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martedì 4 settembre 2012

CATASTO: Case rurali


Case rurali con autocertificazione di Gian Paolo Tosoni 09 agosto 2012 Scade il 1° ottobre (il 30 settembre è domenica) il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati già iscritti nel catasto urbano in categorie catastali diverse dalla A6 per le abitazione e D10 per le costruzioni strumentali. Sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, è stato pubblicato il comunicato previsto dal decreto ministeriale 26 luglio 2012 che stabilisce le modalità di presentazione agli Uffici provinciali, delle domande e delle autocertificazioni per l'inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità. Il decreto ministeriale 26 luglio 2012 (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 3 agosto), ha fissato due principi importanti in ordine alla classificazione catastale delle costruzioni rurali: - la natura di fabbricato rurale, autocertificata dal proprietario o dal titolare di diritti reali sul medesimo, comporta una semplice annotazione catastale e non il cambio della categoria; questa regola vale in ogni caso per i fabbricati abitativi e anche per quelli strumentali diversi da quelli censibili nella categoria D10. Ne consegue che, ad esempio, un locale di deposito di cereali, censito nella categoria C2 rimarrà classificato come tale con la annotazione di fabbricato rurale; - la presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali della annotazione di ruralità produce effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda (articolo 7 del Dm 26 luglio 2012). Questa precisazione da un lato è opportuna in quanto chiarisce la vera motivazione di questo provvedimento che è quello di offrire una protezione per i contribuenti dagli accertamenti Ici, però crea una ingiusta spaccatura con il passato; infatti per il 2006 e gli anni precedenti, per i quali è copioso il contenzioso tributario, i comuni potranno invocare la mancanza dei requisiti per le costruzioni iscritte all'Urbano in categorie diverse dalla A6 per le abitazioni e D10 per quelle strumentali. Il decreto ministeriale ha previsto la documentazione necessaria: domanda di riconoscimento della ruralità (allegato A) e autocertificazioni (allegato B per le abitazioni ed allegato C per i fabbricati strumentali); il provvedimento sostituisce il precedente decreto 14 settembre 2011 ma di fatto è uguale. Il comunicato del Territorio del 7 agosto ricorda che la documentazione può essere presentata all'Ufficio provinciale dell'agenzia del Territorio competente territorialmente, mediante consegna diretta all'Ufficio, con raccomandata con avviso di ricevimento, tramite fax (articolo 38, Dpr 445/2000) oppure mediante posta elettronica certificata. È possibile anche la compilazione della domanda con modalità informatiche rilevabili sul sito www.agenziaterritorio.gov.it che consente di compilare la domanda in via informatica, con la relativa stampa e con l'attribuzione di uno speciale codice identificativo. In questo caso la trasmissione telematica non è esaustiva in quanto comunque si deve presentare entro il 1° ottobre il modello su carta sottoscritto dal dichiarante

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