Nei giorni scorsi è entrato in vigore il decreto salva Italia o meglio tasse per l’Italia. Ecco nel dettaglio i 29 rincari del governo che doveva tagliare le spese e invece sa solo tartassare gli onesti. Complessivamente con le varie modalità di aumento di tariffa per categoria si arrivano a conteggiare ben 50 rincari.
Ecco i principali
1) CASA – Da quest’anno scatta l’Imu, l’imposta municipale sugli immobili.
2) RENDITE – Ampliamento della base imponibile attraverso l’aumento fino al 60% dei moltiplicatori previsti per i fabbricati iscritti al Catasto.
3) IRPEF – Concessa alle Regioni la possibilità di aumentare l’addizionale dallo 0,9% all’1,23%.
4) IMMOBILI ALL’ESTERO – Introdotta un’imposta ordinaria sul valore delle abitazioni detenute all’estero dalle persone fisiche.
5) BOLLO SUI CONTI
6) Tassa sugli ESTRATTI CONTO e prelievi di denaro contante
7) IMPOSTA SULL’ESTERO – Introdotta un’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche.
8) IMPOSTA SULLO SCUDO
9) UNA TANTUM SULLO SCUDO
10) TASSA SULL’AUTO – Addizionale erariale alla tassa automobilistica regionale, da versare allo Stato, sulle auto di potenza superiore ai 185 Kw.
11) TASSA SULLA BARCA
12) TASSA SUGLI AEREI
13) ACCISA SULLA BENZINA: AL SUD TOCCATO IL RECORD DI 1,80€ Litro!!!
14) ACCISA GASOLIO
15) ACCISA GPL
16) PIÙ IVA/1 – Dal 1° ottobre è disposto un incremento di due percentuali dell’aliquota Iva ridotta, che salirà dal 10 al 12%.
17) PIÙ IVA/2 – Sempre dal 1° ottobre rincarerà (dopo l’aumento dello scorso settembre) l’aliquota ordinaria dell’Iva: passerà dal 21 al 23%.
18) TASSA SUI RIFIUTI – Alla tariffa per il servizio rifiuti si applica una maggiorazione pari a 0,3 euro per metro quadrato di superficie
19) MENO PENSIONE – Saranno indicizzate all’inflazione solo le pensioni fino a 1.400 euro
20) CONTRIBUTI AUTONOMI – Salgono le aliquote contributive per coltivatori diretti, artigiani, commercianti e autonomi
21) AUTONOMI SEPARATI – Aumentano di uno 0,3% l’anno (fino a raggiungere un’aliquota del 22%) i contributi per gli autonomi iscritti alla gestione separata Inps.
22) TASSA SUL TFR
23) PENSIONI D’ORO
24) CARO TABACCO: aumenteranno le accise sul tabacco trinciato
25) CANONE RAI
26) PEDAGGI
27) BOLLETTE GAS
28) BOLLETTE LUCE
29) TASSA SULLA FORTUNA: Le vincite sopra i 500 euro di molti giochi saranno tassate con un prelievo del 6% sulla parte che eccede l’importo.
iscrizioni
sono aperte le iscrizioni al circolo, se condividi il nostro pensiero, vieni, abbiamo bisogno di TE.
giovedì 12 gennaio 2012
martedì 3 gennaio 2012
MEDICINALI: RINCARI FOLLI SULLA PENICILLINA
La penicillina aumenta da 2 a 24 euro a flacone
Il medicinale passa da mutuabile a fascia C, totalmente a carico del cittadino. Un altro piccolo grande scandalo italiano ci viene segnalato dalla dottoressa Cristina Reggini che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", riporta integralmente per evidenziare come in Italia si corra il rischio concreto che il diritto alla salute possa diventare un lusso per pochi.
Negli ultimi mesi un flacone di penicillina è aumentato del 1.200%, da 2 a 24 Euro, passando da mutuabile a fascia C, totalmente a carico del cittadino. La benzilpenicillina benzatinica, prodotta dalla Biopharma, da maggio 2011 è venduta in un nuovo formato, i due flaconi da miscelare sono stati sostituiti da una siringa già pronta per l'uso. Il nuovo packaging ha fatto lievitare il costo del farmaco al punto da renderlo proibitivo per il Sistema Sanitario Nazionale, che da mutuabile l'ha inserito in fascia C (a carico dell'assistito). La vicenda, nonostante leda il diritto alla salute di tanti cittadini, è passata quasi inosservata. Un mese fa se ne è occupata la trasmissione "Mi manda Rai Tre", il 26 settembre scorso il Corriere della Sera, con la denuncia da parte di un cittadino, infine, il 10 agosto Repubblica dava voce ai dermatologi che lanciavano l'allarme sifilide.
