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martedì 21 dicembre 2010

PRIMA CASA obbligo di trasferimento entro 18 mesi

No all'agevolazione sulla prima casa nel caso in cui interventi di manutenzione edilizia prolungati causino il mancato trasferimento in essa.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, ha sentenziato come nullo il ricorso presentato da un cittadino che non aveva potuto trasferirsi nella casa oggetto dell'agevolazione entro i termini previsti dalla legge, per colpa del protrarsi dei lavori di ristrutturazione dell'edificio.

Tale sentenza mira a premiare quali usufruenti dell'agevolazione coloro che effettivamente recepiscono i termini della legge effettuando lo spostamento nel nuovo stabile. La sentenza vuole ribadire il fatto che il mancato trasferimento possa essere giustificato solo in presenza di legittimo impedimento.

Resta ora da stabilire quello che si possa considerare come limite di legittimo impedimento: ovvero, come evidenziato nella sentenza dello scorso 9 giugno, un evento dovuto a causa di forza maggiore che sia da considerarsi oggettivo ed imprevedibile e che costituisca reale impedimento all'effettivo trasferimento della residenza.

Per usufruire di tali agevolazioni occorre che l'acquisto della prima casa, non di lusso, avvenga in presenza di determinate condizioni: ovvero occorre che l'immobile sia ubicato nel comune di residenza dell'acquirente o nel luogo dove egli intenda trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dalla data di acquisto o ancora, che l'immobile sia situato dove l'acquirente intende svolgere la propria attività imprenditoriale.

Oltre a ciò per accedere al benefico delle agevolazioni sulla prima casa, l'acquirente non deve godere di altri diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui si trova l'immobile da acquistare. Non bisogna inoltre essere titolari di diritti, né per quote né in comunione legale, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni "prima casa".

In presenza dei requisiti richiesti è prevista un aliquota di registro del 3% sul valore del bene e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa (168 euro ciascuna).

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