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venerdì 4 febbraio 2011

SEPARAZIONI E DIVORZI: TIPOLOGIE, DOCUMENTI, QUANDO E DOVE

Separazioni Consensuali
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del Giudice. I coniugi devono proporre congiuntamente domanda di separazione al tribunale. Se il ricorso è prcsentto da uno solo dei coniugi si applica l'art. 706 del c.p.c.
Non è dovuta l'assistenza di un legale.
Documenti da allegare:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza
3. Stato di famiglia
N.B.: Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione (art. 158 II°comma c.c.)
Inizio

Separazioni Giudiziali
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del Giudice. I coniugi devono proporre domanda di separazione personale al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto a residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata (art. 706 c.p.c.)
Può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Il Giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. l5)
E' necessaria l'assistenza di un legale.
Documenti da allegare al ricorso:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza
3. Stato di famiglia
Inizio

Divorzi Congiunti
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto a residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge (art. 4 L. 1 dicembre 1970 n. 898).
E' necessaria l'assistenza di un legale.
Documenti da allegare al ricorso:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza
3. Stato di famiglia
Inizio

Divorzi Giudiziali
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio sì propone al tribunale del luogo in cui li coniuge convenuto a residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge (art.4 L.1 dicembre 1970 n. 898).
E' necessaria l'assistenza di un legale.
Documenti da allegare al ricorso:
1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione)
2. Certificato di residenza
3. Stato di famiglia

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