LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (modificato dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, in Suppl. ord. n. 26/L alla G.U. n. 26 del giorno 1 febbraio 2007, in vigore dal 2 febbraio 2007), prevede l'obbligo di allegare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di taluni beni immobili l'attestato di qualificazione energetica, a pena di nullità.
La finalità della norma, come precisato all’art.1, comma 1) del Decreto, è quella di "migliorare le prestazioni energetiche degli edifici", nonché (art. 4, comma 1, lett.a) quella di "contenere i consumi di energia"; alla luce di tale obiettivo devono essere interpretate le sue previsioni, per risolvere i casi dubbi.
Espongo qui di seguito alcune considerazioni riferite alla normativa nazionale, restando inteso che talune regioni (ad es. Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte) hanno disciplinato la certificazione energetica con una normativa propria di maggiore dettaglio.
Attestato di certificazione energetica - attestato di qualificazione energetica.
IL DOCUMENTO
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. l’attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio è il "documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio".
L'attestato di certificazione energetica considera i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge ed i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio.
L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione (art. 6, comma 6, del D.Lgs.).
L'obbligo di dotare l'edificio dell'attestato sorge, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs., solo "al termine della costruzione": l’attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto (art.6, comma 5, del D.Lgs.).
Di conseguenza non è necessario allegare il documento nel caso in cui il fabbricato sia ancora in corso di costruzione e non ultimato, perché l'obbligo di dotare l'edificio dell'attestato sorge, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto, solo "al termine della costruzione".
Alla data di oggi (7 febbraio 2007) l'attestato di "certificazione energetica" non può essere ancora emesso, in quanto non sono stati emanati i decreti attuativi destinati ad individuare i soggetti qualificati competenti al relativo rilascio (art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs.), nonché le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (art. 6, comma 9, del D.Lgs.).
Tuttavia l'art. 11, comma 1-bis, del Decreto, stabilisce che "fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005".
Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs., "la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata".
Dunque l'attestato di qualificazione energetica può essere rilasciato con decorrenza dal 2 febbraio 2007 e, con la medesima decorrenza, deve essere allegato agli atti di trasferimento a titolo oneroso indicati dall'art. 6, comma 3, a pena di nullità.
In sostituzione dell'attestato di qualificazione energetica può essere utilizzata la certificazione rilasciata dal Comune, nel caso in cui vi sia un regolamento comunale, di data anteriore al giorno 8 ottobre 2005, che preveda una specifica procedura di certificazione energetica.
Immobili soggetti alla certificazione energetica
EDIFICI
L'obbligo di dotare il fabbricato della certificazione energetica riguarda in generale tutti gli "edifici", ma con con esclusione (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.lgs.) delle seguenti categorie di edifici e di impianti:
1) gli immobili indicati nella parte seconda del Codice dei beni culturali, nei casi in cui "il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici";
2) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
3) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, qualunque sia la loro destinazione e la dotazione dei relativi impianti.
4) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Consegna ed allegazione della certificazione energetica
CONTRATTI
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs., l'obbligo di allegare dell'attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica - in originale o in copia autenticata - riguarda gli atti "di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari" (nel novero dei quali vanno compresi gli atti di costituzione di diritti di usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù, enfiteusi.).
Sono invece esclusi dall’obbligo di allegazione della certificazione energetica gli atti a titolo gratuito (sia donazioni che altri atti liberali, o anche atti gratuiti non liberali).
L'obbligo di allegazione è tassativo (tanto quanto il certificato di destinazione urbanistica per il trasferimento dei terreni) quindi non è ammissibile il semplice richiamo ad un precedente atto a cui il sia stato allegato l’attestato.
Un diverso obbligo è previsto dall'art. 6, comma 4, per i contratti di "locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari": in questo caso si prevede l'obbligo del proprietario di mettere "a disposizione" del conduttore o di consegnargli l'attestato, in originale o in copia dallo stesso proprietario dichiarata conforme.
