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sono aperte le iscrizioni al circolo, se condividi il nostro pensiero, vieni, abbiamo bisogno di TE.

domenica 8 giugno 2014

IMMOBILIARE; CESSIONE DI FABBRICATO

Cessione di fabbricato

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

Cittadini stranieri
E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.

Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.
Per approfondimenti è possibile consultare l'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.

IMMOBILIARE ; OBBLIGO MARCA DA BOLLO SU RICEVUTE DI AFFITTO

L'obbligo di apposizione della marca da bollo ricade su chi emette il documento ma chi riceve una quietanza priva della marca ne è solidalmente responsabile.
Il documento senza marca da bollo non perde niente della sua validità, nemmeno sotto il profilo fiscale (detrazioni IRPEF), ma potrebbe essere soggetto a sanzioni che colpirebbero tutte e due le parti in causa.   Adesso è di 2 €. Normalmente, nei contratti d'affitto è riportato che le spese dei bolli sono a carico del conduttore. Attenzione, in caso di contestazione dell'agenzia delle entrate sarete entrambi obbligati in solido a rispondere della mancata applicazione del bollo, quindi ti consiglio di metterlo comunque e rivalerti sul conduttore facendogli capire che questo è un motivo di rescissione contrattuale. 
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    - la ricevuta con la marca da bollo invece, l'affittuario può scaricarla sulla dichiarazione dei redditi. A loro conviene di più con la marca da bollo quindi, sarebbero stupidi a non metterlo.   

IMMOBILIARE; RICEVUTA PAGAMENTO LOCAZIONE

 

  

Ricevuta pagamento affitto:

La ricevuta pagamento affitto articolo 1199 del codice civile, prevede che: “Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”. 
Pertanto, la ricevuta pagamento affitto va rilasciata quando il proprietario dell’immobile percepisce il pagamento affitto da parte dell’affittuario, ha l’obbligo di rilasciare la ricevuta del versamento, anche se tale pagamento avviene in contanti, tramite assegno o bonifico bancario. E’ importante quindi sapere, che la sola ricevuta del bonifico emessa dalla banca o del cedolino assegno, non basta per dimostrare formalmente il regolare pagamento affitto.
La ricevuta di affitto, va rilasciata quindi all’intestatario del contratto, non appena viene pagato il canone mensile, anzi per evitare eventuali estremi di contestazione, sarebbe buona regolare, inviare una volta emessa la ricevuta di affitto, tramite posta all’affittuario.
   

Ricevuta affitto locazione: cos’è

La ricevuta affitto locazione è un documento, più o meno formale, che il locatore consegna a chi affitta l’immobile anche per il solo periodo estivo, al momento di pagare il canone mensile di locazione, dopo aver ricevuto l’affitto mensile.
Tale documento, pertanto è la dimostrazione che sia stato saldato il pagamento relativo al mese in oggetto, e che nulla il locatore potrà richiedere in aggiunta allo stesso, ed è per questo motivo che la ricevuta di pagamento è fondamentale per garantire che non venga richiesto un successivo versamento dello stesso canone mensile.
  

Cosa deve contenere una ricevuta per affitto?

Per essere valida, una ricevuta per affitto deve contenere degli elementi obbligatori, quali l’indicazione del titolare del contratto di affitto, la causale del pagamento, la data e firma o timbro di chi riceve di fatto l’importo a pagare, e l’ammontare del canone mensile. Perciò, è bene utilizzare diciture standard e un modello fac simile ricevuta pagamento affitto locazione che già contengano tali importanti indicazioni, come per esempio: “Canone per il mese di ottobre 2013”, oppure, “Saldo canone mensile gennaio 2014” nel caso in cui il pagamento del canone di affitto sia già avvenuto.
Tutti questi elementi, fanno sì che la ricevuta di affitto sia legalmente riconosciuta e che pertanto è valida come quietanza di pagamento.
  

