento flessibile da 62 a 70 anni per le donne (da 66 a 70 per gli uomini).
Viene introdotto l’accesso anticipato alla pensione per anzianità contributive di 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne, con una penalità del 2% sull’assegno mensile di pensione per ogni anno inferiore al 62esimo.
Vengono incrementate le aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani commercianti al 24% entro il 2018 e vengono revisionate quelle dei lavoratori autonomi agricoli portandole gradualmente al 24% (22% per le zone svantaggiate).
Le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto valgono per i lavoratori beneficiari di provvedimenti di mobilità ed esonero in presenza di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011.
Con il decreto 201 del 2011, cosiddetta manovra Monti, vengono introdotti, all'articolo 24, interventi in tema di riforma delle pensioni.
Viene introdotto il metodo contributivo di calcolo delle pensioni secondo il meccanismo pro rata con decorrenza 1° gennaio 2012, con contestuale abolizione delle finestre di uscita.
L’età di pensionamento viene incrementata come di seguito:
- lavoratrici dipendenti del settore privato 62 anni dal 1° gennaio 2012;
- lavoratrici autonome 63 anni e sei mesi dal 1° gennaio 2012;
- equiparazione dell’età di uomini e donne a 66 anni nel 2018, cui va aggiunta la variazione della speranza di vita a decorrere dal 2013;
- pensionamento flessibile da 62 a 70 anni per le donne (da 66 a 70 per gli uomini).
Viene introdotto l’accesso anticipato alla pensione per anzianità contributive di 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne, con una penalità del 2% sull’assegno mensile di pensione per ogni anno inferiore al 62esimo.
Vengono incrementate le aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani commercianti al 24% entro il 2018 e vengono revisionate quelle dei lavoratori autonomi agricoli portandole gradualmente al 24% (22% per le zone svantaggiate).
Le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto valgono per i lavoratori beneficiari di provvedimenti di mobilità ed esonero in presenza di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011.
giovedì 12 gennaio 2012
RINCARI DEL GOVERNO
Nei giorni scorsi è entrato in vigore il decreto salva Italia o meglio tasse per l’Italia. Ecco nel dettaglio i 29 rincari del governo che doveva tagliare le spese e invece sa solo tartassare gli onesti. Complessivamente con le varie modalità di aumento di tariffa per categoria si arrivano a conteggiare ben 50 rincari.
Ecco i principali
1) CASA – Da quest’anno scatta l’Imu, l’imposta municipale sugli immobili.
2) RENDITE – Ampliamento della base imponibile attraverso l’aumento fino al 60% dei moltiplicatori previsti per i fabbricati iscritti al Catasto.
3) IRPEF – Concessa alle Regioni la possibilità di aumentare l’addizionale dallo 0,9% all’1,23%.
4) IMMOBILI ALL’ESTERO – Introdotta un’imposta ordinaria sul valore delle abitazioni detenute all’estero dalle persone fisiche.
5) BOLLO SUI CONTI
6) Tassa sugli ESTRATTI CONTO e prelievi di denaro contante
7) IMPOSTA SULL’ESTERO – Introdotta un’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche.
8) IMPOSTA SULLO SCUDO
9) UNA TANTUM SULLO SCUDO
10) TASSA SULL’AUTO – Addizionale erariale alla tassa automobilistica regionale, da versare allo Stato, sulle auto di potenza superiore ai 185 Kw.
11) TASSA SULLA BARCA
12) TASSA SUGLI AEREI
13) ACCISA SULLA BENZINA: AL SUD TOCCATO IL RECORD DI 1,80€ Litro!!!
14) ACCISA GASOLIO
15) ACCISA GPL
16) PIÙ IVA/1 – Dal 1° ottobre è disposto un incremento di due percentuali dell’aliquota Iva ridotta, che salirà dal 10 al 12%.
17) PIÙ IVA/2 – Sempre dal 1° ottobre rincarerà (dopo l’aumento dello scorso settembre) l’aliquota ordinaria dell’Iva: passerà dal 21 al 23%.
18) TASSA SUI RIFIUTI – Alla tariffa per il servizio rifiuti si applica una maggiorazione pari a 0,3 euro per metro quadrato di superficie
19) MENO PENSIONE – Saranno indicizzate all’inflazione solo le pensioni fino a 1.400 euro
20) CONTRIBUTI AUTONOMI – Salgono le aliquote contributive per coltivatori diretti, artigiani, commercianti e autonomi
21) AUTONOMI SEPARATI – Aumentano di uno 0,3% l’anno (fino a raggiungere un’aliquota del 22%) i contributi per gli autonomi iscritti alla gestione separata Inps.