Scadenze temporali per gli obblighi di certificazione e di allegazione
TERMINI
Dal combinato disposto degli artt. 3 (comma 2, lett. a), 2 (comma 1, lett. b) e 6, commi 1, 1-bis e 3, del D.Lgs., risultano le seguenti scadenze temporali:
ATTI PER CUI SI APPLICA L'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE
A DECORRERE DAL 2 FEBBRAIO 2007.
Già a decorrere dal 2 febbraio 2007 la certificazione energetica è obbligatoria per gli edifici indicati nall'art. 6, comma 1, del D.Lgs.:
1) - gli edifici di nuova costruzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del Decreto, «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente al giorno 8 ottobre 2005 (quindi a partire dal 9 ottobre 2005);
2) - gli edifici già esistenti al giorno 8 ottobre 2005, di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, riguardo ai quali sia avvenuta successivamente la ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro (art. 3, comma 2, lett. a), n. 1), del Decreto).
Il concetto di ristrutturazione" richiamato dall'art. 3, comma 2, lett. a), n.1 del Decreto in oggetto non corrisponde necessariamente a quello tecnico di cui all'art. 3 del Testo unico dell'edilizia (ciò che rileva, in questa fattispecie, è infatti l'intervento integrale sugli elementi costituenti l'involucro del fabbricato);
3) - gli edifici già esistenti al giorno 8 ottobre 2005, di superficie utile superiore a 1.000 metri quadri, che siano stati interamente demoliti e ricostruiti (art. 3, comma 2, lett. a), n. 2, del Decreto).
ATTI PER CUI SI APPLICA L'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE
A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2007
A decorrere dall’1 luglio 2007 la certificazione energetica sarà obbligatoria per gli edifici indicati nall'art.6, comma 1-bis, lett. a) del D.Lgs., cioè quelli, sia di vecchia che di nuova costruzione, di superficie utile superiore a 1.000 metri quadri, quando l'atto di trasferimento a titolo oneroso ha per oggetto l'intero immobile (con esclusione, quindi, degli atti traslativi di singole unità immobiliari facenti parte del complesso).
ATTI PER CUI SI APPLICA L'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE
A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2008
A decorrere dall’1 luglio 2008 la certificazione energetica sarà obbligatoria per gli edifici indicati nall'art.6, comma 1-bis, lett. b), cioè quelli, sia di vecchia che di nuova costruzione, di qualsiasi superficie utile, anche inferiore a 1.000 metri quadri, quando l'atto di trasferimento a titolo oneroso ha per oggetto l'intero immobile (con esclusione, quindi, degli atti traslativi di singole unità immobiliari facenti parte del complesso).
ATTI PER CUI SI APPLICA L'OBBLIGO DI ALLEGAZIONE
A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2009
A decorrere dall’1 luglio 2009 la certificazione energetica sarà obbligatoria per gli edifici indicati nall'art.6, comma 1-bis, lett. c), cioè quelli, sia di vecchia che di nuova costruzione, di qualsiasi superficie utile, anche se l'atto di trasferimento a titolo oneroso ha per oggetto singole unità immobiliari facenti parte del complesso e non l'intero edificio.
In definitiva, a decorrere dal 1° luglio 2009, gli obblighi di certificazione energetica e di allegazione riguarderanno tutte le unità immobiliari, con la sola eccezione per quelle escluse dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo.
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lunedì 2 maggio 2011
giovedì 28 aprile 2011
1 maggio 2011 beatificazione di Papa Woitila
Il 1 maggio si terrà la Celebrazione della beatificazione di Papa Woitila in piazza San Pietro...
La santa messa ha inizio alle ore 10 ed è presieduta dal Santo Padre.
Subito dopo la cerimonia le spoglie del nuovo Beato saranno esposte nella Basilica di San Pietro, davanti l'Altare della Confessione, per la venerazione, che proseguirà fino all'esaurimento del flusso dei fedeli.
La santa messa ha inizio alle ore 10 ed è presieduta dal Santo Padre.
