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martedì 6 marzo 2012

Alfano: «L'alleanza con la Lega è finita»

Alfano: «L'alleanza con la Lega è finita»

Il segretario del Pdl: «Le amministrative saranno
i titoli di coda. Perso un alleato per il bene dell'Italia»
Amgelino Alfano
MILANO - I rapporti tra i due partiti principali della ex-maggioranza, la Lega e il Pdl, da tempo erano tesi. Ma ora Angelino Alfano sembra dare il colpo di grazia a qualsiasi riavvicinamento. «Queste elezioni rappresentano i titoli di coda di un film che sta per chiudersi», ha dichiarato rispondendo al settimanale Chi a proposito delle prossime amministrative. «Gli elettori - conferma il segretario Pdl nell'intervista - ci vedranno senza la Lega al Nord, anche se ancora nutriamo qualche speranza».
«PAGATO DAZIO ALTISSIMO» - E ha aggiunto: «Per sostenere Monti abbiamo pagato un dazio altissimo. Abbiamo perso un alleato, sacrificando i nostri interessi per il bene dell'Italia. Certo, il Pd non ha sconquassato un'alleanza». In conclusione: «Abbiamo lasciato Bossi senza guadagnare l'alleanza con Casini. Speriamo che i cittadini capiscano e ce lo riconoscano».

mercoledì 1 febbraio 2012

IMMOBILIARE: PRELIMINARE DI PRELIMINARE E' NULLO

La Cassazione sancisce la nullità del “preliminare di preliminare”

