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martedì 4 settembre 2012

Il chirurgo in sala operatoria corresponsabile per l'errore compiuto dall'anestesista di Patrizia Maciocchi Cronologia articolo4 settembre 2012 Concorso in omicidio colposo per il primario che, presente in sala operatoria come chirurgo, non interviene sull'errore dell'anestesista. La Corte di Cassazione, con la sentenza 33615, torna sulla spinosa questione della responsabilità medica negli interventi d'equipe. Nel caso specifico il primario è stato accusato di non aver verificato la corretta preparazione di una paziente prima dell'intervento, a cui non era stato inserito il sondino naso gastrico: un accorgimento considerato indispensabile nell'ipotesi di un'occlusione intestinale. Inutilmente il primario aveva sostenuto che si trattava di un'azione che rientrava nella competenza esclusiva dell'anestesista, al quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, il chirurgo avrebbe potuto sostituirsi soltanto nel caso l'omissione dello specialista fosse così «abnorme ed evidente da rientrare nel bagaglio di qualsivoglia sanitario medio». Non si lascia convincere la Suprema corte che afferma invece l'obbligo del controllo preventivo da parte del primario chirurgo al quale resta, nel dubbio, la facoltà di rinviare l'intervento se il malato non corre un pericolo immediato di vita. DOCUMENTI Corte di Cassazione - sentenza n 33615 del 3 settembre 2012 La Cassazione non addossa però al primario la responsabilità delle scelte, anche queste sbagliate, relative al trattamento post operatorio, dal l'«improvvida estubazione al ritardato ricovero nel reparto rianimazione», affermando la sola competenza dell'anestesista. Diverso il trattamento che la Suprema corte ha riservato, con la sentenza 17222 del 9 maggio scorso, al capo di una equipe chirurgica condannato per concorso in omicidio colposo per non aver seguito con la dovuta accortezza i momenti successivi all'intervento. In quell'occasione la Cassazione aveva sostenuto che la posizione di garanzia, rivestita dal capo del "pool" chirurgico non si esaurisce all'interno della sala operatoria ma si estende anche ai momenti successivi e precedenti l'operazione. Sull'attività medica in equipe non c'è ancora un'identità di vedute anche se esiste una giusrisprudenza prevalente. Il nodo da sciogliere è se e in che misura il singolo membro di un'equipe, oltre a eseguire in maniera corretta le azioni che la sua scienza e la sua coscienza comportano, debba verificare e sorvegliare l'operato dei colleghi che possiedono specializzazioni diverse dalle sue e debba essere considerato corresponsabile anche per gli errori e le omissioni altrui. I giudici di legittimità sono per lo più orientati sul principio del legittimo affidamento, grazie al quale i singoli specialisti possono concentrarsi sul proprio lavoro, confidando nell'altrui preparazione. Alla regola fa eccezione il capo equipe che, per la sua posizione sovraordinata mantiene un dovere di sorveglianza nei confronti dei collaboratori. Con la sentenza 46961 del 2011 la Suprema corte è tornata tuttavia a riaffermare il principio generale della corresponsabilità di tutti i membri dell'equipe, pur mitigato dal legittimo affidamento.

venerdì 20 aprile 2012

IMU: CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO

Roma, 12 aprile 2012
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”,dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili.
L’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina l’anticipazione sperimentale
dell'imposta municipale propria (IMU).
In particolare, l’articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 prevede che “il
versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, …”.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di
IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:
1· “3912” - denominato: “IMU - imposta mun. propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
·“3913” - denominato “IMU - imposta mun. propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
·“3914” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per i terreni – COMUNE”;
·“3915” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per i terreni – STATO”;
·“3916” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per le aree fabbricabili -COMUNE”;
·“3917” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per le aree fabbricabili -STATO”;
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
____________
2·“3918” - denominato: “IMU - imposta mun. propria per gli altri fabbricati –COMUNE”;
·“3919” - denominato “IMU - imposta mun. propria per gli altri fabbricati -STATO”;
·“3923” - denominato “IMU - imposta mun. propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
·“3924” - denominato “IMU - imposta mun. propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” e la modalità di compilazione del modello F24, sono così ricodificati:
· da “3901” a “3940” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale”;
· da “3902” a “3941” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
· da “3903” a “3942” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili”;
· da “3904” a “3943” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati”.
Si precisa che i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono più utilizzabili.
I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli
interessi e sanzioni relativi all’imposta comunale sugli immobili restano invariati.
L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 18 aprile 2012.

martedì 17 aprile 2012

IMU:MODIFICHE

Sembrava una modifica pro-contribuente quella di consentire la rateizzazione in tre tranche per l'imposta sull'abitazione principale. E, invece, è bastato capire che così si sarebbe dovuto versare il 66% tra giugno e settembre per presentare e approvare (con il lasciapassare del Governo) un emendamento all'emendamento: libera scelta al contribuente se saldare il contro in due (giugno e dicembre) o in tre rate (giugno, settembre, dicembre).


