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martedì 21 dicembre 2010

MUTUI: è possibile sospendere la rata del mutuo

E' possibile presentare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima, nel caso si verifichino accadimenti che determinino temporanea impossibilità a pagare le rate alla scadenza naturale.

Per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.

I beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:

a) titolo di proprietà sull’immobile (sito nel territorio nazionale) oggetto del contratto di mutuo che deve costituire l’abitazione principale del beneficiario;
b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro in ammortamento da almeno un anno;
c) indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro.

L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:

a) perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario;
c) pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui;
d) spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;
e) aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili.

A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo sono rimborsati dal Fondo alle banche:

a) i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca;
b) gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.

Le istanze di accesso al beneficio possono essere presentate presso la banca che ha erogato il mutuo a partire dal 15 novembre 2010 utilizzando l’apposito modello di richiesta di sospensione mutuo.

Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse.


Articolo tratto dal sito del Dipartimento del Tesoro

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