Una ricerca sul web ha confermato la difficoltà di reperire il preparato sul territorio nazionale. Nel sito "Lettere al direttore" si leggono le testimonianze di cittadini rimasti, da un giorno all'altro senza alcuna comunicazione, privi del farmaco, sostituito poi da una versione "lusso". In tutta Europa la benzilpenicillina continua ad essere venduta a pochi euro, così qualcuno si è rivolto a farmacie estere, in particolare a quelle Svizzere, della Repubblica di San Marino o del Vaticano. Gli appelli e le denunce affidati alla rete sono in gran parte di genitori che curano, con iniezioni di penicillina, la febbre reumatica o altre patologie dei loro bambini. Questo sarebbe già sufficiente per indignarsi, ma l'allarme lanciato dai dermatologi aggrava la situazione. La benzilpenicillina benzatinica è, tuttora, il principio attivo più efficace per il trattamento ambulatoriale della sifilide. Per la guarigione dalla malattia il protocollo prevede sei iniezioni, la cura, totalmente a carico del paziente, raggiunge i 144 euro. In questa vicenda di ordinaria follia una cosa è certa, il diritto alla salute dei cittadini, sancito nell'art. 32 della Costituzione, viene calpestato dagli interessi economici delle case farmaceutiche, nell'indifferenza delle istituzioni, che quel diritto dovrebbero tutelare. Giovanni D'Agata
(02/01/2012 - 10:27)
Il medicinale passa da mutuabile a fascia C, totalmente a carico del cittadino. Un altro piccolo grande scandalo italiano ci viene segnalato dalla dottoressa Cristina Reggini che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", riporta integralmente per evidenziare come in Italia si corra il rischio concreto che il diritto alla salute possa diventare un lusso per pochi.
Negli ultimi mesi un flacone di penicillina è aumentato del 1.200%, da 2 a 24 Euro, passando da mutuabile a fascia C, totalmente a carico del cittadino. La benzilpenicillina benzatinica, prodotta dalla Biopharma, da maggio 2011 è venduta in un nuovo formato, i due flaconi da miscelare sono stati sostituiti da una siringa già pronta per l'uso. Il nuovo packaging ha fatto lievitare il costo del farmaco al punto da renderlo proibitivo per il Sistema Sanitario Nazionale, che da mutuabile l'ha inserito in fascia C (a carico dell'assistito). La vicenda, nonostante leda il diritto alla salute di tanti cittadini, è passata quasi inosservata. Un mese fa se ne è occupata la trasmissione "Mi manda Rai Tre", il 26 settembre scorso il Corriere della Sera, con la denuncia da parte di un cittadino, infine, il 10 agosto Repubblica dava voce ai dermatologi che lanciavano l'allarme sifilide.
Una ricerca sul web ha confermato la difficoltà di reperire il preparato sul territorio nazionale. Nel sito "Lettere al direttore" si leggono le testimonianze di cittadini rimasti, da un giorno all'altro senza alcuna comunicazione, privi del farmaco, sostituito poi da una versione "lusso". In tutta Europa la benzilpenicillina continua ad essere venduta a pochi euro, così qualcuno si è rivolto a farmacie estere, in particolare a quelle Svizzere, della Repubblica di San Marino o del Vaticano. Gli appelli e le denunce affidati alla rete sono in gran parte di genitori che curano, con iniezioni di penicillina, la febbre reumatica o altre patologie dei loro bambini. Questo sarebbe già sufficiente per indignarsi, ma l'allarme lanciato dai dermatologi aggrava la situazione. La benzilpenicillina benzatinica è, tuttora, il principio attivo più efficace per il trattamento ambulatoriale della sifilide. Per la guarigione dalla malattia il protocollo prevede sei iniezioni, la cura, totalmente a carico del paziente, raggiunge i 144 euro. In questa vicenda di ordinaria follia una cosa è certa, il diritto alla salute dei cittadini, sancito nell'art. 32 della Costituzione, viene calpestato dagli interessi economici delle case farmaceutiche, nell'indifferenza delle istituzioni, che quel diritto dovrebbero tutelare. Giovanni D'Agata
(02/01/2012 - 10:27)
venerdì 23 dicembre 2011
BUON NATALE A TUTTI
AUGURO A TUTTI DI PASSARLO INSIEME AI PROPRI FAMIGLIARI IN MODO DA RAFFORZARE IL CALORE CHE VI LEGA.
