PIAZZA NAVONA: bene l’arresto, ora punizione esemplare
Pubblicato il 5 settembre 2011 da gianni@alemanno.it
Un grande plauso ai carabinieri che hanno individuato e fermato lo scellerato che ha danneggiato la Fontana del Moro. Mi auguro adesso che a questo criminale venga data una punizione esemplare, senza scarcerazioni facili, perché per difendere il nostro patrimonio artistico è necessario, come ha detto Galan, che sia evidente a tutti la gravità del reato. Chi colpisce un monumento artistico può essere capace di qualsiasi violenza e qualsiasi follia, quindi nessuna clemenza.
iscrizioni
sono aperte le iscrizioni al circolo, se condividi il nostro pensiero, vieni, abbiamo bisogno di TE.
lunedì 5 settembre 2011
mercoledì 27 luglio 2011
ATTENTI ALLE PAROLE : E' REATO DIRE AD UN FUNZIONARIO PUBBLICO .....
È reato accusare una persona che ha a che fare con la pubblica amministrazione di farsi " i c... suoi". Lo ha stabilito la Corte di Cassazione spiegando che si tratta di un'espressione che non può di certo rientrare nel legittimo diritto di critica e che anzi costituisce una "espressione volgare e inutilmente aggressiva" che peraltro allude a scelte o iniziative prese in violazione di regole comuni. Sulla base di questo principio la quinta sezione penale della Corte (sentenza n.28424/2011) ha accolto il ricorso della Procura contro una sentenza di assoluzione accordata un consigliere comunale accusato di diffamazione. Il consigliere aveva affermato davanti a più persone che la responsabile del nucleo commercio e polizia sanitaria di un piccolo comune "con il mercato si e' fatta e continua a farsi i c... suoi". Il giudice di pace che si era occupato del caso non aveva trovato nulla di male nell'espressione ed aveva assolto l'imputato dal reato di diffamazione considerando che si trattava di un'espressione rientrante nel diritto di critica dato che il consigliere comunale voleva solo attaccare l'attività pubblica e istituzionale di quella persona e non mettere in discussione le sue qualità morali.
Altre informazioni su questa sentenza
(Data: 20/07/2011 9.42.00 - Autore: N.R.)
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(Data: 20/07/2011 9.42.00 - Autore: N.R.)
URBANISTICA: VERANDA
Realizzazione di una veranda sul balcone. Senza la concessione la costruzione è abusiva(26/07/2011)Cass. Penale, Sez. III, Sentenza del 20/07/2011 n. 28927 La veranda è da considerare in senso tecnico giuridico, una costruzione assoggettata al regime concessorio.
Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile.
L’unica deroga prevista è per la chiusura di spazi limitati e che, comunque, non comportino una trasformazione del territorio. L’attività di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) d.p.r. n. 380/01, in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra (se non ricorre anche la violazione paesaggistica) il reato di cui all’art 44 lett. b) d.p.r. 380/2001..
Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile.
L’unica deroga prevista è per la chiusura di spazi limitati e che, comunque, non comportino una trasformazione del territorio. L’attività di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) d.p.r. n. 380/01, in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra (se non ricorre anche la violazione paesaggistica) il reato di cui all’art 44 lett. b) d.p.r. 380/2001..
CANI ABBANDONATI IN AUTOSTRADA
Se in autostrada notate un cane abbandonato non dovete fare altro che inviare un sms specificando localita', ora di avvistamento, razza ( se possibile ) e direzione di marcia al 334.1051030....1000 volontari sono pronti ad intervenire in tutta Italia fino al 4 settembre...non è difficile
PROBLEMATICA IDRICA SUL TERRITORIO ( VALLE MARTELLA)
dal sito di Mario Procaccini.
Si comunica che a seguito di numerosi solleciti per la problematica idrica sul territorio,a richiesta di alcune persone, questo dirigente regionale che con il proprio gruppo, si è riunito con urgenza con alcuni residenti di Zagarolo centro e Valle Martella e durante l'incontro sono state raccolte le lamentele sulla mancanza di approviggionamento idrico delle famiglie per i primari fabbisogni, nell'incontro ci siamo impegnati a rappresentare, sia a l'amministrazione locale che al garante per il servizio idrico regionale,l'annosa problematica.
Fiduciosi che da parte degli organi preposti si vorrà risolvere il problema e grata l'occasione per porgere distinti saluti a tutti.
PROCACCINI MARIO - FABRIZI ALDO - ELIO SENSOLINI - DI MICHELE GIANCARLO
Si comunica che a seguito di numerosi solleciti per la problematica idrica sul territorio,a richiesta di alcune persone, questo dirigente regionale che con il proprio gruppo, si è riunito con urgenza con alcuni residenti di Zagarolo centro e Valle Martella e durante l'incontro sono state raccolte le lamentele sulla mancanza di approviggionamento idrico delle famiglie per i primari fabbisogni, nell'incontro ci siamo impegnati a rappresentare, sia a l'amministrazione locale che al garante per il servizio idrico regionale,l'annosa problematica.
Fiduciosi che da parte degli organi preposti si vorrà risolvere il problema e grata l'occasione per porgere distinti saluti a tutti.
PROCACCINI MARIO - FABRIZI ALDO - ELIO SENSOLINI - DI MICHELE GIANCARLO
sabato 23 luglio 2011
giovedì 30 giugno 2011
AFFITTI: SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO
QUALI SONO LE SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO
Nuove sanzioni in vigore dal 01/04/1998 (art.1 D. Lgs. 473/1997).
Dal 1/4/1998, in caso di ritardato pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione, si applicano le seguenti soprattasse:
versamento effettuato tra il 21° ed il 50° giorno: soprattassa del 15%;
versamento effettuato tra il 51° ed il 1° anno: soprattassa del 20%;
versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa del 30%.
sono inoltre dovuti gli interessi del 2,5% annuo sull'imposta dovuta
Ravvedimento
Nel caso in cui le parti presentano il contratto oltre il termine fisso stabilito, contestualmente all'imposta di registro va versata la sanzione pari a:
- 15 per cento in caso di ritardo inferiore ai trenta giorni
- 24 per cento in caso di ritardo dal mese all'anno
- 120 per cento oltre l'anno di ritardo
oltre gli interessi di legge da versarsi utilizzando il modello F23 con il codice tributo 731T.
Nuove sanzioni in vigore dal 01/04/1998 (art.1 D. Lgs. 473/1997).
Dal 1/4/1998, in caso di ritardato pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione, si applicano le seguenti soprattasse:
versamento effettuato tra il 21° ed il 50° giorno: soprattassa del 15%;
versamento effettuato tra il 51° ed il 1° anno: soprattassa del 20%;
versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa del 30%.
sono inoltre dovuti gli interessi del 2,5% annuo sull'imposta dovuta
Ravvedimento
Nel caso in cui le parti presentano il contratto oltre il termine fisso stabilito, contestualmente all'imposta di registro va versata la sanzione pari a:
- 15 per cento in caso di ritardo inferiore ai trenta giorni
- 24 per cento in caso di ritardo dal mese all'anno
- 120 per cento oltre l'anno di ritardo
oltre gli interessi di legge da versarsi utilizzando il modello F23 con il codice tributo 731T.
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