Accade frequentemente, nel corso delle trattative per l’acquisto di un immobile, che l’agente immobiliare pretenda la sottoscrizione, da parte del potenziale acquirente, di una scrittura (solitamente qualificata come “proposta irrevocabile di acquisto”), nella quale si propone di acquistare l’immobile ad un certo prezzo, impegnandosi, in caso di accettazione della proposta da parte del potenziale - venditore, a sottoscrivere entro una certa data il contratto preliminare, per poi concludere, in un momento ulteriore, il contratto definitivo; alla sequenza di scritture – contratti corrisponde, di norma, la corresponsione di importi in denaro a titolo di penale, caparra confirmatoria e/o acconti sul prezzo.
Ebbene, ad un tale modo di procedere, per la verità assai diffuso, pone un freno la Corte di Cassazione, la quale, con la Sentenza n. 8038 del 2 aprile 2009 afferma il principio secondo cui “non va riconosciuta come possibile funzione del preliminare di compravendita – oltre quella sua propria dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, a norma del primo comma dell’art. 2932 c.c. – anche quella di obbligarsi ad obbligarsi ad ottenere quell’effetto, non risultando tale ulteriore funzione sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente”. In altri termini non è possibile, secondo la Suprema Corte, impegnarsi vicendevolmente a concludere un contratto in cui ancora ci si obblighi all’acquisto di un bene.Una simile pattuizione è, secondo la Corte, nulla per mancanza di causa, non avendo senso pratico, a suo dire, promettere ora di promettere ancora in futuro; riprendendo le parole impiegate dalla Corte, “riconoscere come possibile funzione (del preliminare, ndr) anche quella di obbligarsi ... ad obbligarsi, darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente”.
Secondo la Corte, dunque, il “preliminare di preliminare” non potrebbe mai avere efficacia vincolante per le parti, potendo al più riconoscersi in esso, qualora sia redatto per iscritto (come è nelle transazioni immobiliari) una mera “minuta di contratto”, o puntuazione (termine con il quale si indica il documento redatto dalle parti per fissare, senza effetto vincolante, i contenuti di un successivo contratto). Il principio enunciato dalla Cassazione può avere notevoli ricadute pratiche, di cui è bene tenere conto ogni qualvolta ci si trovi a condurre trattative finalizzate all’acquisto di un bene (mobile o immobile che sia). Tra queste, vanno evidenziate quelle relative alle somme di denaro che eventualmente vengano promesse o versate, da una parte all’altra, a garanzia della futura stipulazione dell’ulteriore preliminare. Nel caso affrontato dalla Cassazione, ad esempio, la parte potenziale – acquirente si era impegnata a versare alla controparte, che avesse accettato la c.d. “proposta irrevocabile d’acquisto”, la somma di lire 14.000.000 per il caso in cui si fosse successivamente sottratta all’obbligo di sottoscrivere il preliminare d’acquisto dell’immobile.
Non avendo ella dato corso all’obbligo assunto, la potenziale venditrice l’aveva convenuta in giudizio per ottenere il pagamento della “penale” così prevista; la Cassazione, all’esito dei tre gradi di giudizio, ha rigettato tale domanda proprio sulla base del principio in commento, affermando in sostanza che, essendo nullo il preliminare di preliminare, nessuna penale deve essere corrisposta per il caso di suo inadempimento (a corollario, la Corte precisa che, potendosi riconoscere nel “preliminare di preliminare” tutt’al più una minuta di contratto, e dunque una semplice puntualizzazione dello stato raggiunto delle trattative, eventuali penali che dovessero essere pattuite a garanzia della conclusione dell’ulteriore preliminare sarebbero nulle ed inefficaci anche perché non è ipotizzabile la pattuizione di una “penale riferita a responsabilità aquiliana, come quella in cui si può incorrere in fase di trattative”). Analoghe conseguenze possono trarsi, sul solco del medesimo principio, relativamente alle somme che siano (non promesse ma) versate (ad esempio a titolo di caparra confirmatoria) al momento della sottoscrizione del “primo” preliminare; essendo quest’ultimo affetto da nullità (e dunque improduttivo di qualsiasi effetto giuridico vincolante) chi abbia percepito tali somme non potrà, in caso di inadempimento della controparte, trattenerle a titolo di indennizzo (secondo la funzione propria della caparra), ma sarà invece, con ogni probabilità, tenuto a restituirle in quanto ricevute in esecuzione di contratto nullo. Ne risulta evidente l’importanza della sentenza in commento, che consiglia di prestare la massima attenzione, in sede di trattative, al contenuto degli obblighi assunti (specie dalla controparte); se essi si sostanziassero nel mero impegno a concludere un ulteriore contratto preliminare, alla luce della sentenza in commento non ne sarebbe garantita la coercibilità (e neppure eventuali penali e/o caparre sarebbero sufficienti a tutelare la posizione della parte a favore della quale tali obblighi sono stati assunti).
Peraltro, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, occorre tenere distinta la fattispecie in esame (“preliminare di preliminare”) dall’ipotesi in cui le parti si obblighino, con il contratto preliminare, a stipulare il contratto definitivo, impegnandosi altresì a rinnovare il loro consenso in un altro negozio “formale”. In quest’ultimo caso, infatti, il consenso per la stipulazione del definitivo si è già formato, e le parti intendono soltanto riprodurre il contratto già concluso in altra veste formale (per esempio, davanti ad un notaio). Spetterà al Giudice stabilire, di volta in volta, sulla base del suo prudente apprezzamento non censurabile in sede di legittimità, se si ricada nell’una o nell’altra ipotesi.

venerdì 27 gennaio 2012

RITARDI DI PAGAMENTO

“CANCELLAZIONE DI SEGNALAZIONI DEI RITARDI DI PAGAMENTO”

Art. 8-bis del D.L. 70/2011 “Decreto Sviluppo” convertito in Legge n. 106/2011

Per opportuna conoscenza si informa che l’entrata in vigore della legge 106 del 12 luglio 2011, art. 8-bis, ha determinato un cambiamento nelle modalità di gestione delle informazioni riguardanti le insolvenze sanate nelle Centrali Rischi italiane, sia Pubbliche (Centrale dei Rischi Bankitalia) che private (CRIF, CERVED, ecc.).

Di seguito si riporta integralmente il suddetto articolo di legge:

“Art. 8-bis

1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell’istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall’avvenuto pagamento.

2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La Banca d’Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l’attuazione del presente articolo.”