Ricevuta affitto bollo:

La ricevuta affitto, prevede l’apposizione della marca da bollo di 2 euro, così come sancito dal dpr 642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni, che ha previsto l’obbligo di mettere un bollo su fatture e ricevute su importi superiori a 77,47 euro se non soggette a Iva. L’obbligo di apporre sulle ricevute affitto bollo di 2 euro, ex 1,81 €, è del locatore che emette la ricevuta a fronte del pagamento affitto da parte dell’inquilino del corrispettivo canone di locazione, anche se per lo Stato non è importante chi “fisicamente” acquista il bollo e chi lo mette sulla ricevuta affitto.
In generale, però l’obbligo di apporre la marca da bollo sulla ricevuta di affitto è del proprietario dell’immobile mentre per l’inquilino vi è l’onere di acquistare la marca da da 2 euro da apporre alle ricevute. Nel caso in cui, la parte obbligata non provvede a pagare l’imposta di bollo prevista, il non obbligato diventa responsabile della violazione, risultando così entrambi passibili di sanzione, se l’imposta non viene evasa, ovvero, se vi è un’omissione del bollo su ricevute di affitto. Ricordiamo invece che, per le ricevute relative alle spese condominiali pagate dagli inquilini, vi è l’esenzione dall’imposta di bollo.
  

Modello Ricevuta Affitto casa: fac simile

Il modello ricevuta affitto casa o di altro tipo di immobile, deve essere compilato con i dati relativi al proprietario e affittuario, indicando il numero della ricevuta, la data e la causale. Inoltre ci deve essere l’esatto riferimento della registrazione contratto di locazion e locazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, la da e numero e serie. Per quanto riguarda l’importo del canone mensile, a cui si riferisce la ricevuta di affitto, va compilato l’importo in euro, l’eventuale aggiornamento ISTAT, la marca da bollo di 2 euro e il totale complessivo da pagare o già pagato, quindi a saldo. 
Dati Proprietario:
Sig. ______________
Indirizzo ____________
Città________
Codice Fiscale ____________

Dati Intestatario Contratto di Locazione:
Sig. ______________
Indirizzo ____________
Città________
Codice Fiscale ____________

Ricevuta Affitto N° _______________ del ____________
Canone di locazione - affitto uso abitativo/ commerciale di al Contratto di locazione stipulato in data ___________ e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ____________ in data ________ nr ________ serie ________ periodo dal  ____________  al _____________.
Affitto:           €   400,00
ISTAT aggiornamento  dal ______ al ______  
                       €                                     
Bollo:               €     2,00
Totale dovuto:  €  402,00 
Marca da bollo sull’originale Codice Identificativo n° XXXXXXXXXXXXX

Modello Ricevuta Affitto casa vacanza: fac simile

Il modello ricevuta affitto casa vacanza, è una lettera fac simile per dimostrare il pagamento da parte di chi ha affittato e affitta l’appartamento, a scopo turistico e quindi per un breve o brevissimo periodo dell’anno. Anche in questo caso va apposta la marca da bollo pari a 2 euro se la ricevuta affitto è superiore a 77,47 euro.
Il/la sottoscritto/a ________________________________
nato/a a ____________________________ prov. _______ il ______________________________
e residente a ________________________________________________ prov. ________________
in via _________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________

DICHIARA
di aver ricevuto in data _______________ dal/dalla signor/a _______________________________
nato/a a ____________________________ prov. _______ il ______________________________
e residente a ________________________________________________ prov. ________________
in via _________________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________
l’importo canone mensile di euro _______________ in contanti (o a mezzo assegno bancario, circolare, bonifico o
altro) a saldo di quanto dovuto e risultante dalla scrittura privata sottoscritta dalle
parti in data _____________. Pertanto rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a
pretendere.
Data __________________ Firma ________________________________
Marca da bollo sull’originale Codice Identificativo n° XXXXXXXXXXXXX


 

giovedì 15 maggio 2014

IMMOBILIARE: IMPOSTE SULLA CASA 2014 IUC - IMU - TARI - TASI

Archiviato, almeno parzialmente, il capitolo Imu, ormai è la Tasi la tassa più discussa (e odiata) dagli italiani in questo2014. Coma funziona il tributo? Quali cambiamenti sono stati introdotti dal governo Renzi? Vediamo di fare chiarezza, dando tutte le informazioni basilari e focalizzando poi l'attenzione suRoma e Milano, dove si prospettano a brevissimo importanti novità sulle aliquote.

