Per Natale
incarto un sorriso,un pizzico di allegria.
Aggiungo la speranza la pace nell'anima e la gioia nel cuore.
Tolgo la disperazione e il dolore e ci metto amore.
Aggiungo un caloroso abbraccio fatto col cuore.
Ecco fatto,
è pronto il mio regalo.
Ed ora...
Buon Natale.
iscrizioni
sono aperte le iscrizioni al circolo, se condividi il nostro pensiero, vieni, abbiamo bisogno di TE.
mercoledì 22 dicembre 2010
IPOTECHE: per i mutui immobiliari cancellazione semplificata
7 ottobre 2010
Il D.L. 7/2007, convertito con modificazioni dalla legge 40/2007, ha introdotto nel nostro ordina-mento una semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari allorché il creditore sia un soggetto esercente attività bancaria o finanziaria oppure un ente di previ-denza obbligatoria. In particolare, l'art. 13, c. 8-sexies, del predetto provvedimento ha stabilito che l'ipoteca “si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita” e, in applicazione di tale disposizione, il successivo comma 8-decies ha previsto che il Conservatore dei registri immobiliari, decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte del creditore dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, proceda alla “cancellazione” dell'ipoteca. Sennonché l'Agenzia del territorio, con circolare n. 5 dell'1 giugno 2007, ha riconosciuto alla “cancellazione” di cui trattasi mera funzione di “pubblicità notizia”, avendo, questa, come unico effetto quello di portare a conoscenza dei terzi la predetta comunicazione di avvenuta estinzione dell'obbligazione. E nello stesso senso si sono pronunciati anche il Tribunale di Roma, il 4 giugno 2009, e il Tribunale di Bologna, il 1° dicembre 2009.
Tale conclusione ha l'effetto di rendere, all'evidenza, la cancellazione semplificata inidonea ad estin-guere definitivamente l'ipoteca, in ciò differenziandola dalla cancellazione ordinaria, vale a dire da quella prevista e disciplinata dall'art. 2886, comma 2 cod. civ., la quale, configurandosi ai sensi dell'art. 2878, comma 1, n. 1, cod. civ. come una autonoma causa di estinzione di questa formalità, ulteriore rispetto all'estinzione dell'obbligazione garantita, ha invece efficacia costitutiva. Conseguenza di tutto questo è che, in applicazione dell'art. 2881 cod. civ., la cancellazione semplificata non impedisce la reviviscenza dell'ipoteca in caso di inefficacia originaria o sopravvenuta del paga-mento per qualsiasi causa (revocatoria, errore nei conteggi o altro). Del pari, dalla citata funzione di “pubblicità notizia” deriva anche che, in caso di cancellazione semplificata menzionata nei registri immobiliari in data anteriore all'annotazione della surrogazione, al nuovo creditore ipotecario surroga-to non sia possibile – ai sensi dell'art. 2879, comma 2, cod. civ. – opporre tale formalità semplifica-ta.
La Confedilizia è intervenuta nelle sedi competenti perché vengano assunti i necessari provvedimenti, anche di natura legislativa, per ovviare all'inconveniente (il D.Lgs. 141/2010 non ha infatti - e inspiegabilmente - risolto il problema). Intanto, le Associazioni territoriali sono state invitate ad informare i soci della descritta situazione.
Il D.L. 7/2007, convertito con modificazioni dalla legge 40/2007, ha introdotto nel nostro ordina-mento una semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari allorché il creditore sia un soggetto esercente attività bancaria o finanziaria oppure un ente di previ-denza obbligatoria. In particolare, l'art. 13, c. 8-sexies, del predetto provvedimento ha stabilito che l'ipoteca “si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita” e, in applicazione di tale disposizione, il successivo comma 8-decies ha previsto che il Conservatore dei registri immobiliari, decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte del creditore dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, proceda alla “cancellazione” dell'ipoteca. Sennonché l'Agenzia del territorio, con circolare n. 5 dell'1 giugno 2007, ha riconosciuto alla “cancellazione” di cui trattasi mera funzione di “pubblicità notizia”, avendo, questa, come unico effetto quello di portare a conoscenza dei terzi la predetta comunicazione di avvenuta estinzione dell'obbligazione. E nello stesso senso si sono pronunciati anche il Tribunale di Roma, il 4 giugno 2009, e il Tribunale di Bologna, il 1° dicembre 2009.
Tale conclusione ha l'effetto di rendere, all'evidenza, la cancellazione semplificata inidonea ad estin-guere definitivamente l'ipoteca, in ciò differenziandola dalla cancellazione ordinaria, vale a dire da quella prevista e disciplinata dall'art. 2886, comma 2 cod. civ., la quale, configurandosi ai sensi dell'art. 2878, comma 1, n. 1, cod. civ. come una autonoma causa di estinzione di questa formalità, ulteriore rispetto all'estinzione dell'obbligazione garantita, ha invece efficacia costitutiva. Conseguenza di tutto questo è che, in applicazione dell'art. 2881 cod. civ., la cancellazione semplificata non impedisce la reviviscenza dell'ipoteca in caso di inefficacia originaria o sopravvenuta del paga-mento per qualsiasi causa (revocatoria, errore nei conteggi o altro). Del pari, dalla citata funzione di “pubblicità notizia” deriva anche che, in caso di cancellazione semplificata menzionata nei registri immobiliari in data anteriore all'annotazione della surrogazione, al nuovo creditore ipotecario surroga-to non sia possibile – ai sensi dell'art. 2879, comma 2, cod. civ. – opporre tale formalità semplifica-ta.
