iscrizioni
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venerdì 6 aprile 2012
venerdì 23 marzo 2012
NUOVO INNO DEL PDL
L'INNO DEL POPOLO DELLA LIBERTA' CON PAROLE
Gente che ama la gente,
che non prova invidia che odiare non sa.
Gente che non ha rancore
che ha come valore la tua libertà
che porta in alto una bandiera nuova,
che non si arrende e non si arrenderà,
che lotta sempre per la verità,
è questo il popolo della libertà.
Grande il sogno che ci unisce,
un sogno grande che si realizzerà,
grande la forza che ci diamo,
la forza che ci dice che il bene vincerà per sempre.
Grande la voglia di lottare,
la voglia di cambiare l'Italia che verrà.
Noi siamo il popolo della libertà.
Noi siamo il popolo della libertà
Gente che ama e che lotta,
che spera e che crede nella libertà,
gente che tende la mano,
che guarda lontano, che resisterà
che porta in alto una bandiera nuova,
che non si arrende e non si arrenderà,
che lotta sempre per la verità.
È questo il popolo della libertà.
Grande il sogno che ci unisce,
un sogno grande che si realizzerà,
grande la forza che ci diamo,
la forza che ci dice che il bene vincerà per sempre.
Grande la voglia di lottare,
la voglia di cambiare l'Italia che verrà.
Noi siamo il popolo della libertà,
noi siamo il popolo della libertà
Gente che ama la gente,
che non prova invidia che odiare non sa.
Gente che non ha rancore
che ha come valore la tua libertà
che porta in alto una bandiera nuova,
che non si arrende e non si arrenderà,
che lotta sempre per la verità,
è questo il popolo della libertà.
Grande il sogno che ci unisce,
un sogno grande che si realizzerà,
grande la forza che ci diamo,
la forza che ci dice che il bene vincerà per sempre.
Grande la voglia di lottare,
la voglia di cambiare l'Italia che verrà.
Noi siamo il popolo della libertà.
Noi siamo il popolo della libert
martedì 13 marzo 2012
SICUREZZA : DOCUMENTO PROGRAMMATICO
ABROGAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA PREVISTO DALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY
L’art. 45 del DL 5/2012 ha abrogato l’obbligo di predisporre e aggiornare il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) prescritto dal Codice della privacy, nonché l’eventuale autocertificazione sostitutiva, che costituiva una misura “minima” di sicurezza prevista in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali. Tale obbligo, infatti, è stato considerato un adempimento superfluo che, peraltro, non realizza un’effettiva tutela della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici. Al riguardo, si ricorda che:
• il soggetto obbligato alla redazione e all’aggiornamento del DPS era il titolare dei trattamenti di dati “sensibili” o giudiziari con strumenti elettronici, anche attraverso il responsabile, se designato;
• il DPS andava redatto o aggiornato entro il termine annuale del 31 marzo;
• il DPS non andava inviato al Garante della privacy, ma doveva essere conservato presso la propria struttura ed esibito in caso di controllo;
• nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio, se dovuta, il titolare doveva riferire dell’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS.
Per la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DPS, il Codice della privacy prevedeva l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
3.1 Decorrenza
Il DL 5/2012, entrato in vigore il 10.2.2012, non prevede disposizioni di decorrenza in relazione all’abrogazione dell’obbligo di redigere o aggiornare il DPS.
Pertanto, deve ritenersi che tale abrogazione sia immediatamente operativa dalla suddetta data del 10.2.2012, con la conseguenza che, salvo eventuali modifiche che dovessero essere apportate in sede di conversione in legge del DL 5/2012 o di mancata conversione dello stesso:
• entro il 31.3.2012 non si debba più procedere ad alcuna redazione o aggiornamento del DPS o della relativa autocertificazione sostitutiva;
• nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio 2011, non sia più necessario effettuare alcuna indicazione al riguardo.
3.2 Altre misure di sicurezza
Restano fermi gli obblighi relativi alle altre misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali e le relative sanzioni amministrative e penali.