Prima rata Imu entro il 16 giugno. Stop alle pensioni cash dal 1° luglio

Imu, sulla prima casa sarà possibile pagare in 3 rate

Vedi tutti » L'assalto alla diligenza
Colpa di una disciplina iniziale forse un po' troppo criptica, la Camera ora si sta facendo portavoce di istanze sociali, economiche o di categorie, cercando di rimediare anche a eventuali ingiustizie. Così gli anziani o disabili che vivono in case di cura o istituti sanitari, se proprietari di casa, potranno pagare l'Imu con l'aliquota agevolata per l'abitazione principale. Saranno i Comuni a decidere se dare questa possibilità ad anziani o disabili, a condizione però che la casa non sia affittato. Parola a sindaci e giunte anche per gli italiani all'estero. I Comuni potranno decidere di considerare prima casa l'abitazione «posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in italia, a condizione che non risulti locata».

I separati e la famiglia
Ieri anche i genitori separati avevano incassato la loro fetta di chiarimenti. Sarà l'assegnatario dell'appartamento – anche se non è il proprietario – il soggetto chiamato a pagare. Rimanendo sempre in ambito familiare, è stato necessario precisare che l'aliquota agevolata e la detrazione si applica per l'immobile dove abita tutto il nucleo e comunque sarà possibile solo un'agevolazione a famiglia.

L'esenzione per le aree terremotate in Abruzzo
Anche il sisma in Abruzzo ha richiesto necessariamente un correttivo. La commissione Finanze della Camera ha approvato l'emendamento che esenta il pagamento di Irpef, Ires e Imu per le case colpite dal terremoto del 2009.

Le modalità
C'è stato bisogno di un emendamento per consentire di pagare non solo con F24 ma anche con bollettino postale: almeno così non dovrebbe essere necessario un corso accelerato di modulistica fiscale per compilarlo.

venerdì 13 aprile 2012

IMU: COME SI CALCOLA

Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli a qualsiasi uso destinati.
L’aliquota IMU varia dallo 0,40% della rendita catastale per le prime case allo 0,76% per tutte le altre comprese le abitazioni di persone fisiche residenti in Italia in possesso di immobili situati all’estero per i quali l’aliquota sarà applicata al costo di acquisto risultante dall’atto o, in mancanza, dal valore di mercato, dall’imposta così calcolata si dovrà detrarre l’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
I Comuni avranno la possibilità di manovrare le aliquote abbattendole o rialzandole anche del 50%. L’aliquota di riferimento potrà essere rilevata nel sito Web del Comune in cui è ubicata l’abitazione oppure in quello dell’Agenzia del Territorio.
Sull’abitazione principale è prevista la detrazione di 200 euro (170 euro a partire dal 2014) e uno sconto di 50 euro a figlio di età non superiore a 26 anni, anche se non a carico del proprietario ma purché residente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo 400 euro.
L’Imu si calcola applicando l’aliquota di riferimento sulla rendita catastale degli immobili rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti fissi:
•160 per abitazioni, box, magazzini e tettoie;
•130 per terreni agricoli;
•110 per terreni di coltivatori diretti e imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola;
•140 per scuole, uffici pubblici, caserme, laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari;
•80 per banche e assicurazioni;
•60 per immobili produttivi (65 a partire dal 2013);
•55 per negozi e botteghe.

venerdì 23 marzo 2012

NUOVO INNO DEL PDL


L'INNO DEL POPOLO DELLA LIBERTA' CON PAROLE

Gente che ama la gente,
che non prova invidia che odiare non sa.
Gente che non ha rancore
che ha come valore la tua libertà
che porta in alto una bandiera nuova,
che non si arrende e non si arrenderà,
che lotta sempre per la verità,
è questo il popolo della libertà.

Grande il sogno che ci unisce,
un sogno grande che si realizzerà,
grande la forza che ci diamo,
la forza che ci dice che il bene vincerà per sempre.
Grande la voglia di lottare,
la voglia di cambiare l'Italia che verrà.
Noi siamo il popolo della libertà.
Noi siamo il popolo della libertà

Gente che ama e che lotta,
che spera e che crede nella libertà,
gente che tende la mano,
che guarda lontano, che resisterà
che porta in alto una bandiera nuova,
che non si arrende e non si arrenderà,
che lotta sempre per la verità.
È questo il popolo della libertà.

Grande il sogno che ci unisce,
un sogno grande che si realizzerà,
grande la forza che ci diamo,
la forza che ci dice che il bene vincerà per sempre.
Grande la voglia di lottare,
la voglia di cambiare l'Italia che verrà.
Noi siamo il popolo della libertà,
noi siamo il popolo della libertà

Gente che ama la gente,
che non prova invidia che odiare non sa.
Gente che non ha rancore
che ha come valore la tua libertà
che porta in alto una bandiera nuova,
che non si arrende e non si arrenderà,
che lotta sempre per la verità,
è questo il popolo della libertà.

Grande il sogno che ci unisce,
un sogno grande che si realizzerà,
grande la forza che ci diamo,
la forza che ci dice che il bene vincerà per sempre.
Grande la voglia di lottare,
la voglia di cambiare l'Italia che verrà.
Noi siamo il popolo della libertà.
Noi siamo il popolo della libert