La Confedilizia è intervenuta nelle sedi competenti perché vengano assunti i necessari provvedimenti, anche di natura legislativa, per ovviare all'inconveniente (il D.Lgs. 141/2010 non ha infatti - e inspiegabilmente - risolto il problema). Intanto, le Associazioni territoriali sono state invitate ad informare i soci della descritta situazione.
EDILIZIA LA SCIA: come dove e quando si applica
SCIA: la nuova procedura sostituisce la DIA
Il Ministero per la Semplificazione conferma l’applicazione all’edilizia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
17/09/2010 - Confermate le semplificazioni in edilizia. Il Ministero per la Semplificazione normativa ha chiarito con una nota che la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività introdotta con la manovra estiva, sostituirà la Dia, Denuncia di inizio attività.
Come funziona la nuova procedura
Diventa possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione dell’interessato all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera.
La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà previsti dal Dpr 445/2000, dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, dalle dichiarazioni di conformità rilasciate dall'Agenzia delle imprese, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Le autocertificazioni sostituiscono i pareri di organi o enti appositi, così come l'esecuzione di verifiche preventive previste dalla legge.
Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio - assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.
In caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 445/2000.
Esclusioni
La nuova procedura non può essere applicata in presenza di vincoli ambientali né agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.
Sono esclusi anche i casi in cui sussistano vincoli culturali, così come non è ammesso alcun tipo di contrasto con gli atti imposti dalla normativa comunitaria e con quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, alle reti di acquisizione del gettito.
I chiarimenti del Ministero
La formulazione della Legge 122/2010, che ha convertito il decreto sulla manovra estiva introducendo la Scia, aveva destato qualche dubbio. Il testo, che prevede la sostituzione della Dia con la Scia, ha dato vita a interpretazioni discordanti, basate sulla differenza tra Dichiarazione di inizio attività, necessaria per l’avvio delle imprese, e Denuncia di inizio attività, da presentare all’Ufficio tecnico 30 giorni prima di iniziare alcune tipologie di interventi edilizi.
Secondo alcuni, il fatto che non venisse menzionata esplicitamente la denuncia di inizio attività escludeva automaticamente l’edilizia dalla semplificazione. Le diverse posizioni si erano tradotte anche nei regimi differenziati adottati dai Comuni. Se in alcuni, come Napoli e Bari, era stato possibile fin da subito la presentazione della Scia, in altri come Firenze, si continuava a negare l’applicazione all’edilizia. Un altro gruppo di Enti locali accettava invece in parallelo sia le Dia che le Scia.
Con la nota ministeriale è stata confermata infatti l’ipotesi sostenuta da quanti vedono nella semplificazione del comparto edile la chiave per la soluzione della crisi economica.
Per l’ufficio legislativo del Ministero vale l’argomento letterale: secondo l’articolo 49 della legge 122/2009, segnalazione certificata di inizio attività e Scia sostituiscono, rispettivamente, quelle di dichiarazione di inizio attività e Dia. Il legislatore, inoltre, non ha indicato la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall’ambito applicativo della disposizione.
La previsione in base alla quale la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni, ma anche dalle “asseverazioni” dei tecnici abilitati appare in linea con la Dia disciplinata dal Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia.
La sostituzione però non è sempre automatica. È stato infatti chiarito che la sostituzione della Scia non opera nei casi previsti dall’articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, che indica gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.
Dal momento che lo stesso articolo, al comma 4, riconosce alle Regioni la possibilità di decidere se assoggettare questa categoria di interventi a permesso di costruire o a Dia, la circolare ha spiegato che la sostituzione non vale neanche per le leggi regionali entrate in vigore prima della manovra estiva.
La circolare spiega poi che in caso di interventi in zona sottoposta a vincolo, l’atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo non può essere sostituito dalla Scia.
Il Ministero per la Semplificazione conferma l’applicazione all’edilizia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
17/09/2010 - Confermate le semplificazioni in edilizia. Il Ministero per la Semplificazione normativa ha chiarito con una nota che la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività introdotta con la manovra estiva, sostituirà la Dia, Denuncia di inizio attività.
Come funziona la nuova procedura
Diventa possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione dell’interessato all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera.
La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà previsti dal Dpr 445/2000, dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, dalle dichiarazioni di conformità rilasciate dall'Agenzia delle imprese, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Le autocertificazioni sostituiscono i pareri di organi o enti appositi, così come l'esecuzione di verifiche preventive previste dalla legge.
Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio - assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.
In caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 445/2000.
Esclusioni
La nuova procedura non può essere applicata in presenza di vincoli ambientali né agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.
