Limiti di pignorabilita` ex ”quinto dello stipendio”
Disposizioni per l`agente della riscossione.
Articolo 72 ter del D.P.R. 600/1973 introdotto dall`art. 3 comma 5 del D.L. 2/3/2012 n. 16.
Si rammenta che l`articolo 545 del codice di procedura civile prevede la pignorabilita` di quanto segue in misura pari ad un quinto.
Sul salario, sullo stipendio, indennita` relative al rapporto di lavoro comprese quelle dovute a causa di licenziamento:
un decimo per importi sino a 2.000 euro
un settimo per importi da 2.000 euro a 5.000 euro
un quinto per importi superiori a 5.000 (in questo caso si applica l`art. 545 del c.p.c.)
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