Pertanto, la norma in oggetto impatta sull’operatività delle Banche in quanto:

1- è necessario effettuare, entro cinque giorni dal pagamento, le comunicazioni a SIC per le cancellazioni delle negatività regolarizzate;

2- a partire da fine luglio 2011 non sono più a disposizione i dati sui “cattivi pagatori” con insoluti rateali fino a 180 giorni relativi al periodo precedente il 13/07/2011 (sanatoria prevista dal comma 2).

venerdì 20 gennaio 2012

VALLE MARTELLA: PENSILINE FERMATA BUS

CHI HA TOLTO LE PENSILINE ALLA FERMATA?
ERA UNA DELLE COSE CHE ERA BELLA E SERVIVA.
FORSE QUALCUNO NON E' STATO PAGATO????????
POSSIBILE CHE IL NOSTRO COMUNE NON POTEVA FARE NIENTE PER EVITARE CHE FOSSERO RIMOSSE ??????
I SOLDI PER LE PENSILINE ERANO FINITI?????
DOV' E' L'OPPOSIZIONE ????

FORZE ERA TROPPO LUSSO NON BAGNARSI QUANDO SI ATTENDE IL BUS???
IN TEMPO DI CRISI FORSE HANNO RAGIONE LORO BISOGNA TOGLIERE QUELLO CHE SI PUO'.
BENE........... BISOGNA DIGERIRE ANCHE QUESTO...........

venerdì 13 gennaio 2012

RIFORMA PENSIONI: MANOVRA MONTI

Manovra Monti: riforma delle pensioni
Con il decreto 201 del 2011, cosiddetta manovra Monti, vengono introdotti, all'articolo 24, interventi in tema di riforma delle pensioni.
Viene introdotto il metodo contributivo di calcolo delle pensioni secondo il meccanismo pro rata con decorrenza 1° gennaio 2012, con contestuale abolizione delle finestre di uscita.

L’età di pensionamento viene incrementata come di seguito:
- lavoratrici dipendenti del settore privato 62 anni dal 1° gennaio 2012;
- lavoratrici autonome 63 anni e sei mesi dal 1° gennaio 2012;
- equiparazione dell’età di uomini e donne a 66 anni nel 2018, cui va aggiunta la variazione della speranza di vita a decorrere dal 2013;
- pensionamento flessibile da 62 a 70 anni per le donne (da 66 a 70 per gli uomini).

Viene introdotto l’accesso anticipato alla pensione per anzianità contributive di 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne, con una penalità del 2% sull’assegno mensile di pensione per ogni anno inferiore al 62esimo.

Vengono incrementate le aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani commercianti al 24% entro il 2018 e vengono revisionate quelle dei lavoratori autonomi agricoli portandole gradualmente al 24% (22% per le zone svantaggiate).

Le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto valgono per i lavoratori beneficiari di provvedimenti di mobilità ed esonero in presenza di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011.

giovedì 12 gennaio 2012

RINCARI DEL GOVERNO

Nei giorni scorsi è entrato in vigore il decreto salva Italia o meglio tasse per l’Italia. Ecco nel dettaglio i 29 rincari del governo che doveva tagliare le spese e invece sa solo tartassare gli onesti. Complessivamente con le varie modalità di aumento di tariffa per categoria si arrivano a conteggiare ben 50 rincari.

Ecco i principali

1) CASA – Da quest’anno scatta l’Imu, l’imposta municipale sugli immobili.
2) RENDITE – Ampliamento della base imponibile attraverso l’aumento fino al 60% dei moltiplicatori previsti per i fabbricati iscritti al Catasto.
3) IRPEF – Concessa alle Regioni la possibilità di aumentare l’addizionale dallo 0,9% all’1,23%.
4) IMMOBILI ALL’ESTERO – Introdotta un’imposta ordinaria sul valore delle abitazioni detenute all’estero dalle persone fisiche.
5) BOLLO SUI CONTI
6) Tassa sugli ESTRATTI CONTO e prelievi di denaro contante
7) IMPOSTA SULL’ESTERO – Introdotta un’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche.
8) IMPOSTA SULLO SCUDO
9) UNA TANTUM SULLO SCUDO
10) TASSA SULL’AUTO – Addizionale erariale alla tassa automobilistica regionale, da versare allo Stato, sulle auto di potenza superiore ai 185 Kw.
11) TASSA SULLA BARCA
12) TASSA SUGLI AEREI
13) ACCISA SULLA BENZINA: AL SUD TOCCATO IL RECORD DI 1,80€ Litro!!!
14) ACCISA GASOLIO
15) ACCISA GPL
16) PIÙ IVA/1 – Dal 1° ottobre è disposto un incremento di due percentuali dell’aliquota Iva ridotta, che salirà dal 10 al 12%.
17) PIÙ IVA/2 – Sempre dal 1° ottobre rincarerà (dopo l’aumento dello scorso settembre) l’aliquota ordinaria dell’Iva: passerà dal 21 al 23%.
18) TASSA SUI RIFIUTI – Alla tariffa per il servizio rifiuti si applica una maggiorazione pari a 0,3 euro per metro quadrato di superficie
19) MENO PENSIONE – Saranno indicizzate all’inflazione solo le pensioni fino a 1.400 euro
20) CONTRIBUTI AUTONOMI – Salgono le aliquote contributive per coltivatori diretti, artigiani, commercianti e autonomi
21) AUTONOMI SEPARATI – Aumentano di uno 0,3% l’anno (fino a raggiungere un’aliquota del 22%) i contributi per gli autonomi iscritti alla gestione separata Inps.
22) TASSA SUL TFR
23) PENSIONI D’ORO
24) CARO TABACCO: aumenteranno le accise sul tabacco trinciato
25) CANONE RAI
26) PEDAGGI
27) BOLLETTE GAS
28) BOLLETTE LUCE
29) TASSA SULLA FORTUNA: Le vincite sopra i 500 euro di molti giochi saranno tassate con un prelievo del 6% sulla parte che eccede l’importo.