Sono esclusi anche i casi in cui sussistano vincoli culturali, così come non è ammesso alcun tipo di contrasto con gli atti imposti dalla normativa comunitaria e con quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, alle reti di acquisizione del gettito.
I chiarimenti del Ministero
La formulazione della Legge 122/2010, che ha convertito il decreto sulla manovra estiva introducendo la Scia, aveva destato qualche dubbio. Il testo, che prevede la sostituzione della Dia con la Scia, ha dato vita a interpretazioni discordanti, basate sulla differenza tra Dichiarazione di inizio attività, necessaria per l’avvio delle imprese, e Denuncia di inizio attività, da presentare all’Ufficio tecnico 30 giorni prima di iniziare alcune tipologie di interventi edilizi.
Secondo alcuni, il fatto che non venisse menzionata esplicitamente la denuncia di inizio attività escludeva automaticamente l’edilizia dalla semplificazione. Le diverse posizioni si erano tradotte anche nei regimi differenziati adottati dai Comuni. Se in alcuni, come Napoli e Bari, era stato possibile fin da subito la presentazione della Scia, in altri come Firenze, si continuava a negare l’applicazione all’edilizia. Un altro gruppo di Enti locali accettava invece in parallelo sia le Dia che le Scia.
Con la nota ministeriale è stata confermata infatti l’ipotesi sostenuta da quanti vedono nella semplificazione del comparto edile la chiave per la soluzione della crisi economica.
Per l’ufficio legislativo del Ministero vale l’argomento letterale: secondo l’articolo 49 della legge 122/2009, segnalazione certificata di inizio attività e Scia sostituiscono, rispettivamente, quelle di dichiarazione di inizio attività e Dia. Il legislatore, inoltre, non ha indicato la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall’ambito applicativo della disposizione.
La previsione in base alla quale la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni, ma anche dalle “asseverazioni” dei tecnici abilitati appare in linea con la Dia disciplinata dal Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia.
La sostituzione però non è sempre automatica. È stato infatti chiarito che la sostituzione della Scia non opera nei casi previsti dall’articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, che indica gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.
Dal momento che lo stesso articolo, al comma 4, riconosce alle Regioni la possibilità di decidere se assoggettare questa categoria di interventi a permesso di costruire o a Dia, la circolare ha spiegato che la sostituzione non vale neanche per le leggi regionali entrate in vigore prima della manovra estiva.
La circolare spiega poi che in caso di interventi in zona sottoposta a vincolo, l’atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo non può essere sostituito dalla Scia.
martedì 21 dicembre 2010
ACCATASTAMENTO entro il 31/12/2010
Adempimenti catastali in sanatoria
Come già ampiamente noto l’Agenzia del Territorio, in collaborazione con quella preposta alle erogazioni in Agricoltura (AGEA), sovrapponendo fotografie aeree alle mappe catastali, ha accertato la presenza di oltre due milioni di edifici non recepiti nelle cartografie catastali, oltre a circa 800 mila altre costruzioni accatastate come case rurali, ma in realtà case di civile abitazione. Sulla G.U. n. 228/29.9.10 è stato pubblicato l’elenco degli immobili dichiarati in catasto, compresi quelli non conformi o che hanno perduto i requisiti di ruralità. Negli elenchi sono altresì compresi box, depositi, capannoni, etc.
Le disposizioni di cui alla legge n. 122/2010 prevedono che i possessori delle predette unità immobiliari procedano al dovuto accatastamento degli stessi tramite la procedura informatizzata Docfa entro il 31 dicembre del c.a. Per gli inadempienti l’Agenzia del territorio procederà d’ufficio ad attribuire una rendita. Le relative sanzioni e gli oneri connessi saranno molto superiori a quelli previsti per chi rispetta la tempistica dovuta ex lege n. 311/2004. Tali adempimenti sono altresì d’obbligo per chi abbia cambiato per l’edificio la destinazione d’uso.
Per la regolarizzazione catastale, alla luce peraltro della normativa e delle regole recate dalla legge n. 122/10, è obbligatorio servirsi di tecnici professionisti, iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili, agronomi e simili.
L’Associazione romana della proprietà edilizia (ARPE) ha istituito un servizio dedicato a questa specifica materia nell’ambito delle consulenze tecniche..
Come già ampiamente noto l’Agenzia del Territorio, in collaborazione con quella preposta alle erogazioni in Agricoltura (AGEA), sovrapponendo fotografie aeree alle mappe catastali, ha accertato la presenza di oltre due milioni di edifici non recepiti nelle cartografie catastali, oltre a circa 800 mila altre costruzioni accatastate come case rurali, ma in realtà case di civile abitazione. Sulla G.U. n. 228/29.9.10 è stato pubblicato l’elenco degli immobili dichiarati in catasto, compresi quelli non conformi o che hanno perduto i requisiti di ruralità. Negli elenchi sono altresì compresi box, depositi, capannoni, etc.
Le disposizioni di cui alla legge n. 122/2010 prevedono che i possessori delle predette unità immobiliari procedano al dovuto accatastamento degli stessi tramite la procedura informatizzata Docfa entro il 31 dicembre del c.a. Per gli inadempienti l’Agenzia del territorio procederà d’ufficio ad attribuire una rendita. Le relative sanzioni e gli oneri connessi saranno molto superiori a quelli previsti per chi rispetta la tempistica dovuta ex lege n. 311/2004. Tali adempimenti sono altresì d’obbligo per chi abbia cambiato per l’edificio la destinazione d’uso.
