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lunedì 18 febbraio 2013

ELEZIONI REGIONALI : MAZZOCCHI

PDL I PRIMI 14 PUNTI DEL PROGRAMMA


LA SINTESI DEI 14 PUNTI PIU’ IMPORTANTI E ASSOLUTAMENTE PRIORITARI TRATTI DAL PROGRAMMA DEL CENTRODESTRA !!! QUESTI SONO FATTI CONCRETI CHE SARA POSSIBILE GARANTIRE QUASI TUTTI NEI PRIMI 6 MESI DEL NOSTRO NUOVO GOVERNO !!! SONO PUNTI ASSOLUTAMENTE FONDAMENTALI, SERI E URGENTI, PER CITTADINI,... IMPRESE, FAMIGLIE, LAVORATORI, STUDENTI E PRECARI DI OGNI FASCIA DI ETA’ ! NOI FAREMO E REALIZZEREMO SENZA SE E SENZA MA, MENTRE LE SOLITE CHIACCHIERE DA BAR LE LASCIAMO ALLA SINISTRA DELLE TASSE SU TASSE, INOLTRE CLIENTELARE, IDEOLOGIZZATA, INCOMPETENTE E AFFARISTA COME DIMOSTRA LO SCANDALO SUL MONTE DEI PASHI DI SIENA E TANTI ALTRI SCANDALI CHE HO RIPORTATO IN POST PRECEDENTI.
ALLE CERTEZZE DI MAGGIORI TASSE, ANCHE A CAUSA DELLE BANCHEROTTE DELLE BANCHEROSSE, DA PARTE DELLA COALIZIONE DI BERSANI E DA QUELLA DI MONTI, SI CONTRAPPONGONO LE SEGUENTI CERTEZZE GARANTITE AL 100% DALLA COALIZIONE DI CENTRODESTRA CON LE COPERTURE ECONOMICHE CHE ELENCO ALLA FINE DEI SEGUENTI PUNTI .TUTTE LE CHIACCHIERE E LE SBRAITATE DI GRILLO BERSANI MONTI E VENDOLA LE PORTA VIA IL VENTO DELLA VERITA’ E DEI NUMERI DOCUMENTABILI !!!

1) RISARCIMENTO IMMEDIATO DI TUTTI (TUTTI) I SOLDI DERUBATI AGLI ITALIANI CON L' IMU , SUBITO NEL 1° CONSIGLIO DEI MINISTRI, SUBITO! IN CONTANTI ALLE POSTE O SUL CONTO CORRENTE. (stima di poche ore fa, solo questa garanzia vale 4% in più già conquistati da Berlusconi, che già da oggi risulta VITTORIOSO su Bersani anche alla Camera!!! le chiacchiere dei ciarlatani politicanti che sostengono impossibile tale risarcimento le porta via il vento!!! e infatti gli italiani non li ascoltano)
2) IMMEDIATA ANCHE L' ABROGAZIONE DELL' IMU NEL 1° CONSIGLIO DEI MINISTRI, SIA SULLA PRIMA CASA CHE SUI TERRENI AGRICOLI, COSI' COME ACCADDE CON L' ICI SUBITO DOPO LE ELEZIONI 2008. L'IMU E' LA TASSA RAPINA DELLE FAMIGLIE.
3) IMPIGNORABIITA’ DELLA PRIMA CASA
4) ABROGAZIONE GRADUALE IRAP , LA TASSA RAPINA DELLE IMPRESE.
5) DIMINUZIONE IVA SETTORE TURISTICO
6) NO PATRIMONIALE
7) REVISIONE REDDITOMETRO
8) RIDIMENSIONAMENTO EQUITALIA
9 ) DIMINUZIONE CARICO IRPEF
10) ALLEGGERIMENTO DEL CUNEO FISCALE DELLE IMPRESE
11) DETASSAZIONE NEI PRIMI 5 ANNI DELLE IMPRESE CHE ASSUMONO PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO
12) DEFISCALIZZAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI IN AZIENDA
13) PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DA PARTE DEI LAVORATORI
14) AUCERTIFICAZIONE PER GARANTIRE L’APERTURA DI NUOVE IMPRESE IN TEMPI FINALMENTE RAPIDI COME IN TUTTO IL RESTO DEI PAESI LIBERALI EUROPEI E AMERICANI