L’art. 45 del DL 5/2012 ha abrogato l’obbligo di predisporre e aggiornare il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) prescritto dal Codice della privacy, nonché l’eventuale autocertificazione sostitutiva, che costituiva una misura “minima” di sicurezza prevista in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali. Tale obbligo, infatti, è stato considerato un adempimento superfluo che, peraltro, non realizza un’effettiva tutela della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici. Al riguardo, si ricorda che:
• il soggetto obbligato alla redazione e all’aggiornamento del DPS era il titolare dei trattamenti di dati “sensibili” o giudiziari con strumenti elettronici, anche attraverso il responsabile, se designato;
• il DPS andava redatto o aggiornato entro il termine annuale del 31 marzo;
• il DPS non andava inviato al Garante della privacy, ma doveva essere conservato presso la propria struttura ed esibito in caso di controllo;
• nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio, se dovuta, il titolare doveva riferire dell’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS.
Per la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DPS, il Codice della privacy prevedeva l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
3.1 Decorrenza
Il DL 5/2012, entrato in vigore il 10.2.2012, non prevede disposizioni di decorrenza in relazione all’abrogazione dell’obbligo di redigere o aggiornare il DPS.
Pertanto, deve ritenersi che tale abrogazione sia immediatamente operativa dalla suddetta data del 10.2.2012, con la conseguenza che, salvo eventuali modifiche che dovessero essere apportate in sede di conversione in legge del DL 5/2012 o di mancata conversione dello stesso:
• entro il 31.3.2012 non si debba più procedere ad alcuna redazione o aggiornamento del DPS o della relativa autocertificazione sostitutiva;
• nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio 2011, non sia più necessario effettuare alcuna indicazione al riguardo.
3.2 Altre misure di sicurezza
Restano fermi gli obblighi relativi alle altre misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali e le relative sanzioni amministrative e penali.
PEC:POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, NOVITA'
PEC : alcune novità nel decreto
Tra le diverse novità introdotte con il Decreto Legislativo 5/2012 (C.d. "Semplifica Italia") ne sono presenti anche alcune in merito a Posta Elettronica Certificata (PEC) per le imprese e Documento Programmatico di sicurezza (DPS).
1. PREMESSA
Il DL 9.2.2012 n. 5 (c.d. “Semplifica Italia”), entrato in vigore il 10.2.2012 e in corso di conversione in legge, contiene numerose misure di semplificazione per i cittadini e le imprese e per favorire la crescita economica.
. RINVIO AL 30.6.2012 DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Tutte le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a:
• dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse;
• comunicarlo al Registro delle imprese, per la relativa iscrizione.
Per effetto dell’art. 37 del DL 5/2012, le società già costituite al 29.11.2008 che, alla data del 10.2.2012, non hanno ancora effettuato la suddetta comunicazione, devono provvedervi entro il 30.6.2012.
Precedente scadenza
Si ricorda che, in seguito alle segnalazioni dei soggetti gestori del sistema PEC di non riuscire a far fronte alle numerose richieste di nuovi indirizzi PEC concentratesi in prossimità dell’originaria scadenza del 29.11.2011, il Ministero dello Sviluppo economico aveva “invitato” le Camere di Commercio a non applicare nessuna sanzione in caso di ritardo nella comunicazione della PEC, almeno fino all’inizio del 2012 (lettera circolare 25.11.2011 n. 224402).
Sanzioni applicabili
In caso di omessa o tardiva comunicazione della PEC al Registro delle imprese si applica, in capo al legale rappresentante dell’impresa, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni, nei termini prescritti, al Registro delle imprese (circ. Min. Sviluppo economico 3.11.2011 n. 3645/C). Nello specifico:
• tale sanzione è prevista nella misura da 103,00 a 1.032,00 euro;
• se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine prescritto,la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Società di nuova costituzione
Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che, per quanto riguarda le società di nuova costituzione, l’obbligo di comunicazione della PEC va adempiuto immediatamente mediante l’inserimento di tale indirizzo nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese (parere 18.1.2012 n. 9880). L’omessa indicazione dell’indirizzo PEC costituisce un’ipotesi di “incompletezza” della domanda. Pertanto, l’ufficio del Registro delle imprese:
• prima dell’iscrizione può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione, assegnando un congruo termine;
• trascorso tale termine, rifiuta l’iscrizione con provvedimento motivato.