Per la regolarizzazione catastale, alla luce peraltro della normativa e delle regole recate dalla legge n. 122/10, è obbligatorio servirsi di tecnici professionisti, iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili, agronomi e simili.
L’Associazione romana della proprietà edilizia (ARPE) ha istituito un servizio dedicato a questa specifica materia nell’ambito delle consulenze tecniche..
CANONE RAI: chi non paga
Gli ultra 75 enni con un reddito complessivo (unitamente a quello del coniuge) che non deve superare € 6.713,98 (516,46 euro per tredici mensilità) non pagano il canone RAI. Il provvedimento mjirta ad agevolare solo i soggetti anziani che versano in condizioni di particolare disagio socio-economico. Tra le condizioni fondamentali vi è anche quella che vuole che il beneficiario dell’agevolazione non deve convivere con soggetti diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio (esempio i figli) . Il tetto reddituale dei 6.713,98 riguarda il reddito imponibile e quello soggetto a imposte sostitutive o a ritenute a titolo d’imposta (quali interessi su depositi bancari, postali, Bot e CCT), ed esclude i redditi esenti Irpef (come le rendite Inail o le pensioni agli invalidi civili), prima casa, Tfr e a tassazione separata. Una riflessione viene spontanea: ma chi vive con poco più di 500 euro al mese in due non dovrebbe avere come prima preoccupazione il pagamento del canone. Con molta probabilità non ha nemmeno la televisione.
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EQUITALIA iscrizione ipotecaria: come impugnarla se non supera gli 8.000,00 euro
L'Equitalia Gerit Spa ha il potere di iscrivere l’ipoteca sugli immobili del debitore. L' iscrizione di ipoteca può essere impugnata dinanzi all'Autorità competente.
L'iscrizione di ipoteca sugli immobili: le norme
L'Equitalia Gerit spa ha il potere di iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore, in forza dell'art. 77 del D.P.R. 602/73, che prevede:
"1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione".
Nel contesto tributario l’iscrizione di ipoteca è una misura cautelare conservativa, strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare.
L’ipoteca, quindi, non è un atto di espropriazione forzata in senso stretto, pur rimanendo comunque funzionale alla fase esecutiva.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 2053 del 31.01.2006, secondo cui l’iscrizione d’ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - "è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito".
L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta anche senza preavviso (a differenza del fermo del veicolo).
Solo dopo l’iscrizione verrà inviata al debitore la relativa comunicazione indicante tutti i dettagli utili all'individuazione del debito.
Casi di invalidità dell'iscrizione ipotecaria
Debito inferiore ad 8.000,00 euro
Le iscrizioni ipotecarie sugli immobili di contribuenti con debiti inferiori agli ottomila euro, messe in atto dall'agente della riscossione, sono ritenute invalide dalla giurisprudenza prevalente.
L’iscrizione ipotecaria, infatti, è un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, e, come tale, soggiace ai limiti previsti per quest'ultima dagli articoli 76 e seguenti del DPR 602/1973.
In particolare l'articolo 76 stabilisce che:
"1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1."
Di conseguenza, l'iscrizione dell'ipoteca è nulla se il debito del contribuente non supera almeno gli ottomila euro (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 6789 del 19.01.2010).
Mancata notifica dell'intimazione di pagamento
Nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del DPR n. 602/197.
In tal senso si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 137/03/09, secondo cui la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla detta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere.
Come contestare l'iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria può essere impugnata presentando ricorso all'Autorità competente.
Se si tratta di tributi, il ricorso deve essere presentato alla Commissione tributaria provinciale, entro 60 giorni.
Se si tratta di sanzioni amministrative, il ricorso deve essere presentato al Giudice di Pace, entro 30 giorni.
Se si tratta di contributi previdenziali, il ricorso deve essere presentato al Giudice del lavoro, entro 40 giorni.
L'iscrizione di ipoteca sugli immobili: le norme
L'Equitalia Gerit spa ha il potere di iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore, in forza dell'art. 77 del D.P.R. 602/73, che prevede:
"1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione".
Nel contesto tributario l’iscrizione di ipoteca è una misura cautelare conservativa, strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare.
L’ipoteca, quindi, non è un atto di espropriazione forzata in senso stretto, pur rimanendo comunque funzionale alla fase esecutiva.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 2053 del 31.01.2006, secondo cui l’iscrizione d’ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - "è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito".
L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta anche senza preavviso (a differenza del fermo del veicolo).
Solo dopo l’iscrizione verrà inviata al debitore la relativa comunicazione indicante tutti i dettagli utili all'individuazione del debito.
Casi di invalidità dell'iscrizione ipotecaria
Debito inferiore ad 8.000,00 euro
Le iscrizioni ipotecarie sugli immobili di contribuenti con debiti inferiori agli ottomila euro, messe in atto dall'agente della riscossione, sono ritenute invalide dalla giurisprudenza prevalente.
