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venerdì 31 maggio 2013

ALBERI A CONFINE

Cassazione: estirpazione alberi che non rispettano distanze minime

Con la Sent. di Cassazione Civile, Sezione II, n. 10502 del 6 maggio 2013, la Suprema Corte ha sancito il principio, già cristallizzato dal codice civile e leggi speciali, che in presenza di alberi, arbusti e piante di grandi dimensioni (nel caso di specie, alberi a fusto medio, quali ficus ed eucaliptus), il giudicante giudiziario può ordinarne la estirpazione dal suolo dal quale origina solo dopo essersi assicurato che le distanze minime non sono state rispettate, e pertanto, violate.
Tant'è vero che, secondo il disposto dell'art. 894 c.c., il confinante o il vicino può chiedere l'estirpazione degli alberi e delle siepi piantate o nascenti se presentano una distanza minore diversa ed inferiore a quella prevista dalla legge; distanza valutata anche in base al disposto dell'art. 892, comma terzo, dello stesso codice che prevede la misurazione della distanza a partire dalla "linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina".
Il pregio della pronuncia della Cassazione va ritrovato sull'assunto che il giudice di appello ha errato nell'ordinare l'estirpazione, non già per l'ordine in sé ma perché la decisione si basava sulla perizia del consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'asserita lesione di diritti di veduta e di luce (di parte processuale) e non sull'effettiva violazione delle distanze legali.
Tutta una questione, insomma, di diverso parametro di valutazione non previsto dalla legge civile in materia di diritti reali e pertanto da considerarsi illegittimo ab origine, perché il criterio utilizzato traeva fondamento da una disposizione in tema di lesione del diritto di veduta.
Kriseide Lauretta
Art. 892. Distanze per gli alberi.Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

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