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lunedì 24 settembre 2012

POLITICA: DIMISSIONI IN REGIONE

Caos in Regione: l'opposizione si dimette. Maggioranza compatta con Polverini Regione: Chiara Colosimo è il nuovo capogruppo Pdl Fondi Pdl, Polverini: "La peggior settimana della mia amministrazione" Fondi Pdl: il Pd chiede dimissioni dei consiglieri e voto anticipato"La settimana più difficile della mia amministrazione". Così Renata Polverini ha definito i giorni appena passati. Oggi però ne inizia una nuova che promette di essere ancora più dura. Un lunedì che per chi segue la Regione Lazio è iniziato nella serata di ieri in cui, tra dichiarazioni, visite istituzionali e dimissioni (date e annunciate, ma mai arrivate), è successo praticamente di tutto. Alemanno - Ad infiammare le agenzie ci ha pensato poco dopo le 18 il sindaco Alemanno che sul suo blog ha pubblicato un video in cui, in più di 6 minuti, scarica nei fatti il Pdl. "Dobbiamo guardarci in faccia e aprire un dibattito serio, non dilatorio. Credo serva un azzeramento totale all'interno del centrodestra". Senza giri di parole il primo cittadino della Capitale dice basta alle faide interne, a rampelliani che si alleano con la corrente Tajani, a capitani coraggiosi che fanno asse con gli uomini di Cicchitto. Un'inversione di rotta totale che però non contiene gesti concreti. Nessuna dimissione, nessuna richiesta alla Polverini. "Dobbiamo rifondare una realtà che ha bisogno non solo di valori, che ci sono, o di riferimenti politici ma anche di comportamenti che rendono credibili questi valori di fondo come persone, famiglia, nazione e merito. Non possiamo continuare a vivere di espedienti". LA POLVERINI DA MONTI - Passano poche ore e l'Ansa batte la notizia della Governatrice Polverini in visita da Monti. Qualcuno parla di dimissioni. Più tardi sarà però lei a spiegare che "ho chiesto al presidente del Consiglio, Mario Monti, un breve incontro per informarlo della situazione che si è verificata in Regione; mi sembrava corretto farlo considerato che il Lazio è una realtà certamente non marginale sotto il profilo economico e istituzionale del nostro Paese. Il colloquio è stato cordiale come sempre e ringrazio il Presidente per avermelo accordato". DIMISSIONI - Tra la notizia della visita della Polverini e la spiegazione della stessa, arrivano le dimissioni dei consiglieri regionali del Pd. A ruota seguono quelle di Sel e Idv, e la promessa di farlo da parte di Radicali e Verdi. A questo punto Montino va a SkyTg24 e dichiara: "Per far cadere il Consiglio bisogna raggiungere 36 consiglieri, cioé maggioranza assoluta, siamo a quota 29. Ne mancano ancora sette. C'é un tema che riguarda anche altre forze politiche, quindi anche altri consiglieri nelle prossime ore potrebbero aderire". Montino arriva a quota 29 considerando la disponibilità a dimettersi e le dimissioni già arrivate di: Pd, Idv, Sel, Verdi, Radicali, Lista Civica dei Cittadini, Federazione della Sinistra, Mpa. La firma numero 29 sarà più tardi quella dei Socialisti. Mettetevelo in testa!LA MAGGIORANZA COMPATTA - I conti però risultano sbagliati. L'Mpa non è fuori dai ranghi, anzi. Con la maggioranza firma una nota in cui si schiera con la Polverini: "La maggioranza è orgogliosamente al fianco di una presidente di Regione onesta e determinata, incitandola a proseguire nell'incisiva azione di governo fin qui svolta. La nota a sostegno della Polverini é sottoscritta dai capigruppo Chiara Colosimo, Pdl, Mario Brozzi, Lista Polverini, Francesco Carducci, Unione di Centro, Francesco Storace, La Destra, Antonio Paris, Gruppo Misto, Rocco Pascucci, Movimento per le Autonomie, Francesco Pasquali, Futuro e Libertà per l'Italia, Olimpia Tarzia, Politica Etica Responsabilità. "La maggioranza della Regione Lazio - affermano - giudica infantile l'atteggiamento di una minoranza che, prima vota con noi provvedimenti essenziali per restituire moralità e credibilità alla politica, per poi tentare di oscurarli con un'incomprensibile dietrofront rappresentato dalla sceneggiata delle finte dimissioni, miranti esclusivamente a placare l'ansia propagandistica dei loro partiti".