L’iscrizione ipotecaria, infatti, è un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, e, come tale, soggiace ai limiti previsti per quest'ultima dagli articoli 76 e seguenti del DPR 602/1973.
In particolare l'articolo 76 stabilisce che:
"1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1."
Di conseguenza, l'iscrizione dell'ipoteca è nulla se il debito del contribuente non supera almeno gli ottomila euro (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 6789 del 19.01.2010).
Mancata notifica dell'intimazione di pagamento
Nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del DPR n. 602/197.
In tal senso si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 137/03/09, secondo cui la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla detta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere.
Come contestare l'iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria può essere impugnata presentando ricorso all'Autorità competente.
Se si tratta di tributi, il ricorso deve essere presentato alla Commissione tributaria provinciale, entro 60 giorni.
Se si tratta di sanzioni amministrative, il ricorso deve essere presentato al Giudice di Pace, entro 30 giorni.
Se si tratta di contributi previdenziali, il ricorso deve essere presentato al Giudice del lavoro, entro 40 giorni.
AUTOCERTIFICAZIONI: quali quando e come
Per ridurre i fastidi burocratici e snellire le pratiche amministrative, la legge ha previsto modalità più semplici per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione, ha eliminato l'obbligo di certificare alcuni fatti, ha prolungato la durata della validità dei certificati, ha previsto che molte circostanze che nel passato potevano essere dimostrate soltanto con appositi certificati, possano oggi essere autocertificate direttamente dai cittadini.
Il testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha ampliato ulteriormente i casi di autocertificazione ammessi, riordinando organicamente la materia.
Le dichiarazioni sostitutive sono state organizzate in due grandi categorie. Quelle che sostituiscono una certificazione, con le quali il dichiarante attesta informazioni in proprio possesso su quanto già risulta da registri, elenchi o albi di una pubblica amministrazione. E quelle che sostituiscono il tradizionale "atto notorio", aventi per oggetto la veridicità di ogni altro fatto non risultante da registri o elenchi.
Un'applicazione importante di tali nuove regole si ha nelle procedure di partecipazione ai concorsi pubblici. Non è più necessaria la copia conforme in bollo dei titoli da presentare (anche quando si tratti di pubblicazioni da allegare), essendo sufficiente, a titolo definitivo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità all'originale di una loro fotocopia non autenticata (in carta semplice), ovvero che enunci comunque il contenuto dei titoli non allegati.
La presentazione di Istanza
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto o sia presentata unitamente ad una fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate anche per via telematica.
La validità dei Certificati
A seguito delle disposizioni delle c.d. "leggi Bassanini", i certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Per le altre certificazioni la validità è stata portata a 6 mesi.
I certificati anagrafici e le certificazioni dello stato civile conservano valore anche se scaduti, a condizione che l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Quando non va presentato nessun certificato
Nel caso in cui il cittadino dichiari che determinati fatti, stati o qualità risultino da documenti già in possesso della pubblica amministrazione (non solo dell'ufficio competente ma di qualsiasi pubblica amministrazione) i documenti stessi devono essere acquisiti d'ufficio.
Sono inoltre accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Infine, i dati relativi al cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
I FATTI SOGGETTI A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DICHIARAZIONE
I cittadini possono certificare le seguenti circostanze I cittadini possono autocertificare le seguenti circostanze:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo, separato o divorziato
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- posizione agli effetti degli obblighi militari
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.
In base alle nuove regole i cittadini possono inoltre autocertificare a titolo definitivo (senza, cioè, essere obbligati, in un secondo momento, a presentare il certificato) le seguenti circostanze:
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente l'interessato;
- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare di servizio;
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- qualità di vivenza a carico;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
Autocertificazione vietata
Non è consentita l'autocertificazione riguardo ai certificati:
- medici, sanitari, veterinari
- di origine
- di conformità CE
- di marchi o brevetti.
Questi certificati devono essere prodotti in originale e possono essere sostituiti con altro documento, solo se ciò sia disposto da leggi specifiche. Non è possibile perciò presentare dichiarazioni sostitutive: né di certificazione, né di atto notorio. Una eccezione (a questa deroga) è prevista per i disabili, i quali potranno autocertificare le proprie condizioni personali conformemente a quanto precedentemente accertato da commissioni mediche o da strutture a ciò deputate per legge (articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Acquisizione diretta della documentazione
L'acquisizione delle certificazioni deve in linea di principio essere assicurata "d'ufficio", da parte della stessa amministrazione procedente. Qualora, infatti, l'interessato non intenda o non sia in grado di dichiarare le informazioni di cui l'ufficio pubblico ha bisogno, e sia al tempo stesso in grado di indicare presso quali altri pubblici albi, registri o elenchi essi sono certificabili, è l'ufficio stesso procedente che deve provvedere alla loro acquisizione.
In tal caso, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza, e il documento in questione può pervenire dall'altro ufficio anche per via telefax, o mediante qualsiasi mezzo informatico o telematico idoneo. La trasmissione con tali strumenti soddisfa il requisito della forma scritta, per cui essa non deve (necessariamente) essere seguita dall'invio a mezzo posta dell'originale.