giovedì 15 dicembre 2011
AMBIENTE: DISCARICA CORCOLLE
AMBIENTE: VENDETTI (PDL), DISCARICA CORCOLLE BOMBA AD OROLOGERIA PER SALUTE PUBBLICA Scritto da com/mca
- Roma, 15 dic - “E’ sconcertante l’idea di far sorgere una discarica tra San Vittorino e il castello di Corcolle, in un sito di 170 ettari tutelato con vincolo archeologico e paesaggistico per legge fin dal 1985 e sottoposto a tutela anche dall’Unesco”. È quanto dichiarano in una nota congiunta Nando Vendetti, presidente della commissione sicurezza del Municipio VIII e l’avvocato Francesca Romana Fragale, presidente dell’associazione ambientalista Futuro Sostenibile. “Ad aggravare il rischio per la salute pubblica – prosegue la nota – è il fatto che il sito è percorso da tre corsi d’acqua, tra cui un affluente dell’Aniene, quindi una discarica causerebbe la certa infiltrazione di percolato nelle falde acquifere”. “Per queste ragioni abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica in data 30 novembre al fine di far accertare le palesi violazioni in atto e per tutelare i cittadini di Villa Adriana, Gallicano e di Roma. Pertanto – concludono il consigliere Vendetti e l’avvocato Fragale – la Procura ha tempestivamente aperto un fascicolo e siamo certi e fiduciosi che le indagini permetteranno di evitare uno scempio ambientale di enorme portata”.
- Roma, 15 dic - “E’ sconcertante l’idea di far sorgere una discarica tra San Vittorino e il castello di Corcolle, in un sito di 170 ettari tutelato con vincolo archeologico e paesaggistico per legge fin dal 1985 e sottoposto a tutela anche dall’Unesco”. È quanto dichiarano in una nota congiunta Nando Vendetti, presidente della commissione sicurezza del Municipio VIII e l’avvocato Francesca Romana Fragale, presidente dell’associazione ambientalista Futuro Sostenibile. “Ad aggravare il rischio per la salute pubblica – prosegue la nota – è il fatto che il sito è percorso da tre corsi d’acqua, tra cui un affluente dell’Aniene, quindi una discarica causerebbe la certa infiltrazione di percolato nelle falde acquifere”. “Per queste ragioni abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica in data 30 novembre al fine di far accertare le palesi violazioni in atto e per tutelare i cittadini di Villa Adriana, Gallicano e di Roma. Pertanto – concludono il consigliere Vendetti e l’avvocato Fragale – la Procura ha tempestivamente aperto un fascicolo e siamo certi e fiduciosi che le indagini permetteranno di evitare uno scempio ambientale di enorme portata”.
EDILIZIA: IMPRENDITORE E INFORTUNI DELL'OPERAIO
Cassazione: l'imprenditore edile non è sempre responsabile dell'infortunio dell'operaio
In materia di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 44650 del 1° dicembre 2011, ha ribadito la non automaticità della responsabilità dell'imprenditore. Nel caso di specie l'imprenditore edile aveva predisposto un piano di sicurezza contenente specifiche indicazioni sul montaggio del ponteggio, inoltre il dipendente infortunatosi aveva una formazione specialistica ed erano stati nominati un capo cantiere e un coordinatore della esecuzione dei lavori. La Suprema Corte ha così confermato l'assoluzione nei confronti dell'imprenditore accusato di lesioni colpose per la caduta di un operario da un'impalcatura alta poco meno di due metri precisando che gli apprezzamenti effettuati dal Tribunale, in relazione alla concreta declinazione degli obblighi di controllo e vigilanza sull'operato dei dipendenti gravanti sul datore di lavoro, in relazione allo specifico organigramma aziendale, non sono censurabili in sede di legittimità. Si tratta - specificano i giudici di legittimità - di valutazioni prive di fratture logiche e rispondenti ad una complessiva valutazione del compendio probatorio, effettuata dal giudice di merito, alla quale non è dato contrapporre, in sede di gravame di legittimità, una ricostruzione alternativa della vicenda, afferente alla specificazione degli obblighi impeditivi riguardanti i destinatari delle norme antinfortunistiche. Corretta dunque la decisione dei giudici di merito; nulla poteva essere rimproverato al datore di lavoro che aveva provveduto a predisporre tutte le misure a tutela del dipendente.
