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giovedì 28 aprile 2011

1 maggio 2011 beatificazione di Papa Woitila

Il 1 maggio si terrà la Celebrazione della beatificazione di Papa Woitila in piazza San Pietro...
La santa messa ha inizio alle ore 10 ed è presieduta dal Santo Padre.

Subito dopo la cerimonia le spoglie del nuovo Beato saranno esposte nella Basilica di San Pietro, davanti l'Altare della Confessione, per la venerazione, che proseguirà fino all'esaurimento del flusso dei fedeli.

venerdì 8 aprile 2011

CERTIFICATO ENERGETICO: SU VENDITE E LOCAZIONI

Certificazione energetica: nuovi obblighi per vendita e locazione(06/04/2011)Consiglio Nazionale del Notariato
A partire dal 29 marzo 2011 è entrato in vigore il D.Lgs n. 28/2011 in tema di promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, pubblicato nel supplemento ordinario n.81 della Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011, che ha introdotto il nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del dlgs 192/2005 (inserito a seguito dell’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che – in difformità rispetto alla Direttiva Comunitaria – aveva abrogato l’obbligo di consegna della certificazione energetica).

Il nuovo comma 2 ter prescrive l’inserimento negli atti di compravendita e di locazione di un’apposita clausola sulla certificazione energetica dei fabbricati, ricollocando tale aspetto al centro della fase circolatoria degli immobili. Resta da valutare l’impatto che tale nuova disposizione avrà sulle singole Regioni che hanno legiferato.

ATTO NOTARILE:LA SUA FUNZIONE- DICHIARAZIONI FALSE

Contratto di compravendita immobiliare, Falsa attestazione di possesso di procura in atto notarile(07/04/2011)Corte di cassazione penale sez. V, 20 luglio 2010, n. 28529
L'atto pubblico di compravendita, infatti, ha la funzione tipica di trasferire un bene mobile o immobile da un soggetto all'altro, previa corresponsione del prezzo, ma non quella di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali (sulla necessità che i fatti attestati dal privato abbiano una rilevanza probatoria inerente alla essenza funzionale dell'atto vedi Cass., Sez. V, 31 marzo 1969, CED 112068).

Ed, infatti, secondo la legge notarile il contraente è obbligato a declinare all'ufficiale rogante le sue esatte generalità - nome, cognome e paternità - perchè di ciò fa fede l'atto pubblico di compravendita, ma non anche le sue qualità personali.

Del resto in un caso del tutto analogo la Suprema Corte ha stabilito che non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - violazione dell'art. 483 c.p. - la condotta di colui che dichiari falsamente al notaio - in sede di redazione di un atto pubblico di donazione - di avere usucapito alcuni immobili oggetto della donazione in quanto detto atto, destinato a trasferire la proprietà dei beni donati al donatario, non è, invece, destinato a provare la verità dei fatti dichiarati dal donante (così Cass., Sez. V, 4 dicembre 2007 - 4 febbraio 208, n. 5365, CED 239110).

È vero che sempre la Suprema Corte (Cass., Sez. V, 3 giugno 2008, sentenza n. 35999) ha ravvisato il reato in discussione nella condotta di un privato, parte di un contratto di compravendita immobiliare, che aveva dichiarato falsamente al notaio rogante la conformità dell'immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate, ma è pure vero che la stessa Corte ha chiarito che sussiste a carico del privato l'obbligo giuridico di dire la verità in ordine alla condizione giuridica dell'immobile oggetto di alienazione e alla corrispondenza dello stesso agli estremi della concessione, trattandosi di obbligo preordinato alla tutela di interessi pubblici, connessi alla ordinata trasformazione del territorio, prevalenti rispetto agli interessi della proprietà.

Tale decisione, in effetti, non è in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale dinanzi segnalato perchè conferma che l'atto di compravendita non è in linea generale funzionalmente destinato a provare la verità di quanto dichiarato dalle parti, essendo prevista siffatta funzione soltanto in relazione a specifiche dichiarazioni richieste espressamente dalla legge per la tutela di prevalenti interessi pubblici.

La correttezza di quanto fin qui affermato si desume altresì dal fatto che il contratto stipulato dal falsus procurator, ovvero da colui che ha contratto come rappresentante senza averne i poteri, non è, da un punto di vista civilistico, illecito, ma semplicemente annullabile, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 1399 c.c., il contratto può essere sempre ratificato dal rappresentato.

In siffatte situazioni il falsus procurator assumerà responsabilità nei confronti, oltre che del rappresentato, anche nei confronti del terzo acquirente in buona fede.