Per quanto riguarda l'assenza di precedenti penali o di carichi pendenti, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione dei relativi certificati che invece debbono essere richiesti d'ufficio.
L'acquisizione dei dati da documenti d'identità personale
I dati contenuti in un documento di identità possono essere certificati con la semplice esibizione del documento stesso. In base a questo principio, possono considerarsi attestati con la semplice esibizione tutti i dati in esso contenuti e che indichiamo di seguito:
- cognome e nome,
- luogo e data di nascita,
- cittadinanza,
- stato civile,
- residenza.
Quando l'acquisizione delle informazioni relative a situazioni personali avviene attraverso un documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validità, la registrazione dei dati si fa attraverso l'acquisizione della copia fotostatica, non autenticata, del documento stesso, la quale è poi inserita nel fascicolo. Se il documento di identità è scaduto, ma i dati in esso riportati sono ancora attuali, il cittadino può utilizzare ugualmente il documento scaduto per fornire a un ufficio la certificazione dei dati che contiene; in tal caso è necessaria una firma di convalida del cittadino che attesti come tuttora attuali i dati risultanti dal documento non più in corso di validità. E' opportuno precisare che per documento di riconoscimento si intendono:
- la carta di identità
- la patente di guida
- la patente nautica
- la tessera di riconoscimento postale
- il porto d'armi
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il passaporto per l'estero
- il libretto di pensione
- le tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato purché munite di fotografia e di timbro.
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio
Nei casi in cui è necessario dare la prova a un ufficio pubblico di fatti, stati e qualità personali non risultanti da registri, albi od elenchi tenuti da una pubblica amministrazione e si tratti di circostanze direttamente note all'interessato (anche se riguardanti una terza persona) è possibile dichiarare tali circostanze, sotto la propria responsabilità, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Tale tipologia di dichiarazione può essere firmata in presenza del funzionario competente per l'istruttoria della pratica o presentata, anche per posta, unitamente a fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore. In entrambi i casi non è richiesta l'autenticazione della firma. Non è dovuta l'imposta di bollo su questo tipo di autodichiarazione anche quando questa venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto.
Il trattamento fiscale di dichiarazioni sostitutive, istanze ed autentiche delle sottoscrizioni Non sono soggette all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo:
a - le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni) rilasciate ai sensi dell'articolo 46 del testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b - le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (autodichiarazioni di notorietà), rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15/68;
c) - la legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali.
Nessuna particolare esenzione è prevista per le istanze amministrative (assoggettate di norma all'imposta di bollo, salvo che vi sia specifica esenzione di volta in volta prevista), e per le copie conformi di documenti originali.
Da notare che le dichiarazioni di cui al punto a) erano soggette all'imposta di bollo solo sull'autentica di firma, fino a che questa era prescritta prima della legge n. 127/97.
Allo stesso modo, fino all'entrata in vigore della legge 191/98, le dichiarazioni indicate al punto b) scontavano l'imposta di bollo da lire 20.000. Ma il bollo, anche in questo caso, non era prescritto sulla dichiarazione in quanto tale, bensì sul separato atto di autenticazione della firma.
Mentre per le dichiarazioni sostitutive è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda il rilascio dei certificati che, al contrario, sono soggetti ad imposta tutte le volte in cui la legge non prescrive una specifica forma di esenzione.
Tra i principali casi di esenzione, ricordiamo i certificati di qualsiasi tipo trasmessi d'ufficio tra le amministrazioni dello Stato e degli enti locali, ovvero scambiati all'interno delle amministrazioni stesse. Un caso importante di esenzione dal bollo riguarda i certificati presentati agli uffici finanziari per l'applicazione delle leggi tributarie, come ad esempio:
- il certificato di destinazione urbanistica da allegare alla denuncia di successione
- i certificati che si rendono necessari per l'aggiornamento della residenza a seguito di variazioni della toponomastica o della numerazione civica (o a seguito della istituzione di nuovi Comuni o Province)
- le certificazioni degli organi di pubblica sicurezza attestanti la presentata denuncia per smarrimento documenti, o per furto di auto o di altri beni in genere, e le altre certificazioni dell'autorità giudiziaria in materia penale, compreso il certificato generale del casellario giudiziale contenente solo attestazioni in materia penale.
Nei casi di cambiamento di stato civile in cui è necessario l'estratto dell'atto di nascita (come per l'adozione di un minore o per il cambio del nome), questo dovrà essere acquisito d'ufficio e quindi senza imposta di bollo.
Ogni ufficio finanziario deve esporre al pubblico i nomi e le qualifiche dei funzionari incaricati di ricevere le dichiarazioni sostitutive.
Gli uffici mettono a disposizione dei cittadini i moduli necessari per le dichiarazioni sostitutive o per trascrivere i dati contenuti nei documenti esibiti, oltre ad appositi modelli per raccogliere suggerimenti.
Autocertificazioni e concessionari
Le regole indicate si applicano anche nei rapporti con i concessionari della riscossione.
Pro-memoria
Le dichiarazioni sostitutive presentate agli uffici finanziari ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie sono esenti dall'imposta di bollo.