martedì 18 settembre 2012

PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTO


Passaggio di proprietà: come fare e quanto costa Dovete acquistare un’auto usata e non sapete quali sono le procedure da seguire? Avete due possibilità, rivolgervi ad un’agenzia pratiche veicoli che ovviamente aggiungerà al costo effettivo della pratica la propria tariffa per il servizio offerto oppure seguire le nostre indicazioni e fare tutto da soli. Per prima cosa, ecco quali sono i documenti che servono: - Il Certificato di Proprietà (CdP) - la carta di circolazione originale e una fotocopia della stessa - Il documento di identità e il codice fiscale dell’acquirente (due copie di ciascuno) - Il documento di identità del venditore - Il modulo TT2119, che serve per la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione e che è reperibile gratuitamente presso gli sportelli telematici dell’automobilista (STA) presenti su tutto il territorio nazionale. Se si è in possesso del Certificato di Proprietà tutto è più semplice: si può procedere con l’atto di vendita, che può essere costituito da una dichiarazione unilaterale di vendita, completa di firma autenticata del venditore, redatta proprio sul retro del Certificato di Proprietà. Per fare ciò servono una marca da bollo da 14,62 euro e un documento di identità. La firma, per essere autenticata, deve essere apposta presso uno degli STA o negli uffici provinciali dell’Aci o alla Motorizzazione Civile. L’operazione allo STA comporta in automatico la richiesta di registrazione del passaggio di proprietà, quindi questa si rivela la soluzione più veloce per completare il passaggio di proprietà. In alternativa, l’atto di vendita in bollo può essere redatto in forma bilaterale, con firma autenticata sia del venditore, sia dell’acquirente, oppure si può optare per un atto pubblico, sempre in bollo. Se invece non si è in possesso del Certificato di Proprietà non ci si può recare allo STA, ma ci si può rivolgere solo all’ufficio provinciale ACI – pubblico registro automobilistico (PRA) per la registrazione del passaggio e alla Motorizzazione per l’aggiornamento della Carta di circolazione. In ogni caso, qualunque sia la procedura scelta, dalla data di autentica della firma del venditore sull’atto di vendita si hanno 60 giorni di tempo per registrare il passaggio di proprietà all’ufficio provinciale dell’ACI e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione alla Motorizzazione Civile. Ma quanto costa il passaggio di proprietà? Facciamo un esempio pratico, voglio acquistare una Fiat 500 29KW e risiedo a Roma. Oltre al costo della marca da bollo (14,62 euro), bisogna considerare: - Emolumento ACI pari a 20,92 euro - Imposta di bollo per la registrazione al PRA (29,24 euro se si usa il CdP oppure 43,86 euro se si utilizza un modello) - Diritti MCTC (Motorizzazione Civile) 9,00 euro. Sommando tutti i costi fissi arriviamo a 73,78 euro bisogna poi aggiungere l’Imposta Provinciale di Trascrizione (Ipt), che varia in base ai Kw/cavalli del veicolo e alla provincia di residenza dell’acquirente. Quando la potenza dei veicoli è inferiore ai 53 kiloWatt l’Ipt viene determinata in misura fissa, altrimenti si paga 3,5119 euro a KW. Nel nostro esempio dovremmo pagare 150,81 euro di Ipt, arrivando quindi ad un costo complessivo di 224,59 euro. Se avesimo utilizzato un’agenzia dovremmo aggiungere circa 150 euro di spese pratica. Se non si rispettano i termini di legge, in caso di controllo su strada si viene multati e si rischia il ritiro della carta di circolazione (art. 94 Codice della Strada) quindi ci auguriamo che le informazioni che vi abbiamo fornito vi aiutino ad avere le idee più chiare, a evitare errori e a risparmiare tempo.