Subito dopo la cerimonia le spoglie del nuovo Beato saranno esposte nella Basilica di San Pietro, davanti l'Altare della Confessione, per la venerazione, che proseguirà fino all'esaurimento del flusso dei fedeli.
venerdì 22 aprile 2011
venerdì 8 aprile 2011
CERTIFICATO ENERGETICO: SU VENDITE E LOCAZIONI
Certificazione energetica: nuovi obblighi per vendita e locazione(06/04/2011)Consiglio Nazionale del Notariato
A partire dal 29 marzo 2011 è entrato in vigore il D.Lgs n. 28/2011 in tema di promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, pubblicato nel supplemento ordinario n.81 della Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011, che ha introdotto il nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del dlgs 192/2005 (inserito a seguito dell’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che – in difformità rispetto alla Direttiva Comunitaria – aveva abrogato l’obbligo di consegna della certificazione energetica).
Il nuovo comma 2 ter prescrive l’inserimento negli atti di compravendita e di locazione di un’apposita clausola sulla certificazione energetica dei fabbricati, ricollocando tale aspetto al centro della fase circolatoria degli immobili. Resta da valutare l’impatto che tale nuova disposizione avrà sulle singole Regioni che hanno legiferato.
A partire dal 29 marzo 2011 è entrato in vigore il D.Lgs n. 28/2011 in tema di promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, pubblicato nel supplemento ordinario n.81 della Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011, che ha introdotto il nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del dlgs 192/2005 (inserito a seguito dell’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che – in difformità rispetto alla Direttiva Comunitaria – aveva abrogato l’obbligo di consegna della certificazione energetica).
Il nuovo comma 2 ter prescrive l’inserimento negli atti di compravendita e di locazione di un’apposita clausola sulla certificazione energetica dei fabbricati, ricollocando tale aspetto al centro della fase circolatoria degli immobili. Resta da valutare l’impatto che tale nuova disposizione avrà sulle singole Regioni che hanno legiferato.
ATTO NOTARILE:LA SUA FUNZIONE- DICHIARAZIONI FALSE
Contratto di compravendita immobiliare, Falsa attestazione di possesso di procura in atto notarile(07/04/2011)Corte di cassazione penale sez. V, 20 luglio 2010, n. 28529
L'atto pubblico di compravendita, infatti, ha la funzione tipica di trasferire un bene mobile o immobile da un soggetto all'altro, previa corresponsione del prezzo, ma non quella di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali (sulla necessità che i fatti attestati dal privato abbiano una rilevanza probatoria inerente alla essenza funzionale dell'atto vedi Cass., Sez. V, 31 marzo 1969, CED 112068).
Ed, infatti, secondo la legge notarile il contraente è obbligato a declinare all'ufficiale rogante le sue esatte generalità - nome, cognome e paternità - perchè di ciò fa fede l'atto pubblico di compravendita, ma non anche le sue qualità personali.
Del resto in un caso del tutto analogo la Suprema Corte ha stabilito che non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - violazione dell'art. 483 c.p. - la condotta di colui che dichiari falsamente al notaio - in sede di redazione di un atto pubblico di donazione - di avere usucapito alcuni immobili oggetto della donazione in quanto detto atto, destinato a trasferire la proprietà dei beni donati al donatario, non è, invece, destinato a provare la verità dei fatti dichiarati dal donante (così Cass., Sez. V, 4 dicembre 2007 - 4 febbraio 208, n. 5365, CED 239110).
È vero che sempre la Suprema Corte (Cass., Sez. V, 3 giugno 2008, sentenza n. 35999) ha ravvisato il reato in discussione nella condotta di un privato, parte di un contratto di compravendita immobiliare, che aveva dichiarato falsamente al notaio rogante la conformità dell'immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate, ma è pure vero che la stessa Corte ha chiarito che sussiste a carico del privato l'obbligo giuridico di dire la verità in ordine alla condizione giuridica dell'immobile oggetto di alienazione e alla corrispondenza dello stesso agli estremi della concessione, trattandosi di obbligo preordinato alla tutela di interessi pubblici, connessi alla ordinata trasformazione del territorio, prevalenti rispetto agli interessi della proprietà.