Tratto da: Cassazione: l'imprenditore edile non è sempre responsabile dell'infortunio dell'operaio
(Fonte: StudioCataldi.it)
In materia di infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 44650 del 1° dicembre 2011, ha ribadito la non automaticità della responsabilità dell'imprenditore. Nel caso di specie l'imprenditore edile aveva predisposto un piano di sicurezza contenente specifiche indicazioni sul montaggio del ponteggio, inoltre il dipendente infortunatosi aveva una formazione specialistica ed erano stati nominati un capo cantiere e un coordinatore della esecuzione dei lavori. La Suprema Corte ha così confermato l'assoluzione nei confronti dell'imprenditore accusato di lesioni colpose per la caduta di un operario da un'impalcatura alta poco meno di due metri precisando che gli apprezzamenti effettuati dal Tribunale, in relazione alla concreta declinazione degli obblighi di controllo e vigilanza sull'operato dei dipendenti gravanti sul datore di lavoro, in relazione allo specifico organigramma aziendale, non sono censurabili in sede di legittimità. Si tratta - specificano i giudici di legittimità - di valutazioni prive di fratture logiche e rispondenti ad una complessiva valutazione del compendio probatorio, effettuata dal giudice di merito, alla quale non è dato contrapporre, in sede di gravame di legittimità, una ricostruzione alternativa della vicenda, afferente alla specificazione degli obblighi impeditivi riguardanti i destinatari delle norme antinfortunistiche. Corretta dunque la decisione dei giudici di merito; nulla poteva essere rimproverato al datore di lavoro che aveva provveduto a predisporre tutte le misure a tutela del dipendente.
Tratto da: Cassazione: l'imprenditore edile non è sempre responsabile dell'infortunio dell'operaio
(Fonte: StudioCataldi.it)
AFFITTI: AGIBILITA' E CONTRATTI DI AFFITTO
Cassazione: professionista non può risolvere locazione dello studio senza agibilità se nel contratto non è indicato l'uso.
Il professionista non può risolvere il contratto di locazione dello studio affittato senza l'agibilità se nell'accordo non si fa espressa menzione al tipo di uso. È questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 25248, depositata il 29 novembre 2011. In precedenza la Corte di appello di Brescia aveva rigettato la domanda di un dentista, conduttore di un appartamento, intesa ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile adibito a studio dentistico per inadempimento della locatrice. I giudici di merito accoglievano invece la domanda di risoluzione per inadempimento del conduttore. Nella fattispecie il contratto di locazione non riportava alcuna clausola esplicita relativa all'utilizzo dell'immobile ad uso medico/dentistico o genericamente professionale, né altro elemento dal quale potesse desumersi che la comune volontà fosse appunto quella di concedere i locali per quell'uso (si parla infatti nel contratto solo di un immobile da adibirsi ad uso ufficio). Non essendo onere del locatore ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'uso del bene locato, nel caso in cui il conduttore non ottenga tale autorizzazione non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento del locatore, anche se il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato. Nel caso in esame inoltre la destinazione particolare dell'immobile locato - tale da richiedere che l'immobile sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative diventa rilevante quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o infine quale contenuto di obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stata stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneità dell'immobile da parte del conduttore (Cass. 5836 del 2007). Per questi motivi, la mancanza del certificato di abitalibilità/agibilità dei locali affittati non poteva porsi a carico della locatrice. In seguito al ricorso per cassazione proposto dal conduttore, gli Ermellini, rigettando il ricorso, hanno spiegato che in via generale nel contratto di locazione di un immobile per uso diverso da quello di abitazione, la mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità del bene sotto il profilo edilizio e- in particolare la sua abitabilità e la sua idoneità all'esercizio di una attività commerciale - costituisce inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 c.c. a meno che il conduttore non sia a conoscenza della situazione e l'abbia consapevolmente accettata. Tuttavia, nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della specifica attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Consulta testo sentenza n. 25248/2011