URBANISTICA: DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA


Legittimità diniego concessione edilizia ad una distanza dal confine inferiore a ml. 5 Venerdì 14 Settembre 2012 05:20 | | |Visite totali: 235 Urbanistica - Giur.Amm. C. Stato Cons.Stato, Sez. IV n. 4555 del 10 agosto 2012 Urbanistica.Legittimità diniego concessione edilizia ad una distanza dal confine inferiore a ml. 5 E’ legittimo il diniego del rilascio di una concessione edilizia per costruzione di un fabbricato localizzato ad una distanza dal confine inferiore a ml. 5, ossia alla distanza minima prescritta dalla normativa urbanistica comunale, notoriamente inderogabile anche per accordo tra le parti (cfr., tra le tante Cass. Civ., Sez. II, 9 aprile 2010, n. 8465), non potendo operare in tale ipotesi la disciplina civilistica generale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

URBANISTICA: INTERVENTI SU OPERA ABUSIVA


Venerdì 14 Settembre 2012 Urbanistica - Giurisp.Penale Cass. Cass. Sez. III n. 33544 del 31 agosto 2012 (Ud 19 giu. 2012) Pres. Mannino Est. Sarno Ric. Scatarzi Urbanistica. Intervento eseguito su opera abusiva L'intervento eseguito su un'opera abusiva non può comunque qualificarsi come di manutenzione o di ristrutturazione perché questi ultimi interventi, come si desume chiaramente dalle definizioni offerte dall'articolo 3 del d.p.r. 380/2001, presuppongono la preesistenza di un organismo edilizio non solo dal punto di vista meramente fattuale ma, ancor prima, da quello giuridico e correttamente si fa rilevare che siccome l'immobile totalmente abusivo, come il manufatto preesistente nel caso di specie, deve essere ritenuto giuridicamente inesistente e gli interventi di completamento del medesimo manufatto non possono mai considerarsi di manutenzione o di ristrutturazione, assumendo invece rilevanza autonoma ai fini dell'integrazione di un nuovo reato edilizio.

REGIONE LAZIO: forse c'è aria di cambiamento

Luca Malcotti 30 minuti fa · CREDO CHE LA PRESIDENTE POLVERINI ABBIA FATTO BENE A CHIEDERE SCUSA A NOME DI TUTTI NOI PER QUANTO ACCADUTO IN CONSIGLIO REGIONALE. PER QUANTO MI RIGUARDA CI TENGO A DIRE CHE IO (COME DEL RESTO TUTTA LA GIUNTA) FIN DAL NOSTRO INSEDIAMENTO HO AZZERATO LE SPESE DI RAPPRESENTANZA E LE CONSELUNZE DEI NOSTRI ASSESSORATI.