Tale decisione, in effetti, non è in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale dinanzi segnalato perchè conferma che l'atto di compravendita non è in linea generale funzionalmente destinato a provare la verità di quanto dichiarato dalle parti, essendo prevista siffatta funzione soltanto in relazione a specifiche dichiarazioni richieste espressamente dalla legge per la tutela di prevalenti interessi pubblici.
La correttezza di quanto fin qui affermato si desume altresì dal fatto che il contratto stipulato dal falsus procurator, ovvero da colui che ha contratto come rappresentante senza averne i poteri, non è, da un punto di vista civilistico, illecito, ma semplicemente annullabile, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 1399 c.c., il contratto può essere sempre ratificato dal rappresentato.
In siffatte situazioni il falsus procurator assumerà responsabilità nei confronti, oltre che del rappresentato, anche nei confronti del terzo acquirente in buona fede.
Si può, in conclusione, affermare che il contratto di compravendita non ha la funzione tipica di provare la verità di quanto dichiarato dalle parti in ordine alle loro qualità personali, cosicchè non è ravvisabile, per quel che prima si è detto, nel caso di specie l'elemento oggettivo del reato contestato. Ne consegue che il reato contestato non sussiste, e tanto deve essere dichiarato da questa Corte, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione rende ovviamente superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso
L'atto pubblico di compravendita, infatti, ha la funzione tipica di trasferire un bene mobile o immobile da un soggetto all'altro, previa corresponsione del prezzo, ma non quella di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali (sulla necessità che i fatti attestati dal privato abbiano una rilevanza probatoria inerente alla essenza funzionale dell'atto vedi Cass., Sez. V, 31 marzo 1969, CED 112068).
Ed, infatti, secondo la legge notarile il contraente è obbligato a declinare all'ufficiale rogante le sue esatte generalità - nome, cognome e paternità - perchè di ciò fa fede l'atto pubblico di compravendita, ma non anche le sue qualità personali.
Del resto in un caso del tutto analogo la Suprema Corte ha stabilito che non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - violazione dell'art. 483 c.p. - la condotta di colui che dichiari falsamente al notaio - in sede di redazione di un atto pubblico di donazione - di avere usucapito alcuni immobili oggetto della donazione in quanto detto atto, destinato a trasferire la proprietà dei beni donati al donatario, non è, invece, destinato a provare la verità dei fatti dichiarati dal donante (così Cass., Sez. V, 4 dicembre 2007 - 4 febbraio 208, n. 5365, CED 239110).
È vero che sempre la Suprema Corte (Cass., Sez. V, 3 giugno 2008, sentenza n. 35999) ha ravvisato il reato in discussione nella condotta di un privato, parte di un contratto di compravendita immobiliare, che aveva dichiarato falsamente al notaio rogante la conformità dell'immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate, ma è pure vero che la stessa Corte ha chiarito che sussiste a carico del privato l'obbligo giuridico di dire la verità in ordine alla condizione giuridica dell'immobile oggetto di alienazione e alla corrispondenza dello stesso agli estremi della concessione, trattandosi di obbligo preordinato alla tutela di interessi pubblici, connessi alla ordinata trasformazione del territorio, prevalenti rispetto agli interessi della proprietà.
Tale decisione, in effetti, non è in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale dinanzi segnalato perchè conferma che l'atto di compravendita non è in linea generale funzionalmente destinato a provare la verità di quanto dichiarato dalle parti, essendo prevista siffatta funzione soltanto in relazione a specifiche dichiarazioni richieste espressamente dalla legge per la tutela di prevalenti interessi pubblici.
La correttezza di quanto fin qui affermato si desume altresì dal fatto che il contratto stipulato dal falsus procurator, ovvero da colui che ha contratto come rappresentante senza averne i poteri, non è, da un punto di vista civilistico, illecito, ma semplicemente annullabile, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 1399 c.c., il contratto può essere sempre ratificato dal rappresentato.