Il professionista non può risolvere il contratto di locazione dello studio affittato senza l'agibilità se nell'accordo non si fa espressa menzione al tipo di uso. È questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 25248, depositata il 29 novembre 2011. In precedenza la Corte di appello di Brescia aveva rigettato la domanda di un dentista, conduttore di un appartamento, intesa ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione dell'immobile adibito a studio dentistico per inadempimento della locatrice. I giudici di merito accoglievano invece la domanda di risoluzione per inadempimento del conduttore. Nella fattispecie il contratto di locazione non riportava alcuna clausola esplicita relativa all'utilizzo dell'immobile ad uso medico/dentistico o genericamente professionale, né altro elemento dal quale potesse desumersi che la comune volontà fosse appunto quella di concedere i locali per quell'uso (si parla infatti nel contratto solo di un immobile da adibirsi ad uso ufficio). Non essendo onere del locatore ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'uso del bene locato, nel caso in cui il conduttore non ottenga tale autorizzazione non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento del locatore, anche se il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato. Nel caso in esame inoltre la destinazione particolare dell'immobile locato - tale da richiedere che l'immobile sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative diventa rilevante quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o infine quale contenuto di obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stata stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneità dell'immobile da parte del conduttore (Cass. 5836 del 2007). Per questi motivi, la mancanza del certificato di abitalibilità/agibilità dei locali affittati non poteva porsi a carico della locatrice. In seguito al ricorso per cassazione proposto dal conduttore, gli Ermellini, rigettando il ricorso, hanno spiegato che in via generale nel contratto di locazione di un immobile per uso diverso da quello di abitazione, la mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità del bene sotto il profilo edilizio e- in particolare la sua abitabilità e la sua idoneità all'esercizio di una attività commerciale - costituisce inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 c.c. a meno che il conduttore non sia a conoscenza della situazione e l'abbia consapevolmente accettata. Tuttavia, nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della specifica attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Consulta testo sentenza n. 25248/2011
martedì 13 dicembre 2011
IMMOBILIARE: VENDITA IMMOBILI PRIVI DI CONCESSIONE
Compravendita di immobili privi di concessione edilizia o di concessione in sanatoria
La sanzione della nullità prevista dagli art. 17 e 40 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, per gli atti di compravendita di immobili privi di concessione edilizia o di concessione in sanatoria, preclude l'accoglimento di una domanda di emissione di una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso ex art. 2932 c.c. nel caso in cui risulti che l'immobile per il quale era stato stipulato il preliminare di vendita sia affetto da irregolarità amministrative (rectius: da varianti essenziali) che lo rendono non commerciabile (alla stregua del principio la Cassazione ha confermato la sentenza dei giudici di merito secondo cui l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. avanzata nei confronti società promittente venditrice era precluso dal fatto che gli immobili oggetto dei preliminari di compravendita erano caratterizzati da difformità e variazioni rispetto al progetto assentito dalla concessione edilizia; per detti immobili il comune aveva prima ordinato la sospensione dei lavori e poi rigettato la richiesta di variante).
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il 3.8.1995 T.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina la S.r.l. Omissis già denominata S.r.l. omssis chiedendo pronunciarsi sentenza costitutiva del diritto di proprietà dell'istante sugli immobili di cui ai preliminari di vendita intervenuti tra le parti in data 16.4.1992, 16.5.1992 e 29.4.1993, la riduzione del prezzo pattuito per effetto delle difformità e dei vizi della cosa venduta e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti al mancato trasferimento della proprietà dell'immobile ed al suo mancato godimento; a sostegno della domanda l'attore deduceva di aver versato quasi integralmente il prezzo di acquisto degli immobili oggetto dei menzionati preliminari in qualità di promissario acquirente di beni da realizzarsi da parte della promittente venditrice in base a concessione edilizia.
La Società convenuta rimaneva contumace.
Dopo l'interruzione del processo a causa del fallimento della omissis, il T. procedeva alla sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare che, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'incompetenza dell'adito Tribunale L. Fall., ex art. 24.
Con sentenza del 19.11.1997 l'adito Tribunale dichiarava l'improcedibilità della domanda.
Avverso tale sentenza il T. proponeva gravame; il Fallimento della Omissis restava contumace.
Nel corso del giudizio interveniva C.N. a sostegno di un suo preteso diritto di proprietà in ordine ad uno dei locali promessi in vendita al T..
