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martedì 18 settembre 2012
PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTO
URBANISTICA: DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA
URBANISTICA: INTERVENTI SU OPERA ABUSIVA
REGIONE LAZIO: forse c'è aria di cambiamento
Luca Malcotti
30 minuti fa ·
CREDO CHE LA PRESIDENTE POLVERINI ABBIA FATTO BENE A CHIEDERE SCUSA A NOME DI TUTTI NOI PER QUANTO ACCADUTO IN CONSIGLIO REGIONALE. PER QUANTO MI RIGUARDA CI TENGO A DIRE CHE IO (COME DEL RESTO TUTTA LA GIUNTA) FIN DAL NOSTRO INSEDIAMENTO HO AZZERATO LE SPESE DI RAPPRESENTANZA E LE CONSELUNZE DEI NOSTRI ASSESSORATI.
martedì 4 settembre 2012
CATASTO: Case rurali
Il chirurgo in sala operatoria corresponsabile per l'errore compiuto dall'anestesista
di Patrizia Maciocchi
Cronologia articolo4 settembre 2012
Concorso in omicidio colposo per il primario che, presente in sala operatoria come chirurgo, non interviene sull'errore dell'anestesista. La Corte di Cassazione, con la sentenza 33615, torna sulla spinosa questione della responsabilità medica negli interventi d'equipe. Nel caso specifico il primario è stato accusato di non aver verificato la corretta preparazione di una paziente prima dell'intervento, a cui non era stato inserito il sondino naso gastrico: un accorgimento considerato indispensabile nell'ipotesi di un'occlusione intestinale.
Inutilmente il primario aveva sostenuto che si trattava di un'azione che rientrava nella competenza esclusiva dell'anestesista, al quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, il chirurgo avrebbe potuto sostituirsi soltanto nel caso l'omissione dello specialista fosse così «abnorme ed evidente da rientrare nel bagaglio di qualsivoglia sanitario medio». Non si lascia convincere la Suprema corte che afferma invece l'obbligo del controllo preventivo da parte del primario chirurgo al quale resta, nel dubbio, la facoltà di rinviare l'intervento se il malato non corre un pericolo immediato di vita.
DOCUMENTI
Corte di Cassazione - sentenza n 33615 del 3 settembre 2012
La Cassazione non addossa però al primario la responsabilità delle scelte, anche queste sbagliate, relative al trattamento post operatorio, dal l'«improvvida estubazione al ritardato ricovero nel reparto rianimazione», affermando la sola competenza dell'anestesista.
Diverso il trattamento che la Suprema corte ha riservato, con la sentenza 17222 del 9 maggio scorso, al capo di una equipe chirurgica condannato per concorso in omicidio colposo per non aver seguito con la dovuta accortezza i momenti successivi all'intervento. In quell'occasione la Cassazione aveva sostenuto che la posizione di garanzia, rivestita dal capo del "pool" chirurgico non si esaurisce all'interno della sala operatoria ma si estende anche ai momenti successivi e precedenti l'operazione.
Sull'attività medica in equipe non c'è ancora un'identità di vedute anche se esiste una giusrisprudenza prevalente. Il nodo da sciogliere è se e in che misura il singolo membro di un'equipe, oltre a eseguire in maniera corretta le azioni che la sua scienza e la sua coscienza comportano, debba verificare e sorvegliare l'operato dei colleghi che possiedono specializzazioni diverse dalle sue e debba essere considerato corresponsabile anche per gli errori e le omissioni altrui.
I giudici di legittimità sono per lo più orientati sul principio del legittimo affidamento, grazie al quale i singoli specialisti possono concentrarsi sul proprio lavoro, confidando nell'altrui preparazione. Alla regola fa eccezione il capo equipe che, per la sua posizione sovraordinata mantiene un dovere di sorveglianza nei confronti dei collaboratori. Con la sentenza 46961 del 2011 la Suprema corte è tornata tuttavia a riaffermare il principio generale della corresponsabilità di tutti i membri dell'equipe, pur mitigato dal legittimo affidamento.
venerdì 20 aprile 2012
IMU: CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO
Roma, 12 aprile 2012
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”,dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili.
L’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina l’anticipazione sperimentale
dell'imposta municipale propria (IMU).
In particolare, l’articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 prevede che “il
versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, …”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di
IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:
1· “3912” - denominato: “IMU - imposta mun. propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
·“3913” - denominato “IMU - imposta mun. propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
·“3914” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per i terreni – COMUNE”;
·“3915” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per i terreni – STATO”;
·“3916” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per le aree fabbricabili -COMUNE”;
·“3917” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per le aree fabbricabili -STATO”;
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
____________
2·“3918” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per gli altri fabbricati –COMUNE”;
·“3919” - denominato “IMU - imposta mun. propria per gli altri fabbricati -STATO”;
·“3923” - denominato “IMU - imposta mun. propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
·“3924” - denominato “IMU - imposta mun. propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” e la modalità di compilazione del modello F24, sono così ricodificati:
· da “3901” a “3940” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale”;
· da “3902” a “3941” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
· da “3903” a “3942” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili”;
· da “3904” a “3943” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati”.
Si precisa che i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono più utilizzabili.
I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli
interessi e sanzioni relativi all’imposta comunale sugli immobili restano invariati.
L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 18 aprile 2012.
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”,dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili.
L’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina l’anticipazione sperimentale
dell'imposta municipale propria (IMU).
In particolare, l’articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 prevede che “il
versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, …”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di
IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:
1· “3912” - denominato: “IMU - imposta mun. propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
·“3913” - denominato “IMU - imposta mun. propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
·“3914” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per i terreni – COMUNE”;
·“3915” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per i terreni – STATO”;
·“3916” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per le aree fabbricabili -COMUNE”;
·“3917” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per le aree fabbricabili -STATO”;
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
____________
2·“3918” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per gli altri fabbricati –COMUNE”;
·“3919” - denominato “IMU - imposta mun. propria per gli altri fabbricati -STATO”;
·“3923” - denominato “IMU - imposta mun. propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
·“3924” - denominato “IMU - imposta mun. propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” e la modalità di compilazione del modello F24, sono così ricodificati:
· da “3901” a “3940” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale”;
· da “3902” a “3941” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
· da “3903” a “3942” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili”;
· da “3904” a “3943” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati”.
Si precisa che i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono più utilizzabili.
I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli
interessi e sanzioni relativi all’imposta comunale sugli immobili restano invariati.
L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 18 aprile 2012.
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