Cos'è la Tasi

Insieme a Tari e Imu, la Tasi - tassa sui servizi indivisibili - concorre a formare la Iuc, sigla che per volere del governo Letta ingloba ormai tutte le imposte sulla casa per gli italiani. La Tasi in particolare copre servizi forniti dal Comune quali illuminazione, rifacimento del manto stradale e similari, e deve essere pagata sia dai proprietari dell'immobile che dall'eventuale inquilino, con aliquote differenti e decretate dai singoli comuni.

Tasi 2014, scadenza e modalità di pagamento

La scadenza per il pagamento della Tasi, in unica soluzione, è fissata per il 16 giugno 2014, ma non si esclude che i comuni possano suddividere il versamento in due tranche distinte.
L'imposta potrà essere versata con bollettino di conto corrente postale o con bollettino F24.

Tasi 2014, le novità con il governo Renzi

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2014, serie generale, n.54, è entrato in vigore il Decreto n. 16/2014 sulle disposizioni urgenti in materia di finanza locale, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 28 febbraio.
Il decreto prevede la possibilità per i Comuni di incrementare l'aliquota base dellaTasi 2014 sulla prima casa, pari al 2,5 per mille, fino ad un massimo dello 0,8 per mille. Questo significa che, a discrezione delle singole amministrazioni, l'aliquota potrà arrivare fino al 3,3 per mille.

Tasi 2014 prima e seconda casa: focus su Roma e Milano

La scelta sulle aliquote della Tasi, come già accennato, è a discrezione dei comuni. Questo determina variazioni importanti nelle diverse città italiane.
Roma, l'assessore al Bilancio Daniela Morgante ha proposto di adottare un'aliquota molto bassa per le prime case: si parla del 2 per mille, un numero addirittura inferiore a quello che era stato indicato dal governo come soglia minima, ovvero il 2,5 per mille.
Una scelta per tutelare i proprietari di prime case che però potrebbe comportare, per ragioni di bilancio, un innalzamento importante dell'aliquota sulle seconde abitazioni: Il Messaggero ipotizza un 11,4 per mille (ricordiamo che in questo caso si parte da una base del 10,6 per mille). L'idea della Morgante dovrà ora in ogni caso passare al vaglio della giunta e del consiglio comunale.
Anche a Milano grande attesa per le decisioni sulle aliquote, nel pacchetto fiscale della manovra economica 2014. Secondo un'analisi de Il Corriere, nel capoluogo lombardo l'intenzione è quella di mantenere l'aliquota base per la prima casa (2,5 per mille) e di innalzare invece al massimo quella sulla seconda abitazione, portandola, come a Roma, all'11,4 per mille.

ASPETTIAMO SVILUPPI NEI PROSSIMI GIORNI, COME AL SOLITO SEMPRE DI CORSA , COSI' E' PIU FACILE CADERE IN ERRORE  MAHHH.

venerdì 14 marzo 2014

fabrizi aldo: LOCAZIONE: contratti di locazione non registrati

fabrizi aldo: LOCAZIONE: contratti di locazione non registrati

LOCAZIONE: contratti di locazione non registrati

LOCAZIONE: Sui contratti di locazione non registrati, l'inquilino non potrà più ottenere il canone più basso denunciando il padrone di casa!

Affitti in nero. La Consulta boccia le sanzioni contro i locatori evasori. L'inquilino non potrà più denunciare il padrone di casa ottenendo un canone super scontato. Attenzione! L'odierna sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), ha  effetto retroattivo: cadono nel nulla i contratti stipulati a partire dal 6 giugno 2011.

giovedì 31 ottobre 2013

IVA AL 22% DAL 1 OTT 2013

L’Aumento dell’IVA al 22% è scattato il primo ottobre 2013. L'Esecutivo Letta non è riuscito ad abolire questa gravosa scadenza, istituita dal precedente Governo Monti per far rientrare l’Italia nei parametri di deficit stabiliti dall’ Unione Europea. L'aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA è infatti uno dei provvedimenti volti a recuperare le risorse finanziarie necessarie a rientrare nel 3% del rapporto Deficit / PIL stabilito dalla UE.