22) TASSA SUL TFR
23) PENSIONI D’ORO
24) CARO TABACCO: aumenteranno le accise sul tabacco trinciato
25) CANONE RAI
26) PEDAGGI
27) BOLLETTE GAS
28) BOLLETTE LUCE
29) TASSA SULLA FORTUNA: Le vincite sopra i 500 euro di molti giochi saranno tassate con un prelievo del 6% sulla parte che eccede l’importo.
Ecco i principali
1) CASA – Da quest’anno scatta l’Imu, l’imposta municipale sugli immobili.
2) RENDITE – Ampliamento della base imponibile attraverso l’aumento fino al 60% dei moltiplicatori previsti per i fabbricati iscritti al Catasto.
3) IRPEF – Concessa alle Regioni la possibilità di aumentare l’addizionale dallo 0,9% all’1,23%.
4) IMMOBILI ALL’ESTERO – Introdotta un’imposta ordinaria sul valore delle abitazioni detenute all’estero dalle persone fisiche.
5) BOLLO SUI CONTI
6) Tassa sugli ESTRATTI CONTO e prelievi di denaro contante
7) IMPOSTA SULL’ESTERO – Introdotta un’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche.
8) IMPOSTA SULLO SCUDO
9) UNA TANTUM SULLO SCUDO
10) TASSA SULL’AUTO – Addizionale erariale alla tassa automobilistica regionale, da versare allo Stato, sulle auto di potenza superiore ai 185 Kw.
11) TASSA SULLA BARCA
12) TASSA SUGLI AEREI
13) ACCISA SULLA BENZINA: AL SUD TOCCATO IL RECORD DI 1,80€ Litro!!!
14) ACCISA GASOLIO
15) ACCISA GPL
16) PIÙ IVA/1 – Dal 1° ottobre è disposto un incremento di due percentuali dell’aliquota Iva ridotta, che salirà dal 10 al 12%.
17) PIÙ IVA/2 – Sempre dal 1° ottobre rincarerà (dopo l’aumento dello scorso settembre) l’aliquota ordinaria dell’Iva: passerà dal 21 al 23%.
18) TASSA SUI RIFIUTI – Alla tariffa per il servizio rifiuti si applica una maggiorazione pari a 0,3 euro per metro quadrato di superficie
19) MENO PENSIONE – Saranno indicizzate all’inflazione solo le pensioni fino a 1.400 euro
20) CONTRIBUTI AUTONOMI – Salgono le aliquote contributive per coltivatori diretti, artigiani, commercianti e autonomi
21) AUTONOMI SEPARATI – Aumentano di uno 0,3% l’anno (fino a raggiungere un’aliquota del 22%) i contributi per gli autonomi iscritti alla gestione separata Inps.
22) TASSA SUL TFR
23) PENSIONI D’ORO
24) CARO TABACCO: aumenteranno le accise sul tabacco trinciato
25) CANONE RAI
26) PEDAGGI
27) BOLLETTE GAS
28) BOLLETTE LUCE
29) TASSA SULLA FORTUNA: Le vincite sopra i 500 euro di molti giochi saranno tassate con un prelievo del 6% sulla parte che eccede l’importo.
martedì 3 gennaio 2012
MEDICINALI: RINCARI FOLLI SULLA PENICILLINA
La penicillina aumenta da 2 a 24 euro a flacone
Il medicinale passa da mutuabile a fascia C, totalmente a carico del cittadino. Un altro piccolo grande scandalo italiano ci viene segnalato dalla dottoressa Cristina Reggini che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", riporta integralmente per evidenziare come in Italia si corra il rischio concreto che il diritto alla salute possa diventare un lusso per pochi.
Negli ultimi mesi un flacone di penicillina è aumentato del 1.200%, da 2 a 24 Euro, passando da mutuabile a fascia C, totalmente a carico del cittadino. La benzilpenicillina benzatinica, prodotta dalla Biopharma, da maggio 2011 è venduta in un nuovo formato, i due flaconi da miscelare sono stati sostituiti da una siringa già pronta per l'uso. Il nuovo packaging ha fatto lievitare il costo del farmaco al punto da renderlo proibitivo per il Sistema Sanitario Nazionale, che da mutuabile l'ha inserito in fascia C (a carico dell'assistito). La vicenda, nonostante leda il diritto alla salute di tanti cittadini, è passata quasi inosservata. Un mese fa se ne è occupata la trasmissione "Mi manda Rai Tre", il 26 settembre scorso il Corriere della Sera, con la denuncia da parte di un cittadino, infine, il 10 agosto Repubblica dava voce ai dermatologi che lanciavano l'allarme sifilide.