LE COPERTURE ECONOMICHE ARRIVERANNO DA :
1) 16 MILIARDI GRAZIE AL DIMEZZAMENTO DEI PARLAMENTARI E CONSIGLIERI REGIONALI PROVINCIALI E COMUNALI E DEI LORO STIPENDI
2) 40 MILIARDI DALLE ACCISE SUI TABACCHI ALCOLICI E LOTTO
3) 30 MILIARDI DALLE TASSE SULLE TRANSAZIONI IN SVIZZERA, ACCORDO CHE BERLUSCONI HA RECENTEMENTE SANCITO CON LA SVIZZERA SUBITO DOPO IL VARO DEL NUOVO GOVERNO.
4) ALCUNE DECINE DI MILIARDI PROVENIENTI DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE IN DISUSO DELLO STATO
5) MOLTE DECINE DI MILIARDI DALLO SNELLIMENTO, DIGITALIZZAZIONE,EFFICIENZA E RAPIDITA' DELLA MACCHINA DELLO STATO CONTINUANDO IL DURO E DIFFICILE LAVORO NELLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA QUALE OCCORRERANNO TANTI ANNI PRIMA DI VEDERE I RISULTATI COMPLETI.

Tutti i politicanti professoroni e tutti coloro che hanno criticato questi provvedimenti, dimostratisi assolutamente possibili oltre che doverosi come sostengono i piu grandi economisti internazionali, non hanno addotto alcuna dimostrazione comprovante le loro critiche!!!!!!! COME SONO SOLITI FARE QUANDO DEVONO PER FORZA CRITICARE LE PROPOSTE DELL'AVVERSARIO SENZA PERO' MAI COMPROVARE TALI CRITICHE CON FATTI E NUMERI CONCRETI, E QUINDI IL RICORSO SOVENTE A DIFFAMAZIONE E OFFESE E' DIVENTATA ORMAI LA LORO UNICA ARMA .

Silvio Berlusconi ha dichiarato : “ NON APPENA AVREMO VINTO SE NON AVRO’ FATTO TOGLIERE L’IMU AL PRIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI AVRO’ PERSO LA FACCIA COSI TANTO DA DOVER ANDARE VIA DALL’ ITALIA, CI METTO TUTTO IL MIO ONORE E IL MIO RISPETTO VERSO GLI ITALIANI, COSI’ COME QUANDO PROMISI DI ABROGARE L’ICI SUBITO, MANTERRO’ ANCHE QUESTA E TUTTE LE ALTRE PROMESSE NEL NOSTRO PROGRAMMA DI 5 ANNI “

lunedì 4 febbraio 2013

PERMESSO DI COSTRUIRE: NUOVE REGOLE

Permesso di costruire, dal 12 febbraio cambiano le regole Le procedure di formazione del permesso di costruire si rinnovano nel segno della semplificazione dell’attività edilizia a partire dal 12 febbraio, data di entrata in vigore dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2012, n. 134 (legge di conversione del Decreto Crescita). Il provvedimento stabilisce che lo sportello unico per l’edilizia (SUE): - costituisce unico punto di accesso per il privato, in relazione a tutte le vicende amministrative relative agli interventi edilizi e dei conseguenti titoli abilitativi; - fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento; - acquisisce, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità; - rappresenta l’unico ufficio competente a comunicare con il cittadino che ha richiesto il titolo abilitativo. Gli altri uffici comunali e le pubbliche amministrazioni diverse dal comune, interessati al procedimento, non possono trasmettere atti e pareri direttamente al richiedente, ma dovranno inoltrare immediatamente allo sportello unico per l’edilizia denunce, domande, segnalazioni e atti e documenti eventualmente ricevuti. Per il rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l’edilizia acquisisce direttamente o mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso necessari alla formazione del titolo edilizio per la realizzazione dell’intervento edilizio. Tra i principali assensi, rientrano: - parere della ASL, per i casi previsti; - parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio; - autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione (ex Genio Civile), per le costruzioni in zone sismiche; - assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato e stabilimenti militari; - autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale; - autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo; - atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice; - parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, per l’attività edilizia nella laguna veneta, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina, nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo; - parere dell’autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici; - assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali; - nulla osta dell’autorità competente in materia di aree naturali protette. Inoltre, il provvedimento in questione inasprisce le responsabilità per eventuali ritardi nelle procedure di formazione del titolo edilizio. In particolare stabilisce che sul sito internet istituzionale dell’amministrazione comunale, per ciascun procedimento venga pubblicata l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Il medesimo soggetto, in caso di ritardo, deve comunicare il nominativo del responsabile che ha causato il ritardo, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e i dettami stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In caso di mancata ottemperanza a tale disposizione, il soggetto incaricato assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

sabato 26 gennaio 2013

AMIANTO: OBBLIGO COMUNICAZIONE ASL

A partire dal 4 febbraio 2013, come da Legge Regionale n.14 del 31 luglio 2012, la mancata comunicazione all'ASL della presenza di amianto in strutture e luoghi comporterà sanzioni amministrative che varieranno da un minimo di 100,00 Euro ad un massimo di 1.500,00 Euro. Dopo la comunicazione agli organi competenti si dovrà procedere alla rimozione o alla valutazione dello stato di conservazione e, di conseguenza, presentare un piano di controllo e manutenzione che metta in sicurezza il sito contaminato.