C’è tuttavia chi, tra economisti, studiosi ed addetti ai lavori, valuta una simile misura antieconomica e non utile alle finalità per cui è stata creata. Questo, per effetto della contrazione dei consumi che genererebbe, dato che l’effetto immediato sarà quello di aumentare il prezzo finale di beni e servizi. 

TRISE: SOMMATORIA DI TASSE

La Trise è la nuova tassa introdotta nella Legge di Stabilità 2014, che in parte ingloba tributi già dovuti in relazione alla casa e alla produzione di rifiuti (Tarsu, Tari, Tia), in primis battezzata comeTares. La nuova tassa chiamata Trise (in precedenza appellata come Service Tax) si paga rispetto al possesso o alla locazione di un immobile, cioè è applicata non solo ai proprietari ma anche agli inquilini.
Sono previste 4 rate con scadenze a gennaio, aprile, luglio e ottobre. La tassa è composta in due parti che includono la Tari, la tariffa sui rifiuti, calcolata in base all’ampiezza dell’immobile e la Tasi, che invece copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione..), con una quota a carico degli inquilini.

Equitalia: nulle le notifiche via posta raccomandata




Equitalia, il giudice conferma: nulle le notifiche delle cartelle esattoriali inviate per posta
Equitalia: nulle le cartelle esattoriali inviate tramiteposta raccomandata. Dunque i contribuenti non devono pagare le notifiche ricevute via posta. Il caso è tornato alla ribalta con una sentenza del giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Ancora una volta la giurisprudenza conferma: per essere valida la notifica della cartella esattoriale deve essere consegnata con l’ausilio deisoggetti individuati dalla legge, ovvero gli Ufficiali della riscossione, gli Agenti della Polizia Municipale, i Messi Comunali e gli altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
L’Ente incaricato per la riscossione, prima di procedere con l’iscrizione dell’ipoteca, deve produrre in giudizio sia gli atti a cui si è fatto riferimento, ovvero le cartelle esattoriali, sia le relate di notifica. Queste ultime da sole non sono sufficienti perché dimostrano sì la ricezione dell’atto ma non ne provano il contenuto. Così come il giudice tributario ha dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria nel caso in cui Equitalia non possa dimostrare di aver recapitato correttamente tutte le cartelle esattoriali per cui procede, allo stesso modo ha annullato  anche le conseguenze derivate da un mancato pagamento.

sabato 29 giugno 2013

Riscossione: dilazione fino a 10 anni per le somme iscritte a ruolo

 Con il decreto del fare si allungano i tempi della riscossione ma solo a certe condizioni

Il decreto del fare (D.l. 69/2013) ha introdotto all'art. 19 del D.pr. 602/1972 il nuovo comma 1-quinquies che permette di usufruire di un maggior termine per il pagamento delle somme iscritte a ruolo per il contribuente che si trova in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Il debito potrà essere dilazionato fino a 120 rate mensili (quindi fino a 10 anni). L'accesso alla proroga è tuttavia condizionato al possesso di alcuni requisiti: accertata impossibilità di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario, valutazione della solvibilità in relazione al piano di rateazione concesso. Le modalità di attuazione della norma dovranno essere definite con un decreto dell'Economia da emanare entro 30 giorni.
 
Fonte: Il Sole 24 Ore

martedì 11 giugno 2013

CENTRO SERVIZI IMMOBILIARI

10 ALIMENTI PER ALLUNGARE LA VITA

Invecchiare è la cosa più naturale e difficile del mondo e tutti vorremmo conoscere il modo per arrestare il tempo. C'è chi farebbe un patto col diavolo per conservare mente e corpo agili chi - più semplicemente - cerca rimedi con la chirurgia estetica per una pelle liscia e luminosa.

In realtà uno dei migliori sistemi anti invecchiamento è l'alimentazione. Basta inserire nella dieta i cibi giusti per dare il benvenuto alla rigenerazione delle cellule, addio al rischio disidratazione e il benservito al cedimento prematuro dei tessuti.