martedì 3 gennaio 2012

MEDICINALI: RINCARI FOLLI SULLA PENICILLINA

La penicillina aumenta da 2 a 24 euro a flacone
Il medicinale passa da mutuabile a fascia C, totalmente a carico del cittadino. Un altro piccolo grande scandalo italiano ci viene segnalato dalla dottoressa Cristina Reggini che Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori e fondatore dello "Sportello dei Diritti", riporta integralmente per evidenziare come in Italia si corra il rischio concreto che il diritto alla salute possa diventare un lusso per pochi.
Negli ultimi mesi un flacone di penicillina è aumentato del 1.200%, da 2 a 24 Euro, passando da mutuabile a fascia C, totalmente a carico del cittadino. La benzilpenicillina benzatinica, prodotta dalla Biopharma, da maggio 2011 è venduta in un nuovo formato, i due flaconi da miscelare sono stati sostituiti da una siringa già pronta per l'uso. Il nuovo packaging ha fatto lievitare il costo del farmaco al punto da renderlo proibitivo per il Sistema Sanitario Nazionale, che da mutuabile l'ha inserito in fascia C (a carico dell'assistito). La vicenda, nonostante leda il diritto alla salute di tanti cittadini, è passata quasi inosservata. Un mese fa se ne è occupata la trasmissione "Mi manda Rai Tre", il 26 settembre scorso il Corriere della Sera, con la denuncia da parte di un cittadino, infine, il 10 agosto Repubblica dava voce ai dermatologi che lanciavano l'allarme sifilide.
Una ricerca sul web ha confermato la difficoltà di reperire il preparato sul territorio nazionale. Nel sito "Lettere al direttore" si leggono le testimonianze di cittadini rimasti, da un giorno all'altro senza alcuna comunicazione, privi del farmaco, sostituito poi da una versione "lusso". In tutta Europa la benzilpenicillina continua ad essere venduta a pochi euro, così qualcuno si è rivolto a farmacie estere, in particolare a quelle Svizzere, della Repubblica di San Marino o del Vaticano. Gli appelli e le denunce affidati alla rete sono in gran parte di genitori che curano, con iniezioni di penicillina, la febbre reumatica o altre patologie dei loro bambini. Questo sarebbe già sufficiente per indignarsi, ma l'allarme lanciato dai dermatologi aggrava la situazione. La benzilpenicillina benzatinica è, tuttora, il principio attivo più efficace per il trattamento ambulatoriale della sifilide. Per la guarigione dalla malattia il protocollo prevede sei iniezioni, la cura, totalmente a carico del paziente, raggiunge i 144 euro. In questa vicenda di ordinaria follia una cosa è certa, il diritto alla salute dei cittadini, sancito nell'art. 32 della Costituzione, viene calpestato dagli interessi economici delle case farmaceutiche, nell'indifferenza delle istituzioni, che quel diritto dovrebbero tutelare. Giovanni D'Agata
(02/01/2012 - 10:27)