Si può, in conclusione, affermare che il contratto di compravendita non ha la funzione tipica di provare la verità di quanto dichiarato dalle parti in ordine alle loro qualità personali, cosicchè non è ravvisabile, per quel che prima si è detto, nel caso di specie l'elemento oggettivo del reato contestato. Ne consegue che il reato contestato non sussiste, e tanto deve essere dichiarato da questa Corte, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione rende ovviamente superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso

EDILIZIA: CHIUSURA DEL BALCONE O TERRAZZA IN VERANDA

Chiusura del balcone in veranda: quando è legittima, quali sono i limiti e quali le conseguenze?(07/04/2011)
“Verandare”– si tratta chiaramente di un neologismo – significa chiudere con delle vetrate un balcone o un terrazzo. Si tratta di un’operazione molto ricorrente i cui effetti non si riverberano solamente in campo condominiale ma anche a livello urbanistico. Vale la pena capire quando quest’operazione è legittima e quali sono le conseguenze per i casi d’illiceità.
Partiamo dai profili urbanistici. E’ sempre consigliabile capire, in relazione allo specifico intervento da porre in essere, se la realizzazione della veranda è sottoposta a qualche genere di autorizzazione (es. D.I.A.). In tal caso, prima d’ogni intervento esecutivo è necessario ottenerla per evitare le sanzioni (di carattere amministrativo e/o penale) che l’assenza della stessa comporterebbe. A livello condominiale il problema è sostanzialmente uno: posto l’intervento come opera su parti individuali (tutto l’area del balcone lo è), la doglianza che potrebbe essere sollevata è relativa alla possibile alterazione del decoro architettonico. La norma di riferimento è l’art. 1122 c.c. e con riferimento al significato della parola danno da essa contenuto la Suprema Corte di Cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di significare che “ il concetto di danno, cui la norma fa riferimento, non va limitato esclusivamente al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili della cosa comune, anche se di ordine edonistico od estetico (v. Cass. 27.4.1989, n. 1947), per cui ricadono nel divieto tutte quelle modifiche che costituiscono un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato. Decoro da correlarsi non soltanto all’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata armonia, ma anche all’ aspetto di singoli elementi o di singole parti dell’edificio che abbiano una sostanziale e formale autonomia o siano comunque suscettibili per sé di considerazione autonoma (v. Cass. 24.3. 2004, n. 5899). (così, ex multis, Cass. 19 gennaio 2005, n. 1076).” In sostanza, il condomino pur avendo preventivamente ottenuto l’autorizzazione amministrativa ad operare potrebbe vedersi eccepita, da parte del condominio, l’alterazione del decoro dello stabile. D’altronde la stessa pubblica amministrazione rilascia le autorizzazioni facendo salvi i diritti dei terzi o a volte proprio richiedendo il placet del condominio rispetto all’intervento. Sul punto, per evitare qualsiasi contestazione, è sempre meglio ottenere il consenso scritto di tutti i condomini, salvo che una norma del regolamento contrattuale non preveda una diversa maggioranza.

La chiusura di una veranda, infine, potrebbe portare ad una richiesta di revisione delle tabelle millesimali. Ciò è possibile quando le stesse non siano più lo specchio del reale valore delle unità immobiliari (art. 69 disp. att. c.c.). In tal caso alla modificazione dei millesimi rispettosi dei criteri legislativi può provvedersi in sede assembleare con le maggioranze indicate per l’approvazione la modifica del regolamento (cfr. cass. SS.UU. n. 18477/10).

martedì 5 aprile 2011

MEDICINA: Tumori: gli otto campanelli d'allarme

In un caso su 20 segnalano la presenza di un cancro
e devono spingere a parlare con il medico
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Tumori: gli otto campanelli d'allarme

(Contrasto)
MILANO - È stata stilata da un gruppo di ricerca inglese la lista degli otto sintomi che più di altri possono segnalare la presenza di un tumore, in assenza di altre spiegazioni plausibili. Si tratta di:
- sangue nelle urine,
- anemia,
- sangue dal retto,
- tosse con perdita di sangue,
- un nodulo al seno,
- deglutizione difficoltosa,
- sanguinamenti in post-menopausa
- risultato anomalo di un esame prostatico.
Sono evenienze tutt'altro che rare e indicano perlopiù problemi non necessariamente oncologici, però, secondo quanto appurato dagli autori, almeno in un caso su 20 si rivelano essere sintomi di un cancro e sono un fondato motivo per rivolgersi subito a un medico e fare al più presto esami chiarificatori.

LO STUDIO - Gli autori dell'analisi sono ricercatori della Keele University e i loro risultati sono apparsi sulla rivista dei medici di medicina generale britannici (il British Journal of General Practice). Per arrivare a identificare le otto «sentinelle» (red flag, bandierine rosse) hanno esaminato 25 studi internazionali, setacciando fra i molteplici sintomi oncologici quelli che più spesso si dimostravano rivelatori di un cancro. Fra tutti, hanno isolato quelli che danno una o più possibilità su 20 di essere segnale di un tumore, specificando anche per quali tipologie di pazienti e per quali fasce d'età il rischio è più o meno verosimile.

