RIFIUTI, GIRO (PDL): PER AREA CORCOLLE – SAN VITTORINO NECESSARI APPROFONDIMENTI PER VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA.
pubblicata da Francesco Giro il giorno giovedì 13 ottobre 2011 alle ore 22.38
Questo pomeriggio il Sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali, Francesco Giro, ha incontrato il Presidente dell’VIII Municipio, Massimiliano Lorenzotti e il Consigliere Provinciale, Enrico Folgori per discutere della proposta di una discarica provvisoria nel territorio di Corcolle – San Vittorino. A margine della riunione il Sottosegretario ha dichiarato:
“Mi sembra di capire da una preliminare valutazione della mappa dei vincoli e del piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) che nell’area insistano dei vincoli di natura paesaggistica. La questione appare assai delicata anche per la presenza - nelle immediate vicinanze - del borgo antico di San Vittorino con il suo patrimonio diffuso di presenze storico - artistiche. Non possiamo per ora esprimere come ministero alcun giudizio definitivo ma siamo naturalmente disponibili a collaborare con tutte le amministrazioni territoriali coinvolte per un approfondimento della questione”.
Il Sottosegretario ha inoltre confermato la propria disponibilità ad effettuare un sopralluogo la prossima settimana.
iscrizioni
sono aperte le iscrizioni al circolo, se condividi il nostro pensiero, vieni, abbiamo bisogno di TE.
giovedì 13 ottobre 2011
discorso di berlusconi 13-10-2011
bel discorso di berlusca, gli sbadigli di bossi non si possono digerire
martedì 27 settembre 2011
PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO: CHI PAGA? CHI STIPULA IL CONTRATTO?
Art. 1008 Imposte e altri pesi a carico del l'usufruttuario
L'usufruttuario è tenuto per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.
Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.
Art. 1009 Imposte e altri pesi a carico del proprietario
Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse (1284) della somma pagata.
Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.
Contratto di locazione appartamento a chi spetta la stipula del contratto al proprietario o usufruttuario?
La risposta più delicata è a chi spetta di "stipulare" il contratto di locazione: spetta all'usufruttuario. Cioè il contratto sarà sottoscritto e stipulato tra usufruttuario e conduttore.
Per quanto riguarda i tributi dovuti per la registrazione del contratto, ma anche per l'ICI e l'IRPEF relative allo stesso immobile, esse spettano all'usufruttuario (art. 1008 c.c.)
L'usufruttuario è tenuto per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.
Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.
Art. 1009 Imposte e altri pesi a carico del proprietario
Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse (1284) della somma pagata.
Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.
Contratto di locazione appartamento a chi spetta la stipula del contratto al proprietario o usufruttuario?
La risposta più delicata è a chi spetta di "stipulare" il contratto di locazione: spetta all'usufruttuario. Cioè il contratto sarà sottoscritto e stipulato tra usufruttuario e conduttore.
Per quanto riguarda i tributi dovuti per la registrazione del contratto, ma anche per l'ICI e l'IRPEF relative allo stesso immobile, esse spettano all'usufruttuario (art. 1008 c.c.)
giovedì 22 settembre 2011
CENTRALI RISCHI: CANCELLAZIONI
“CANCELLAZIONE DI SEGNALAZIONI DEI RITARDI DI PAGAMENTO”
Art. 8-bis del D.L. 70/2011 “Decreto Sviluppo” convertito in Legge n. 106/2011
Per opportuna conoscenza si informa che l’entrata in vigore della legge 106 del 12 luglio 2011, art. 8-bis, ha determinato un cambiamento nelle modalità di gestione delle informazioni riguardanti le insolvenze sanate nelle Centrali Rischi italiane, sia Pubbliche (Centrale dei Rischi Bankitalia) che private (CRIF, CERVED, ecc.).
“Art. 8-bis
1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell’istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall’avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La Banca d’Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l’attuazione del presente articolo.”
Pertanto, la norma in oggetto impatta sull’operatività delle Banche in quanto:
1- è necessario effettuare, entro cinque giorni dal pagamento, le comunicazioni a SIC per le cancellazioni delle negatività regolarizzate;
2- a partire da fine luglio 2011 non sono più a disposizione i dati sui “cattivi pagatori” con insoluti rateali fino a 180 giorni relativi al periodo precedente il 13/07/2011 (sanatoria prevista dal comma 2).
