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martedì 28 dicembre 2010

GESTIONE APPALTI – estesa la tracciabilità obbligatoria per le aziende

e novità sono entrate in vigore da martedì 7 settembre 2010.

E’ la lotta alla criminalità organizzata l’obiettivo posto dalla Legge 136/2010 che è stata pubblicata nella GU n. 196, del 23.8.2010, intitolata “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Per attuare l’obiettivo di prevenire infiltrazioni criminali, la legge prevede una serie di nuovi obblighi contabili posti a carico delle aziende che partecipano alla filiera: gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche. L’art. 3 pone un obbligo generalizzato a tutti costoro che appunto partecipano nella “filiera” dell’appalto: quello di rendere tracciabili tutti i pagamenti che intervengono nella procedura stessa. In pratica tutti i pagamenti che sono legati ad appalti e finanziamenti pubblici, da chiunque effettuati, devono transitare su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti coloro che partecipano all’appalto debbono comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto con il quale effettueranno i pagamenti delle commesse, delle fatture, ecc. Naturalmente le movimentazioni su tali conti debbono essere effettuate con i classici sistemi di pagamento tracciati ossia con bonifico bancario o postale sul quale nella causale deve essere riportato il “codice unico di progetto” (CUP) che occorre richiedere alla stazione appaltante. Anche le spese generali come per esempio gli stipendi ai dipendenti, ai consulenti ai fornitori di beni e servizi devono essere tracciati ma in questo caso è possibile utilizzare altri sistemi di pagamento diversi dal bonifico senza l’obbligo di inserire il codice CUP. Purtroppo non sfuggono neanche le spese minute, quelle per intenderci di economato, d’importo inferiore ai 500,00 euro. La norma infatti dispone che per esse si possono utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. carte di credito.

Il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 6 per chi non rispetta la norma è molto pesante e consiste oltre all’applicazione della clausola risolutiva espressa e quindi nella revoca dell’appalto o del subappalto anche nella multa (commisurata al pagamento effettuato) che varia dal 5 al 20 % per chi paga in contanti e dal 2 al 10 % per chi non utilizza conti dedicati ma altri conti.

Un ulteriore obbligo interviene per quanto concerne il trasporto dei materiali necessari allo svolgimento dell’opera. L’art. 4 dispone infatti che nella bolla di consegna del materiale devono essere indicati ulteriori dati relativi al mezzo di trasporto. Sarà necessario quindi integrare il documento di trasporto (DDT) con l’indicazione del numero di targa del veicolo sul quale si trasporta il materiale e il nominativo del proprietario dello stesso.

Sempre in materia di lavori edili, art. 5, si prescrive l’integrazione del tesserino (di cui all’art. 18 del Decreto 81/2008) in uso al lavoratore che opera nel cantiere, con l’ulteriore indicazione della data di assunzione e nel caso di subappalto della relativa autorizzazione, mentre nel caso lavoratori autonomi dell’indicazione del committente.

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