Ci sono 10 alimenti che con le loro proprietà allungano la vita e non possono mancare sulla nostra tavola, perché noi abbiamo bisogno di amminoacidi, grassi e micronutrienti per restare giovani: c'è tempo per invecchiare!
Ecco l'elenco dei 10 cibi che ringiovaniscono:

Bacche di Goji: sono dei piccoli frutti rossi che arrivano dalla Cina e dalle valli Himalaiane, del Tibet e della Mongolia. Sono un concentrato  di vitamina C, betacarotene e oligoelementi, considerate tra le fonti di cibo naturale più ricche di nutrienti e antiossidanti esistenti sulla Terra. Ne basta qualcuno tutte le mattine: un vero miracolo

Te' verde:
ricco di polifenoli e catechine, ha un potente effetto drenante e anti-ossidante oltre a essere un valido aiuto per prevenire il cancro.

Miele di Ulmo: antibatterico naturale, si ricava da un albero - l'ulmo - originario del Cile, ha proprietà antiossidanti ed è in grado di inibire batteri pericolosi come lo Staffilococco e il famigerato Escherichia coli

Quinoa: pianta erbacea del Perù, buona fonte di fosforo, potassio e manganese. Inoltre, contiene dosi elevate di magnesio e più calcio del latte. Ricca di proteine, non contiene glutine, ma amminoacidi in grado di metabolizzare l'insulina

Canapa: riesce a entrare in cucina sotto forma di farina, semi o olio, è ricca di Omega 3 e Omega 6 e contribuisce a un buon rinnovamento delle cellule

Amaranto: apporta tutti i benefici dei cereali ma non contiene glutine, ricco di proteine e vitamine è altamente digeribile e ideale per chi non consuma carne

Carciofi:
  fondamentali per la purificazione di fegato e reni, contengono ferro e cinarina, che riesce ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue. Digestivi e diuretici, grazie all'acido clorogenico sono anche ottimi antiossidanti

Crusca: fornisce un apporto di nutrienti fondamentale per favorire il transito intestinale, in particolare le fibre che prevengono il tumore al colon. Provoca senso di sazietà ed è consigliata nei regimi dietetici.

Kiwi: hanno più vitamine delle arance, pochissime calorie e rafforzano il sistema immunitario. Ideali contro lo stress e per rimettersi in forze

Agar-Agar: è un’alga che aiuta la regolarità intestinale e gonfiandosi nello stomaco modera l’appetito.

venerdì 31 maggio 2013

SOSPENSIONE IMU PRIMA CASA: PERO' NON TUTTE LE CATEGORIE

Gazzetta: pubblicato il decreto 'sospendi Imu'

È stato ufficializzato, con la sua pubblicazione in Gazzetta, il decreto legge n.57 del 21 maggio 2013, quello che passerà alla memoria come il "sospendi Imu", anche se in realtà lo scopo è ben più ampio, come declamano i sottotitoli: "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo".

Il decreto si compone di 5 articoli, piuttosto sintetici, che ci dichiarano la volontà del Governo Letta di porre rimedio, se non altro almeno provarci, alla grave situazione di crisi economica, che si è trasformata sempre più in crisi lavorativa e crisi sociale.


Art. 1: Disposizioni in materia di imposta municipale propria

Il punto di partenza è la sospensione della tassa sugli immobili o IMU, o meglio della prima rata della tassa dovuta a giugno dai proprietari di prima casa, che rientrino espressamente in precise categorie: ne sono esclusi, infatti, i proprietari di immobili di classe A1, A8 e A9. La sospensione è estesa anche ai terreni agricoli e fabbricati rurali. L'articolo prevede anche che le somme non incassate dai comuni potranno essere compensate dalle anticipazioni di liquidità, messe a disposizione dalla Tesoreria di Stato. Gli oneri per gli interessi che deriveranno da tali anticipazioni, precisiamolo per i più diffidenti, saranno messi a disposizione dallo Stato stesso, grazie ai risparmi provenienti dall'abolizione delle indennità da parlamentari per i ministri, segretari e sottosegretari neo-eletti. Si prevede un investimento di ben 18,2 milioni di euro, di cui almeno 13 milioni provenienti dai tagli sulla politica. Pas mal, per iniziare.