Art. 8-bis del D.L. 70/2011 “Decreto Sviluppo” convertito in Legge n. 106/2011
Per opportuna conoscenza si informa che l’entrata in vigore della legge 106 del 12 luglio 2011, art. 8-bis, ha determinato un cambiamento nelle modalità di gestione delle informazioni riguardanti le insolvenze sanate nelle Centrali Rischi italiane, sia Pubbliche (Centrale dei Rischi Bankitalia) che private (CRIF, CERVED, ecc.).
“Art. 8-bis
1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell’istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall’avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La Banca d’Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l’attuazione del presente articolo.”
Pertanto, la norma in oggetto impatta sull’operatività delle Banche in quanto:
1- è necessario effettuare, entro cinque giorni dal pagamento, le comunicazioni a SIC per le cancellazioni delle negatività regolarizzate;
2- a partire da fine luglio 2011 non sono più a disposizione i dati sui “cattivi pagatori” con insoluti rateali fino a 180 giorni relativi al periodo precedente il 13/07/2011 (sanatoria prevista dal comma 2).
mercoledì 21 settembre 2011
PIANO CASA : IL 15 SETT PER PICCOLI AMPLIAMENTI
Dal 15 settembre agli ampliamenti fino al 20%, resta il primo febbraio 2012 per altri tipi di lavori
Piano Casa Lazio, mutui agevolati per gli ampliamenti
Approvata prima della pausa estiva, il Piano Casa rinnovato prevede interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, incentivi per l’adeguamento sismico e recupero degli edifici esistenti.
Analogamente alla precedente versione, i Comuni possono escludere determinate zone o singoli immobili dall’applicazione della norma. Per questo hanno tempo fino al 31 gennaio 2012 per l’approvazione di apposite delibere.
Conseguentemente, come si deduce dall’articolo 6 comma 4, le domande possono essere presentate a partire dal primo febbraio 2012 ed entro il 31 gennaio 2015.
Come nella maggior parte delle norme per il rilancio dell’edilizia, i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi sono la Dia o il permesso di costruire, al quale si ricorre se la superficie dell’edificio su cui effettuare i lavori supera i 500 metri quadri. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all’esito di una conferenza di servizi.
Sia che si presenti la Dia o che si richieda il permesso di costruire, alle istanze deve essere allegata l’attestazione del tecnico abilitato sull’ultimazione dei lavori.
Anticipo per i piccoli interventi
Subito dopo l’approvazione, avvenuta il 3 agosto, e prima ancora di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la norma è stata modificata dalla Legge sull’assestamento di bilancio, che ha anticipato al 15 settembre 2011 la presentazione delle domande inerenti ai piccoli ampliamenti fino al 20%.
Gli interessati avranno quindi a disposizione quasi cinque mesi in più rispetto a quelli inizialmente previsti. La modifica si allinea alla volontà di allentamento dei vincoli della precedente versione, più volte accusati di aver scoraggiato la presentazione delle domande.
Piano Casa Lazio, mutui agevolati per gli ampliamenti
Approvata prima della pausa estiva, il Piano Casa rinnovato prevede interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, incentivi per l’adeguamento sismico e recupero degli edifici esistenti.
Analogamente alla precedente versione, i Comuni possono escludere determinate zone o singoli immobili dall’applicazione della norma. Per questo hanno tempo fino al 31 gennaio 2012 per l’approvazione di apposite delibere.
Conseguentemente, come si deduce dall’articolo 6 comma 4, le domande possono essere presentate a partire dal primo febbraio 2012 ed entro il 31 gennaio 2015.
Come nella maggior parte delle norme per il rilancio dell’edilizia, i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi sono la Dia o il permesso di costruire, al quale si ricorre se la superficie dell’edificio su cui effettuare i lavori supera i 500 metri quadri. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all’esito di una conferenza di servizi.
Sia che si presenti la Dia o che si richieda il permesso di costruire, alle istanze deve essere allegata l’attestazione del tecnico abilitato sull’ultimazione dei lavori.