In siffatte situazioni il falsus procurator assumerà responsabilità nei confronti, oltre che del rappresentato, anche nei confronti del terzo acquirente in buona fede.
Si può, in conclusione, affermare che il contratto di compravendita non ha la funzione tipica di provare la verità di quanto dichiarato dalle parti in ordine alle loro qualità personali, cosicchè non è ravvisabile, per quel che prima si è detto, nel caso di specie l'elemento oggettivo del reato contestato. Ne consegue che il reato contestato non sussiste, e tanto deve essere dichiarato da questa Corte, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione rende ovviamente superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso
EDILIZIA: CHIUSURA DEL BALCONE O TERRAZZA IN VERANDA
Chiusura del balcone in veranda: quando è legittima, quali sono i limiti e quali le conseguenze?(07/04/2011)
“Verandare”– si tratta chiaramente di un neologismo – significa chiudere con delle vetrate un balcone o un terrazzo. Si tratta di un’operazione molto ricorrente i cui effetti non si riverberano solamente in campo condominiale ma anche a livello urbanistico. Vale la pena capire quando quest’operazione è legittima e quali sono le conseguenze per i casi d’illiceità.
Partiamo dai profili urbanistici. E’ sempre consigliabile capire, in relazione allo specifico intervento da porre in essere, se la realizzazione della veranda è sottoposta a qualche genere di autorizzazione (es. D.I.A.). In tal caso, prima d’ogni intervento esecutivo è necessario ottenerla per evitare le sanzioni (di carattere amministrativo e/o penale) che l’assenza della stessa comporterebbe. A livello condominiale il problema è sostanzialmente uno: posto l’intervento come opera su parti individuali (tutto l’area del balcone lo è), la doglianza che potrebbe essere sollevata è relativa alla possibile alterazione del decoro architettonico. La norma di riferimento è l’art. 1122 c.c. e con riferimento al significato della parola danno da essa contenuto la Suprema Corte di Cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di significare che “ il concetto di danno, cui la norma fa riferimento, non va limitato esclusivamente al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili della cosa comune, anche se di ordine edonistico od estetico (v. Cass. 27.4.1989, n. 1947), per cui ricadono nel divieto tutte quelle modifiche che costituiscono un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato. Decoro da correlarsi non soltanto all’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata armonia, ma anche all’ aspetto di singoli elementi o di singole parti dell’edificio che abbiano una sostanziale e formale autonomia o siano comunque suscettibili per sé di considerazione autonoma (v. Cass. 24.3. 2004, n. 5899). (così, ex multis, Cass. 19 gennaio 2005, n. 1076).” In sostanza, il condomino pur avendo preventivamente ottenuto l’autorizzazione amministrativa ad operare potrebbe vedersi eccepita, da parte del condominio, l’alterazione del decoro dello stabile. D’altronde la stessa pubblica amministrazione rilascia le autorizzazioni facendo salvi i diritti dei terzi o a volte proprio richiedendo il placet del condominio rispetto all’intervento. Sul punto, per evitare qualsiasi contestazione, è sempre meglio ottenere il consenso scritto di tutti i condomini, salvo che una norma del regolamento contrattuale non preveda una diversa maggioranza.
La chiusura di una veranda, infine, potrebbe portare ad una richiesta di revisione delle tabelle millesimali. Ciò è possibile quando le stesse non siano più lo specchio del reale valore delle unità immobiliari (art. 69 disp. att. c.c.). In tal caso alla modificazione dei millesimi rispettosi dei criteri legislativi può provvedersi in sede assembleare con le maggioranze indicate per l’approvazione la modifica del regolamento (cfr. cass. SS.UU. n. 18477/10).
“Verandare”– si tratta chiaramente di un neologismo – significa chiudere con delle vetrate un balcone o un terrazzo. Si tratta di un’operazione molto ricorrente i cui effetti non si riverberano solamente in campo condominiale ma anche a livello urbanistico. Vale la pena capire quando quest’operazione è legittima e quali sono le conseguenze per i casi d’illiceità.