Attenzione però, come già più volte anticipato dai nostri politici, non si tratta di un'abolizione definitiva, quanto invece di una temporanea sospensione dell'IMU. In attesa che venga approvato un decreto definitivo a riguardo di tasse sugli immobili e TARES, atteso entro il 31 agosto. Se così non dovesse accadere, si dovrà provvedere al pagamento della prima rata dovuta entro il 16 settembre 2013, così come da precedente decreto legge.

AUTOVELOX NASCOSTO: E' TRUFFA

Autovelox nascosto: è truffa

di Luigi Del Giudice -La Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza 22158 del 23 maggio 2013 ha introdotto il principio secondo il quale può essere perseguita per truffa la società che fornisce e posiziona gli autovelox in vetture in modo che siano occultati agli automobilisti. Il problema riguarda, quindi, l'uso illegittimo dell'apparecchiatura configurato dal posizionamento effettuato in maniera poco ortodossa che, purtroppo, dopo le numerose circolari ministeriali che sono state emanate nel corso del tempo, in alcuni comuni continua ad essere all'ordine del giorno. Troppo spesso, infatti, le ditte che si occupano delle installazioni, invogliate dalla spartizione dei compensi risultanti dall'attività di accertamento, si adoperano perché gli automobilisti siano vere e proprie "vittime" di dispositivi celati, nonostante sia chiaro invece che questi debbano risultare chiaramente visibili e segnalati. Gli apparecchi che rilevano la velocità, quindi, sono debitamente omologati ma, sulla scorta di operazioni poco corrette da parte degli Enti locali nei cui tratti di strada vengono installati, divengono delle vere e proprie "trappole" finalizzate unicamente al procurare fondi per le casse comunali. Il sequestro della strumentazione è stato, poi, disposto perché sussiste, sempre a parere della Suprema Corte, un "rapporto di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato di truffa per cui si procede" per il quale, si ribadisce, nonostante l'apparecchio sia "un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi)" di questo è stato fatto un uso illecito.
Luigi Del Giudice

ALBERI A CONFINE

Cassazione: estirpazione alberi che non rispettano distanze minime

Con la Sent. di Cassazione Civile, Sezione II, n. 10502 del 6 maggio 2013, la Suprema Corte ha sancito il principio, già cristallizzato dal codice civile e leggi speciali, che in presenza di alberi, arbusti e piante di grandi dimensioni (nel caso di specie, alberi a fusto medio, quali ficus ed eucaliptus), il giudicante giudiziario può ordinarne la estirpazione dal suolo dal quale origina solo dopo essersi assicurato che le distanze minime non sono state rispettate, e pertanto, violate.
Tant'è vero che, secondo il disposto dell'art. 894 c.c., il confinante o il vicino può chiedere l'estirpazione degli alberi e delle siepi piantate o nascenti se presentano una distanza minore diversa ed inferiore a quella prevista dalla legge; distanza valutata anche in base al disposto dell'art. 892, comma terzo, dello stesso codice che prevede la misurazione della distanza a partire dalla "linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina".
Il pregio della pronuncia della Cassazione va ritrovato sull'assunto che il giudice di appello ha errato nell'ordinare l'estirpazione, non già per l'ordine in sé ma perché la decisione si basava sulla perizia del consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'asserita lesione di diritti di veduta e di luce (di parte processuale) e non sull'effettiva violazione delle distanze legali.
Tutta una questione, insomma, di diverso parametro di valutazione non previsto dalla legge civile in materia di diritti reali e pertanto da considerarsi illegittimo ab origine, perché il criterio utilizzato traeva fondamento da una disposizione in tema di lesione del diritto di veduta.
Kriseide Lauretta
Art. 892. Distanze per gli alberi.Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

giovedì 30 maggio 2013

LITTLE TONY ADDIO


Un altro divo ci lascia,  per chi lo ha conusciuto  la sua musica rimarra' con noi in vita

venerdì 17 maggio 2013