Anticipo per i piccoli interventi
Subito dopo l’approvazione, avvenuta il 3 agosto, e prima ancora di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la norma è stata modificata dalla Legge sull’assestamento di bilancio, che ha anticipato al 15 settembre 2011 la presentazione delle domande inerenti ai piccoli ampliamenti fino al 20%.
Gli interessati avranno quindi a disposizione quasi cinque mesi in più rispetto a quelli inizialmente previsti. La modifica si allinea alla volontà di allentamento dei vincoli della precedente versione, più volte accusati di aver scoraggiato la presentazione delle domande.
martedì 20 settembre 2011
CASSAZIONE: DANNI AL CONIUGE TRADITO
Cassazione: via libera al risarcimento danni per il coniuge tradito
Anche le corna danno diritto al risarcimento danni. Proprio così. E' la Corte di Cassazione a stabilirlo con una sentenza che apre la strada per le vittime dei tradimenti alle giuste richieste risarcitorie. Ma non basta. Si può essere risarciti anche se la separazione è avvenuta in modo consensuale ossia senza l'addebito di colpa all'altro coniuge. Naturalmente, avverte la Corte, occorre distinguere perché c'è tradimento tradimento. Il risarcimento dei danni si può chiedere solo se il coniuge che ne fa domanda dimostra di aver subito una "lesione di un diritto costituzionalmente garantito". È il caso in cui ad esempio si dimostri che il tradimento "per le sue modalita' e in relazione alla specificita' della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge". In altri termini, i danni si possono chiedere, spiega la Corte (sentenza 18853 /2011) , se il tradimento "abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per se' insita nella violazione dell'obbligo in questione" e "si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignita' della persona, costituente bene costituzionalmente protetto". Il caso esaminato da Piazza Cavour riguarda il caso di una donna che nei primi due gradi del giudizio si era vista respingere la domanda di risarcimento danni che aveva rivolto al suo ex marito fedifrago. I due coniugi si erano separati consensualmente e lei aveva chiesto il risarcimento del danno biologico ed esistenziale causatole dalla relazione extraconiugale che l'uomo aveva intrattenuto con un'altra donna sposata. La Corte dando ragione al coniuge tradito ha ora rimesso la causa alla Corte d'Appello di Genova che dovrà rivalutare il caso attenendosi al dettato della Cassazione.
Anche le corna danno diritto al risarcimento danni. Proprio così. E' la Corte di Cassazione a stabilirlo con una sentenza che apre la strada per le vittime dei tradimenti alle giuste richieste risarcitorie. Ma non basta. Si può essere risarciti anche se la separazione è avvenuta in modo consensuale ossia senza l'addebito di colpa all'altro coniuge. Naturalmente, avverte la Corte, occorre distinguere perché c'è tradimento tradimento. Il risarcimento dei danni si può chiedere solo se il coniuge che ne fa domanda dimostra di aver subito una "lesione di un diritto costituzionalmente garantito". È il caso in cui ad esempio si dimostri che il tradimento "per le sue modalita' e in relazione alla specificita' della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge". In altri termini, i danni si possono chiedere, spiega la Corte (sentenza 18853 /2011) , se il tradimento "abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per se' insita nella violazione dell'obbligo in questione" e "si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignita' della persona, costituente bene costituzionalmente protetto". Il caso esaminato da Piazza Cavour riguarda il caso di una donna che nei primi due gradi del giudizio si era vista respingere la domanda di risarcimento danni che aveva rivolto al suo ex marito fedifrago. I due coniugi si erano separati consensualmente e lei aveva chiesto il risarcimento del danno biologico ed esistenziale causatole dalla relazione extraconiugale che l'uomo aveva intrattenuto con un'altra donna sposata. La Corte dando ragione al coniuge tradito ha ora rimesso la causa alla Corte d'Appello di Genova che dovrà rivalutare il caso attenendosi al dettato della Cassazione.