martedì 4 settembre 2012

CATASTO: Case rurali


Case rurali con autocertificazione di Gian Paolo Tosoni 09 agosto 2012 Scade il 1° ottobre (il 30 settembre è domenica) il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati già iscritti nel catasto urbano in categorie catastali diverse dalla A6 per le abitazione e D10 per le costruzioni strumentali. Sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, è stato pubblicato il comunicato previsto dal decreto ministeriale 26 luglio 2012 che stabilisce le modalità di presentazione agli Uffici provinciali, delle domande e delle autocertificazioni per l'inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità. Il decreto ministeriale 26 luglio 2012 (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 3 agosto), ha fissato due principi importanti in ordine alla classificazione catastale delle costruzioni rurali: - la natura di fabbricato rurale, autocertificata dal proprietario o dal titolare di diritti reali sul medesimo, comporta una semplice annotazione catastale e non il cambio della categoria; questa regola vale in ogni caso per i fabbricati abitativi e anche per quelli strumentali diversi da quelli censibili nella categoria D10. Ne consegue che, ad esempio, un locale di deposito di cereali, censito nella categoria C2 rimarrà classificato come tale con la annotazione di fabbricato rurale; - la presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali della annotazione di ruralità produce effetti a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda (articolo 7 del Dm 26 luglio 2012). Questa precisazione da un lato è opportuna in quanto chiarisce la vera motivazione di questo provvedimento che è quello di offrire una protezione per i contribuenti dagli accertamenti Ici, però crea una ingiusta spaccatura con il passato; infatti per il 2006 e gli anni precedenti, per i quali è copioso il contenzioso tributario, i comuni potranno invocare la mancanza dei requisiti per le costruzioni iscritte all'Urbano in categorie diverse dalla A6 per le abitazioni e D10 per quelle strumentali. Il decreto ministeriale ha previsto la documentazione necessaria: domanda di riconoscimento della ruralità (allegato A) e autocertificazioni (allegato B per le abitazioni ed allegato C per i fabbricati strumentali); il provvedimento sostituisce il precedente decreto 14 settembre 2011 ma di fatto è uguale. Il comunicato del Territorio del 7 agosto ricorda che la documentazione può essere presentata all'Ufficio provinciale dell'agenzia del Territorio competente territorialmente, mediante consegna diretta all'Ufficio, con raccomandata con avviso di ricevimento, tramite fax (articolo 38, Dpr 445/2000) oppure mediante posta elettronica certificata. È possibile anche la compilazione della domanda con modalità informatiche rilevabili sul sito www.agenziaterritorio.gov.it che consente di compilare la domanda in via informatica, con la relativa stampa e con l'attribuzione di uno speciale codice identificativo. In questo caso la trasmissione telematica non è esaustiva in quanto comunque si deve presentare entro il 1° ottobre il modello su carta sottoscritto dal dichiarante
Il chirurgo in sala operatoria corresponsabile per l'errore compiuto dall'anestesista di Patrizia Maciocchi Cronologia articolo4 settembre 2012 Concorso in omicidio colposo per il primario che, presente in sala operatoria come chirurgo, non interviene sull'errore dell'anestesista. La Corte di Cassazione, con la sentenza 33615, torna sulla spinosa questione della responsabilità medica negli interventi d'equipe. Nel caso specifico il primario è stato accusato di non aver verificato la corretta preparazione di una paziente prima dell'intervento, a cui non era stato inserito il sondino naso gastrico: un accorgimento considerato indispensabile nell'ipotesi di un'occlusione intestinale. Inutilmente il primario aveva sostenuto che si trattava di un'azione che rientrava nella competenza esclusiva dell'anestesista, al quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, il chirurgo avrebbe potuto sostituirsi soltanto nel caso l'omissione dello specialista fosse così «abnorme ed evidente da rientrare nel bagaglio di qualsivoglia sanitario medio». Non si lascia convincere la Suprema corte che afferma invece l'obbligo del controllo preventivo da parte del primario chirurgo al quale resta, nel dubbio, la facoltà di rinviare l'intervento se il malato non corre un pericolo immediato di vita. DOCUMENTI Corte di Cassazione - sentenza n 33615 del 3 settembre 2012 La Cassazione non addossa però al primario la responsabilità delle scelte, anche queste sbagliate, relative al trattamento post operatorio, dal l'«improvvida estubazione al ritardato ricovero nel reparto rianimazione», affermando la sola competenza dell'anestesista. Diverso il trattamento che la Suprema corte ha riservato, con la sentenza 17222 del 9 maggio scorso, al capo di una equipe chirurgica condannato per concorso in omicidio colposo per non aver seguito con la dovuta accortezza i momenti successivi all'intervento. In quell'occasione la Cassazione aveva sostenuto che la posizione di garanzia, rivestita dal capo del "pool" chirurgico non si esaurisce all'interno della sala operatoria ma si estende anche ai momenti successivi e precedenti l'operazione. Sull'attività medica in equipe non c'è ancora un'identità di vedute anche se esiste una giusrisprudenza prevalente. Il nodo da sciogliere è se e in che misura il singolo membro di un'equipe, oltre a eseguire in maniera corretta le azioni che la sua scienza e la sua coscienza comportano, debba verificare e sorvegliare l'operato dei colleghi che possiedono specializzazioni diverse dalle sue e debba essere considerato corresponsabile anche per gli errori e le omissioni altrui. I giudici di legittimità sono per lo più orientati sul principio del legittimo affidamento, grazie al quale i singoli specialisti possono concentrarsi sul proprio lavoro, confidando nell'altrui preparazione. Alla regola fa eccezione il capo equipe che, per la sua posizione sovraordinata mantiene un dovere di sorveglianza nei confronti dei collaboratori. Con la sentenza 46961 del 2011 la Suprema corte è tornata tuttavia a riaffermare il principio generale della corresponsabilità di tutti i membri dell'equipe, pur mitigato dal legittimo affidamento.