Una ricerca sul web ha confermato la difficoltà di reperire il preparato sul territorio nazionale. Nel sito "Lettere al direttore" si leggono le testimonianze di cittadini rimasti, da un giorno all'altro senza alcuna comunicazione, privi del farmaco, sostituito poi da una versione "lusso". In tutta Europa la benzilpenicillina continua ad essere venduta a pochi euro, così qualcuno si è rivolto a farmacie estere, in particolare a quelle Svizzere, della Repubblica di San Marino o del Vaticano. Gli appelli e le denunce affidati alla rete sono in gran parte di genitori che curano, con iniezioni di penicillina, la febbre reumatica o altre patologie dei loro bambini. Questo sarebbe già sufficiente per indignarsi, ma l'allarme lanciato dai dermatologi aggrava la situazione. La benzilpenicillina benzatinica è, tuttora, il principio attivo più efficace per il trattamento ambulatoriale della sifilide. Per la guarigione dalla malattia il protocollo prevede sei iniezioni, la cura, totalmente a carico del paziente, raggiunge i 144 euro. In questa vicenda di ordinaria follia una cosa è certa, il diritto alla salute dei cittadini, sancito nell'art. 32 della Costituzione, viene calpestato dagli interessi economici delle case farmaceutiche, nell'indifferenza delle istituzioni, che quel diritto dovrebbero tutelare. Giovanni D'Agata
(02/01/2012 - 10:27)
Il medicinale passa da mutuabile a fascia C, totalmente a carico del cittadino. Un altro piccolo grande scandalo italiano ci viene segnalato dalla dottoressa Cristina Reggini che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", riporta integralmente per evidenziare come in Italia si corra il rischio concreto che il diritto alla salute possa diventare un lusso per pochi.
Negli ultimi mesi un flacone di penicillina è aumentato del 1.200%, da 2 a 24 Euro, passando da mutuabile a fascia C, totalmente a carico del cittadino. La benzilpenicillina benzatinica, prodotta dalla Biopharma, da maggio 2011 è venduta in un nuovo formato, i due flaconi da miscelare sono stati sostituiti da una siringa già pronta per l'uso. Il nuovo packaging ha fatto lievitare il costo del farmaco al punto da renderlo proibitivo per il Sistema Sanitario Nazionale, che da mutuabile l'ha inserito in fascia C (a carico dell'assistito). La vicenda, nonostante leda il diritto alla salute di tanti cittadini, è passata quasi inosservata. Un mese fa se ne è occupata la trasmissione "Mi manda Rai Tre", il 26 settembre scorso il Corriere della Sera, con la denuncia da parte di un cittadino, infine, il 10 agosto Repubblica dava voce ai dermatologi che lanciavano l'allarme sifilide.
Una ricerca sul web ha confermato la difficoltà di reperire il preparato sul territorio nazionale. Nel sito "Lettere al direttore" si leggono le testimonianze di cittadini rimasti, da un giorno all'altro senza alcuna comunicazione, privi del farmaco, sostituito poi da una versione "lusso". In tutta Europa la benzilpenicillina continua ad essere venduta a pochi euro, così qualcuno si è rivolto a farmacie estere, in particolare a quelle Svizzere, della Repubblica di San Marino o del Vaticano. Gli appelli e le denunce affidati alla rete sono in gran parte di genitori che curano, con iniezioni di penicillina, la febbre reumatica o altre patologie dei loro bambini. Questo sarebbe già sufficiente per indignarsi, ma l'allarme lanciato dai dermatologi aggrava la situazione. La benzilpenicillina benzatinica è, tuttora, il principio attivo più efficace per il trattamento ambulatoriale della sifilide. Per la guarigione dalla malattia il protocollo prevede sei iniezioni, la cura, totalmente a carico del paziente, raggiunge i 144 euro. In questa vicenda di ordinaria follia una cosa è certa, il diritto alla salute dei cittadini, sancito nell'art. 32 della Costituzione, viene calpestato dagli interessi economici delle case farmaceutiche, nell'indifferenza delle istituzioni, che quel diritto dovrebbero tutelare. Giovanni D'Agata
(02/01/2012 - 10:27)
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