In tale ipotesi, si applica comunque la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni.
Variazione dell’indirizzo PEC
In caso di variazione dell’indirizzo PEC, il Ministero dello Sviluppo economico, con il suddetto parere, ha anche precisato che occorre procedere all’adempimento pubblicitario entro 30 giorni dalla variazione dell’indirizzo stesso.
Per l’omissione o il ritardo della suddetta comunicazione, la sanzione di cui all’art. 2630 c.c. va applicata:
• nell’ipotesi di omissione del dato (nuovo indirizzo PEC) nell’ambito di una domanda relativa ad un altro adempimento principale (ad esempio, la modifica dell’atto costitutivo), in capo al soggetto tenuto all’adempimento;
• nell’ipotesi di adempimento riguardante solo la comunicazione della variazione dell’indirizzo PEC, in capo al legale rappresentante della società.
Tra le diverse novità introdotte con il Decreto Legislativo 5/2012 (C.d. "Semplifica Italia") ne sono presenti anche alcune in merito a Posta Elettronica Certificata (PEC) per le imprese e Documento Programmatico di sicurezza (DPS).
1. PREMESSA
Il DL 9.2.2012 n. 5 (c.d. “Semplifica Italia”), entrato in vigore il 10.2.2012 e in corso di conversione in legge, contiene numerose misure di semplificazione per i cittadini e le imprese e per favorire la crescita economica.
. RINVIO AL 30.6.2012 DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Tutte le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a:
• dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse;
• comunicarlo al Registro delle imprese, per la relativa iscrizione.
Per effetto dell’art. 37 del DL 5/2012, le società già costituite al 29.11.2008 che, alla data del 10.2.2012, non hanno ancora effettuato la suddetta comunicazione, devono provvedervi entro il 30.6.2012.
Precedente scadenza
Si ricorda che, in seguito alle segnalazioni dei soggetti gestori del sistema PEC di non riuscire a far fronte alle numerose richieste di nuovi indirizzi PEC concentratesi in prossimità dell’originaria scadenza del 29.11.2011, il Ministero dello Sviluppo economico aveva “invitato” le Camere di Commercio a non applicare nessuna sanzione in caso di ritardo nella comunicazione della PEC, almeno fino all’inizio del 2012 (lettera circolare 25.11.2011 n. 224402).
Sanzioni applicabili
In caso di omessa o tardiva comunicazione della PEC al Registro delle imprese si applica, in capo al legale rappresentante dell’impresa, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni, nei termini prescritti, al Registro delle imprese (circ. Min. Sviluppo economico 3.11.2011 n. 3645/C). Nello specifico:
• tale sanzione è prevista nella misura da 103,00 a 1.032,00 euro;
• se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine prescritto,la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Società di nuova costituzione
Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che, per quanto riguarda le società di nuova costituzione, l’obbligo di comunicazione della PEC va adempiuto immediatamente mediante l’inserimento di tale indirizzo nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese (parere 18.1.2012 n. 9880). L’omessa indicazione dell’indirizzo PEC costituisce un’ipotesi di “incompletezza” della domanda. Pertanto, l’ufficio del Registro delle imprese:
• prima dell’iscrizione può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione, assegnando un congruo termine;
• trascorso tale termine, rifiuta l’iscrizione con provvedimento motivato.
In tale ipotesi, si applica comunque la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni.
Variazione dell’indirizzo PEC
In caso di variazione dell’indirizzo PEC, il Ministero dello Sviluppo economico, con il suddetto parere, ha anche precisato che occorre procedere all’adempimento pubblicitario entro 30 giorni dalla variazione dell’indirizzo stesso.