ETÀ DIVERSE, PROFILI DIVERSI - Per i più giovani, al di sotto dei 55 anni, due sono le anomalie che rientrano nella categoria "allarme rosso": un nodulo o una massa alla mammella e l'esito di un esame rettale della prostata. Per i maschi al di là dei 55 anni, particolare attenzione meritano i problemi a deglutire, che possono rivelare un tumore dell'esofago, mentre per le donne sopra i 60 è il sangue nelle urine a richiedere con urgenza accertamenti per la vescica. Allo stesso modo, spiegano in un editoriale sulla rivista, uno stato di forte anemia in un sessantenne può essere il primo segno di un tumore intestinale, mentre è ben più improbabile che lo sia in una ventenne.

I SINTOMI? «SONO BEN DI PIÙ» - Il Royal College of General Practitioners ha commentato positivamente il lavoro, «che rafforza la necessità di incoraggiare i pazienti a rivolgersi tempestivamente al medico di famiglia». Al contempo, però, Cancer Research UK, una delle più attive organizzazioni anticancro britanniche, avverte: «Quelli evidenziati dallo studio sono già conosciuti come importanti potenziali segni di cancro, ma ci sono oltre 200 forme di tumore, che provocano altrettanti diversi sintomi. Quindi, qualsiasi cambiamento insolito o persistente nel vostro corpo merita di essere controllato».

DA NON DIMENTICARE GLI SCREENING - «Questi segnali non devono gettare nel panico, perché l'eventualità di essere di fronte a una malattia oncologica resta ridotta, ma devono spingere a parlare con il proprio curante al più presto, per arrivare precocemente a una eventuale diagnosi e poter affrontare al meglio una eventuale malattia» ha commentato Fiorenzo Corti, responsabile della comunicazione della Fimmg (Federazione italiana medici di famiglia) . Allo stesso tempo, ricorda Corti, è fondamentale aderire ai programmi di prevenzione, ovvero « anche in assenza di sintomi preoccupanti, sottoporsi ad esami periodici di efficacia riconosciuta, a seconda delle età, come il test del sangue occulto nelle feci per i tumori del colon, il pap test per l’utero e la mammografia per il seno».

IL MEDICO DI FAMIGLIA, UN ALLEATO - Molto utile, poi, stringere un’alleanza con il proprio medico di base: «Noi siamo un anello fondamentale per la salute dei pazienti, in particolare per la prevenzione. In Italia – spiega Corti - ci sono 60mila medici di famiglia, che in media ricevono in studio 40 persone al giorno, in gran parte anziani. A noi spetta prestare la massima attenzione ai sintomi e ai fattori di rischio, prescrivendo gli esami utili senza cadere nel «consumismo diagnostico». Ai pazienti spetta seguire le regole di prevenzione primaria (mangiare sano, fare movimento, non fumare e bere poco alcol) e osservare il proprio corpo e gli eventuali segnali insoliti che può mandare. In questo sono le donne le più allenate e sensibili, molto meno gli uomini, mentre la fascia più a rischio, che raramente si rivolge al medico, è quella degli adolescenti».

Donatella Barus
(Fondazione Veronesi)
28 settembre 2010(ultima modifica: 30 settembre 2010)

sabato 2 aprile 2011

UTENZE: CERTIFICATO DI CONFORMITA' SOLO NUOVI EDIFICI

Nota 10/04/2008 MSE - Art. 8 DM 37/2008: da norme sicurezza nessun rischio distacco luce, acqua e gas; solo i nuovi edifici devono essere certificati per ottenere l’allaccio(15/04/2008)Ministero dello Sviluppo Economico - comunicato stampa del 10/04/2008 Casa: da norme sicurezza nessun rischio distacco luce, acqua e gas; solo i nuovi edifici devono essere certificati per ottenere l’allaccio (art. 8 DM 37/2008)

Nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo economico che in una nota esplicativa pubblicata su www.sviluppoeconomico.gov.it interviene per facilitare l’applicazione della disposizione che impone al fornitore di sospendere l’erogazione di luce acqua e gas se non viene consegnata copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti. In particolare, il Ministero anche per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, chiarisce che:

1) i commi da 3 a 5 dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 37/2008 (secondo i quali entro trenta giorni dall’allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza pena la sospensione del servizio) si riferiscono espressamente all’allacciamento di nuove forniture. Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l’obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il decreto, in sostanza, non ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento.

2) per le utenze esistenti la dichiarazione di conformità o di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata se l’aumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; oppure se l’aumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (ad esempio potenza dell’impianto elettrico superiore a 6 kw, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq). Anche in tali casi, comunque, l’obbligo scatta solo se l’impianto elettrico raggiunge almeno “la potenza di 6 kw”.

3) il fornitore professionale finale del servizio, che viene in contatto con l’utente, potrà e dovrà controllare i nuovi allacci, mentre per le variazioni faranno fede le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dall’utente. In ogni caso, gli obblighi richiesti al fornitore si limitano all’acquisizione e conservazione della dichiarazione e alla gestione della procedura di temporaneo distacco fino al suo ottenimento.

4) la documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune dell’edificio e quindi degli impianti, mentre la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni dell’edificio, e quindi nulla deve essere allegato al riguardo.

Roma, 10 aprile 2008