Partiamo dai profili urbanistici. E’ sempre consigliabile capire, in relazione allo specifico intervento da porre in essere, se la realizzazione della veranda è sottoposta a qualche genere di autorizzazione (es. D.I.A.). In tal caso, prima d’ogni intervento esecutivo è necessario ottenerla per evitare le sanzioni (di carattere amministrativo e/o penale) che l’assenza della stessa comporterebbe. A livello condominiale il problema è sostanzialmente uno: posto l’intervento come opera su parti individuali (tutto l’area del balcone lo è), la doglianza che potrebbe essere sollevata è relativa alla possibile alterazione del decoro architettonico. La norma di riferimento è l’art. 1122 c.c. e con riferimento al significato della parola danno da essa contenuto la Suprema Corte di Cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di significare che “ il concetto di danno, cui la norma fa riferimento, non va limitato esclusivamente al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili della cosa comune, anche se di ordine edonistico od estetico (v. Cass. 27.4.1989, n. 1947), per cui ricadono nel divieto tutte quelle modifiche che costituiscono un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato. Decoro da correlarsi non soltanto all’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata armonia, ma anche all’ aspetto di singoli elementi o di singole parti dell’edificio che abbiano una sostanziale e formale autonomia o siano comunque suscettibili per sé di considerazione autonoma (v. Cass. 24.3. 2004, n. 5899). (così, ex multis, Cass. 19 gennaio 2005, n. 1076).” In sostanza, il condomino pur avendo preventivamente ottenuto l’autorizzazione amministrativa ad operare potrebbe vedersi eccepita, da parte del condominio, l’alterazione del decoro dello stabile. D’altronde la stessa pubblica amministrazione rilascia le autorizzazioni facendo salvi i diritti dei terzi o a volte proprio richiedendo il placet del condominio rispetto all’intervento. Sul punto, per evitare qualsiasi contestazione, è sempre meglio ottenere il consenso scritto di tutti i condomini, salvo che una norma del regolamento contrattuale non preveda una diversa maggioranza.
La chiusura di una veranda, infine, potrebbe portare ad una richiesta di revisione delle tabelle millesimali. Ciò è possibile quando le stesse non siano più lo specchio del reale valore delle unità immobiliari (art. 69 disp. att. c.c.). In tal caso alla modificazione dei millesimi rispettosi dei criteri legislativi può provvedersi in sede assembleare con le maggioranze indicate per l’approvazione la modifica del regolamento (cfr. cass. SS.UU. n. 18477/10).
martedì 5 aprile 2011
MEDICINA: Tumori: gli otto campanelli d'allarme
In un caso su 20 segnalano la presenza di un cancro
e devono spingere a parlare con il medico
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Tumori: gli otto campanelli d'allarme
(Contrasto)
MILANO - È stata stilata da un gruppo di ricerca inglese la lista degli otto sintomi che più di altri possono segnalare la presenza di un tumore, in assenza di altre spiegazioni plausibili. Si tratta di:
- sangue nelle urine,
- anemia,
- sangue dal retto,
- tosse con perdita di sangue,
- un nodulo al seno,
- deglutizione difficoltosa,
- sanguinamenti in post-menopausa
- risultato anomalo di un esame prostatico.
Sono evenienze tutt'altro che rare e indicano perlopiù problemi non necessariamente oncologici, però, secondo quanto appurato dagli autori, almeno in un caso su 20 si rivelano essere sintomi di un cancro e sono un fondato motivo per rivolgersi subito a un medico e fare al più presto esami chiarificatori.
LO STUDIO - Gli autori dell'analisi sono ricercatori della Keele University e i loro risultati sono apparsi sulla rivista dei medici di medicina generale britannici (il British Journal of General Practice). Per arrivare a identificare le otto «sentinelle» (red flag, bandierine rosse) hanno esaminato 25 studi internazionali, setacciando fra i molteplici sintomi oncologici quelli che più spesso si dimostravano rivelatori di un cancro. Fra tutti, hanno isolato quelli che danno una o più possibilità su 20 di essere segnale di un tumore, specificando anche per quali tipologie di pazienti e per quali fasce d'età il rischio è più o meno verosimile.