I rischi per chi dichiara il falso
Con le norme sull'autocertificazione la legge dà una dimostrazione di fiducia nella correttezza del cittadino.
Questo non significa, naturalmente, che l'amministrazione rinunci ad effettuare controlli.
Per questi motivi, nella modulistica sottoscritta dal cittadino devono essere indicate le conseguenze cui può andare incontro facendo dichiarazioni non veritiere, falsificando atti, utilizzando atti falsi o contenenti dati non più attuali.
In presenza di falsità, il cittadino
- perde definitivamente il beneficio che aveva cercato di ottenere attraverso l'autocertificazione dimostratasi non veritiera
- viene denunciato all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale relativamente a questo tipo di reati.
Fonte: Ministero delle Finanze, 2001
Il testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha ampliato ulteriormente i casi di autocertificazione ammessi, riordinando organicamente la materia.
Le dichiarazioni sostitutive sono state organizzate in due grandi categorie. Quelle che sostituiscono una certificazione, con le quali il dichiarante attesta informazioni in proprio possesso su quanto già risulta da registri, elenchi o albi di una pubblica amministrazione. E quelle che sostituiscono il tradizionale "atto notorio", aventi per oggetto la veridicità di ogni altro fatto non risultante da registri o elenchi.
Un'applicazione importante di tali nuove regole si ha nelle procedure di partecipazione ai concorsi pubblici. Non è più necessaria la copia conforme in bollo dei titoli da presentare (anche quando si tratti di pubblicazioni da allegare), essendo sufficiente, a titolo definitivo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità all'originale di una loro fotocopia non autenticata (in carta semplice), ovvero che enunci comunque il contenuto dei titoli non allegati.
La presentazione di Istanza
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto o sia presentata unitamente ad una fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate anche per via telematica.
La validità dei Certificati
A seguito delle disposizioni delle c.d. "leggi Bassanini", i certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Per le altre certificazioni la validità è stata portata a 6 mesi.
I certificati anagrafici e le certificazioni dello stato civile conservano valore anche se scaduti, a condizione che l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Quando non va presentato nessun certificato
Nel caso in cui il cittadino dichiari che determinati fatti, stati o qualità risultino da documenti già in possesso della pubblica amministrazione (non solo dell'ufficio competente ma di qualsiasi pubblica amministrazione) i documenti stessi devono essere acquisiti d'ufficio.
Sono inoltre accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Infine, i dati relativi al cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
I FATTI SOGGETTI A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DICHIARAZIONE
I cittadini possono certificare le seguenti circostanze I cittadini possono autocertificare le seguenti circostanze:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo, separato o divorziato
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- posizione agli effetti degli obblighi militari
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.
In base alle nuove regole i cittadini possono inoltre autocertificare a titolo definitivo (senza, cioè, essere obbligati, in un secondo momento, a presentare il certificato) le seguenti circostanze:
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente l'interessato;
- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare di servizio;
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- qualità di vivenza a carico;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
Autocertificazione vietata
Non è consentita l'autocertificazione riguardo ai certificati:
- medici, sanitari, veterinari
- di origine
- di conformità CE
- di marchi o brevetti.
Questi certificati devono essere prodotti in originale e possono essere sostituiti con altro documento, solo se ciò sia disposto da leggi specifiche. Non è possibile perciò presentare dichiarazioni sostitutive: né di certificazione, né di atto notorio. Una eccezione (a questa deroga) è prevista per i disabili, i quali potranno autocertificare le proprie condizioni personali conformemente a quanto precedentemente accertato da commissioni mediche o da strutture a ciò deputate per legge (articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Acquisizione diretta della documentazione
L'acquisizione delle certificazioni deve in linea di principio essere assicurata "d'ufficio", da parte della stessa amministrazione procedente. Qualora, infatti, l'interessato non intenda o non sia in grado di dichiarare le informazioni di cui l'ufficio pubblico ha bisogno, e sia al tempo stesso in grado di indicare presso quali altri pubblici albi, registri o elenchi essi sono certificabili, è l'ufficio stesso procedente che deve provvedere alla loro acquisizione.
In tal caso, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza, e il documento in questione può pervenire dall'altro ufficio anche per via telefax, o mediante qualsiasi mezzo informatico o telematico idoneo. La trasmissione con tali strumenti soddisfa il requisito della forma scritta, per cui essa non deve (necessariamente) essere seguita dall'invio a mezzo posta dell'originale.
Per quanto riguarda l'assenza di precedenti penali o di carichi pendenti, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione dei relativi certificati che invece debbono essere richiesti d'ufficio.
L'acquisizione dei dati da documenti d'identità personale
I dati contenuti in un documento di identità possono essere certificati con la semplice esibizione del documento stesso. In base a questo principio, possono considerarsi attestati con la semplice esibizione tutti i dati in esso contenuti e che indichiamo di seguito:
- cognome e nome,
- luogo e data di nascita,
- cittadinanza,
- stato civile,
- residenza.