Con sentenza dell'11.6.2002 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'intervento del C., ha dichiarato procedibile la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dal T. nei confronti del suddetto fallimento e l'ha rigettata nel merito, ed ha confermato la decisione di primo grado per quanto riguarda l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno.
Il Giudice di Appello, dopo aver ritenuto l'ammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c., nei confronti del fallimento della società promittente venditrice, ha rilevato che il suo accoglimento era precluso dal fatto che gli immobili oggetto dei preliminari sopra richiamati erano caratterizzati da difformità e variazioni rispetto al progetto assentito dalla concessione edilizia.
Per la cassazione di tale sentenza il T. ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo; il fallimento della società Omissis ed il C. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1351 - 2932 c.c., L. n. 47 del 1985, artt. 17 - 40, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non accoglibile la domanda ex art. 2932 c.c., dell'esponente a causa delle irregolarità amministrative inerenti la realizzazione degli immobili che li rendevano non commerciabili.
Il T. rileva che in tal modo non è stato considerato che la L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 17 e 40, si applicano soltanto ai Contratti ad effetti reali e non quindi ai Contratti preliminari.
Il ricorrente sostiene inoltre che la pretesa incommerciabilità degli immobili oggetto dei preliminari per cui è causa era esclusa dalla preesistenza del titolo concessorio e dal rilievo che le difformità e le variazioni riscontrate davano solo luogo a vizi di costruzione tali da legittimare la riduzione del prezzo di vendita.
La censura è infondata.
Il Giudice di Appello ha ritenuto precluso l'accoglimento della domanda attrice dal fatto che gli immobili oggetto dei suddetti preliminari erano contrassegnati da difformità e variazioni rispetto al progetto assentito dalla concessione edilizia, cosicché alla società Omissisvera stato notificato un provvedimento di sospensione dei lavori in data 6.12.1994 e, per la richiesta di variante non accolta, era stato comunicato provvedimento comunale l'8.2.1995; è quindi evidente che ricorrevano i presupposti per la sanzione della nullità prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 17 e 40, riguardo ad immobili privi di concessione edilizia o di concessione in sanatoria.
L'assunto del ricorrente secondo cui tale normativa non riguarda i Contratti preliminari ma solo i contratti con effetti traslativi è corretto ma irrilevante nella fattispecie, laddove la formulazione di una domanda ex art. 2932 c.c., tende, tramite la pronuncia di sentenza costitutiva, a produrre gli stessi effetti del contratto non concluso con conseguente applicazione della normativa ora richiamata; il fatto quindi che la sanzione della suddetta nullità non si estende ai Contratti preliminari è dovuto, oltre che al tenore letterale dell'art. 40 sopra citato, anche alla circostanza che successivamente al contratto preliminare può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi, con la conseguenza che, in questa ipotesi, rimane esclusa la sanzione per il successivo Contratto di vendita, ovvero si può da luogo alla pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. (Cass. 11.7.2005 n. 14489); mentre nella fattispecie, invece, non risulta sussistere una simile evenienza, non avendo lo stesso ricorrente neppure prospettato che le evidenziate difformità e variazioni relative agli immobili oggetto dei preliminari per cui è causa fossero state superate dalla sopravvenuta emissione di una concessione in sanatoria.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna pronuncia sulle spese di giudizio non avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
La sanzione della nullità prevista dagli art. 17 e 40 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, per gli atti di compravendita di immobili privi di concessione edilizia o di concessione in sanatoria, preclude l'accoglimento di una domanda di emissione di una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso ex art. 2932 c.c. nel caso in cui risulti che l'immobile per il quale era stato stipulato il preliminare di vendita sia affetto da irregolarità amministrative (rectius: da varianti essenziali) che lo rendono non commerciabile (alla stregua del principio la Cassazione ha confermato la sentenza dei giudici di merito secondo cui l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. avanzata nei confronti società promittente venditrice era precluso dal fatto che gli immobili oggetto dei preliminari di compravendita erano caratterizzati da difformità e variazioni rispetto al progetto assentito dalla concessione edilizia; per detti immobili il comune aveva prima ordinato la sospensione dei lavori e poi rigettato la richiesta di variante).