ETÀ DIVERSE, PROFILI DIVERSI - Per i più giovani, al di sotto dei 55 anni, due sono le anomalie che rientrano nella categoria "allarme rosso": un nodulo o una massa alla mammella e l'esito di un esame rettale della prostata. Per i maschi al di là dei 55 anni, particolare attenzione meritano i problemi a deglutire, che possono rivelare un tumore dell'esofago, mentre per le donne sopra i 60 è il sangue nelle urine a richiedere con urgenza accertamenti per la vescica. Allo stesso modo, spiegano in un editoriale sulla rivista, uno stato di forte anemia in un sessantenne può essere il primo segno di un tumore intestinale, mentre è ben più improbabile che lo sia in una ventenne.
I SINTOMI? «SONO BEN DI PIÙ» - Il Royal College of General Practitioners ha commentato positivamente il lavoro, «che rafforza la necessità di incoraggiare i pazienti a rivolgersi tempestivamente al medico di famiglia». Al contempo, però, Cancer Research UK, una delle più attive organizzazioni anticancro britanniche, avverte: «Quelli evidenziati dallo studio sono già conosciuti come importanti potenziali segni di cancro, ma ci sono oltre 200 forme di tumore, che provocano altrettanti diversi sintomi. Quindi, qualsiasi cambiamento insolito o persistente nel vostro corpo merita di essere controllato».
DA NON DIMENTICARE GLI SCREENING - «Questi segnali non devono gettare nel panico, perché l'eventualità di essere di fronte a una malattia oncologica resta ridotta, ma devono spingere a parlare con il proprio curante al più presto, per arrivare precocemente a una eventuale diagnosi e poter affrontare al meglio una eventuale malattia» ha commentato Fiorenzo Corti, responsabile della comunicazione della Fimmg (Federazione italiana medici di famiglia) . Allo stesso tempo, ricorda Corti, è fondamentale aderire ai programmi di prevenzione, ovvero « anche in assenza di sintomi preoccupanti, sottoporsi ad esami periodici di efficacia riconosciuta, a seconda delle età, come il test del sangue occulto nelle feci per i tumori del colon, il pap test per l’utero e la mammografia per il seno».
IL MEDICO DI FAMIGLIA, UN ALLEATO - Molto utile, poi, stringere un’alleanza con il proprio medico di base: «Noi siamo un anello fondamentale per la salute dei pazienti, in particolare per la prevenzione. In Italia – spiega Corti - ci sono 60mila medici di famiglia, che in media ricevono in studio 40 persone al giorno, in gran parte anziani. A noi spetta prestare la massima attenzione ai sintomi e ai fattori di rischio, prescrivendo gli esami utili senza cadere nel «consumismo diagnostico». Ai pazienti spetta seguire le regole di prevenzione primaria (mangiare sano, fare movimento, non fumare e bere poco alcol) e osservare il proprio corpo e gli eventuali segnali insoliti che può mandare. In questo sono le donne le più allenate e sensibili, molto meno gli uomini, mentre la fascia più a rischio, che raramente si rivolge al medico, è quella degli adolescenti».
Donatella Barus
(Fondazione Veronesi)
28 settembre 2010(ultima modifica: 30 settembre 2010)
e devono spingere a parlare con il medico
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MILANO - È stata stilata da un gruppo di ricerca inglese la lista degli otto sintomi che più di altri possono segnalare la presenza di un tumore, in assenza di altre spiegazioni plausibili. Si tratta di:
- sangue nelle urine,
- anemia,
- sangue dal retto,
- tosse con perdita di sangue,
- un nodulo al seno,
- deglutizione difficoltosa,
- sanguinamenti in post-menopausa
- risultato anomalo di un esame prostatico.