Quando l'acquisizione delle informazioni relative a situazioni personali avviene attraverso un documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validità, la registrazione dei dati si fa attraverso l'acquisizione della copia fotostatica, non autenticata, del documento stesso, la quale è poi inserita nel fascicolo. Se il documento di identità è scaduto, ma i dati in esso riportati sono ancora attuali, il cittadino può utilizzare ugualmente il documento scaduto per fornire a un ufficio la certificazione dei dati che contiene; in tal caso è necessaria una firma di convalida del cittadino che attesti come tuttora attuali i dati risultanti dal documento non più in corso di validità. E' opportuno precisare che per documento di riconoscimento si intendono:
- la carta di identità
- la patente di guida
- la patente nautica
- la tessera di riconoscimento postale
- il porto d'armi
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il passaporto per l'estero
- il libretto di pensione
- le tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato purché munite di fotografia e di timbro.
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio
Nei casi in cui è necessario dare la prova a un ufficio pubblico di fatti, stati e qualità personali non risultanti da registri, albi od elenchi tenuti da una pubblica amministrazione e si tratti di circostanze direttamente note all'interessato (anche se riguardanti una terza persona) è possibile dichiarare tali circostanze, sotto la propria responsabilità, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Tale tipologia di dichiarazione può essere firmata in presenza del funzionario competente per l'istruttoria della pratica o presentata, anche per posta, unitamente a fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore. In entrambi i casi non è richiesta l'autenticazione della firma. Non è dovuta l'imposta di bollo su questo tipo di autodichiarazione anche quando questa venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto.
Il trattamento fiscale di dichiarazioni sostitutive, istanze ed autentiche delle sottoscrizioni Non sono soggette all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo:
a - le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni) rilasciate ai sensi dell'articolo 46 del testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b - le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (autodichiarazioni di notorietà), rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15/68;
c) - la legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali.
Nessuna particolare esenzione è prevista per le istanze amministrative (assoggettate di norma all'imposta di bollo, salvo che vi sia specifica esenzione di volta in volta prevista), e per le copie conformi di documenti originali.
Da notare che le dichiarazioni di cui al punto a) erano soggette all'imposta di bollo solo sull'autentica di firma, fino a che questa era prescritta prima della legge n. 127/97.
Allo stesso modo, fino all'entrata in vigore della legge 191/98, le dichiarazioni indicate al punto b) scontavano l'imposta di bollo da lire 20.000. Ma il bollo, anche in questo caso, non era prescritto sulla dichiarazione in quanto tale, bensì sul separato atto di autenticazione della firma.
Mentre per le dichiarazioni sostitutive è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda il rilascio dei certificati che, al contrario, sono soggetti ad imposta tutte le volte in cui la legge non prescrive una specifica forma di esenzione.
Tra i principali casi di esenzione, ricordiamo i certificati di qualsiasi tipo trasmessi d'ufficio tra le amministrazioni dello Stato e degli enti locali, ovvero scambiati all'interno delle amministrazioni stesse. Un caso importante di esenzione dal bollo riguarda i certificati presentati agli uffici finanziari per l'applicazione delle leggi tributarie, come ad esempio:
- il certificato di destinazione urbanistica da allegare alla denuncia di successione
- i certificati che si rendono necessari per l'aggiornamento della residenza a seguito di variazioni della toponomastica o della numerazione civica (o a seguito della istituzione di nuovi Comuni o Province)
- le certificazioni degli organi di pubblica sicurezza attestanti la presentata denuncia per smarrimento documenti, o per furto di auto o di altri beni in genere, e le altre certificazioni dell'autorità giudiziaria in materia penale, compreso il certificato generale del casellario giudiziale contenente solo attestazioni in materia penale.
Nei casi di cambiamento di stato civile in cui è necessario l'estratto dell'atto di nascita (come per l'adozione di un minore o per il cambio del nome), questo dovrà essere acquisito d'ufficio e quindi senza imposta di bollo.
Ogni ufficio finanziario deve esporre al pubblico i nomi e le qualifiche dei funzionari incaricati di ricevere le dichiarazioni sostitutive.
Gli uffici mettono a disposizione dei cittadini i moduli necessari per le dichiarazioni sostitutive o per trascrivere i dati contenuti nei documenti esibiti, oltre ad appositi modelli per raccogliere suggerimenti.
Autocertificazioni e concessionari
Le regole indicate si applicano anche nei rapporti con i concessionari della riscossione.
Pro-memoria
Le dichiarazioni sostitutive presentate agli uffici finanziari ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie sono esenti dall'imposta di bollo.
I rischi per chi dichiara il falso
Con le norme sull'autocertificazione la legge dà una dimostrazione di fiducia nella correttezza del cittadino.
Questo non significa, naturalmente, che l'amministrazione rinunci ad effettuare controlli.
Per questi motivi, nella modulistica sottoscritta dal cittadino devono essere indicate le conseguenze cui può andare incontro facendo dichiarazioni non veritiere, falsificando atti, utilizzando atti falsi o contenenti dati non più attuali.
In presenza di falsità, il cittadino
- perde definitivamente il beneficio che aveva cercato di ottenere attraverso l'autocertificazione dimostratasi non veritiera
- viene denunciato all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale relativamente a questo tipo di reati.
Fonte: Ministero delle Finanze, 2001
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