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il 3.8.1995 T.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina la S.r.l. Omissis già denominata S.r.l. omssis chiedendo pronunciarsi sentenza costitutiva del diritto di proprietà dell'istante sugli immobili di cui ai preliminari di vendita intervenuti tra le parti in data 16.4.1992, 16.5.1992 e 29.4.1993, la riduzione del prezzo pattuito per effetto delle difformità e dei vizi della cosa venduta e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti al mancato trasferimento della proprietà dell'immobile ed al suo mancato godimento; a sostegno della domanda l'attore deduceva di aver versato quasi integralmente il prezzo di acquisto degli immobili oggetto dei menzionati preliminari in qualità di promissario acquirente di beni da realizzarsi da parte della promittente venditrice in base a concessione edilizia.
La Società convenuta rimaneva contumace.
Dopo l'interruzione del processo a causa del fallimento della omissis, il T. procedeva alla sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare che, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'incompetenza dell'adito Tribunale L. Fall., ex art. 24.
Con sentenza del 19.11.1997 l'adito Tribunale dichiarava l'improcedibilità della domanda.
Avverso tale sentenza il T. proponeva gravame; il Fallimento della Omissis restava contumace.
Nel corso del giudizio interveniva C.N. a sostegno di un suo preteso diritto di proprietà in ordine ad uno dei locali promessi in vendita al T..
Con sentenza dell'11.6.2002 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'intervento del C., ha dichiarato procedibile la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dal T. nei confronti del suddetto fallimento e l'ha rigettata nel merito, ed ha confermato la decisione di primo grado per quanto riguarda l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno.
Il Giudice di Appello, dopo aver ritenuto l'ammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c., nei confronti del fallimento della società promittente venditrice, ha rilevato che il suo accoglimento era precluso dal fatto che gli immobili oggetto dei preliminari sopra richiamati erano caratterizzati da difformità e variazioni rispetto al progetto assentito dalla concessione edilizia.
Per la cassazione di tale sentenza il T. ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo; il fallimento della società Omissis ed il C. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1351 - 2932 c.c., L. n. 47 del 1985, artt. 17 - 40, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non accoglibile la domanda ex art. 2932 c.c., dell'esponente a causa delle irregolarità amministrative inerenti la realizzazione degli immobili che li rendevano non commerciabili.
Il T. rileva che in tal modo non è stato considerato che la L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 17 e 40, si applicano soltanto ai Contratti ad effetti reali e non quindi ai Contratti preliminari.
Il ricorrente sostiene inoltre che la pretesa incommerciabilità degli immobili oggetto dei preliminari per cui è causa era esclusa dalla preesistenza del titolo concessorio e dal rilievo che le difformità e le variazioni riscontrate davano solo luogo a vizi di costruzione tali da legittimare la riduzione del prezzo di vendita.
La censura è infondata.
Il Giudice di Appello ha ritenuto precluso l'accoglimento della domanda attrice dal fatto che gli immobili oggetto dei suddetti preliminari erano contrassegnati da difformità e variazioni rispetto al progetto assentito dalla concessione edilizia, cosicché alla società Omissisvera stato notificato un provvedimento di sospensione dei lavori in data 6.12.1994 e, per la richiesta di variante non accolta, era stato comunicato provvedimento comunale l'8.2.1995; è quindi evidente che ricorrevano i presupposti per la sanzione della nullità prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 17 e 40, riguardo ad immobili privi di concessione edilizia o di concessione in sanatoria.
L'assunto del ricorrente secondo cui tale normativa non riguarda i Contratti preliminari ma solo i contratti con effetti traslativi è corretto ma irrilevante nella fattispecie, laddove la formulazione di una domanda ex art. 2932 c.c., tende, tramite la pronuncia di sentenza costitutiva, a produrre gli stessi effetti del contratto non concluso con conseguente applicazione della normativa ora richiamata; il fatto quindi che la sanzione della suddetta nullità non si estende ai Contratti preliminari è dovuto, oltre che al tenore letterale dell'art. 40 sopra citato, anche alla circostanza che successivamente al contratto preliminare può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi, con la conseguenza che, in questa ipotesi, rimane esclusa la sanzione per il successivo Contratto di vendita, ovvero si può da luogo alla pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. (Cass. 11.7.2005 n. 14489); mentre nella fattispecie, invece, non risulta sussistere una simile evenienza, non avendo lo stesso ricorrente neppure prospettato che le evidenziate difformità e variazioni relative agli immobili oggetto dei preliminari per cui è causa fossero state superate dalla sopravvenuta emissione di una concessione in sanatoria.
Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna pronuncia sulle spese di giudizio non avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
Iscriviti a:
Post (Atom)