Sono evenienze tutt'altro che rare e indicano perlopiù problemi non necessariamente oncologici, però, secondo quanto appurato dagli autori, almeno in un caso su 20 si rivelano essere sintomi di un cancro e sono un fondato motivo per rivolgersi subito a un medico e fare al più presto esami chiarificatori.
LO STUDIO - Gli autori dell'analisi sono ricercatori della Keele University e i loro risultati sono apparsi sulla rivista dei medici di medicina generale britannici (il British Journal of General Practice). Per arrivare a identificare le otto «sentinelle» (red flag, bandierine rosse) hanno esaminato 25 studi internazionali, setacciando fra i molteplici sintomi oncologici quelli che più spesso si dimostravano rivelatori di un cancro. Fra tutti, hanno isolato quelli che danno una o più possibilità su 20 di essere segnale di un tumore, specificando anche per quali tipologie di pazienti e per quali fasce d'età il rischio è più o meno verosimile.
ETÀ DIVERSE, PROFILI DIVERSI - Per i più giovani, al di sotto dei 55 anni, due sono le anomalie che rientrano nella categoria "allarme rosso": un nodulo o una massa alla mammella e l'esito di un esame rettale della prostata. Per i maschi al di là dei 55 anni, particolare attenzione meritano i problemi a deglutire, che possono rivelare un tumore dell'esofago, mentre per le donne sopra i 60 è il sangue nelle urine a richiedere con urgenza accertamenti per la vescica. Allo stesso modo, spiegano in un editoriale sulla rivista, uno stato di forte anemia in un sessantenne può essere il primo segno di un tumore intestinale, mentre è ben più improbabile che lo sia in una ventenne.
I SINTOMI? «SONO BEN DI PIÙ» - Il Royal College of General Practitioners ha commentato positivamente il lavoro, «che rafforza la necessità di incoraggiare i pazienti a rivolgersi tempestivamente al medico di famiglia». Al contempo, però, Cancer Research UK, una delle più attive organizzazioni anticancro britanniche, avverte: «Quelli evidenziati dallo studio sono già conosciuti come importanti potenziali segni di cancro, ma ci sono oltre 200 forme di tumore, che provocano altrettanti diversi sintomi. Quindi, qualsiasi cambiamento insolito o persistente nel vostro corpo merita di essere controllato».
DA NON DIMENTICARE GLI SCREENING - «Questi segnali non devono gettare nel panico, perché l'eventualità di essere di fronte a una malattia oncologica resta ridotta, ma devono spingere a parlare con il proprio curante al più presto, per arrivare precocemente a una eventuale diagnosi e poter affrontare al meglio una eventuale malattia» ha commentato Fiorenzo Corti, responsabile della comunicazione della Fimmg (Federazione italiana medici di famiglia) . Allo stesso tempo, ricorda Corti, è fondamentale aderire ai programmi di prevenzione, ovvero « anche in assenza di sintomi preoccupanti, sottoporsi ad esami periodici di efficacia riconosciuta, a seconda delle età, come il test del sangue occulto nelle feci per i tumori del colon, il pap test per l’utero e la mammografia per il seno».
IL MEDICO DI FAMIGLIA, UN ALLEATO - Molto utile, poi, stringere un’alleanza con il proprio medico di base: «Noi siamo un anello fondamentale per la salute dei pazienti, in particolare per la prevenzione. In Italia – spiega Corti - ci sono 60mila medici di famiglia, che in media ricevono in studio 40 persone al giorno, in gran parte anziani. A noi spetta prestare la massima attenzione ai sintomi e ai fattori di rischio, prescrivendo gli esami utili senza cadere nel «consumismo diagnostico». Ai pazienti spetta seguire le regole di prevenzione primaria (mangiare sano, fare movimento, non fumare e bere poco alcol) e osservare il proprio corpo e gli eventuali segnali insoliti che può mandare. In questo sono le donne le più allenate e sensibili, molto meno gli uomini, mentre la fascia più a rischio, che raramente si rivolge al medico, è quella degli adolescenti».
Donatella Barus
(Fondazione Veronesi)
28 settembre 2010(ultima modifica: 30 settembre 2010)
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