CASSAZIONE: CANNA FUMARIA
Cassazione: canna fumaria troppo vicina? Scatta il risarcimento danni
È tenuto a risarcire i vicini di casa il proprietario dell'appartamento che ha installato la canna fumaria a meno di 10 metri di distanza producendo immissioni che superano la normale tollerabilità. È questo il contenuto della sentenza n. 18262 depositata il 6 settembre 2011 con cui la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha rigettato il ricorso del proprietario di un appartamento che aveva posizionato l'impianto ad una distanza di 3,5 metri dall'appartamento limitrofo. Dopo il ricorso al giudice di pace e al tribunale, i convenuti, condannato sia in primo che secondo grado, proponevano ricorso per la cassazione della sentenza. Gli Ermellini, rigettando le censure dei coniugi proprietari dell'appartamento da cui provenivano le esalazioni, hanno spiegato che "il giudice di appello ha dato conto, infatti, sulla base della C.T.U., che la prossimità della canna fumaria all'appartamento degli attori (distante appena tre metri e mezzo) e l'uso della canna fumaria per il riscaldamento domestico e per la cottura dei cibi, comportava il superamento di tale limite, non rilevando che, in occasione dell'esperimento peritale, non fossero state constate immissioni di fumo a causa della mancanza di vento". I giudici di legittimità hanno da ultimo osservato che, in riferimento alle censure sollevate dai ricorrenti in riferimento all'art. 844, co. 2, c.c., "il criterio della priorità dell'uso dell'impianto (...) ha carattere sussidiario e facoltativo e che, pertanto, il giudice di merito non è tenuto a farvi ricorso, una volta ritenuto sulla base di altri accertamenti in fatto, che sia stata superata la soglia della normale tollerabilità delle immissioni, anche con riferimento alla violazione della distanza minima della canna fumaria rispetto all'immobile degli attori, distanza che il regolamento edilizio stabiliva in 10 metri. Tale violazione risulta correttamente apprezzata dal giudice assieme agli ulteriori accertamenti emersi dall'indagine peritale per ritenere le immissioni nocive e superiori al limite della normale tollerabilità, considerato che detta distanza minima mira ad evitare comunque un danno alla salubrità e sicurezza del fondo del vicino".
È tenuto a risarcire i vicini di casa il proprietario dell'appartamento che ha installato la canna fumaria a meno di 10 metri di distanza producendo immissioni che superano la normale tollerabilità. È questo il contenuto della sentenza n. 18262 depositata il 6 settembre 2011 con cui la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha rigettato il ricorso del proprietario di un appartamento che aveva posizionato l'impianto ad una distanza di 3,5 metri dall'appartamento limitrofo. Dopo il ricorso al giudice di pace e al tribunale, i convenuti, condannato sia in primo che secondo grado, proponevano ricorso per la cassazione della sentenza. Gli Ermellini, rigettando le censure dei coniugi proprietari dell'appartamento da cui provenivano le esalazioni, hanno spiegato che "il giudice di appello ha dato conto, infatti, sulla base della C.T.U., che la prossimità della canna fumaria all'appartamento degli attori (distante appena tre metri e mezzo) e l'uso della canna fumaria per il riscaldamento domestico e per la cottura dei cibi, comportava il superamento di tale limite, non rilevando che, in occasione dell'esperimento peritale, non fossero state constate immissioni di fumo a causa della mancanza di vento". I giudici di legittimità hanno da ultimo osservato che, in riferimento alle censure sollevate dai ricorrenti in riferimento all'art. 844, co. 2, c.c., "il criterio della priorità dell'uso dell'impianto (...) ha carattere sussidiario e facoltativo e che, pertanto, il giudice di merito non è tenuto a farvi ricorso, una volta ritenuto sulla base di altri accertamenti in fatto, che sia stata superata la soglia della normale tollerabilità delle immissioni, anche con riferimento alla violazione della distanza minima della canna fumaria rispetto all'immobile degli attori, distanza che il regolamento edilizio stabiliva in 10 metri. Tale violazione risulta correttamente apprezzata dal giudice assieme agli ulteriori accertamenti emersi dall'indagine peritale per ritenere le immissioni nocive e superiori al limite della normale tollerabilità, considerato che detta distanza minima mira ad evitare comunque un danno alla salubrità e sicurezza del fondo del vicino".
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