martedì 22 gennaio 2013

FUSIONE AGENZIE: TERRITORIO E ENTRATE

SONO FINITI I GIOCHI: Dal 1° dicembre 2012 è prevista l'incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate (art. 23-quater del Decreto-legge n. 95/2012). Di conseguenza, i rispettivi siti internet istituzionali saranno integrati gradualmente in un unico sito.

mercoledì 28 novembre 2012

IMMOBILIARE: RITARDATA CONSEGNA IMMOBILE IN AFFITTO


Spetta al locatore dimostrare il danno provocatogli dalla ritardata riconsegna dell'immobile da parte del conduttore(26/11/2012)di Alessandro Gallucci Al termine della locazione il conduttore è tenuto a restituire al proprietario il bene immobile oggetto del contratto. Esso deve restituirlo in buono stato, salvo il normale deterioramento e consumo dovuto alluso, e non può trattenerlo ingiustificatamente. Se lo trattenesse senza giusta ragione, ai sensi dell’art. 1591 c.c., il conduttore andrebbe incontro ad una richiesta di risarcimento del danno. La norma appena citata, rubricata per l’appunto Danni per ritardata restituzione, recita: Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. In questo contesto, è bene evidenziarlo, spetta al proprietario del bene locato dimostrare il danno occorsogli a causa della ritardata restituzione. In tal senso è molto utile leggere una sentenza resa dalla Cassazione lo scorso mese di ottobre; tale pronuncia ha il pregio di evidenziare che cosa ed in che modo dev’essere provato dal locatore per ottenere il ristoro del danno che afferma di aver subito. Si legge nella sentenza che “ la responsabilità del conduttore a norma dell'art. 1591 c.c. per ritardata restituzione dell'immobile locato ha natura contrattuale con la conseguenza che il locatore, in applicazione del principio dettato dall'art. 1218 c.c. deve provare il danno derivatogli dalla ritardata restituzione con l'ulteriore effetto che per il c.d. maggior danno è il locatore a dovere fornire la prova della lesione del suo patrimonio, consistente nel non avere potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato o nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo più vantaggioso o nella perdita di altre analoghe situazioni vantaggiose”. La Cassazione prosegue evidenziando come tale prova debba essere rigorosa. “ Questa prova – si legge in sentenza - deve avere il carattere della rigorosità sia in ordine alla sua sussistenza che al suo concreto ammontare sul presupposto che l'obbligo risarcitorio non sorge anteriormente in base al valore locativo presumibilmente riconoscibile dall'astratta configurabilità dell'ipotesi di locazione o vendita del bene, ma va accertato in relazione alle concrete condizioni e caratteristiche dell'immobile stesso, alla sua ubicazione, alla sua possibilità di utilizzo, onde fare emergere il verificarsi di una lesione patrimoniale effettiva e reale nel patrimonio del locatore, dimostrabile attraverso la prova di ben precise proposte di locazione o di acquisto ovvero di altre concrete offerte di utilizzazione”. Tuttavia – chiosano da piazza Cavour – “se non è sufficiente che il locatore si limiti a dedurre che il bene locato era suscettibile di impiego tale da garantirgli un risultato economico migliore rispetto al canone originariamente e non corrisposto, per cui ha ottenuto la risoluzione del contratto stipulato con il conduttore (v. per quanto valga Cass. n. 10485/01 e puntuale Cass. n. 13294/02), la richiesta del maggior danno da parte del locatore medesimo per la mancata disponibilità del bene può essere provata secondo le regole ordinarie e, quindi, anche con presunzioni, avendo presente che la carenza di specifiche proposte di locazione relative a quell'immobile è obiettivamente giustificabile i proprio alla luce della persistente occupazione del bene da parte del conduttore, successivamente alla scadenza del rapporto (Cass. n. 1372/12)” (Cass. 26 ottobre 2012, n. 18499).