Per l’omissione o il ritardo della suddetta comunicazione, la sanzione di cui all’art. 2630 c.c. va applicata:
• nell’ipotesi di omissione del dato (nuovo indirizzo PEC) nell’ambito di una domanda relativa ad un altro adempimento principale (ad esempio, la modifica dell’atto costitutivo), in capo al soggetto tenuto all’adempimento;
• nell’ipotesi di adempimento riguardante solo la comunicazione della variazione dell’indirizzo PEC, in capo al legale rappresentante della società.
sabato 10 marzo 2012
CANONE RAI: SANZIONI
Gli abbonati che non hanno versato il canone sono tenuti a pagarlo maggiorato degli interessial tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria. Art.1284 c.c. Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI.
Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45.
Eguale sanzione è prevista a carico di quanti detengano apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare senza essere titolari di abbonamento speciale. D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542
Per concludere, i controlli su chi non paga il canone RAI potrebbero trovare delle difficoltà sugli accertamenti, ma nel caso in cui andassero fino in fondo vi sarebbero delle sanzioni per il mancato pagamento della tassa.
Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45.
Eguale sanzione è prevista a carico di quanti detengano apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare senza essere titolari di abbonamento speciale. D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542
Per concludere, i controlli su chi non paga il canone RAI potrebbero trovare delle difficoltà sugli accertamenti, ma nel caso in cui andassero fino in fondo vi sarebbero delle sanzioni per il mancato pagamento della tassa.
giovedì 8 marzo 2012
martedì 6 marzo 2012
CEDOLARE SECCA: la delusione
Doveva essere uno dei provvedimenti in grado di rinvigorire il volume delle entrate, ma si è rivelato un mezzo flop. Secondo quanto sostengono i dati delle Agenzie delle Entrate, infatti, il gettito derivante dalla cedolare secca (l’aliquota sostitutiva di tassazione dei canoni di locazione) è ammontato a 329 milioni di euro: un importo che potrebbe sembrare rilevante, ma che pare addirittura trascurabile rispetto a quanto precedentemente auspicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevedeva introiti per 2,6 miliardi di euro.
La cedolare secca, ricordiamo, è in grado di sostituire l’attuale regime fiscale sui canoni di locazione imponendo un’aliquota fissa del 21% sui canoni ordinari e del 19% sui canoni concordati. Un provvedimento che all’epoca della sua introduzione aveva lasciato l’amaro in bocca alle associazioni dei consumatori, che contestavano l’agevolazione nei confronti dei proprietari di casa e le dimenticanze nei confronti degli inquilini.
Eppure, la cedolare secca – che avrebbe dovuto attrarre la transazione verso il nuovo ordinamento da parte dei proprietari di abitazione – sembra aver deluso le attese. Ma quali le cause? Secondo gli osservatori, è probabile che a giocare un ruolo negativo nel comportamento favorevole nei confronti della cedolare sia stata la scarsa informazione (il provvedimento è di fatti stato inglobato all’interno di un mare mediatico ben più agitato) e i ritardi della sua implementazione, con sovrapposizione tecnica ad altri provvedimenti.
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La cedolare secca, ricordiamo, è in grado di sostituire l’attuale regime fiscale sui canoni di locazione imponendo un’aliquota fissa del 21% sui canoni ordinari e del 19% sui canoni concordati. Un provvedimento che all’epoca della sua introduzione aveva lasciato l’amaro in bocca alle associazioni dei consumatori, che contestavano l’agevolazione nei confronti dei proprietari di casa e le dimenticanze nei confronti degli inquilini.
Eppure, la cedolare secca – che avrebbe dovuto attrarre la transazione verso il nuovo ordinamento da parte dei proprietari di abitazione – sembra aver deluso le attese. Ma quali le cause? Secondo gli osservatori, è probabile che a giocare un ruolo negativo nel comportamento favorevole nei confronti della cedolare sia stata la scarsa informazione (il provvedimento è di fatti stato inglobato all’interno di un mare mediatico ben più agitato) e i ritardi della sua implementazione, con sovrapposizione tecnica ad altri provvedimenti.
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